Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1956
Validità: 01.07.1956 - 30.06.1958
Parti: Federazione Italiana Panificatori e Filia, Fulpia, Uilia
Settori: Agroindustriale, Panificazione

Sommario:

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Classifiche dei forni.
Art. 7. - Composizione delle squadre.
Art. 8. - Disciplina dei turnisti.
Art. 9. - Delle retribuzioni.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 10-bis. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 11. - Mancanza di energia elettrica.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Trattamento di malattia, di infortunio ed assicurazioni sociali.
Art. 17. - Chiamata alle armi.

Art. 18. - Richiamo alle armi.
Art. 19. - Delle funzioni.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Licenziamento, dimissioni e preavviso.
Art. 22. - Indennità di liquidazione.
Art. 23. - Doveri.
Art. 24. - Sanzioni disciplinari.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Art. 27. - Permessi sindacali.
Art. 28. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 29. - Trattamento della panificazione festiva o domenicale.
Art. 30. - Stipulazione contratti integrativi provinciali.
Art. 31. - Reclami e controversie individuali.
Art. 32. - Condizioni di miglior favore.
Art. 33. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, 26 luglio 1956

Addì 26 luglio 1956 in Roma, tra la Federazione Italiana Panificatori [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Filia) [...], la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari (Fulpia) [...], la Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Uilia) [...]

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Il presente contratto si applica a tutti i lavoranti panettieri dipendenti da panifici privati, cooperativi o di appartenenza di enti pubblici.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
L’operaio deve essere adibito al lavoro derivantegli dalla sua qualifica; in casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse sempre inerenti alla panificazione e retribuito con il salario per le mansioni effettivamente prestate.
È proibito nei panifici l’impiego di mano d’opera femminile; è altresì proibito l’impiego di mano d’opera maschile di età inferiore ai sedici anni.
[...]
È in facoltà del datore di lavoro di sottoporre l’operaio alla visita medica preventiva.

Art. 4. - Apprendistato.
Le parti si richiamano alle norme di legge.
In attesa del Regolamento alla legge sull’apprendistato, rimane operante l’art. 4 del precedente CCNLP del 1° aprile 1948, che più sotto si riporta.
Quando sarà conosciuto il predetto regolamento le parti s’impegnano, entro 60 giorni, a regolamentare la materia in armonia alle caratteristiche produttive e alle disposizioni di legge.
L’apprendistato ha lo scopo di preparare alle mansioni di operaio panettiere i giovani dai 16 ai 19 anni.
Non potranno essere assunti come apprendisti giovani che hanno superato i 17 anni di età.
L’apprendistato ha la durata massima di anni 3 e la durata minima di anni 2.
L’apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare alla produzione e ai lavori interni ausiliari del panificio.
L’assunzione degli apprendisti dovrà avvenire tramite l’Ufficio di Collocamento locale, sentito il parere della Commissione paritetica.
Il numero degli apprendisti ammessi nella squadra è fissato nei contratti integrativi provinciali.
In ogni modo il numero degli stessi verrà fissato di anno in anno alla Commissione paritetica a seconda delle esigenze.
Per gli apprendisti in possesso di certificato di promozione da parte di una scuola di panificazione, il periodo di apprendistato viene ridotto di 1/3.
Ai fini dell’apprendistato vale anche il tirocinio effettuato dai giovani presso altro panificio.
[...]

Art. 7. - Composizione delle squadre.
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero dei lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque, in ogni panificio, qualunque sia la entità della produzione, deve esistere l'infornatore; qualora la produzione non sia tale da consentire la. assunzione di un altro operaio specializzato (impastatore), l'infornatore e per tale intendesi anche il datore di lavoro, quando provveda in via normale e continuativa a detto lavoro, può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
La squadra di lavorazione deve considerarsi un tutto organico, per cui ogni suo componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse' fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti gli operai della squadra questi hanno l’obbligo di spiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Art. 8. - Disciplina dei turnisti.
Per «turnisti» si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi, per consentire a questi di usufruire del riposo settimanale.
[...]
Le aziende che per il numero degli operai fissi dipendenti hanno la possibilità di assicurare quattro o cinque giornate settimanali per i turni, possono assumere un turnista interno allo scopo di sostituire gli altri operai nelle giornate settimanali di riposo.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La giornata normale di lavoro è di 8 ore, come prescritto dalla Legge.
Le giornate lavorative settimanali sono 6.
[...]
Nel panificio dovrà essere affissa in modo ben visibile la tabella nominativa con l’indicazione dell’orario di lavoro del personale, del riposo settimanale e dei turni.
Per l’inizio della lavorazione ci si riferisce alle norme di legge.

Art. 10-bis. - Lavoro straordinario e notturno.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 10, potrà essere consentito eccezionalmente, senza superare le due ore giornaliere e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro solo quando non possa provvedere all’esecuzione del lavoro mediante l’assunzione di lavoratori.
[...]
Il compenso per il lavoro notturno dalle ore 21 alle 4 e per il sabato dalle 23 alle 4 dovrà essere maggiorato del 35 % sulla paga oraria normale corrispondente.
In sede di accordi provinciali si stabiliranno le modalità per l’effettuazione del lavoro straordinario e notturno.

Art. 12. - Ferie.
A tutti i lavoranti di cui al presente contratto sarà corrisposto ogni anno un periodo di riposo retribuito nella misura di 14 giornate lavorative sulla paga media percepita annualmente dal 1° luglio dell’anno in corso al trenta giugno dell’anno successivo.
Le ferie sono irrinunciabili ed ogni atto contrario è nullo.
[...]

