Cassazione 4 penale, 26 febbraio 2013, n. 9154 - Contemporanei lavori di due imprese e concomitante causazione di un infortunio mortale: responsabilità anche di un RSPP


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA



sul ricorso proposto da: (Omissis) N. IL (Omissis); (Omissis) N. IL (Omissis); (Omissis) N. IL (Omissis); (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1773/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 24/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso di (Omissis) e per l'inammissibilità di tutti gli altri.

 

 

Fatto

 

Con sentenza del 9/10/2009 il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, dichiarava (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis)
colpevoli del reato di cui all'articolo 113 e articolo 589 c.p., commi 1 e 2. A (Omissis), nella qualità di amministratore delegato e direttore tecnico della (Omissis) s.r.l., al (Omissis) in quella di Presidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico della (Omissis) s.r.l., al (Omissis) in quella di vice presidente del consiglio di amministrazione, al (Omissis) in quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della (Omissis) s.r.l., nonchè a (Omissis) quale socio accomandatario della (Omissis) s.a.s. di (Omissis) veniva attribuita l'omissione - nel cantiere avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, appaltate dal Comune di (Omissis), per il consolidamento di un movimento franoso in località (Omissis) e nell'ambito del quale operavano contemporaneamente più imprese - di designare il previsto coordinatore della progettazione e dell'esecuzione delle opere, non prevedendo e attuando le adeguate misure di cautela e sicurezza atte a salvaguardare l'Incolumità dei lavoratori dai rischi di interferenza delle lavorazioni di più imprese nonchè di adottare (e verificare l'adozione da parte della società esecutrice delle opere) mezzi di protezione contro il pericolo di caduta e investimento di materiali.

Al (Omissis), al (Omissis), al (Omissis), e al (Omissis) veniva attribuita, altresì, l'omissione in relazione alla predisposizione nel cantiere, a tutela dei lavoratori dal pericolo di caduta o d'investimento di materiali dall'alto, di opportune misure tecnico organizzative ed adeguate opere di protezione, nonchè, ai fini della corretta e sicura esecuzione della loro attività lavorativa, di idonei, stabili e ancorati ponteggi, oltre che in relazione alla valutazione delle condizioni di grave pericolosità del luogo di lavoro in cui si trovavano ad operare i loro dipendenti, non informati sui rischi specifici cui si esponevano anche in relazione alla natura dei compiti loro affidati e alle loro specifiche capacità tecniche. Era accaduto in fatto che il (Omissis) avesse disposto in quello stesso cantiere l'esecuzione di operazioni di scarico e movimentazione di terra su un terrapieno sovrastante un muro alla base del quale stavano operando, senza alcuna misura di protezione dal pericolo di caduta di materiale da scavo e massi, i dipendenti della ditta (Omissis) s.r.l.. In tal modo si era determinata una situazione di fatto in cui nello stesso cantiere, nonostante l'ordine di sospensione delle opere emesso dalla direzione dei lavori, si trovavano contemporaneamente ad operare, in condizioni di gravissima ed evidente pericolosità, lavoratori della (Omissis) s.r.l. su un ponteggio traballante collocato ai piedi di un muro alto sette metri circa, privo di protezione e, proprio sulla verticale di lavoro di costoro, autisti della (Omissis) s.a.s., i quali scaricavano terra da automezzi sul pendio sovrastante, realizzato con materiale da riporto e già ingombro di massi in equilibrio precario.

