Tipologia: CCNL
Data firma: 28 giugno 2011
Validità: 01.06.2011 - 31.05.2014
Parti: Confimpreseitalia, Confimprese Turismo, Acs e Cse
Settori: Commercio, Turismo, P.M.I., Confimprese/Cse
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I Disposizioni generali campo applicazione
Art. 1 Validità
Art. 2 Interpretazione autentica del Contratto
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3 Sfera di applicazione
Art. 4 I Livelli
Capo I - Mansioni e dettaglio livelli
Art. 5 Quadri di Direzione e Quadri e Lavoratori ad alto contenuto professionale 
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro assunzione ordinaria e contratti atipici
Art. 6 Assunzione - documentazione
Art. 7 Periodo di prova
Art. 8 Lavoro a tempo determinato
Art. 9 Indumenti di lavoro
Titolo IV Area quadri direzione /quadri/ lavoratori con alto contenuto tecnologico-professionale
Art. 11 Quadri e Lavoratori con alto contenuto tecnologico - professionale
Art. 12 Formazione e aggiornamento.
Art. 13 Assegnazione della qualifica.
Art. 14 Polizza assicurativa.
Art. 15 Indennità di funzione.
Art. 16 Cointeressenza
Titolo V Contratto apprendistato
Art. 17 Disciplina dell'apprendistato
Art. 18 Tipologie
Art. 19 Durata.
Art. 20 Proporzione numerica
Art. 21 Deroga proporzione minima
Art. 22 Obblighi del Datore
Art. 23 Obblighi dell’apprendista
Art. 24 Visita medica
Art. 25 Orario di lavoro
Art. 26 Assunzione
Art. 27 Retribuzione
Art. 28 Formazione
Art. 29 Contenuti formativi
Art. 30 Tutor
Art. 31 Conformità al contratto
Art. 32 Apprendistato in cicli stagionali
Art. 33 Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Art. 34 Lavoro a tempo parziale.
Art. 35 Part-Time Weekend
Art. 36 Trattamento economico per malattia dell’apprendista
Art. 37 Altri diritti previdenziali
Art. 38 Risoluzione del rapporto
Titolo VI Contratto d’inserimento
Art. 39 Definizione
Art. 41 Aziende eleggibili
Art. 42 Norma di salvaguardia
Art. 43 Progetto formativo
Art. 44 Durata del progetto
Art. 45 Deroghe per i portatori di handicap
Art. 46 Norme contrattuali
Art. 47 Modelli formativi
Art. 48 Ente Bilaterale
Art. 49 Rimando alla normativa
Titolo VII Il nuovo mercato del lavoro gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 50 Premessa
Art. 51 Richiami normativi
Art. 52 Lavoro a Progetto
Titolo VIII Somministrazione di lavoro o staff leasing
Art. 53 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 54 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 55 Obblighi di informazione
Art. 56 Diritti dei lavoratori somministrati
Titolo IX Lavoro intermittente o job on call o lavoro a chiamata
Art. 57 Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata)
Art. 58 Incompatibilità
Art. 59 Periodi predeterminati
Art. 60 Ipotesi soggettive
Art. 61 Divieti
Art. 62 Forma e Comunicazione
Art. 63 Indennità di Disponibilità
Art. 64 Impossibilità temporanea
Art. 65 Risarcimento
Art. 66 Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Titolo X Lavoro ripartito o “job sharing”
Art. 67 Lavoro ripartito
Art. 68 Soglie numeriche
Art. 69 Gestione delle controversie.
Titolo XI Lavoro accessorio
Art. 70 Lavoro Accessorio - prestazioni occasionali di tipo accessorio
Art. 71 Soggetti interessati
Art. 72 Attività lavorative ammesse
Art. 73 Limiti economici per i prestatori e i committenti
Art. 74 Adempimenti
Art. 75 Modalità di pagamento delle prestazioni: i voucher o buoni
Art. 76 Procedura con voucher cartaceo
Art. 77 Procedura con voucher telematico
Titolo XII Costituzione rapporto di lavoro
Art. 78 Orario di Lavoro
Art. 79 Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 80 Riduzione dell'orario
Art. 81 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
Art. 82 - Lavoratori notturni
Art. 83 Ore non fruite
Art. 84 Personale extra e di rinforzo
Art. 85 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Titolo XIII Part-time
Art. 86 Lavoro parziale o part time
Art. 87 Lavoro supplementare
Titolo XIV Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 88 Flessibilità
Art. 89 Maggiorazione
Art. 90 Modalità di applicazione
Art. 91 Clausole flessibili - retribuzione
Art. 92 Clausole elastiche - retribuzione
Art. 93 Condizioni speciali
Titolo XV Lavoro straordinario
Art. 94 Lavoro straordinario
Art. 95 Criteri di computo dello straordinario
Titolo XVI Ferie, festività, riposo e permessi
Art. 96 Ferie
Art. 97 Festività
Art. 98 Riposi settimanali
Art. 99 Interruzione - soste - sospensione - riduzione d’orario - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 100 Permessi retribuiti - ROL
Titolo XVII Aspettativa, congedi diritto allo studio
Art. 101 Aspettativa
Art. 102 Congedo per matrimonio
Art. 103 Congedo per motivi familiari
Art. 104 Permessi per elezioni
Art. 105 Lavoratori Studenti
Art. 106 Diritto allo studio
Art. 107 Formazione professionale
Art. 108 Permessi per sostenere gli esami
Art. 109 Aspettativa straordinaria per formazione permanente
Titolo XVIII Trasferimenti e missioni
Art. 110 Missione e trasferta
Art. 111 Dettagli trasferte
Art. 112 Rimborsi capo famiglia con congiunti
Art. 113 Rimborsi
Art. 114 Trasferimento
Art. 115 Trasporto
Titolo XIX
Capo I - Gravidanza e puerperio

Art. 116 Congedo di maternità e di paternità
Capo II - Malattie e infortuni
Art. 117 Malattia
Art. 118 Verifiche sanitarie
Art. 119 Cambio indirizzo
Art. 120 Prescrizioni mediche
Art. 121 Certificato di guarigione
Art. 122 Presenza presso domicilio
Art. 123 Periodo di comporto
Art. 124 Conservazione del posto
Art. 125 Malattia durante le ferie
Art. 126 Aspettativa dopo i 180 giorni
Art. 127 Denuncia della malattia
Art. 128 Trattamento economico
Art. 129 Trattamento economico apprendista
Art. 130 Infortunio
Art. 131 Trattamento economico infortunio
Art. 132 Trattamento economico infortunio dell’apprendista
Art. 133 Anticipazione indennità Inail
Art. 134 Infortunio o malattia professionale
Art. 135 Giornate non indennizzabili
Art. 136 Tossicodipendenza
Art. 137 Etilismo
Titolo XX Sospensione - Anzianità - Cambio livello
Capo I - Sospensione lavoro

