Cassazione Penale, Sez. 3, 08 gennaio 2013, n. 515 - Mancata redazione del piano di sicurezza e notificazione del verbale di ammissione al pagamento dell'oblazione


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 869/2009 GIP TRIBUNALE di MONTEPULCIANO, del 24/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto



1. - Con sentenza del 24 ottobre 2011, il GIP del Tribunale di Montepulciano ha, all'esito di giudizio abbreviato, condannato l'imputato alla pena della sola ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96, comma 1, lettera g), perchè, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico di una società, ometteva di redigere il piano di sicurezza.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 21 e 24, e la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che non vi sarebbe prova dell'avvenuta notificazione del verbale di ammissione al pagamento dell'oblazione allo stesso imputato. Evidenzia il ricorrente che il giudice avrebbe affermato che la notificazione presso la sede della ditta non si era perfezionata ed avrebbe erroneamente preso in considerazione una prima raccomandata recapitata allo stesso imputato presso la sua abitazione, con la quale l'ufficio ispettivo comunicava che il trasgressore era direttamente ammesso al pagamento della somma; raccomandata della quale non vi sarebbe traccia negli atti.

Diritto



3. - Il ricorso è inammissibile, perchè proposto in base un motivo manifestamente infondato.

Dalla semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata e degli atti di causa emerge che - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - l'imputato ha regolarmente ricevuto la notificazione dell'avviso di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 e 21 presso la sua residenza, mediante consegna del piego al portiere dello stabile e avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione con lettera raccomandata. Detto avviso non conteneva prescrizioni e ammetteva l'imputato al pagamento nel termine indicato; pagamento pacificamente mai avvenuto.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.