Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 6 gennaio 1954
Validità: 07.01.1954 - 06.01.1955
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione dei Coltivatori Diretti e Cisl-Fisba Provinciale, Cgil-Federbraccianti, Uil-Uil-Terra.
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Catanzaro

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione del bracciante avventizio.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del bracciante avventizio.
Art. 9. - Scala mobile.
Art. 10. - Indennità di caro pane.
Art. 11. - Indennità di percorso.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Allegati
Allegato A – Prospetto e tabella delle paghe giornaliere per i lavori ordinari
Allegato B – Prospetto e tabella delle paghe giornaliere per i lavori speciali

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Catanzaro, 6 gennaio 1954

L’anno 1954 il giorno 6 del mese di gennaio in Catanzaro presso la Sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori si è proceduto alla stipulazione del presente Contratto Collettivo di Lavoro per i braccianti avventizi da valere per tutto il territorio della Provincia di Catanzaro.
Le parti costituite e stipulanti sono: l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione dei Coltivatori Diretti [...], la Cisl [...], la Fisba Provinciale [...], la Cgil [...], Federbraccianti, la Uil [...], la Uil-Terra.
Le parti contraenti sono assistite dai Componenti la Commissione Interconfederale per i contratti agrari.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro regola il rapporto di lavoro tra le aziende agricole ed i braccianti avventizi della Provincia di Catanzaro.

Art. 2. - Definizione del bracciante avventizio.
Sono braccianti avventizi i lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme delle leggi vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere, salvo durante un solo periodo di più intensi lavori, per non più di tre mesi all’anno, in cui potrà essere maggiorato di un’ora.
Tale orario giornaliero viene così ripartito nei vari mesi dell’anno:
dicembre-gennaio ore 6
febbraio-novembre ore 7
maggio-settembre-ottobre-marzo-aprile ore 8
giugno-luglio-agosto ore 9.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario di lavoro di cui all’articolo precedente;
b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’articolo seguente;
c) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 13.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, e malattie e gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Art. 16.
Sono considerati lavori ordinari: la vangatura, la zappatura, la sarchiatura, il sovescio, la rincalzatura, la scerbatura, i diradamenti, i lavori di semine e di raccolta dei prodotti che non siano disciplinati da accordi stagionali e tutti gli altri lavori agricoli.
Sono considerati lavori speciali quelli di potatura, innesto, vivaisti, lavori in acqua, costruzione di muri a secco, spietramento di terreni che per la loro speciale giacitura presentano prevalente presenza di massi erratici.
(V. Tabella B).

Art. 19.
In caso di contestazione fra le aziende agricole ed i prestatori di opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l’accordo la controversia individuale dovrà essere demandata in prima istanza alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento, ed in seconda istanza all’ufficio Provinciale del Lavoro.