Art. 138 Sospensione
Capo II - Anzianità servizio
Art. 139 Decorrenza anzianità di servizio
Art. 140 Computo anzianità frazione annua
Art. 141 Scatti di anzianità
Capo III - Passaggi qualifica
Art. 142 Mansioni promiscue - mutamento mansioni - Jolly
Art. 143 Mansioni del lavoratore
Art. 144 Modificazioni tecnologiche
Art. 145 Passaggi di livello
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 146 Trattamento economico
Art. 147 Retribuzione di fatto
Art. 148 Retribuzione mensile
Art. 149 Quota giornaliera
Art. 150 Quota oraria
Art. 151 Paga base nazionale conglobata
Art. 152 Assorbimenti
Art. 153 Prospetto paga
Titolo XXII Indennità disagio
Art. 154 Campo di applicazione
Art. 155 Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Art. 156 Indennità
Art. 157 Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 di abitanti
Art. 158 Indennità Trasporto Comuni con più di 400.000 di abitanti
Art. 159 Indennità Trasporto Comuni con più di 120.000 di abitanti
Art. 160 Indennità Trasporto Comuni con più di 15.000 di abitanti
Art. 161 Indennità sotterranei
Art. 162 Occupazione femminile
Art. 163 Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
Art. 164 Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Art. 165 Indennità mensa
Art. 166 Indennità in caso di morte
Art. 167 Indennità mezzi pubblici
Art. 168 Indennità locali rumorosi
Art. 169 Indennità valori
Art. 170 Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Titolo XXIII Mensilità supplementari
Art. 171 Tredicesima mensilità
Art. 172 Quattordicesima mensilità
Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 173 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Art. 174 Recesso per giusta causa
Art. 175 Comunicazione licenziamento
Art. 176 Nullità del licenziamento
Art. 177 Licenziamento simulato
Art. 178 Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 179 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Art. 180 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 181 Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 182 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 183 Dimissioni
Art. 184 Tutela della privacy
Titolo XXV Norme disciplinari
Capo I - Doveri e obblighi
Art. 185 Responsabilità civili e penali
Art. 186 Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 187 Assenze non giustificate
Art. 188 Divieto di mance
Art. 189 Consegne e rotture
Art. 190 Misure preventive
Art. 191 Rispetto orario di lavoro
Art. 192 Utilizzo strumenti azienda
Art. 193 Telefono aziendale
Art. 194 Utilizzo di personal computer
Art. 195 Utilizzo di supporti magnetici
Art. 196 Utilizzo della rete aziendale
Art. 197 Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi Navigazione in Internet
Art. 198 Posta elettronica
Art. 199 Comunicazione mutamento di domicilio
Capo II - Divieti
Art. 200 Divieti
Art. 201 Divieto concorrenza
Art. 202 Risarcimento danni
Art. 203 Diritto di ritenzione
Capo III - Disposizioni disciplinari
Art. 204 Doveri del lavoratore dipendente
Art. 205 Disposizioni disciplinari
Art. 206 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Art. 207 Mancanze punibili con la multa
Art. 208 Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per sette giorni
Art. 209 Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per otto giorni
Art. 210 Licenziamento per motivazione disciplinari
Art. 211 Provvedimenti disciplinari
Art. 212 Procedura disciplinare
Art. 213 Affissione dei provvedimenti disciplinari
Capo IV - Responsabilità civili e penali
Art. 214 Assistenza legale
Art. 215 Procedimenti penali
Titolo XXVI Ente Bilaterale
Art. 216 Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse (Ebicc)
Art. 217 Funzionamento
Art. 218 Regolamento
Titolo XXVII Relazioni sindacali
Art. 219 Obiettivi e Strumenti
Art. 220 Livelli di contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale
Art. 221 Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 222 Relazioni Nazionali
Art. 223 Relazioni Territoriali
Art. 224 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 225 Clausola di salvaguardia
Art. 226 Regolamento elettorale
Art. 227 Contrattazione di secondo livello
Art. 228 Interventi dell’Ebicc nella contrattazione aziendale
Art. 229 Raccordo sistematico degli scostamenti economici
Art. 230 Assemblea
Art. 231 Referendum
Art. 232 Delegato Provinciale
Art. 233 Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale
Art. 234 Deleghe Sindacali
Art. 235 Dirigenti sindacali
Art. 236 Permessi sindacali per i dirigenti sindacali
Art. 237 Permessi retribuiti RSU
Art. 238 Comunicazione scritta
Art. 239 Permessi non retribuiti RSU
Art. 240 Termine della comunicazione
Titolo XXVIII Controversie di lavoro
Capo I - Contributi vertenza lavoro individuali/collettive

Art. 241 Distribuzione contratti
Art. 242 Efficacia del Contratto
Art. 243 Controversie individuali
Art. 244 Controversie collettive (Covelco)
Art. 245 Contributi di assistenza contrattuale
Capo II - Composizione controversie
Art. 246 Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 247 Composizione delle controversie
Art. 248 Organismi Paritetici
Art. 249 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 250 Verbale di conciliazione
Art. 251 Efficacia del Contratto
Titolo XXIX Tutela della dignità e parità lavoratori
Art. 252 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 253 Pari opportunità
Art. 255 Corsi esterni
Art. 256 Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 257 Mobbing
Art. 258 Conoscenza base lingua italiana per lavoratori stranieri
Art. 259 Lavoratori stranieri
Art. 260 Diritto di precedenza
Art. 261 Convenzioni
Art. 262 Programmazione ferie
Art. 263 Risorse speciali
Art. 264 Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 265 Tutela dei genitori di portatori di handicap
Art. 266 Corresponsione della retribuzione, reclami sulla busta paga
Titolo XXX Formazione professionale fondo “Indiform”
Art. 267 Gestione della formazione e l’aggiornamento professionale
Art. 268 Istituzione Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
Art. 269 L’accreditamento della formazione continua
Art. 270 Aggiornamento e formazione professionale per lavoratori
Titolo XXXI Fondo pensionistico complementare
Art. 271 Dichiarazione di Intenti
Art. 272 Clausola sospensiva
Titolo XXXII Assistenza sanitaria integrativa
Art. 273 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 274 Regolamento
Titolo XXXIII Telelavoro
Art. 275 Telelavoro
Art. 276 Tipologie
Art. 277 Telelavoro subordinato
Art. 278 Protezione dati e sicurezza
Art. 279 Strumenti operativi
Art. 280 Organizzazione del lavoro
Titolo XXXIV Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 281 - La tutela e la sicurezza negli ambienti turistici
Art. 282 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
Art. 283 - Permessi retribuiti per RLS
Art. 284 - Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Art. 285 Consultazione RLS
Art. 286 Documentazione ed informativa negli esercizi area turistica
Art. 287 Attività riconosciuta per il RLS
Art. 288 - Quote contrattuali per la sicurezza
Parti speciali per le diverse categorie del turismo
Titolo XXXV Aziende alberghiere

