Responsabilità del legale rappresentante di una ditta, cui un'impresa aveva appaltato il lavaggio e la risanificazione di cassette di plastica, per aver fornito in uso a tale impresa un'attrezzatura (pedana metallica utilizzata nella zona di carico dell'impianto di lavaggio delle cassette) non rispondente alle caratteristiche delle condizioni di lavoro in presenza di acqua, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8 e 18 - il D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8, impone che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone - Sussiste
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Papa Enrico - Presidente -
Dott. Cordova Agostino - Consigliere -
Dott. Tardino Vincenzo - Consigliere -
Dott. Lombardi Alfredo Mar - Consigliere -
Dott. Franco Amedeo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A  /  O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:
1) F.A., N. IL (omissis);
avverso sentenza del 27/02/2006 Tribunale di Lodi;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cordova Agostino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

F a t t o

Con sentenza del 27.2.2006 F.A. veniva condannato dal Tribunale di Lodi col rito abbreviato alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6,comma 2, per avere, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta cui l'impresa Multiservice Logistica & Transports S.c.a.r.l. aveva appaltato il lavaggio e la risanificazione di cassette di plastica, fornito (fra l'altro) in uso a tale impresa un'attrezzatura (pedana metallica utilizzata nella zona di carico dell'impianto di lavaggio delle cassette) non rispondente alle caratteristiche delle condizioni di lavoro in presenza di acqua, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8 e 18.
Ciò era stato constatato da personale di P.G. dell'A.S.L. (omissis) in occasione di un infortunio sul lavoro subito da G. A., lavoratrice dell'anzidetta Multiservice che era scivolata proprio su tale pedana.
Proponeva ricorso il F., eccependo quanto segue:
1) l'illogicità della motivazione e la contraddittorietà del dispositivo, dal momento che il ruolo dell'imputato non figurava tra i destinatari del precetto normativo, riservato ai progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di luoghi e posti di lavoro;
nè valeva il richiamo al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, che richiedeva solo le condizioni tali da rendere sicuro il movimento, laddove la pedana in questione era di tipo antisdrucciolo, seppur non forata (caratteristica non prevista da alcuna norma), ma provvista di zigrinature tali da renderle sicure anche in presenza di acqua, e quella in questione era antiscivolo con bugnature romboidali, e non liscia;
2) l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la norma non prevede specifiche caratteristiche per le pedane di cui all'oggetto, per cui è sufficiente che esse siano anche se non forate, costruite con caratteristiche tali da renderle antiscivolo;
3) analogo vizio perchè il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, è una norma dispositiva e non sanzionatoria, e, volendo applicare l'art. 91, esso concerne i progettisti, fabbricanti ed installatori di luoghi di lavoro, e quindi il F. non era destinatario di alcun precetto;
4) altro vizio dovuto al fatto che costruttrice e fornitrice della pedana era stata la ditta D.E.V. Accessori Inox s.r.l. e che, anche se la scheda di accompagnamento non si ritenesse un certificato di conformità, ne attestava comunque le caratteristiche tecniche ed, almeno implicitamente, la conformità alle regole d'arte: per cui il Tribunale, in possesso di tale scheda, avrebbe dovuto rendersi conto che, se mai, era attribuibile al costruttore e non al F. l'indicazione secondo cui si sarebbe trattato di "lamiera forata e bagnata antiscivolo", per cui non dovrebbe sussistere alcun pericolo per l'operatore.
Chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
D i r i t t o

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui al dispositivo, atteso che Tribunale ha adeguatamente valutato sia in punto di fatto che sotto il profilo logico-giuridico la decisione adottata, motivando che:
a) l'infortunio alla G. era occorso proprie a causa della superficie scivolosa della struttura metallica;
b) eliminata tale pedana, al contravventore veniva notificato l'avviso di ammissione al pagamento per la definizione della vicenda in via amministrativa, ma egli non provvedeva al pagamento;
c) quello definito come certificato di conformità era invece una lettera non datata con la quale la D.E.V. Accessori comunicava che la pedana era in lamiera forata e bugnata antiscivolo, laddove quella descritta non corrispondeva a quella visionata e fotografata dagli ufficiali di P.G., risultando priva di forature e scivolosa;
d) il D.Lgs., comma 2, di cui sopra faceva espresso riferimento a coloro che concedono in uso macchine, attrezzature di lavoro ed impianti non corrispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, essendo impensabile che il legislatore potesse prevedere ogni singolo attrezzo e strumento di lavoro;
e) il principale punto di riferimento era il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, il quale impone che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone, anche alla luce delle sentenze di questa Corte (Sez. 4^, n. 4123/87, n. 9842/94, n. 4606/99) secondo cui il contratto non produce il trasferimento del dovere di sicurezza, con liberazione del noleggiatore, e la responsabilità penale, attribuibile a mero titolo di colpa, non può ritenersi esclusa da eventuali inesatti affidamenti forniti dal venditore.
Del resto, come indicato nella motivazione, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6 , fa riferimento anche a chi fornisce in uso macchine o attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative o regolamentari; e il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, dispone che i pavimenti di lavoro devono essere in condizioni di rendere sicuro il movimento, ecc..
P.  Q.  M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007