Cassazione Penale, sez. quarta, 19.03.2012 (ud. 01.02.2012), n. 10702 “Guida alla lettura” a cura di Romina Allegrezza |
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SOMMARIO: FATTI DI CAUSA - QUESTIONI DI DIRITTO - SOLUZIONE ADOTTATA - RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI - ESSENZIALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI |
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Un dipendente di una srl, mentre stava procedendo al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico, veniva a contatto con la linea elettrica a media tensione che si trovava nei pressi e riportava lesioni letali. Dell’accaduto veniva ritenuta responsabile, quale datore di lavoro, la legale rappresentante della società per non aver adeguatamente valutato il rischio e per non aver adottato misure tecniche ed organizzative appropriate, consistenti, nello specifico, nell’interruzione temporanea dell’erogazione dell’energia elettrica nel corso della lavorazione. Occorre precisare che, per i medesimi fatti, veniva giudicato, con separato processo, anche il soggetto delegato per la gestione degli aspetti operativi dell’ente, compresi quelli della sicurezza del lavoro. |
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La fattispecie in esame concerne la problematica della validità della delega di funzioni, istituto, questo, di creazione dottrinaria e giurisprudenziale, oggi specificatamente disciplinato dall’art. 16 del D.lgs. n. 81/2008. |
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Secondo la Cassazione, indiscussa l’esistenza dell’obbligo di vigilanza, è proprio il contenuto di detto obbligo a fare la differenza. La medesima Corte ha così ribadito come “il controllo richiesto al delegante non possa essere analitico, cioè essere così penetrante e costante al punto da sostanziarsi nell’adempimento dell’obbligo stesso di cui il delegante è originario destinatario. Infatti, se così fosse, la dimensione di tale obbligo di controllo renderebbe sostanzialmente inutile il ricorso alla delega”. È stata così esclusa l’esistenza in capo al delegante di un dovere di vigilanza esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni. Conseguentemente, il Supremo Collegio, non ritenendo sussistente la posizione di garanzia che fonda l’imputazione della condotta omissiva ex art. 40 capoverso cod. pen. e confermando la decisione del Giudice di primo grado, ha accolto il ricorso, annullando la sentenza senza rinvio per non aver commesso il fatto. |
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La sentenza conferma l’orientamento costante della Suprema Corte che tende a limitare la misura del controllo esigibile dal delegante, non estendendo i confini della culpa in vigilando oltre un generale controllo dell’attività delegata. Più in generale in tema di delega di funzioni, cfr., ex multis: |
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Per un approfondimento circa la portata contenutistica del dovere di vigilanza del delegante, nonché sull’istituto della delega di funzioni in generale, si rinvia a: |
Cassazione Penale, Sez. 4, 19.03.2012, n. 10702 - Responsabilità in assenza di delega
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