Art. 289 Classificazione aziende alberghiere
Art. 290 Stage o tirocinio formativo
Art. 291 Distribuzione orario settimanale
Art. 292 Orario giornaliero
Art. 293 Lavoro notturno
Art. 294 Esonero della prova
Art. 295 Apprendistato Obiettivi
Art. 296 Contratti a termine e aziende stagionali - disciplina
Art. 297 Durata periodo prova
Art. 298 Accordi integrativi
Art. 299 Interruzione d’attività
Art. 300 Risoluzione anticipata
Art. 301 Riproporzionamento
Art. 302 Ingiustificata risoluzione contratto
Art. 304 Malattia dell’alloggiato
Art. 305 Malattia, alloggio
Art. 306 Malattia, anticipi
Art. 307 Festività
Art. 308 Ferie
Art. 309 Permessi e congedi
Art. 310 Trattamento percentualisti
Art. 311 Retribuzioni non convenzionali
Titolo XXXVI Pubblici esercizi
1° Sub titolo (personale stagionale)
Art. 312 Stagionali - Periodo di prova
Art. 313 Aumenti retributivi per il personale stagionale.
Art. 314 Condizioni di miglior favore
Art. 315 Chiusura anticipata
2° Sub titolo (trattamento economico dei percentualisti nei pubblici esercizi)
Art. 316 Minimi retributivi per percentualisti.
Art. 317 Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 318 Percentuale di servizio.
Art. 319 Percentuale di servizio per maitre e capo camerieri
Art. 320 Conversione a retribuzione fissa
Art. 321 Nastro orario settimanale
Art. 322 Ripartizione orario giornaliero
Art. 323 Lavoro notturno
Art. 324 Lavoro straordinario
Art. 325 Festività
Art. 326 Ferie
Art. 327 Indennità di preavviso e TFR
3° Sub titolo (le pulizie dei locali)
Art. 328 Mansioni inferiori
3° Sub titolo norme per i locali notturni
Art. 329 Definizione
Art. 330 Integrazione mensile
Art. 331 Esonero servizi di pulizia
Titolo XXXVII Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Art. 332 Esigenze specifiche del territorio
Norme per la ristorazione collettiva
Art. 333 Cambi di proprietà
Art. 334 Orario di lavoro
Art. 335 Astensione in mense operanti in servizi pubblici essenziali
Art. 336 Refezione
Titolo XXXVIII Stabilimenti balneari
Art. 337 Interruzione meridiana
Art. 338 Lavoro straordinario
Titolo XXXIX Alberghi diurni
Art. 339 Riferimento normativo
Titolo XL Agenzie di viaggio
Art. 340 Articolazione orario
Art. 341 Orario settimanale
Art. 342 Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione
Art. 343 Lavoro straordinario
Art. 344 Missioni e trasferimenti
Art. 345 Lavorazioni fuori sede
Art. 346 Provvigioni
Titolo XLI Formazione ed aggiornamento professionale Fondo “Indiform”. - Fondo per la Formazione e l’Aggiornamento del Turismo
Art. 347 Fondo per la formazione continua in seno all’Ente Bilaterale
Art. 348 Finanziamento del Fondo Indiform
Titolo XLII Archivio contratti
Art. 349 Deposito contratto collettivo
Titolo XLIII Decorrenza e durata
Art. 350 Decorrenza e durata
Allegati:
a) Minimi tabellari
b) Contatto a chiamata
c) Protocollo intesa costituzione RSU
d) Regolamento D.lgs. n. 81/2008 ex 626/94
e) Accordo interconfederale disciplina contratti inserimento
f) Istruzioni uso per Ente Bilaterale
g) Statuto Ente bilaterale Ebicc
h) Statuto fondo per la formazione Indiform
i) Regolamento Indiform
j) Statuto fondo assistenza sanitaria "Tranquillità e salute"
Dichiarazioni congiunte a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro micro, piccole e medie imprese, esercenti l’attività nel settore turismo, 28 giugno 2011

Il giorno 28, nel mese di Giugno dell'anno duemilaundici, in Roma si sono incontrate le sotto descritte organizzazioni sindacali: Confimpreseitalia - Confederazione Sindacale Imprenditoriale [...], Confimprese Turismo - Federazione aderente a Confimprese Italia [...], Acs - Associazione Cooperative di Servizi [...] e Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei [...], con 1'assistenza di [...] Cse per le Federazioni del Settore Privato [...], Cse-Fulscam Federazione Unitaria Lavoratori Servizi Commercio Alberghi e Mensa [...], Cse-Fnilapmi Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Piccole e Medie Imprese [...], Cse- Fnlei Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Emigrati e Immigrati [...], Cse-Dir, Sindacato Managers, Dirigenti, Professionisti e Alte Professionalità del Settore Privato [...], Cse-Coop, Sindacato Soci Lavoratori e Dipendenti di Società Cooperative [...], Cse-Fnilasu Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Atipici e Socialmente Utili, le sopra descritte Organizzazioni stipulano il presente contratto e lo riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle aziende che operano nel settore del turismo.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.


Roma, 28 Giugno 2011, tra Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei [...] e le Parti Sociali Datoriali Confimpreseitalia Confederazione sindacale datoriale Associazione micro imprese e artigianato [...], Confimprese Turismo Federazione del turismo aderente a Confimprese Italia [...], Acs Associazione Cooperative di Servizi [...]

Premessa
Confimpreseitalia, Confimprese Turismo, Acs (Associazione Cooperative di Servizi) e Cse, Cse-Fulscam, Cse-Fnilapmi, Cse-Fnlei, Cse-Dir, Cse-Coop, Cse-Fnilasu, nella loro reciproca sfera d’interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle micro, piccole e medie aziende del settore del turismo considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivisa e di promozione sociale in vantaggio dei rispettivi associati.
Le parti intendono sottolineare che il presente CCNL è integralmente ricettivo dell’accordo quadro, tra governo e parti sociali, su tutti i contenuti del nuovo modello contrattuale sottoscritto il 22 gennaio 2009.
In questo momento di confronto le parti vedono nell’attuale fase di crisi globale dell’economia l’importanza strategica di focalizzare l’attenzione degli interventi pubblici nel sostegno dell’occupazione e della competitività delle Micro e Piccole e Medie Imprese, in altre parole del tessuto portante del sistema produttivo ed economico nazionale.
Le Organizzazioni sottoscrittrici del presente CCNL, credono che la fase della globalizzazione dell’economia, così come intesa dagli anni novanta a oggi, sia conclusa e che si sia aperto un nuovo scenario in cui, pur alla presenza di mercati aperti alla competizione, vi sia una maggiore attenzione degli organi regolatori per le esigenze di tutela della coesione sociale dei diversi Paesi e delle regole della competizione.
La crisi di gran parte dei paesi industrializzati è molto profonda ma le parti reputano che emerga
prepotentemente l’esigenza di arrivare nel minor tempo possibile a un nuovo ordinamento dei mercati finanziari mondiali, giacché l’attuale sistema di Bretton-Woods ha dimostrato la sua incapacità di governare una realtà finanziaria radicalmente mutata rispetto a quella in essere negli anni quaranta dello scorso secolo.
Il presente Contratto collettivo è sottoscritto con la volontà delle Parti ad un confronto permanente tra le esigenze dell’impresa e i bisogni dei lavoratori. La formazione, i nuovi strumenti contrattuali, la maggiore flessibilità nel dialogo quale filo conduttore dell’Ente Bilaterale, il CSR, le carte blu dell’unione europea e la sicurezza negli ambienti di lavoro potranno assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale ambito, molto spesso non vedono concretarsi le possibilità altrimenti previste in analoghi contratti di settore.
In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’Art. 1 della legge 247/2007, che auspica la sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale delle imprese operanti nell’area turistica, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’Art. 1 della suddetta legge 247/2007.
Le parti concordano ed auspicano che l’Italia possa recepire la direttiva Europea, laddove dice che gli Stati membri potranno modificare la propria legislazione per consentire ai singoli lavoratori di sottoscrivere accordi individuali in materia di orario di lavoro con i propri datori di lavoro.
L'orario di lavoro potrà arrivare fino a 60 ore settimanali. E il numero di ore viene considerato come media.
Le OO.SS. tramite l’Ente Bilaterale valorizzeranno il Fondo per la Formazione del Terziario “Indiform” con lo scopo di concorrere alla formazione continua dei lavoratori, anche nelle aree - attualmente - non ricomprese dall’applicazione della Legge 388/2000.
Le Parti credono che lo strumento della Contrattazione collettiva mediante libera sottoscrizione da parte delle associazioni datoriali e sindacali di questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la micro, la piccola e media impresa dell’area turistica, sia ancora la miglior scelta possibile, nell’attuale ambiente sociale e produttivo del Paese.
Dette organizzazioni credono altresì che lo strumento dei CCNL debba essere aggiornato al fine di tendere verso tre aree di maggiore efficienza.
• La Prima, tendente a stabilire regole chiare e certe per il rinnovo contrattuale e per gli adeguamenti retributivi alle dinamiche inflattive.
• La Seconda, tendente a ridurre il contenzioso tra le Partì attraverso un massiccio ricorso agli strumenti di raffreddamento del conflitto e di condivisione delle scelte.
• La Terza, tendente a incoraggiare l’utilizzo della contrattazione di secondo livello, sia essa territoriale, compartimentale, aziendale, di reparto o individuale.
Nel siglare il presente contratto, le Parti richiamano, per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Turismo e del Terziario che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all’insieme delle micro, piccole e medie imprese turistiche.