In tale circostanza i predetti imputati cooperavano tra loro nel cagionare la morte di (Omissis), dipendente della (Omissis) s.r.l. Costui, infatti, mentre era intento, insieme ad altri due operai, ad effettuare un'operazione di tesatura di un tirante presso il muro di contenimento ai piedi del versante da consolidare, essendo in corso di svolgimento in quello stesso momento operazioni di movimentazione e scarico di terra da parte di dipendenti della ditta (Omissis) su un terrapieno sovrastante l'area su cui stava lavorando la vittima, a causa di una frana del pendio provocata dalle manovre dell'autocarro e dell'improvvisa precipitazione dall'alto di un masso di grosse dimensioni e di detriti lapidei (che, rotolando lungo il versante andavano a investire l'area di lavoro) cercava riparo ai piedi del ponteggio e veniva colpito al capo, privo del prescritto casco protettivo, da in martinetto (strumento atto alla tesatura dei tiranti) in metallo del peso di kg 25 circa. A seguito dell'infortunio l'operaio riportava gravissime lesioni personali (lesioni traumatico fratturative cranio encefaliche) dalle quali derivava la morte pressochè immediata (fatto avvenuto il (Omissis) nel territorio del Comune di (Omissis)). Gli imputati venivano condannati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno. Nei confronti degli stessi il Tribunale dichiarava, inoltre, non doversi procedere con riferimento alle contravvenzioni pure agli stessi contestate per le rilevate violazioni di norme antinfortunistiche, perchè estinti i reati per intervenuta prescrizione.

Con sentenza del 24/3/2011 la Corte d'Appello di Genova, a seguito di appello proposto dagli imputati, concedeva a tutti l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6 ritenuta equivalente alla contestata aggravante, riducendo nei confronti di ciascuno la pena inflitta ad anni due di reclusione.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione (Omissis), (Omissis) e (Omissis), nonchè (Omissis). Il (Omissis) deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità penale ritenuta nei suoi confronti. Osserva che la Corte d'Appello si era limitata ad affermare la responsabilità in ragione dell'assunzione da parte sua della posizione di garanzia quale responsabile del Servizio di prevenzione della (Omissis) s.r.l. e per aver accettato, senza mai formulare rinuncia al riguardo, la delega che gli attribuiva funzioni operative in materia di sicurezza, con l'esplicito incarico di provvedere a quanto necessario, il che, a parere del collegio, lo rendeva responsabile degli inadempimenti riscontrati. Rileva che nell'atto d'appello veniva sottoposta alla Corte anche altra questione e cioè se egli potesse essere ritenuto responsabile per quanto avvenuto, a sua insaputa e fuori da ogni suo dovere di controllo, in violazione dell'ordine di sospensione dei lavori per attività svolte nel cantiere di sabato. Osserva che la corte di merito non da conto del perchè egli dovesse essere ritenuto responsabile, nonostante l'iniziativa di riprendere i lavori sospesi e di lavorare in un giorno normalmente festivo fosse stata presa dai coimputati a sua insaputa.

Evidenzia che l'incidente mortale trae origine dalla violazione dell'ordine di sospensione dei lavori e le responsabilità penali nel presente procedimento avrebbero dovuto ascriversi esclusivamente a carico di chi, con iniziativa estemporanea ed unilaterale, aveva deliberatamente ignorato il provvedimento della direzione dei lavori organizzando o partecipando alle attività il (Omissis). Conclude affermando che la Corte di merito aveva completamente omesso di prendere in esame le doglianze difensive contenute nell'atto di appello nella parte in cui la responsabilità veniva contestata in relazione alla presenza di una causa sopravvenuta (la violazione dell'ordine di sospensione dei lavori emesso il 27/7/2004), da intendersi quale linea di sviluppo del tutto autonoma ed imprevedibile rispetto alle condotte

precedenti, di per sè sufficiente a determinare l'evento, frutto dell'esclusiva iniziativa di taluni coimputati rispetto alla quale il (Omissis) era all'oscuro.