Art. 16. - Trattamento di malattia, di infortunio ed assicurazioni sociali.
I lavoratori dovranno essere assicurati secondo le norme stabilite a riguardo dalla legge e cioè:
1) contro gli infortuni;
2) assicurazioni sociali obbligatorie;
3) trattamento di malattia e prestazione sanitaria.
[...]

Art. 19. - Delle funzioni.
Gli operai, pur restando ciascuno adibito alle specifiche mansioni cui sono stati assunti, hanno l’obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento della produzione.
L’operaio panettiere deve essere adibito esclusivamente alla lavorazione del pane e non potrà essere quindi impiegato ai lavori di facchinaggio ed altri lavori esterni.
Esso è tenuto solo al trasporto della farina e del combustibile dal magazzino al laboratorio purché il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il panificio.
Ove detti magazzini si trovassero in altri caseggiati il compenso da corrispondere ai lavoratori per il trasporto della farina, legna e carbone, sarà determinato nei contratti provinciali integrativi.
L’operaio è pure tenuto al trasporto del pane dal laboratorio all'annesso negozio di vendita.
È vietato al datore di lavoro di adibire a qualsiasi operazione inerente alla produzione del pane il personale incaricato della distribuzione (porta-pane, autisti, personale di negozio, ecc.).

Art. 23. - Doveri.
Il personale dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.
Il lavoratore deve adempiere al proprio lavoro scrupolosamente e con coscienza; deve pertanto osservare con sollecitudine ed intelligenza le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l’orario di lavoro. Deve avere la massima cura per la conservazione delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l’adempimento del suo lavoro.
Curerà altresì la pulizia personale e l’igiene delle panificazione, la pulizia del laboratorio e dei forni, con esclusione della canna fumaria.
È vietato fumare nel laboratorio stesso.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti sopraindicati, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il datore di lavoro userà, da parte sua, verso i dipendenti, la considerazione che essi meritano, quali collaboratori al buon andamento dell’azienda.

Art. 24. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto od alle altre norme interne di lavoro, possono essere punite:
1) con il rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di un terzo della paga giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
4) con il licenziamento in tronco senza preavviso e con indennità, o senza preavviso e senza indennità.
La multa potrà essere inflitta all’operaio che:
а) ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso o senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) fumi durante il lavoro di impasto o di formatura del pane;
d) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina ed all’igiene.
[...]
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta per i seguenti motivi:
a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei mesi precedenti;
[...]
c) dia disposizione contraria o agisca in contrasto, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento in tronco senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:
[...]
b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;
[...]
d) rissa e vie di fatto verso i compagni ed i dipendenti di lavoro.
Il licenziamento in tronco senza preavviso, né indennità, potrà essere inflitto:
а) per insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro;
b) per furto, frode e falso, danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.

Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che prestano l’attività nei panifici saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
2 paia di calzoni (1 lungo ed 1 corto);
2 canottiere di lana;
1 grembiule.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti ai lavoratori fissi saranno stabilite provincialmente.
Allo scopo di fare usufruire anche ai turnisti i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi provinciali le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione, escludendo, di norma, la sua monetizzazione.

Art. 29. - Trattamento della panificazione festiva o domenicale.
Nel caso in cui le Autorità autorizzassero chiusure festive e domenicali ai panifici, il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate di doppia panificazione è il seguente:
1) retribuzione complessiva per il lavoro effettivamente compiuto ed in ogni caso non inferiore alla retribuzione corrispondente ai due minimi giornalieri di produzione, nei suoi componenti globali, stabiliti negli integrativi provinciali;
2) si applicherà la maggiorazione per il lavoro straordinario eseguito dopo le 8 ore in misura del 30 %;
3) la doppia panificazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, altra giornata di lavoro e, pertanto, nella settimana in cui questa verrà a cadere si dovrà procedere ugualmente al rispetto del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell’operaio fisso con il turnista che normalmente sostituisce. (Si precisa che così operando s’intende fare riposare l’operaio nella settimana due giornate intere).
Il turnista regolarmente inviato dall’Ufficio di Collocamento e respinto, ha diritto ugualmente alla retribuzione sui minimi provinciali stabiliti nei contratti integrativi.

Art. 30. - Stipulazione contratti integrativi provinciali.
Viene stabilito che entro tre mesi dalla firma del presente contratto in ogni provincia dovranno essere stipulati i contratti provinciali integrativi, i quali dovranno limitarsi alla regolamentazione di quanto è ad essi demandato per competenza dal presente contratto, tenendo conto delle esigenze e dei costumi locali.

Art. 31. - Reclami e controversie individuali.
Per l’esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti alla interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti convengono che prima di portare le controversie alla Magistratura, dovrà essere tentata la conciliazione tramite le organizzazioni di categoria.

Dichiarazione.
Tra i delegati alla discussione del Contratto di lavoro dei lavoranti panettieri di parte rappresentante la Federazione Italiana dei Panificatori ed i rappresentanti delle Organizzazioni lavoranti panettieri aderenti alla Filia, alla Fulpia e alla Uilia, si conviene che in relazione ai lavori conclusi oggi per il rinnovo del Contratto normativo nazionale 1° aprile 1948 per i lavoratori addetti alla panificazione di concordare un incontro fra le parti entro il 30 settembre 1956 per la sua stesura definitiva.