Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2013, n. 3117 - Infortunio di un preposto e responsabilità di tre soci


 

 

 

 

Lo scenario accertato è quello di una attività di casseratura svolta da (Omissis), muratore particolarmente esperto, che, durante l'armatura di un muro di contenimento lungo tre metri, è colpito da un pannello appoggiato in posizione verticale, e dunque su una sua base di settantacinque centimetri cioè corta, che così collocato su un cumulo di ghiaia, improvvisamente si ribalta.

Correttamente la sentenza impugnata individua anzitutto una posizione di garanzia gravante nella stessa misura sui tre datori di lavoro con particolare riguardo alle obbligazioni di legge che gravano esclusivamente sul datore di lavoro e non sono in alcun modo delegabili (a partire dalla prescrizione di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, oggi abrogato Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ex articolo 304.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino rel. Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

3) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 228/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 13/05/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delahaye il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito per gli imputati l'Avvocato (Omissis) che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Fatto



La Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza pronunziata dal Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Tione, che aveva ritenuto (Omissis), (Omissis) e (Omissis) responsabili del delitto di cui all'articolo 590 loro contestato, per avere essi, con colpa generica e specifica, provocato al loro dipendente (Omissis), il (Omissis) lesioni personali gravi, a seguito del ribaltamento di un pannello componibile (alto cm 300,00 e largo cm 75,00 secondo la pg 8 della sentenza di appello) funzionale alla strutturazione delle casseformi metallo-legno, allocato su un cumulo di ghiaia in posizione verticale, appoggiato al muro di cemento armato già realizzato e vicino all'armatura da ultimare. Il Tribunale aveva irrogato la pena di mesi due di reclusione per ciascuno dei tre imputati e ave dichiarata estinta tale pena per concessione di indulto.

La sentenza di appello richiama le valutazioni della sentenza di primo grado soffermandosi sulle obbligazioni di garanzia gravanti sul datore di lavoro in punto di tutela della salute dei lavoratori suoi subordinati e, spendendo poi proprie considerazioni sulla rimarcata competenza professionale della vittima, e sul suo incarico di preposto, come tale a sua volta gravato da obbligazioni di garanzia per la sicurezza dei lavoratori dipendenti, obbligazioni tuttavia non suscettibili di porre sotto silenzio la mancanza di piano operativo di sicurezza.

I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

I ricorrenti denunziano:

1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello circa la riconosciuta qualifica di preposto del soggetto infortunato con conseguente contraddittorietà della motivazione che allo stesso tempo afferma la responsabilità dei datori di lavoro i quali invece proprio con la nomina del preposto e la confezione del Piano operativo di sicurezza avevano adempiuto alla loro obbligazione di sicurezza;

illogicità della motivazione in punto di esistenza di istruzioni operative del "pos" e non plausibilità del criterio di inferenza della condotta dei titolari della ditta alla condotta omissiva della parte offesa. Neppure le visite ispettive del coordinatore dei lavori in cantiere riportavano segnalazioni o indicazioni sulla situazione di rischio collegata al posizionamento, stoccaggio e pulizia dei grandi pannelli per il getto a muro, sicchè illogico risultava ogni addebito ai titolari della (Omissis) per questo rischio da nessuno rilevato.

2) Con un secondo motivo di censura i ricorrenti denunziano erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, avuto riguardo alla assenza di normative specifiche che si occupino dell'impiego utilizzo, montaggio, smontaggio e stoccaggio dei casseri, all'assenza di disposizioni sul punto del piano sicurezza di cantiere redatto dal tecnico responsabile della sicurezza.

Ma i ricorrenti denunziano ancora la inesistenza di qualsiasi apporto causale della persona di (Omissis) assente dal cantiere sia il giorno dell'episodio che il giorno precedente, così da essere imputato solo perchè socio della ditta (Omissis). I ricorrenti sottolineano la inesistenza di qualsiasi omissione addebitabile ai tre imputati (Omissis). Afferma il ricorso che manca il nesso tra una omissione di condotte che gli imputati erano obbligati da regole giuridiche a osservare in un ambito di coscienza e volontà della omissione e l'evento lesivo. I tre imputati non avevano violato regola alcuna, ne tecnica nè giuridica, la cui violazione avesse soppresso la possibilità di impedire l'evento lesivo.