(Omissis) e (Omissis) deducono mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osservano che la loro responsabilità, secondo il ragionamento della Corte di merito, deriverebbe dall'aver assunto l'iniziativa di proseguire i lavori e dall'aver consentito l'utilizzo di un ponteggio assolutamente inadeguato e l'adozione di modalità operative del tutto pericolose, con ciò ritenendo in radice superato l'argomento difensivo incentrato sull'attribuzione di delega esclusiva in materia di sicurezza al (Omissis). Rilevano che, nel contempo, la Corte definisce (Omissis) responsabile del reato non solo quale componente del consiglio d'amministrazione, ma anche in qualità di "responsabile di fatto del cantiere di (Omissis)", sottolineando con tale locuzione le iniziative che soltanto il (Omissis) aveva assunto, talchè la loro responsabilità restava connessa al solo fatto di aver ricoperto all'epoca le cariche amministrative indicate nell'imputazione. Evidenzia che tale affermazione non teneva conto delle univoche emergenze processuali che avevano consentito di accertare che l'Iniziativa di riprendere i lavori quel giorno era riferibile al solo (Omissis), come poteva desumersi dalle deposizioni del teste (Omissis), nonchè da quella del teste (Omissis), dalle quali poteva evincersi che il (Omissis) avesse organizzato l'intervento previamente concordandolo con l'impresa (Omissis). Concludono affermando che erano stati pretermessi gli indicati atti processuali, sicchè la motivazione finiva per travisare la prova, omettendo la valutazione di tutte le deposizioni suscettibili di attribuire la riferibilità dell'iniziativa al solo (Omissis) e accreditando la tesi della corresponsabilità dei ricorrenti.

Il (Omissis), a sua volta, deduce la nullità della sentenza e la carenza della motivazione, per non avere la Corte di merito tenuto in adeguato conto la circostanza di fatto relativa alla caduta di terreno in virtù dell'abbassamento della sponda del camion da parte dell'autista, in contrasto con l'ordine impartito di non scaricare il materiale.

Diritto



Va rigettata l'Impugnazione proposta dal (Omissis) con unico motivo. Invero la responsabilità del predetto viene ravvisata dalla Corte territoriale nell'assunzione di garanzia circa l'esecuzione dei lavori derivante dall'accettazione della delega che gli attribuiva funzioni operative in materia di sicurezza, rispetto alla quale non può assumere rilievo la dedotta estromissione da parte degli amministratori e la privazione delle concrete possibilità di intervenire ("egli aveva soltanto la possibilità o di adoperarsi in concreto per adempiere l'incarico ricevuto malgrado gli ostacoli frapposti dagli amministratori o di rinunciare all'incarico formalmente, ottenendo così l'esonero da responsabilità").

Tale logica impostazione vale a contrastare la censura attinente alla estraneità dell'Imputato rispetto alla violazione dell'ordine di sospensione dei lavori posta in essere a sua insaputa.

In primo luogo, infatti, il (Omissis), quale soggetto assuntore di fatto, in forza di delega, della responsabilità del cantiere, era tenuto a sorvegliare circa le attività, anche non previste o programmate, che si svolgevano presso il medesimo, quali quelle avvenute in occasione dell'incidente. è da considerare, inoltre, che, prescindendo da chi in concreto dispose l'interruzione della sospensione dei lavori, i fatti avvenuti il giorno dell'infortunio evidenziano omissioni relative alle dotazioni di sicurezza del cantiere riferibili al ricorrente in ragione tanto della delega menzionata, quanto della posizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della (Omissis) s.r.l.. Si tratta, infatti, di manchevolezze attinenti a presidi da attuare in epoca precedente al giorno dell'infortunio e, quindi, rientranti nella sfera di controllo di quest'ultimo in forza del menzionato duplice titolo.

D'altra parte il giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno posto in evidenza le macroscopiche omissioni degli obblighi concernenti l'informazione e la formazione del personale spettanti al servizio di prevenzione e protezione, nonchè la mancata realizzazione di misure tecnico-organizzative e adeguate opere di protezione ai fini della corretta e sicura esecuzione dell'attività lavorativa, e, in particolare, di idonei, stabili e ancorati ponteggi.

In presenza della descritta situazione la responsabilità dell'evento non può essere ascritta esclusivamente a chi ha trasgredito il provvedimento di sospensione dei lavori, ma anche a colui cui sono riconducigli macroscopiche pregresse violazioni relative alla sicurezza del cantiere.

