Cassazione Penale, Sez. 4, 24 gennaio 2013, n. 3839 - Indebolimento permanente dell'organo uditivo e inadeguatezza dei presidi


 

 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

((Omissis)) N. IL ((Omissis));

PARTE CIVILE NON RICORRENTE;

avverso la sentenza n. 6040/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 08/03/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Fatto



Con sentenza dell'8/3/2012 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto (Omissis) responsabile del reato di cui all'articolo 590 c.p., commi 2 e 3; per avere per colpa, nella qualità di titolare della (Omissis) corrente in (Omissis), cagionato al lavoratore (Omissis) lesioni personali consistenti nell'indebolimento permanente dell'organo uditivo (fatto accertato il (Omissis)). L'addebito di colpa consisteva in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza dell'articolo 2087 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 24 e del Decreto Legislativo 5 agosto 1991, n. 277, articolo 41, per non aver adottato nell'esercizio dell'impresa tutte le misure tecniche organizzative e procedurali concretamente attuabili in relazione alle conoscenze acquisite, idonee a ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione lavorativa. Con le attenuanti generiche l'imputata era condannata alla pena di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, in primo luogo, vizio di motivazione. Osserva che non era stata provata la violazione della regola cautelare volta ad evitare il verificarsi di altri eventi, poichè, anzi, era risultato che l'imputata avesse fornito al lavoratore presidi, quali tappi e cuffie, rispetto ai quali non era stata motivata l'effettiva inadeguatezza. Lamenta, in secondo luogo, vizio motivazionale riguardo al nesso causale, in ragione della mancanza di prova evidenziata con il primo motivo.

Diritto



Va rilevato, in primo luogo, che il reato è estinto per prescrizione, essendosi maturato il termine prescrizionale il 21/6/2012.

Non ricorrendo, pertanto, per un verso elementi attestanti con evidenza la mancata colpevolezza dell'imputato, e, per altro verso, la radicale inammissibilità dell'impugnazione, deve applicarsi la causa di estinzione del reato.

Con riferimento alle statuizioni civili, va evidenziato il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Premesso, infatti, che la responsabilità omissiva nei delitti colposi di evento per violazione di norme di sicurezza sul lavoro, come quello in argomento, ha origine nel fatto che l'agente, in violazione delle disposizioni in materia di prevenzione, cagioni un evento dannoso evitabile mediante il rispetto delle predette disposizioni, si evidenzia che nella motivazione manca del tutto l'indicazione della specifica regola cautelare, concernente l'adozione di misure tecnico-organizzative diverse da quelle relative ai tappi e alle cuffie in concreto offerte, che il datore di lavoro avrebbe dovuto attuare al fine di prevenire o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore, nè vi è precisazione circa l'asserita inadeguatezza delle misure fornite dal datore di lavoro. Manca, allo stesso modo, un giudizio di tipo contro fattuale concernente le conseguenze che si sarebbero verificate ove le misure tecniche fossero state rispettate.

In definitiva, la semplice dimostrazione dell'esistenza di ipoacusia professe non può, di per sè sola, ancor più ricorrendo l'espletamento di periodi lavorativi presso altri datori di lavoro, costituire in via esclusiva fondamento per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, in assenza di adeguata motivazione circa l'esposizione a rumore e l'inidoneità dei mezzi di protezione.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 578 c.p.p., in ragione del riscontro, oltre che della causa estintiva della prescrizione, di un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, "ove questa contenga - come nella specie - anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello" (Sez. 4, Sentenza n. 14450 del 19/03/2009).

P.Q.M.


La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione; annulla, altresì, le statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.