Titolo I Disposizioni generali campo applicazione
Art. 1 Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e in tutte le tipologie previste dal nuovo mercato del lavoro, attuati dalle Micro, Piccole e Medie Aziende operanti nel settore Turismo, più dettagliatamente descritto nell’art. 3, per il relativo personale dipendente, a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività nel settore turismo nonché le attività affini e connesse al settore lavorativo disciplinato dal presente articolato.
[...]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Art. 2 Interpretazione autentica del Contratto
Quando dovessero insorgere controversie sull’applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale o dei relativi Contratti Integrativi di secondo livello, le parti sottoscrittrici delegano all’Ebicc Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa.
La parte interessata invierà all’ente bilaterale una richiesta scritta con lettera raccomandata.
La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
L’interpretazione autentica effettuata dall’Ebicc deve essere effettuata entro 40 giorni dal ricevimento del quesito. Il verdetto sostituisce l’eventuale clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del CCNL o del contratto integrativo.

Titolo II Classificazione del personale
Art. 3 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
A) Aziende alberghiere
1. alberghi, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, hotel meublé, pensioni e locande, ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi, birrerie, servizio di mensa, residence universitari, collegi, convitti, ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
2. locali notturni, taverne, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto 3, annessi alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi che sia parte integrante della struttura alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
3. centri benessere e curativi per la persona integrati nelle aziende alberghiere;
4. colonie climatiche estive ed invernali ed attività similari;
5. villaggi turistici, residence e ostelli.
6. tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno delle aziende alberghiere quali: centri benessere (beauty farm) strutture per il noleggio di attrezzature per l'attività attività di svago, l’igiene della persona, la cultura, l'enogastronomia, lo sport;
B) Aziende pubblici esercizi
1. ristoranti, sia tradizionali che del self-service, trattorie, osterie con cucina, pizzerie,
2. fast-food, tavole calde, rosticcerie, pizzeria da asporto, piadinerie, paninoteche, kebab, gastronomie, pasticcerie, gelaterie;
3. trattorie ed osterie con cucina, piccole pensioni, locande che abbiano massimo dieci camere;
4. bar, caffè, snack bar, locali e ritrovi - birrerie e pub, torrefazioni caffè, bottiglierie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio dove si somministrano e si vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287.
5. chioschi di vendita gelati, bibite e simili;
6. negozi e laboratori di confetterie, gelaterie, cremerie e pasticcerie anche di natura artigianale e reparti di pasticcerie e confetterie annessi ai pubblici esercizi;
7. locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzati dalla vigente normativa; 
8. posto di ristoro sulle autostrade;
9. posto di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffet di stazione) aeroportuali, marittime, fluviali, piscina, lacuali, servizi di ristorazione sui treni, ditte appaltatici di servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
10. aziende addette alla preparazione, confezionamento e alla distribuzione dei pasti della ristorazione collettiva e catering, ricevimenti e banchetti - sale e servizi;
11. spacci aziendali di bevande e simili;
12. pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre ed impianti sportivi;
13. aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
14. ogni altro esercizio in cui somministrano alimenti e bevande;
15. parchi naturali e faunistici, parchi di divertimento e altri parchi a tema.
16. tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno delle aziende pubblici esercizi quali: centri benessere (beauty farm) strutture per il noleggio di attrezzature per l'attività di svago, la cultura, l'enogastronomia, lo sport.
C) Complessi turistici e ricettivi dell’aria aperta
1. campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere
2. tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno dei campeggi e dei villaggi turistici quali: centri benessere (beauty farm) strutture per il noleggio di attrezzature per l'attività
di svago, dell’igiene della persona, la cultura, l'enogastronomia, lo sport;
D) Alberghi diurni
E) Stabilimenti balneari

1. stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali;
2. tutte le altre attività extra-turistiche al supporto del turismo all’interno degli stabilimenti balneari quali: centri benessere (beauty farm) strutture per il noleggio di attrezzature per l'attività di svago, dell’igiene della persona, la cultura, lo sport;
F) Imprese di viaggi e turismo
1. agenzie di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze, inoltre, le imprese che effettuano in tutto o in parte le attività di cui all’articolo 1, punto
4, DPCM 13.9.2002;
2. operatori privati, associazioni del tempo libero, religiose, culturali, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
G) Porti e approdi turistici
1. porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio
H) Rifugi alpini

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro assunzione ordinaria e contratti atipici
Art. 8 Lavoro a tempo determinato

Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate con le modalità ed i termini dettati dal D.Lgs. del 06.09.2001, n. 368 e dalla L.30/2003, del DLgs n. 276/03 e succ. modd. e integrazioni
Le parti, altresì, stabiliscono che:
[...]
4) Non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità. È possibile la monetizzazione delle ferie valutando i singoli casi occorre sempre rispettare il diritto del lavoratore alle ferie per il recupero delle energie psico-fisiche anche quando non sia completato un anno di lavoro.
Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. I datori di lavoro che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a dame preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione indicata nel presente CCNL e insediata nell’ente bilaterale.
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 9 Indumenti di lavoro
[...]
Per quanto riguarda l’utilizzo di specifici indumenti di lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell’espletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 sostitutivo del D.Lgs. n. ex 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo V Contratto apprendistato
Art. 17 Disciplina dell'apprendistato

Le parti, constatata la revisione della disciplina legale dell'apprendistato, che ha l’obiettivo di dare un forte contenuto formativo a tutta la riforma dell’intero istituto, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro per agevolare ed incrementare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti assegnano all’Ente Bilaterale il ruolo fondamentale per il monitoraggio delle attività formative, dei contenuti e delle relative competenze.

Art. 18 Tipologie
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 19 Durata.
l) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
Inquadramento finale Durata (mesi)
Livello 2 48 mesi
Livello 3 48 mesi
Livello 4 48 mesi
Livello 5 36 mesi
Livello 6 24 mesi
2) In rapporto alle specifiche realtà territoriali e in relazione alla regolamentazione dei profili dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.

Art. 20 Proporzione numerica
Giacché la legge 19.7.97  [24.6.97] n. 196 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 47 c 2, Dlgs n. 276/03, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3 (tre), può assumere apprendisti in numero non superiore a 3 (tre).

Art. 21 Deroga proporzione minima
È consentita, in deroga all’articolo precedente, l’assunzione di un apprendista per le aziende turistiche che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio.

Art. 22 Obblighi del Datore
1 datore di lavoro ha l'obbligo di:
(a) impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
(b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
(c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
(d) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
(e) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
(f) per gli apprendisti minori, informare periodicamente e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 23 Obblighi dell’apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 24 Visita medica
È fatto obbligo di avviare a visita medica di idoneità prima dell’inizio del rapporto di lavoro.

Art. 25 Orario di lavoro
Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 66/2003 e succ. mod. pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
È possibile utilizzare il contratto di apprendistato per le assunzioni a carattere stagionale.
Per la mancata attuazione del percorso per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.Lgs. 276/03) per i minori si sono ristretti gli spazi di accesso all’apprendistato.
L’attivazione del contratto di apprendistato riguardante le attività stagionali, risulta praticabile in concreto per quello definito formativo e disciplinato dall’art. 48 del d.lgs. n. 276/03 che è applicabile ai giovani d’età compresa tra i 16 ed i 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico.
Per i minori sono ancora valide le vecchie norme (Leggi n. 25/55 e 196/97).