In ogni caso doveva sorgere un ragionevole dubbio circa la responsabilità degli imputati.

All'udienza pubblica del 12 Aprile 2012 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Diritto


L'accertamento in fatto relativo alla dinamica degli eventi lesivi verificatasi all'interno del cantiere in (Omissis) gestito dalla snc (Omissis) logicamente ricostruito dalla sentenza impugnata con argomentazioni coerenti ai fatti ritualmente acquisiti al processo e alle regolazioni di legge applicabili per individuare gli obblighi di sicurezza e i soggetti gravati da quegli obblighi a fronte di una attività di lavoro organizzata, costituisce corretto fondamento della decisione impugnata. Lo scenario accertato è quello di una attività di casseratura svolta da (Omissis), muratore particolarmente esperto, che, durante l'armatura di un muro di contenimento lungo tre metri, è colpito da un pannello appoggiato in posizione verticale, e dunque su una sua base di settantacinque centimetri cioè corta, che così collocato su un cumulo di ghiaia, improvvisamente si ribalta.

Correttamente la sentenza impugnata individua anzitutto una posizione di garanzia gravante nella stessa misura sui tre datori di lavoro con particolare riguardo alle obbligazioni di legge che gravano esclusivamente sul datore di lavoro e non sono in alcun modo delegabili (a partire dalla prescrizione di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, oggi abrogato Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ex articolo 304, salva la continuità regolativa con il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 16, 17 e 18, detto, per quanto qui specificamente rileva, e a finire con le obbligazioni di controllo sui delegati).

La responsabilità dei tre datori di lavoro è correttamente correlata al doppio dato della loro eguale qualità di soci e della effettiva dotazione per ciascuno di pari poteri gestori. L'addebito di mancata osservanza di regole generali e di regole specifiche in ogni caso attinenti al sistema organizzato della snc dei fratelli (Omissis) offre adeguato fondamento alla motivazione che ritiene irrilevante la assenza dal cantiere nel giorno dell'infortunio di uno dei tre fratelli.

Gli obblighi di prevenzione non rispettati (pg 5 sentenza appello) e specificamente gravanti sul solo datore di lavoro, anche in presenza di nomina di preposto sono analiticamente individuati e menzionati sicchè la motivazione sul punto è sorretta da compiuta giustapposizione di situazioni di fatto e norme che ad esse danno regola nonchè da adeguata ricognizione delle inosservanze o trasgressioni di obblighi di posizione sia non delegabili che delegati ma in ogni caso bisognevoli di controllo e verifica del datore di lavoro.

La circostanza attentamente annotata in sentenza secondo la quale nel "pos" apprestato dai datori di lavoro obbligati, manca qualsiasi previsione del rischio specifico connesso alle lavorazioni di casseratura normalmente svolte nei cantieri della snc. e in particolare di quel rischio che si concretizzò in danno nella fattispecie, offre adeguata motivazione circa l'accertamento della inosservanza delle obbligazioni del datore di lavoro.

In ordine al rapporto di causalità tra omessa osservanza di obbligazioni specifiche, colpa generica ed evento oggetto di procedimento il rapporto di causalità è ampiamente indagato e motivato con riferimento agli effetti certi della collocazione di un pannello di tre metri x settantacinque centimetri in posizione scorretta e fonte di rovesciamenti (sul lato corto) e alla totale mancanza di prescrizioni operative in ordine alla movimentazione dei "pannelloni", alla loro collocazione, al loro montaggio, al loro stivaggio tale da produrre una situazione generale di rischio produttiva per più ragioni di quello che poi ebbe a verificarsi (motivazione impugnata pgg 6 e 7). La sentenza impugnata attribuisce senza incertezze alla mancata osservanza di obblighi di prudenza generale (la sentenza sottolinea che in questa prospettiva il "pannellone" non doveva essere nè appoggiato su un mucchio di ghiaia così mancando una base stabile nè appoggiato per ritto così favorendo il possibile ribaltamento) e alla mancata osservanza di obbligazioni formali (la mancata previsione del rischio è causa del verificarsi di quanto doveva essere previsto e scongiurato con specifiche previsioni di sicurezza) il ruolo di fattore causale, dell'evento lesivo.

In conclusione tutti i motivi di censura sono infondati e devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.