Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., 13 agosto 2012, n. 843 - Ristrutturazione di un edificio e cedimento del solaio


 



LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO

Composta dai magistrati:
Dott. JACOVACCI Stefano - Presidente -
Dott. CETRO Eugenio - Consigliere -
Dott. MAZZAGRECO Pierfilippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

nella causa civile iscritta al n. 510/09 R.G.L. il 20.8.2009, promossa da: Edilsole S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, M.S. e R.S., rappresentati e difesi come in atti;- appellanti -contro M.B.B.H., nato il (OMISSIS) e residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso come in atti;
- appellato -e nei confronti di:
Unipol Assicurazioni S.P.A., sedente in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
Mo.Al., contumace.

FattoDiritto

 

 

1. E. S.R.L., datore di lavoro, M.S., suo legale rappresentante, e R.S. direttore dei lavori, appellano la sentenza che li. ha, in solido tra loro e col coordinatore M. A., condannati a rifondere a M.B.B.H. il danno differenziale conseguente all'infortunio sul lavoro occorsogli il 15.7.2003, allorquando, durante i lavori di ristrutturazione di un edificio appaltati alla detta società era precipitato per effetto del cedimento del solaio sul quale stava camminando.
Si è costituita in giudizio anche Unipol Assicurazioni S.P.A., condannata a tenere indenne l'assicurato M.A., che non si è costituito.
Resiste l'appellato.
Il gravame non può essere accolto.

2. Vanamente gli appellanti lamentano la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale sulla circostanza che al lavoratore fosse stato vietato di camminare sul solaio e che ciò egli abbia fatto di sua iniziativa.
Rispetto a quanto accertato dal primo giudice - non essere stato predisposto nè il puntellamento del solaio in evidenti condizioni di precarietà nè il ponte di sicurezza (soluzione compatibile con la perdurante adibizione ad ufficio del locale sottostante) - le dedotte circostanza non integrerebbero comunque una condotta anomala o aberrante del lavoratore.
E' costante affermazione giurisprudenziale che "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7328 del 17/04/2004, Rv. 572139).
Nel caso in esame non è poi nemmeno dedotto che vigilanza o interdizione sia stata adottata a fronte della nota pericolosità della condizione in cui si svolgevano i lavori.
Anzi, il caposquadra dell'appellato ha riferito che, durante le operazioni di demolizione del solaio, si era presentata la necessità di spostare la fotocopiatrice e di avergli detto di attendere che lo raggiungesse, sennonchè "l'infortunato, per troppa solerzia" lo aveva preceduto, inoltrandosi sul solaio e finendo per emettere un piede "probabilmente... non nelle travi ma nel cartongesso, rovinando nel piano sottostante".

3. Del tutto genetiche e non conducenti - e come tali inammissibili - sono le contestazioni relative alla determinazione del quantum del risarcimento.
Non si dice perchè, tenuto conto dell'età non avanzata dell'interessato e della gravità delle conseguenze, la determinazione di Euro 1.500,00 per punto di accertata invalidità.
Egualmente perchè sarebbe sproporzionata la determinazione di Euro 200,00 per giorno d'invalidità temporanea, attesa la protrazione della stessa (novanta giorni, come ricorda la sentenza gravata, di cui ben quaranta d'inabilità assoluta) e la gravità delle lesioni riportate.
In quest'ottica, la circostanza che il danno morale sia stato calcolato in ragione del 25% del danno da i.t.p. non è di per sè ragione di valida contestazione dell'applicazione della percentuale del 50% all'importo liquidato per i postumi permanenti, tanto più che tale maggiore percentuale è perfettamente giustificabile proprio in considerazione della definitiva compromissione dell'integrità psico-fisica che non può non ridondare sulla valutazione del personale apprezzamento della lesione alla sfera personale.
Nè tali lacune possono essere colmate con l'apodittica e inconferente affermazione che tali importi non sarebbero in linea con la "prassi...del medesimo Tribunale".
p. 4. Gli appellanti devono essere solidalmente condannati alla rifusione delle spese del grado in favore dell'infortunato.
Anche in considerazione della posizione di garanzia della società assicuratrice è giustificata la compensazione delle spese medesime nei rapporti con detta parte e con la parte contumace.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello e condanna, in solido, gli appellanti E. S.R.L., Ma.Sa. e R.S. a rifondere a M.B.B.H. le spese del grado - in ragione di Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario. Compensa le spese del grado nei rapporti tra le altre parti.
Così deciso in Ancona, il 13 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2012