Art. 26 Assunzione
Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione:
- della prestazione oggetto del contratto;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale.
[...]

Art. 28 Formazione
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della attività. Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge.

Art. 29 Contenuti formativi
La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le regioni e le province autonome.
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano all’Ente Bilaterale Ebicc, la definizione di regole condivise per l’individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell’obbligo formativo. Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall'ente pubblico o dall'ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all'azienda mentre la formazione tecnico-professionale si svolgerà all'interno dell'azienda.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e succ. mod. e articolati nelle seguenti 4
aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.

Art. 30 Tutor
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di “Tutor”.
Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
• tutor con formazione e competenze adeguate;
• docente può essere il titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore, in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico professionale;
• esplicitazione del percorso formativo, che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineati dal gruppo di esperti designati dalle Parti Sociali o dalle Regioni, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca;
• impegno alla compilazione del "libretto dell'apprendista", conforme alle linee guida che saranno elaborate dall'Ebicc.

Art. 31 Conformità al contratto
Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all'ente bilaterale Ebicc il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo, d'intesa con le competenti amministrazioni regionali, possono altresì concordare di affidare all'ente bilaterale Ebicc la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere; a condizione che questo non abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.

Art. 32 Apprendistato in cicli stagionali
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che
lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
[...]

Art. 33 Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati.
[...]

Titolo VI Contratto d’inserimento
Art. 43 Progetto formativo

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo;
- Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
La certificazione da parte dell’Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 44 Durata del progetto
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
[...]

Art. 45 Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere ma durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 46 Norme contrattuali
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario.

Art. 47 Modelli formativi
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall’azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente Bilaterale Ebicc delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all’azienda.

Art. 48 Ente Bilaterale
L’Ente Bilaterale Confimpreseitalia - Cse volgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento:
una per i contratti di cui alla lettera
a) dell’articolo precedente, consistente nell’azione di certificazione del contratto stesso;
b) l’altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera dello stesso articolo.

Art. 49 Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all’Ente Bilaterale Confimpreseitalia - Cse

Titolo VII Il nuovo mercato del lavoro gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 50 Premessa

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 51 Richiami normativi
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, e dal D.Lgs. n. 124/2004 i n particolare:
• per la somministrazione di lavoro o “staff leasing” o lavoro in affitto
• per il lavoro intermittente: lavoro intermittente o “Job on call” - lavoro a chiamata
• per il lavoro ripartito o "job sharing"
• per il lavoro accessorio o prestazioni occasionali di tipo accessorio

Art. 52 Lavoro a Progetto
È definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa

Titolo VIII Somministrazione di lavoro o staff leasing
Art. 53 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6.9.01 n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
• punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
• per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
• per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
• per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 54- Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e scritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21.6.99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 55 Obblighi di informazione
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 54 e 55 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo all’ente bilaterale Ebicc Ente bilaterale.

Art. 56 Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti, presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Titolo IX Lavoro intermittente o job on call o lavoro a chiamata
Art. 57 Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata)

[...]
Il contratto intermittente o a chiamata fa sempre riferimento alla disciplina del presente contratto particolarmente in merito al rispetto dell’orario di lavoro e alla disponibilità.

Art. 58 Incompatibilità
Il contratto di lavoro intermittente per la sua caratteristica di discontinuità e di intermittenza, non è compatibile con:
- il contratto part-time;
- l’apprendistato e il contratto di inserimento (contratti che prevedono l’obbligo formativo, obbligo inserimento programmato);
-il lavoro a domicilio (retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate).

Art. 59 Periodi predeterminati
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, può essere stipulato per periodi predeterminati nell’arco della settimana, mese o anno.
Per periodi predeterminati s’intende:
week end: Dalle 13 del venerdì alle 6 del lunedì
Vacanze natalizie: Dal’1.12 al 10.01
Vacanze pasquali: Dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo
Ferie estive: Dal 01.06.2009 al 30.09.2009

Art. 60 Ipotesi soggettive
Il contratto di lavoro intermittente è caratterizzato e può esser concluso per prestazioni rese da:
- soggetti con meno di 25 anni di età;
- lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati;
- pensionati.
Le ipotesi soggettive sono in alternativa rispetto alle ipotesi oggettive. Nei casi sopra descritti non devono essere verificate le condizioni oggettive.

Art. 61 Divieti
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietata:
[...]
- da parte di imprese che non abbiano effettato la valutazione dei rischi,
[...]

Art. 62 Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato “ad substantiam” e “ad probationem” dei seguenti elementi:
- indicazione delle ipotesi oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
- indicazione della durata;
- luogo e modalità della disponibilità;
[...]
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
- indennità di disponibilità, ove prevista;
- indicazione delle modalità di rilevazione della prestazione;
[...]
- le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività svolta.
Non è necessario specificare nel contratto, né l’orario né la collocazione temporale della prestazione lavorativa né, ancora, le modalità con cui si devono alternare i periodi di lavoro e i periodi di non lavoro.
La comunicazione dell’assunzione - comunicazione obbligatoria - CO - deve avvenire entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto. L’iscrizione nel libro unico -LUL- deve avvenire come per la generalità dei lavoratori.
Le parti hanno studiato e predisposto un contratto a chiamata tipo allegato B al presente contratto.

Art. 66 Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Per i lavori ad intermittenza o a chiamata per tutti gli istituti contrattuali non trattati nel presente Capo II Titolo VII, si applica quanto previsto per gli altri lavoratori subordinati di pari categoria

Titolo X Lavoro ripartito o “job sharing”
Art. 67 Lavoro ripartito

[...]
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° giugno all'Ente bilaterale.

Art. 68 Soglie numeriche
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22 [?], non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
(Lavoratori dipendenti) (contratti flessibili)
Da 0 a 5 4
Da 6 a 10 7
Da 11 a 20 11
Da 21 a 35 16
Da 35 a 50 26
Per ogni scaglione di 100 ulteriori 15
Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nella impresa ai sensi dei precedenti è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione
alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Art. 69 Gestione delle controversie
1. In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:
2. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri uno datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato di comune accordo fra gli arbitri, e in caso di mancato accordo dalla DPL dove ha la sede l’impresa;
3. per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'attività di analisi statistica e valutazione giurisprudenziale.

Titolo XI Lavoro accessorio
Art. 72 Attività lavorative ammesse

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà;
c) dei periodi di vacanza e il sabato e la domenica da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università o un istituto di scolastico di ogni ordine e grado;
d) dell'impresa familiare limitatamente ai settori del commercio, del turismo e dei servizi; di qualsiasi settore produttivo;
e) da parte di percettori di trattamenti di disoccupazione o di sostegno al reddito.

Titolo XII Costituzione rapporto di lavoro
Art. 78 Orario di Lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche inerenti all’organizzazione del lavoro e/o collegate alla tipologia di attività.
Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite di 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.
L’attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente gestione dei fattori produttivi.
L’ente bilaterale ha il compito di predisporre un nastro di orari multi - periodale per i vari settori di adesioni del turismo.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
La durata massima dell’orario di lavoro, pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, in relazione all'art. 3, RD 10.9.23 n. 1955.
[...] L’orario di lavoro sarà esposto nei locali dell’azienda turistica

Art. 79 Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigneti in materia.

