Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 26 novembre 2012, n. 45958 - Detenzione di 46 bombole di GPL senza concessione, in assenza di certificato di prevenzione incendi e senza averne fatto denuncia alla competente Autorità


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) Z.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1569/2009 TRIBUNALE di MESSINA, del  01/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Fatto


1. Il Tribunale di Messina, con sentenza dell'1.10.2010, ha affermato la penale responsabilità di Z.A., imputato dei reati di cui alla L. n. 327 del 1958, art. 1, L. n. 818 del 1984, art. 5 e art. 679 c.p. relativamente alla detenzione di 46 bombole di GPL, pari a 580 Kg, senza concessione, in assenza di certificato di prevenzione incendi e senza averne fatto denuncia alla competente Autorità e lo ha condannato alla pena dell'ammenda.
Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione con ordinanza in data 12.3.2012 della Corte di appello di Messina.
Nella proposta impugnazione l'imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto il giudice, a fronte della contestazione di tre diversi reati, avrebbe fatto sempre riferimento ad un unico reato senza alcuna distinzione, irrogando un'unica sanzione.
Aggiunge che i reati di cui alla L. n. 327 del 1958, art. 1, e L. n. 818 del 1984, art. 5, sono stati depenalizzati, mentre, per la residua violazione di cui all'art. 679 c.p., rileva che le bombole di GPL per uso domestico non possono essere qualificate come materia esplodente e non costituiscono pericolo se opportunamente utilizzate.

Diritto

 


2. L'impugnazione è fondata.
Occorre in primo luogo rilevare che il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma della L. 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 52" ha disposto, con l'art. 19, comma 1, l'abrogazione della L. 21 marzo 1958, n. 327 "Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti".
3. Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza 14 giugno 1990, n. 282 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, mentre il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 35, lett. ll) ha disposto l'abrogazione della legge medesima ad eccezione dell'art. 2, dal comma 1 al comma 4, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, art. 7, secondo quanto in esse espressamente disposto e degli artt. 16 e 17.
4. La giurisprudenza di questa Corte aveva peraltro da tempo rilevato che il titolare di un deposito di bombole di gas che ometta di chiedere il certificato di prevenzione incendi non risponde più del reato previsto dalla L. 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, proprio in ragione della intervenuta declaratoria di incostituzionalità (Sez. 3, n. 6894, 11 giugno 1992).
Di tali circostanze non ha tenuto conto il giudice del merito, il quale, come correttamente osservato in ricorso, non ha neppure distinto tra le diverse contestazioni formulate nel capo di imputazione.
5. Quanto alla residua violazione dell'art. 679 c.p., deve osservarsi che detta disposizione sanziona, al comma 1, chiunque ometta di denunciare all'autorità la detenzione di materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità.
Orbene, è dunque necessaria, per l'affermazione della penale responsabilità in ordine a tale reato, la preventiva verifica circa la pericolosità della materia infiammabile, tale essendo il GPL per uso domestico, in relazione alla sua qualità o quantità e la soggezione a denuncia dei materiali medesimi, avendo la giurisprudenza di questa Corte già chiarito che la disposizione in esame ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione della stessa e l'autorità alla quale deve essere effettuata (Sez. 1, n. 25102, 22 giugno 2011 ed altre prec. conf.).
Ciò posto, deve essere rilevato che, nella fattispecie, il giudice del merito ha del tutto pretermesso la preventiva valutazione in fatto circa la pericolosità della materia detenuta dall'imputato nei termini dianzi indicati, limitandosi ad un laconico ed apodittico riferimento agli esiti dell'istruzione dibattimentale che, come osservato dal ricorrente, non opera neppure una distinzione tra le singole imputazioni.
Le lacune motivazionale dianzi rilevate dovranno pertanto essere colmate nel successivo giudizio di rinvio.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2012