Tribunale di Nuoro, 14 luglio 2012 - Infortunio di un'addetta alle pulizie: omessa formazione e mancanza di scarpe antiscivolo


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale penale di Nuoro

In composizione monocratica

Il Giudice Dott. Mariano ARCA

Alla Pubblica Udienza del 14/06/2012 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA



Nei confronti di:

M.P., nato a R. il (...) ivi residente in Via A. n. 26 (irreperibile contumace)

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p., perché quale Amministratore Unico della società P. s.r.l. con sede in Latina, per colpa cagionava lesioni personali a C.M.G. (trauma del bacino e rachide lombo-sacrale e frattura di LI) dalle quali derivavano una malattia nel corpo guarita in giorni 109 e l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un uguale periodo di tempo. Colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 21 co. 1 lett. c) - D.Lgs. n. 626 del 1994, (...) 4 co. 5 lett. d) - D.Lgs. n. 626 del 1994) e in particolare per non aver provveduto affinché la lavoratrice C.M.G., all'epoca dell'infortunio, ricevesse un'adeguata informazione sui rischi specifici cui era esposta in relazione all'attività svolta, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni nonché per non avere fornito i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale.

Nella specie C.M.G., dipendente della società P. s.r.l. che aveva in appalto le pulizie degli uffici della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Orgosolo, dopo aver lavato in terra l'andito ed aver effettuato la prima passata di straccio nel bagno, al fine di agevolare l'asciugatura del pavimento, transitava su di esso per aprire la finestra (operazione sui cui rischi non era stata adeguatamente informata e che eseguiva senza le scarpe antiscivolo) ma, apprestandosi a ritornare nell'andito, e segnatamente nel mentre scendeva il gradino del bagno, scivolava sul pavimento bagnato, così cagionandosi le lesioni di cui sopra.

Commesso in Orgosolo il 08.03.2005.

Fatto



Con decreto emesso in data 22.2.2010 il P.M. presso il Tribunale di Nuoro disponeva la citazione a giudizio di M.P. per rispondere del reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3 c.p., "perché, quale Amministratore Unico della società P.. sr.l con sede in Latina, in Orgosolo l'8.3.2005 per colpa cagionava lesioni personali a C.M. ( trauma del bacino e rachide lombo-sacrale e frattura di LI) dalle ordinarie occupazioni per un uguale di tempo.- Colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art.21 comma 1 lett. C- D.Lgs. n. 626 del 1994; 22 comma 1 D.Lgs. n. 626 del 1994; 4 comma 5 lett. D.-D.Lgs. n. 626 del 1994) ed in particolare per non avere provveduto affinché la lavoratrice C.M.G., all'epoca dell'infortunio, ricevesse un'adeguata informazione sui rischi specifici cui era esposta in relazione all'attività svolta, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, nonché per non avere fornito i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale.-

Nella specie C.M.G., dipendente della società P.. s.r.l. che aveva in appalto le pulizie degli uffici della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Orgosolo, dopo aver lavato in terra l'andito ed aver effettuato la prima passata di straccio nel bagno, al fine di agevolare l'asciugatura del pavimento, transitava su di esso per aprire la finestra (operazione sui cui rischi non era stata adeguatamente informata e che eseguiva senza le scarpe antiscivolo), ma apprestandosi a ritornare nell'andito, e segnatamente nel mentre scendeva il gradino del bagno, scivolava sul pavimento bagnato, così cagionandosi le lesioni di cui sopra;-"

All'udienza del 20.1.2012, essendo subentrato il nuovo Giudice, venivano formulate dalle parti le richieste istruttorie e a quella successiva del 30.3.2012 si procedeva all'esame della p.o. C. e dei testi B. e F., nonché all'acquisizione della documentazione prodotta nel dibattimento; in particolare, la prima, nel confermare che l'8 Marzo del 2005 stava lavorando come addetta alle pulizie per conto della PUL. IND.. presso la Stazione Forestale di Orgosolo, precisava di essere scivolata dentro i locali, mentre stava lavando per terra con lo straccio, battendo il sedere per terra e di essere stata ricoverata in Ospedale in seguito alla caduta, riportando la frattura di una vertebra, nonché dichiarava che indossava soltanto le sue scarpe, con esclusione di quelle antinfortunistiche, avendole viste per la prima volta quando le erano state portate a casa nel periodo in cui era immobilizzata a letto per quaranta giorni, quando le era stato portato anche il materiale di informazione -formazione, ivi compreso il documento di valutazione dei rischi dell'azienda, e che comunque nessuno l'aveva mai informata sui rischi che poteva correre.-

La C. aggiungeva che stava lavorando dal 1993, quindi da circa 8 anni al momento dei fatti, e che le era stato detto soltanto di pulire, passare lo straccio e lavare per terra, senza essere stata avvertita del fatto di non camminare su un punto già bagnato e che, pur non ricordando la dinamica dell'incidente, ricordava che c'era un dislivello e che era scesa da un gradino.-

Il teste B.E., Ispettore della A.S.L. n. 3 di Nuoro, nel confermare di avere ricevuto la delega, come servizio di vigilanza nei luoghi di lavoro, per gli accertamenti in ordine all'infortunio occorso alla C., dichiarava che dall'esame della documentazione inerente la sicurezza prevista dall'art. 626 in vigore all'azienda P.. era emerso che le misure di prevenzione e protezione per l'operazione e per la mansione svolte dalla lavoratrice non erano state adottate, in particolare quelle relative all'attività sui pavimenti bagnati, per l'informazione-formazione della stessa e per la protezione e la fornitura dei prescritti dispositivi, come le scarpe antiscivolo.-

