Decreto 10 aprile 2000

Il Ministro della Giustizia

Visto l’articolo 17, comma 4bis lettera e) della legge 400/88, come modificato dall’art. 13 della L. 59/97;
Visto l’articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 concernente l’istituzione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, concernente le attribuzioni e l’organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
Visti gli articoli 2 comma 1, l’articolo 6 commi 1, 2, 3 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626;
Visto il D.M. 5 agosto 1998, che ha assegnato a questo Dipartimento la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti nelle strutture dell’intero Ministero della Giustizia;
Ritenuta la necessità di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento per questo delicatissimo fine istituzionale, curando, in particolare, l’attuazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, secondo le direttive generali emanate dal Ministro di Giustizia;
Considerato che, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, è opportuno procedere, nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, alla individuazione di un apposito Ufficio.

DECRETA
Articolo 1

È istituito, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, l’Ufficio per la Vigilanza sulla Sicurezza per l’Amministrazione della Giustizia (Vi.S.A.G.).

Articolo 2

L’Ufficio V.I.S.A.G. è diretto da un dirigente individuato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Alla copertura del posto si provvede nell’ambito della dotazione organica di cui al D.P.C.M. 27 aprile 1999, ai fini dell’invarianza della spesa.

Articolo 3

Il Dirigente dell’Ufficio concorda annualmente il programma di formazione del personale con il responsabile dell’Ufficio per la formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Il programma viene poi approvato dal Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria.

Articolo 4

Con proprio provvedimento, il Direttore Generale stabilisce altresì la dotazione di personale necessario per assicurare la completa funzionalità dell’ufficio; di cui definisce anche le necessarie articolazioni territoriali.

Roma lì, 10 aprile 2000

IL MINISTRO