Le argomentazioni svolte consentono di escludere la sussistenza del dedotto vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione e di fondare la decisione di rigetto del ricorso proposto dal (Omissis).

Passando all'impugnazione proposta dal (Omissis) e dal (Omissis), premessa l'indiscussa posizione di garanzia ravvisabile nei loro confronti, in ragione delle cariche sociali rivestite all'interno della società, si osserva che l'esame dell'atto d'appello non evidenzia una difesa dei predetti due imputati in termini differenziati rispetto a quella del (Omissis). Gli argomenti esposti nell'atto d'appello riguardano, infatti, l'esistenza di una delega al (Omissis), la sostanziale autorizzazione alla prosecuzione del lavori da parte della Direzione dei Lavori, l'idoneità dell'intervento effettuato, mentre l'ingerenza e la qualità di capo cantiere del (Omissis) restano solo accennate. Allo stesso modo non si rinvengono nell'atto d'appello censure atte a contestare l'utilizzo delle deposizioni testimoniali nei termini dedotti in ricorso, sì da prospettare travisamento della prova.

La motivazione della corte di merito, quindi, appare coerente rispetto alle censure mosse con l'atto d'appello nel momento in cui individua, con argomentazioni logiche e coerenti, le posizioni di responsabilità dei ricorrenti in relazione alle qualifiche rivestite nell'ambito della (Omissis) s.r.l., tutte implicanti poteri di gestione della società e atte a far ritenere riferibile ai predetti l'iniziativa di disporre l'esecuzione del lavoro di tesatura del cavo il giorno dell'infortunio, non esclusa dall'interessamento specifico del (Omissis) risultante dalle deposizioni testimoniali richiamate.

Con motivazione logica e coerente, pertanto, la Corte di merito ritiene non contestabile la responsabilità degli amministratori della (Omissis) in ragione dell'aver consentito ai propri dipendenti, in condizione di estrema pericolosità, di operare in concomitanza con la movimentazione di autocarri sulla sommità del luogo ove gli stessi erano intenti a lavorare, talchè alcun vizio di mancanza o illogicità manifesta della motivazione è ravvisabile.

Va rilevata, altresì, l'infondatezza dell'impugnazione proposta dal (Omissis).

Si osserva in proposito che i giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno tenuto conto della circostanza evidenziata dal ricorrente, consistente nell'operato dell'autista del camion che aveva abbassato la sponda del mezzo contravvenendo all'ordine da lui ricevuto di non scaricare il materiale. Invero nella specie i giudici di merito, con argomenti logici e coerenti, hanno ravvisato il fondamento della responsabilità del predetto imputato nell'aver consentito, nella consapevolezza dell'attività svolta sul cantiere degli operai della (Omissis), la presenza dell'autocarro della sua impresa nella posizione in cui si trovava al momento dell'infortunio, nei pressi del terrapieno. Tale situazione è stata ritenuta estremamente imprudente, senza che a tal proposito rilevi, in termini di pericolosità, la maggiore o minore prossimità del mezzo al ciglio dello strapiombo.

La Corte territoriale, infatti, ha in proposito affermato, con argomentazioni congrue e conseguenti, che, in ragione del peso del mezzo carico di terra, della situazione di instabilità del suolo, dell'assenza di ripari alla sommità della briglia, la stessa posizione del mezzo rispetto al luogo in cui, in posizione sottoposta, operavano i lavoratori intenti alla costruzione del muro, ha costituito condotta colposa certamente riferibile al (Omissis).

A fronte delle coerenti argomentazioni richiamate, nessun rilievo, pertanto, può assumere la circostanza, dedotta con il ricorso, relativa all'ordine impartito dall'imputato al conducente dell'autocarro di non abbassare la sponda e non scaricare il materiale.

Per tutte le ragioni esposte le impugnazioni vanno integralmente rigettate, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.