Art. 81 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione aziendale, come pure i turni di riposo settimanale e dei congedi a conguaglio nonché i turni di servizio tenendo conto delle esigenze dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti.
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto alle ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere finito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Per il personale di sale, ricevimento e portineria il nastro orario giornaliero è di 14 ore e di 12 ore per il restante personale.

Art. 82 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino per i pubblici esercizi dalle 23.00 alle ore 6,00.
[...]
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie giornaliere.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955 e succ. mod.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3, legge 22.2.34 n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento.
Le condizioni di cui al comma precedente s'intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali da stabilirsi nella contrattazione di secondo livello e/o nei contratti integrativi.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui al presente contratto. Specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile possono essere definiti dai contratti integrativi.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10, D.lgs. n. 532/99.

Art. 83 Ore non fruite
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non finite per comprovati impedimenti personali, non vengono retribuite ma riversate nel “monte ore” e danno diritto al recupero obbligatorio.
Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato:
- dal 6° al 10° mese successivo all’accantonamento con accordo tra azienda e lavoratore;
- dall’11° al 24° mese successivo all’accantonamento il recupero può essere stabilito dal lavoratore previo preavviso al datore di lavoro.
Trascorso il suddetto termine, sarà il datore di lavoro, nei sei mesi successivi, a fissare il recupero previo accordo con il lavoratore.
In mancanza di accordo il datore di lavoro provvederà unilateralmente nei sei mesi successivi al termine suddetto.
Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 84 Personale extra e di rinforzo
Ai sensi del co. 3° dell’articolo 23 della Legge n. 56/1987 e leggi segg. è consentita l’assunzione diretta dei lavoratori extra per periodi non superiori a tre giorni e nei seguenti casi:
- banchetti;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico quali: meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi ed eventi similari. La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla contrattazione di II livello o aziendale tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.
[...]

Art. 85 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario settimanale per i soci lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 48 ore.
Sono considerate lavoratori discontinui le seguenti figure professionali:
• interpreti addetti al ricevimento;
• custodi;
• guardiani diurni e notturni;
• personale addetto a mansioni di semplice attesa;
• portieri;
• autisti;
• uscieri ed inservienti,
• addetti al carico e scarico;
• addetti ai centralini telefonici;
• addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione.

Titolo XIII Part-time
Art. 86 Lavoro parziale o part time

[...]
Non è più necessaria la comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Comunque il datore è tenuto annualmente a comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale, ove esistente, l’andamento delle assunzioni a tempo parziale e l’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
[...]

Titolo XIV Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 88 Flessibilità

A) Orario multi periodale
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 78 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[...]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 78 non potrà superare i dodici mesi, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
B) Recupero
L’ente Bilaterale provvederà, per le aziende del vari settori del turismo a definire, per i periodi di maggiore intensità lavorativa, il maggior numero di ore da prestare settimanalmente, superiori alle 40 ore settimanali, con un sistema di recupero diversificato che preveda il recupero delle maggiori ore prestate anziché la riduzione della prestazione lavorativa.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Il monte ore annua da utilizzarsi per il recupero non potrà superare le 90 ore.

Art. 90 Modalità di applicazione
L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno cinque giorni.

Art. 93 Condizioni speciali
[...]
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
[...]
- esigenze personali debitamente comprovate.
[...]

Titolo XV Lavoro straordinario
Art. 94 Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario.
Nell’applicazione dell’orario flessibile, le ore lavorate nel periodo di riferimento, non danno luogo a straordinario ai sensi dell’art. 88.
Il ricorso a prestazioni lavorative supplementari e straordinarie deve esser contenuto, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate e riportate nel libro unico del lavoro.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in relazione a:
a) casi di esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore;
c) casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o ai servizi alle persone o alla produzione dei servizi;
d) eventi particolari, quali mostre, fiere, serate a tema, feste cittadine, eventi di moda e/o di promozione turistica;
e) allestimento di servizi per eventi particolari, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 2 comma 10, legge 24.12.1993 n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVI Ferie, festività, riposo e permessi
Art. 96 Ferie

[...] Le ferie sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile e non sono monetizzabili.
[...]
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
[...]
Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[...]

Art. 98 Riposi settimanali
Ogni sette giorni di lavoro il lavoratore ha diritto di un riposo consecutivo di almeno 24 ore, solitamente coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni - fanno eccezione le seguenti casistiche:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al servizio o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
b) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività;
c) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 99 Interruzione - soste - sospensione - riduzione d’orario - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Riposo Giornaliero - Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale di 40 ore, il lavoratore ha diritto alle ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a 2 ore.
Pause - Quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire al recupero delle energie psico-fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 10 minuti, fino a
2 ore.
Pausa pasto - La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.
Soste - Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
Sospensioni - [...]
Recuperi - Il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le OOSS stipulanti il presente contratto, è consentito purché i conseguenti prolungamenti d’orario non eccedano il limite massimo di un’ora al giorno e siano disciplinati da un accordo tra le parti.

Titolo XIX
Capo I - Gravidanza e puerperio
Art. 116 Congedo di maternità e di paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio a titolo di “congedo di maternità” la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. [...]
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
1. Congedo parentale [...]
2. Riposi giornalieri

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino,
due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]
3. Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Normativa
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Capo II - Malattie e infortuni
Art. 130 Infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore infortunato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro su qualsiasi infortunio, anche per gli infortuni di lieve entità.
Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato invio e dal ritardo stesso.
[...]

Titolo XXI Trattamento economico
Art. 146 Trattamento economico

La normale retribuzione del lavoratore dipendente è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata (vedi tabella A, allegata al CCNL);
b) eventuali scatti di anzianità ;
c) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
d) eventuali indennità contrattuali.

Titolo XXII Indennità disagio
Art. 155 Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale

Le aziende turistiche con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui al presente titolo.
L’Ebicc assiste le parti nella realizzazione di tali contratti.

Art. 156 Indennità
Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al lavoratore dipendente al verificarsi di determinati eventi: trasporto, mensa, disagio location, in caso di morte, mezzi pubblici, locali rumorosi, valori, vestiario,

Art. 161 Indennità sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di 3.00 (tre) Euro.

Art. 163 Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
[...]
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 164 Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 168 Indennità locali rumorosi
I lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno siano attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a 1.50 (uno, cinquanta) Euro.

Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 174 Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[...]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[...]
- per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio;
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[...]

Art. 178 Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando motivato preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
[...]
- esecuzioni di lavori senza permesso, nei locali del datore sia per proprio conto che per terzi;
[...]

Art. 184 Tutela della privacy
Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda al D.Lgs del 30/6/2003, n. 196.

Titolo XXV Norme disciplinari
Capo I - Doveri e obblighi
Art. 186 Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le scadenze amministrative di legge e assegnate dai superiori e di competenza per mansione e inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della legge 675/96 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Capo II - Divieti
Art. 200 Divieti

È vietato al personale ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’impresa.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
[...]
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Capo III - Disposizioni disciplinari
Art. 204 Doveri del lavoratore dipendente

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[...]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
7) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali del datore e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
8) rispettare tutte le disposizioni in uso e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti

Art. 205 Disposizioni disciplinari
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
5) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
6) licenziamento.

Art. 206 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 207 Mancanze punibili con la multa
Le mancanze punibili con la multa sono:
• per recidività, entro un anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
[...]
• per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
• per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
• per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela;
• in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio agli interessi dell’azienda.

Art. 208 Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per sette giorni
Le mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a sette giorni, sono:
• per recidività, entro un anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
[...]
• per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti;
• per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
[...]
• per rifiuto di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro;
[...]
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore.