Il B. precisava di avere individuato l'imputato sulla base dell'organigramma aziendale e anche di una visura della Camera di Commercio, da cui il M. risultava essere il legale rappresentante della società, nonché di avere verificato che il documento di valutazione dei rischi, con la parte relativa alla procedura in contestazione, era stata emessa il 21 Giugno 2005, dopo l'infortunio, mentre il certificato di avvenuta formazione ed informazione recava la data del 18.7.2005, e che dall'organigramma non risultava essere stato indicato sul posto alcun referente per la sicurezza.-

Per quanto attiene all'altro teste, il Dott. F.F., specialista in ortopedia e traumatologia per la parte medico-legale, in servizio all'I.N.A.I.L., nel confermare di avere visitato la C. tre o quattro volte per verificare la corrispondenza del trauma alle circostanze riferite per descrivere le modalità dell'infortunio, affermava di averle assegnato, il 30.8. 2005, all'esito dell'ultima visita, l'idoneità lavorativa, con ulteriore riposo per completare delle sedute di massaggi alla schiena.-

Il Giudice, dopo avere acquisito agli atti del fascicolo la documentazione prodotta in udienza, rinviava per la discussione al 14.6.2012; all'odierna udienza le parti hanno quindi concluso come da relativo verbale.-

Diritto



Ritiene il Giudicante di dover affermare la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli; sussistono, infatti, a suo carico prove indubbie costituite dalle dichiarazioni precise e circostanziate rese dalla p.o. C.M.G., da cui si evince che la stessa non era stata resa edotta, con la prescritta formazione che l'azienda era tenuta a fornire, sui rischi connessi all'attività e alle mansioni di addetta alle pulizie, svolta per conto della P.., nonché per non essere stata fornita della necessaria dotazione antinfortunistica e soprattutto delle scarpe antiscivolo, la cui mancanza si è dimostrata fondamentale nella ricostruzione della dinamica del fatto atteso che la predetta p.o., dopo avere lavato in terra l'andito ed avere effettuato la prima passata di straccio nel bagno del Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Nuoro, transitando nel locale per aprire la finestra e asciugare in minor tempo il pavimento, scivolava sullo stesso mentre stava scendendo il gradino e riportava le lesioni meglio indicate nel capo d'imputazione.-

Peraltro, nessun ragionevole dubbio può sussistere in ordine alla lamentata mancanza della prescritta dotazione antinfortunistica, così come della documentazione inerente all'informazione - formazione per i lavoratori dipendenti, in particolare sulla valutazione dei rischi dell'azienda, consegnata alla C. successivamente al lamentato infortunio; al riguardo, giova segnalare che il teste B., il quale ha svolto come Ispettore dell'A.S.L. n. 3 di Nuoro gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica dello stesso, ha confermato che i relativi documenti, cioè quello di valutazione dei rischi e di avvenuta formazione ed informazione, sono stati rispettivamente redatti il 21 Giugno e il 18 Luglio 2005, quando la p.o. era immobilizzata a casa, o comunque a riposo, per la frattura riportata l'8.3. 2005.-

Nessun ragionevole dubbio può peraltro sussistere in ordine alla corrispondenza della lesione accertata rispetto alle circostanze e modalità del verificarsi dell'infortunio, in considerazione di quanto è stato dichiarato dal Dott. F.F., medico dell'I.N.A.I.L. che ha visitato per quattro volte la C. e ha constatato la veridicità delle sue dichiarazioni sul trauma subito; così come, nessun ragionevole dubbio può sorgere in ordine al M. sulla base dell'organigramma aziendale acquisito in atti, in mancanza di un referente locale preposto alla sicurezza sul lavoro in loco.-

Ciò premesso, risulta del tutto irrilevante l'assunto difensivo secondo cui la p.o., da diversi anni addetta alle mansioni di addetta alle pulizie, avrebbe dovuto sapere i rischi in cui poteva incorrere nello svolgimento delle operazioni, atteso che tale presunzione è smentita in modo inequivocabile dalla consegna della documentazione inerente alla valutazione dei rischi dell'azienda e delle scarpe antinfortunistiche successivamente al verificarsi dell'infortunio.-

Deve pertanto escludersi che si sia trattato di un fatto imprevedibile, come è stato sostenuto dalla difesa, atteso che invece l'imputato avrebbe dovuto prendere in considerazione che senza l'adeguata informazione e in mancanza della necessaria attrezzatura, l'infortunio si poteva verificare in qualsiasi momento e che la lavoratrice avrebbe potuto, come è successo, riportare delle lesioni.-

All'imputato, in considerazione dell'unico precedente risultante a suo carico per un fatto-reato ormai depenalizzato, e del buon comportamento processuale, possono essere concesse le attenuanti generiche, da considerarsi equivalenti alle contestate aggravanti; pena equa da infliggergli, tenuto conto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 133 c.p., sembra quella di 300,00 Euro di multa, dovendo ritenersi del tutto congrua e proporzionata al fatto l'applicazione nei suoi confronti soltanto della pena pecuniaria invece di quella detentiva.-

Consegue alla condanna il pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Il Tribunale, visti gli artt. 62 bis e 69 c.p., 533 e 535 c.p.p., dichiara M.P. colpevole in ordine al delitto ascrittogli e, con le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di 300,00 Euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.-

Visto l'art. 544, 3 Comma, c.p.p., indica per il deposito il termine di gg. 45.-