T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1 quater, 28 gennaio 2013, n. 925 - Mobbing


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2011, proposto da:

M.P., rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Maria Scipio, con domicilio eletto presso Paolo Ricciardi in Roma, v.le Tiziano, 80;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il risarcimento danni per mobbing - ex art. 30 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FattoDiritto



Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno biologico e morale ex artt. 30, 1, e 34 CPA.

Il risarcimento è chiesto in relazione a quanto statuito dalla precedente sentenza del TAR Lazio, Roma, I, n. 3552 del 2004.

In particolare, la decisione ha affermato che "il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del Provv. del 27 ottobre 2003 con cui il Direttore generale della Direzione generale del personale e della formazione del DAP ha disposto la revoca del ricorrente dalle funzioni di Comandante di reparto della Casa circondariale di Viterbo con contestuale distacco del medesimo presso il Centro di servizio sociale per adulti della stessa città".

In proposito, sono state ritenute tutte fondate le seguenti censure : "che l'Amministrazione ha continuato a reiterare il medesimo provvedimento nonostante le pronunce cautelari del TAR; che la PA non ha tenuto conto che il posizionamento delle telecamere è avvenuto per ragioni di sicurezza e previa autorizzazione dell'allora Direttore del carcere; che tali circostanze sono state favorevolmente vagliate anche dall'Autorità giudiziaria in sede penale e che, infatti, il procedimento penale avviato nei suoi confronti è stato archiviato; che le proteste delle organizzazioni sindacali e le minacciate iniziative ostracistiche nei suoi confronti non costituiscono una buona ragione giuridica per sanzionare chi abbia correttamente esercitato un potere o correttamente svolto il proprio dovere in vista dell'interesse pubblico; infine, che è da escludere che possa logicamente parlarsi di incompatibilità ambientale nel caso in cui il comportamento del dipendente sia stato legittimo e doveroso anche se dal comportamento siano derivate reazioni ambientali".

Il ricorso in epigrafe contiene i seguenti motivi di diritto :

1). Responsabilità contrattuale della PA per violazione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost.; e norme poste a tutela del lavoratore, ex art. 2087 c.c., L. n. 395 del 1990; D.Lgs. n. 443 del 1992; disposizioni del D.P.R. n. 3 del 1957; responsabilità per mobbing.

In data 10.12.2012 il ricorrente ha depositato altra memoria difensiva.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.

I). In via assolutamente preliminare deve rappresentarsi che nessun dubbio può sussistere sulla spettanza della giurisdizione a questo Giudice con riguardo alla pretesa risarcitoria in oggetto

Ciò premesso, ad avviso della Sezione, il principio dal quale muovere al fine della risoluzione della questione per cui è causa, è rappresentato dalla costante affermazione giurisprudenziale secondo cui - prima ancora dell'entrata in vigore del CPA e già a seguito della novella di cui alla l. n. 205/2000 - "Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo è condizionato dalla verifica di tutti i requisiti di legge che sono la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento (danno ingiusto) e l'accertamento del dolo o della colpa della p.a., la cui imputabilità è esclusa sia ove la violazione delle regole sia l'effetto di un errore scusabile sia ove non possano essere mosse censure sul piano della diligenza e della perizia." (Consiglio Stato, sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6000).

II). In punto di fatto - non è superfluo rammentarlo- parte ricorrente fu destinataria del provvedimento di revoca dalle funzioni di Comandante di reparto.

Sulla illegittimità del provvedimento de quo non è il caso di soffermarsi: essa costituisce dato pacifico, posto che questo Tribunale Amministrativo Regionale ebbe ad annullarlo con sentenza n. 3552/2004.

Il pregresso annullamento del provvedimento non determina ex se ed in via automatica la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile ai sensi del paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.: la delibazione sul petitum risarcitorio postula invece che ci si soffermi sulla ricorrenza di tre ulteriori condizioni:

a). l'esistenza di un nesso eziologico tra provvedimento illegittimo ed evento dannoso (T.A.R. Veneto, sez. II, 31 marzo 2003, n. 2166);

b). la sussistenza di una condotta dolosa o colposa imputabile all'amministrazione (intesa, quest'ultima, quale "apparato amministrativo", nel solco inaugurato dalla sentenza n. 500/1999 della Suprema Corte di Cassazione);

c). la ricorrenza di un danno risarcibile diverso ed ulteriore rispetto a quello eliso dalla sentenza demolitiva del provvedimento.