Art. 209 Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per otto giorni
Le mancanze sono punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da otto a dieci giorni.
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste
• per la sospensione sino a un periodo non superiore a sette giorni;
• per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro;
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore o che procurino vantaggi a sé o a terzi, sempreché la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile;

Art. 210 Licenziamento per motivazione disciplinari
È il licenziamento a seguito di gravi infrazioni previste:
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste
• per la sospensione sino a un periodo compreso tra otto e dieci giorni;
• per essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell’azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
• per furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
• per costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
• per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
• per insubordinazione verso i superiori.
• per diverbio litigioso seguito da vie di fatto.
• per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
[...]

Titolo XXVI Ente Bilaterale
Art. 216 Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse (Ebicc)

Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all’Ente Nazionale Bilaterale in sigla Ebicc. L’Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l’Art. 1, co. 1175 e 1176, L. 27/12/2006, n. 296.
Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, concordano di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale Confimpreseitalia - Cse (Ebicc) avrà quale finalità quello di:
• sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali, sviluppo del commercio e del turismo;
• adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione, incrementare l'occupazione;
• sostenere iniziative di sviluppo, di informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine di adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• istituire la Commissione Paritetica Nazionale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d’apprendistato, i contratti e progetti di formazione e lavoro, certificare i contratti di lavoro, d’appalto e sub-appalto;
• per la conciliazioni di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un Fondo di Previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• costituire il Fondo di Assistenza Sanitaria per fornire prestazioni in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo.
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale in favore dei lavoratori per interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;
• istituire un comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
Gli Organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.

Art. 218 Regolamento
Per l'attuazione dello statuto l'Ente Bilaterale Ebicc si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo XXVII Relazioni sindacali
Art. 219 Obiettivi e Strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle OODD datoriali e delle OOSS sindacali, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
Disciplina dei livelli di contrattazione.
Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente titolo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema turistico italiano, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro del Turismo, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva di I livello: si svolge in ambito territoriale nazionale;
b. contrattazione con partecipazione territoriale di II livello: si articolerà nella sede regionale, provinciale e aziendale;
c. interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2: intervento dell’Ebicc Ente Bilaterale Paritetico.

Art. 220 Livelli di contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a. contrattazione di I livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
b. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale, di settore o aziendale per le materie non direttamente regolamentate dal CCNL.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno in ogni caso regolamentato dalla direzione aziendale;
[...]
e) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal DLgs 81/08 ex DLgs 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
f) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l’approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all’Art. 55 co. 2 del DLgs 10/9/03 n. 276;
g) attuazione della disciplina della formazione professionale;
h) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[...]

Art. 222 Relazioni Nazionali
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall’Ente Bilaterale fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 223 Relazioni Territoriali
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende del turismo e nelle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.

Art. 224 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte all’allegato C.

Art. 226 Regolamento elettorale
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti sottoscrivono l'allegato Regolamento Elettorale per le RSU rubricato alla lettera C, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 227 Contrattazione di secondo livello
Per assicurare alle aziende e ai lavoratori un’assistenza qualificata, le parti individuano nell’Ente bilaterale Ebicc il soggetto proprio a svolgere l’incarico di assistere, di predisporre e di attuare le specifiche intese di contrattazione nel secondo livello.
[...]
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti le seguenti aree:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time
4) determinazione dei turni feriali;
5) contratti a termine;
6) accesso alla formazione;
7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
9) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;

Art. 228 Interventi dell’Ebicc nella contrattazione aziendale
L’Ente Bilaterale Ebicc, per la vigenza del presente contratto, coordinerà e gestirà gli accordi tra 1’azienda e i lavoratori, avallandone i contenuti sia normativi che economici.
[...]

Art. 230 Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 232 Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. [...]

Titolo XXVIII Controversie di lavoro
Capo I - Contributi vertenza lavoro individuali/collettive
Art. 243 Controversie individuali

Qualora insorga controversia tra datore di lavoro e lavoratore, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
[...]

Art. 244 Controversie collettive (Covelco)
Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Capo II - Composizione controversie
Art. 246 Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, con sede presso l’Ebicc, composta, in misura paritetica, da membri nominati dalle Parti firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
c) intervenire e fissare l'ammontare dell'”incentivo” in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di II livello;
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente: il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Art. 247 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio 1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione e anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (Legge II agosto 1973, n. 533).
Il lavoratore dipendente interessato alla definizione della controversia, è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritto.
La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenir entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Art. 248 Organismi Paritetici
Le Parti firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- Formazione professionale;
- Formazione Continua;
Inoltre, sarà insediata presso l’Ebicc una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione composta di 3 (tre) membri di cui un membro di parte datoriale e un membro di parte dell’OOSS dei lavoratori, i quali nomineranno un Presidente. In caso di disaccordo sulla Presidenza si farà ricorso al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.

Titolo XXIX Tutela della dignità e parità lavoratori
Art. 256 Molestie sui luoghi di lavoro

Le aziende devono vigilare su rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto

Art. 257 Mobbing
Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
Il mobbing è regolamentato dai DLgs 215/2003 (attuazione della Delibera [direttiva] 2000/43/CE) e 216/2003 (attuazione della Delibera [direttiva]2000/78/CE).

Art. 258 Conoscenza base lingua italiana per lavoratori stranieri
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Titolo XXX Formazione professionale fondo “Indiform”
Art. 268 Istituzione Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua

Le Parti intendono istituire un -Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua”, ai sensi dell’art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente modificato dall’art. 48 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e dall’articolo 151 della legge 311 del 30 dicembre 2004, che ha previsto - al fine di promuovere lo sviluppo della Formazione professionale
continua, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni attribuite al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 112) - l’istituzione di Fondi Paritetici Interprofessionali, sulla base di accordi interconfederali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il Fondo è denominato Indiform - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori e delle imprese del commercio, servizi, turismo, terziario, artigianato, artisti agricoltura e della piccola e media impresa.
La bozza provvisoria di statuto e regolamento sono allegati al presente CCNL.

Titolo XXXIII Telelavoro
Art. 275 Telelavoro

Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici ed dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore dipendente opera e la sede del datore di lavoro.
Il Telelavoro fa quindi parte dell’organizzazione della struttura datoriale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è all’esterno della stessa.
Il Telelavoratore dipendente ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l’attività nei locali del datore e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo del medesimo.

Art. 276 Tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavorista;
- mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici del datore.
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.

Art. 277 Telelavoro subordinato
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell’abitazione del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma del datore.
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per la parte datoriale che per il lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
Al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali del datore.
Il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della camera previste per i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
I lavoratori dipendente che passano al Telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito.

Art. 278 Protezione dati e sicurezza
[...]
Il datore, nello svolgimento dell’attività lavorativa del telelavorista, dovrà garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del lavoratore dipendente in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Art. 279 Strumenti operativi
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso il datore si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
Il datore è tenuto a fornire al telelavoratore i supporti tecnici ed è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.

Art. 280 Organizzazione del lavoro
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni della azienda;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente.
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo 8/4/2003 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (durata massima dell’orario settimanale);
- art. 5 (lavoro straordinario;
- art. 7 (riposo giornaliero);
- art. 8 (pause);
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano negli uffici del datore di lavoro.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XXXIV Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 281 - La tutela e la sicurezza negli ambienti turistici

Le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni hanno integralmente sostituito il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 con lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La pratica attuazione del D.Lgs. 81 nel settore di applicazione del presente contratto è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti.
Le parti intendono interpretare integralmente i sistemi di sicurezza e protezione aziendale con il miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, sia dei datori di lavoro.
La nuova norma n. 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
- un rappresentante per ogni esercizio pubblico
- considerata la peculiarità strutturale dell’area turistica è possibile definire a livello territoriale (regione - provincia - comune - bacino) il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Questa ultima possibilità è realizzabile previo accordo delle parti competenti per territorio e rispettivamente firmatarie di accordi nazionali di 11° livello già previsti nel presente contratto.
Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme, che nello specifico caso, sono previste dal D.Lgs. 81/2008, siano coerenti con quanto contenuto nel presente protocollo.
Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.

Art. 282 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino la loro attività nell’area del Turismo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa. Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori del settore turistico.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Io stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

Art. 283 - Permessi retribuiti per RLS
Negli esercizi dell’area delle micro imprese fino ai 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 16 ore di permesso retribuito annue.
Negli esercizi con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 24 ore di permesso retribuite annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell’articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore.
Il Corso di Formazione di cui all’art. 37, commi 10-13 D.Lgs. 81/2008 , secondo il Decreto del Consiglio dei Ministri 16/1/97, durerà un minimo di 32 ore.
Il corso di 32 ore è per eventuali aggiornamenti che andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

Art. 284 - Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alte attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
In applicazione dell’art. 50 comma 1, lettere e), f), h) e i) del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fame un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.

Art. 285 Consultazione RLS
Il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività aziendali, in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.

Art. 286 Documentazione ed informativa negli esercizi area turistica
Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare il DVR - Documento Valutazione dei Rischi aziendale i documenti e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.

Art. 287 Attività riconosciuta per il RLS
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà dame preventivo avviso al Datore di Lavoro almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

Art. 288 - Quote contrattuali per la sicurezza
Le parti riconoscono che nell'azione di diffusione dei principi e delle buone pratiche della sicurezza negli ambienti di lavoro c'è ancora molto da fare per accrescere la cultura della sicurezza.
Il finanziamento dell’attività per la sicurezza è da prevedere con quote contrattuali da versare all'ente bilaterale, che le parti convengono essere: 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore.

Parti speciali per le diverse categorie del turismo
Titolo XXXV Aziende alberghiere
Art. 290 Stage o tirocinio formativo

Per il periodo di esercitazione, gli stagisti, studenti delle scuole superiori, dell'università o persone che intendono reinserirsi in un'attività lavorativa, cambiare lavoro o comunque acquisire competenze professionali nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto. Lo stage non è considerato valido se prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Art. 291 Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello territoriale e aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Art. 292 Orario giornaliero
Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
Salve condizioni di miglior favore, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Art. 293 Lavoro notturno
In deroga all'art. 264 del presente CCNL le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata [...]

Art. 295 Apprendistato Obiettivi
L'apprendistato è regolamentato dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e può essere utilizzato in tutti i settori di attività. Il contratto di apprendistato ha lo scopo di formare i giovani, non per la singola attività lavorativa, ma per il mercato del lavoro.

Art. 296 Contratti a termine e aziende stagionali - disciplina
La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto nel presente CCNL.

Titolo XXXVI Pubblici esercizi
2° Sub titolo (trattamento economico dei percentualisti nei pubblici esercizi)
Art. 321 Nastro orario settimanale

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate o sei giornate. Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque o sei giornate, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Art. 322 Ripartizione orario giornaliero
La determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, ma in ogni caso, l'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni. Il datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro organizza i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio.

Art. 323 Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata [...]

Art. 324 Lavoro straordinario
[...]
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventitré e le ore sei.
[...]
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
[...]

3° Sub titolo (le pulizie dei locali)
Art. 328 Mansioni inferiori

Il personale di servizio è tenuto ad effettuare le pulizie della sala o del reparto cui è adibito.
Tale obbligo non comporta l'esecuzione della grossa pulizia nei locali di lusso, negli altri locali le grosse pulizie competeranno al personale di sala solo se non sia presente in azienda personale assunto con qualifica di lavoratore di fatica.

3° Sub titolo norme per i locali notturni
Art. 329 Definizione

Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Art. 331 Esonero servizi di pulizia
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Titolo XXXVII Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Art. 332 Esigenze specifiche del territorio

Per i complessi turistico - ricettivi si richiama la possibilità di individuare, in sede territoriale e/o aziendale, forme di diversa articolazione dei nastri orari e della organizzazione del lavoro rispetto alle condizioni normate nel presente CCNL.
Tutti gli accordi raggiunti in tal senso dovranno essere certificati a cura dell'Ente Bilaterale.

Norme per la ristorazione collettiva
Art. 334 Orario di lavoro

L'orario di lavoro delle mense, in deroga alle previsioni generali del contratto collettivo, potrà essere modificato, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso il committente cambi gli orari in cui richiede il servizio di ristorazione.
Resta inteso che le prestazioni svolte tra le ore 22 e le 6 del giorno seguente verranno maggiorate ai sensi dell'articolo sullo straordinario.

Art. 336 Refezione
I dipendenti delle mense hanno diritto a due pause di 15 minuti ciascuna, una la mattina e una il pomeriggio, in cui potranno consumare una colazione leggera utilizzando i cibi e le bevande presenti in mensa.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Titolo XXXVIII Stabilimenti balneari
Art. 337 Interruzione meridiana

Negli stabilimenti balneari la interruzione meridiana non potrà essere inferiore alle 3 ore né superiore alle 4; salvo per gli stabilimenti con orario a turni.

Art. 338 Lavoro straordinario
[...]
Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 23,00 e le 6,00.

Titolo XXXIX Alberghi diurni
Art. 339 Riferimento normativo

Per gli alberghi diurni valgono integralmente le norme stabilite nella parte generale del presente CCNL.

Titolo XL Agenzie di viaggio
Art. 340 Articolazione orario

Nelle Agenzie di Viaggi e nei Tour Operator l'orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giornate lavorative.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori. Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Gli orari di lavoro potranno essere modulati, e comunicati per iscritto ai lavoratori, o per l’intera forza lavoro o per specifici gruppi/reparti o anche per singoli lavoratori secondo le esigenze dell’impresa.
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti.

Art. 341 Orario settimanale
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori. Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Gli orari di lavoro potranno essere modulati, e comunicati per iscritto ai lavoratori, o per l'intera forza lavoro o per specifici gruppi/reparti o anche per singoli lavoratori secondo le esigenze dell'impresa.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti.

Art. 342 Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione
Le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai dipendenti di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile, per venire incontro alle esigenze dei periodi di alta stagione.
[...]
L'Impresa che intenda effettuare l'orario flessibile dovrà dame comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata all’Ente Bilaterale che provvederà, ad utilizzare i dati per l’analisi statistica dell'utilizzo del presente strumento nel rispetto delle norme sulla privacy.

Titolo XLI Formazione ed aggiornamento professionale Fondo “Indiform”. - Fondo per la Formazione e l’Aggiornamento del Turismo
Art. 347 Fondo per la formazione continua in seno all’Ente Bilaterale

Le Parti demandano all’Ente Bilaterale la gestione progettuale e l’attivazione di un apposito Gruppo di Lavoro denominato Fondo “Indiform” per la Formazione e l’Aggiornamento del Turismo, con l’obiettivo d’essere un supporto culturale per l’erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all’aggiornamento professionale.
L’Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative. Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.
La creazione del Fondo Indiform viene attivata in due fasi. La prima fase è la progettazione e di avvio operativo di cui al comma precedente, e la seconda fase è la gestione autonoma amministrativa del Fondo che rimane sempre collegato e appartenente all’ente bilaterale Ebicc.
Tutti gli incarichi e le nomine sono di competenza dell’Ente Bilaterale.