Quanto all'aspetto del nesso eziologico, è pacifico che per effetto del provvedimento di revoca il ricorrente è stato, doverosamente, sospeso dalle proprie mansioni.

Circa l'aspetto dell'elemento soggettivo e' doveroso soffermarsi, quanto a tali ultimi aspetti, sulle circostanze fattuali che seguirono alla revoca dell'incarico del ricorrente.

Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che la citata sentenza del TAR n. 3552/2004 ha accertato che "la PA non ha tenuto conto che il posizionamento delle telecamere è avvenuto per ragioni di sicurezza e previa autorizzazione dell'allora Direttore del carcere e che tali circostanze sono state favorevolmente vagliate anche dall'Autorità giudiziaria in sede penale e che, infatti, il procedimento penale avviato nei suoi confronti è stato archiviato".

Dunque, sono integrati senz'altro gli estremi di una condotta colposa.

Nessun dubbio, quindi, può sussistere in ordine alla ricorrenza dell'elemento della colpa in capo all'amministrazione.

Alla luce dei predetti criteri nella fattispecie, ad avviso del Collegio, il comportamento dell'Amministrazione non può essere ritenuto giustificabile, non ricorrendo alcun elemento, né di fatto né di diritto, che possa rendere giustificabile l'adozione da parte dell'amministrazione di atti illegittimi.

Quanto alla ricorrenza di un danno risarcibile, esso è senz'altro ravvisabile sotto il profilo del danno biologico e patrimoniale subito dal ricorrente per mobbing.

Premesso che chi lamenta un danno da lesione di interessi legittimi, causato da un provvedimento illegittimo della p.a. non può pretenderne il risarcimento se non provveda ad impugnare l'atto asseritamente fonte di danno chiedendone l'annullamento (T.A.R. Lazio, sez. II, 14 febbraio 2005, n. 1259; Consiglio Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215), nel caso in esame va evidenziato che il ricorrente ha regolarmente impugnato il provvedimento di revoca delle funzioni chiedendone contestualmente la sospensione cautelare.

Circa la quantificazione del danno in parola, il ricorrente ha depositato una perizia di parte del Dr. Arcangelo Italiano - dirigente psichiatra ASL RM C - alla quale il Collegio ritiene di potere fare riferimento sia in quanto basata su parametri oggettivi di legge e sia poiché non sussiste alcuna contestazione di controparte.

In particolare la perizia conclude nel senso che " il P. ha dichiarato di non avere mai presentato disturbi della sfera psichica, almeno prima del settembre 2002. Successivamente manifestava una serie di sintomi e disturbi della sfera psichica che si strutturavano nel tempo. Tale quadro psicopatologico, in considerazione del tempo trascorso dall'evento primario (quasi 7 anni) della storia clinica del soggetto e del sostanziale insuccesso della terapia farmacologica e di quella psicologica - presenta ormai le caratteristiche cliniche della in emendabilità e della permanenza assoluta. Valutato in chiave psico- diagnostica il P. attualmente manifesta un quadro psicopatologico composto da una sindrome depressiva ricorrente di gravità medio-elevata associata da ansia episodica parossistica; tale danno oggi è valutabile al 35% (trentacinquepercento) della totale invalidità".

In conclusione, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso e di dover liquidare il danno così come prospettato dall'interessato nell'ultima memoria depositata il 10.12.2012.

Sul punto, la quantificazione del danno biologico operato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma 2012 per un soggetto di 40 anni (età che il ricorrente aveva quando è stato adottato il primo provvedimento ) evidenzia le seguenti cifre :

35% di invalidità permanente : Euro 127.118,78;

180 giorni di IT assoluta (Euro 103.30 al giorno): Euro 18.594,00;

90 giorni di IT al 50% (Euro 51.65 al giorno) : Euro 4.648,50;

90 giorni di IT al 25% (Euro 25.83 al giorno) : Euro 2.324,70

per un totale complessivo di Euro 152.685,98.

A questo si devono aggiungere interessi e rivalutazione come per legge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto nei sensi di cui in motivazione e condanna il resistente a corrispondere all'interessato la somma di Euro 152.685,98, oltre rivalutazione e interessi come per legge.

Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per complessivi Euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.