Cassazione Penale, Sez. 4, 11 febbraio 2013, n. 6780 - Ribaltamento di una trattrice agricola e prescrizione


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. IZZO Fausto - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso proposto da:

C.S. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1528/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 25/11/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione E., che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;

Udito il difensore Avv. Virgone Salvatore che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza del Tribunale di Messina in data 11.7.2008, P. M., B.A., F.N. e C.S., venivano condannati alle rispettive pene ritenute di giustizia in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 539 cod. pen. agli stessi contestato con la seguente formulazione: poichè, in concorso tra di loro, il primo quale A.U. della I. MONTAGGI INDUSTRIALI S.r.l., datore di lavoro, il secondo quale capo cantiere, il terzo quale capo squadra, il quarto quale responsabile per la sicurezza nel cantiere di lavoro sito nel (Omissis) tra C.da (Omissis) per la costruzione del metanodotto, avevano cagionato - per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia, consistite nell'aver dato in uso al dipendente un mezzo intrinsecamente non idoneo in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 168 ovvero una trattrice agricola diversa per stazza e dunque stabilità dal pay- welder nel quale era stata trasformata dopo aver subito rilevanti modifiche alla sua struttura che ne avevano spostato all'indietro il baricentro, cosi rendendone altamente probabile il ribaltamento) - la morte di S.G. che, mentre stava spostando la predetta trattrice lungo la pendenza per parcarla in piano, a causa del suo ribaltamento, era stato travolto riportando lo sfondamento del cranio (in (Omissis)). Il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria avanzata dalle parti civili costituite.

Proponevano rituale appello i predetti imputati nonchè le parti civili e la Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 25 novembre 2011, assolveva il F. per non aver commesso il fatto e, previa concessione delle attenuanti generiche agli imputati P. e B., pronunciava nei confronti dei medesimi declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermando l'affermazione di colpevolezza del C. nei cui confronti - pur negando le attenuati generiche nonchè l'attenuante del risarcimento del danno - riduceva la pena rideterminandola in anni uno di reclusione; la Corte stessa rigettava altresì l'appello delle parti civili.

Quanto alla posizione del C., la Corte distrettuale, per la parte che in questa sede rileva, dava conto del proprio convincimento richiamando quanto già evidenziato dal primo giudice e svolgendo ulteriori argomentazioni che possono così riassumersi: A) la dinamica dell'infortunio risultava pacifica, nel senso che il mezzo alla cui guida si trovava il S. si era ribaltato schiacciando il conducente; b) alla guida del cingolato si era messo il S., sprovvisto di qualsiasi competenza per la guida di tale particolare veicolo, nell'assenza dell'operaio preposto a tale compito; c) non erano state quindi adottate le adeguate cautele, nè impartite le dovute disposizioni, per impedire che ciò avvenisse; d) non era la prima volta che il S. si poneva alla guida del cingolato; e) non potevano individuarsi nel comportamento del S. connotazioni di abnormità tali da poter accreditare la prospettazione difensiva dell'imputato secondo cui la condotta del lavoratore sarebbe stata la causa dell'infortunio; f) risultava altresì priva di pregio la tesi dell'imputato secondo cui a quest'ultimo sarebbe stata affidata la responsabilità per la sicurezza limitatamente alla realizzazione delle sole opere civili e non anche di quelle meccaniche: dalla documentazione in atti risultava invero che il C. aveva l'obbligo di vigilanza su tutta l'attività del cantiere per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori; g) il C. non appariva meritevole delle attenuanti generiche tenuto conto di un precedente specifico a suo carico, nè sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, posto che, in base alla documentazione relativa alla transazione tra le compagnie di assicurazione delle società degli imputati ed i familiari della vittima, non poteva ritenersi esservi stato un risarcimento omnicomprensivo di tutti i danni.

Ricorre per cassazione il C., tramite il difensore, deducendo censure, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che possono così riassumersi: a) la Corte territoriale sarebbe venuta meno all'onere motivazionale, essendosi sostanzialmente limitata a richiamare "per relationem" la sentenza di primo grado, così omettendo di dare puntuale risposta alle molteplici e specifiche censure, talune delle quali di esclusiva natura giuridica, dedotte con l'atto di appello, omettendo altresì di scindere e vagliare singolarmente le posizioni degli imputati, seguendo un percorso motivazionale privo di qualsiasi riferimento alla ripartizione dei carichi di lavoro delle diverse imprese interessate al lavoro nel cantiere; b) sarebbe stata trascurata la natura del subappalto, che prevedeva per la ditta C.G., di cui l'imputato C.S. era responsabile, la realizzazione delle sole opere civili, con conseguente assenza di qualsiasi potere di signoria in capo al C. in ordine alla funzionalità dei mezzi, tipica delle lavorazioni meccaniche; c) non sarebbe stata individuata la condotta positiva che il C. avrebbe dovuto tenere al fine di evitare l'evento, anche in relazione al principio dell'affidamento ed alla condotta asseritamente inopinabile ed imprevedibile del lavoratore, esorbitante dal procedimento di lavoro al quale era addetto (in proposito vengono evocate nel ricorso plurimi precedenti della giurisprudenza); d) violazione di legge, dovendo ritenersi maturata la prescrizione già al momento della sentenza di secondo grado, in riferimento alla disciplina di cui all'art. 157 c.p., sia antecedente che successiva alla riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005 cd. "ex Cirielli", avuto riguardo al tempus commissi delicti ((Omissis)), in relazione alla pena edittale prevista con riferimento all'epoca del reato e pur senza il riconoscimento di attenuanti: nè risulterebbero dagli atti periodi di sospensione del decorso della prescrizione per un tempo superiore a 3 anni; e) vizio di motivazione, infine, in ordine al diniego delle attenuati generiche e di quella del risarcimento del danno: in relazione a detta attenuante specifica, il ricorrente richiama la quietanza sottoscritta dai congiunti della vittima, da ritenersi liberatoria non solo nei confronti dell'assicuratore ma anche nei confronti degli imputati, e sottolinea, a conferma del proprio assunto, che le richieste risarcitorie delle parti civili sono state respinte in entrambi i gradi di giudizio di merito.

 

Diritto



Ritiene il Collegio che preliminarmente - avuto riguardo al "tempus commissi delicti" ((Omissis)), al titolo del reato (omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche) ed alla pena edittale per lo stesso prevista - occorre verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione.

Trattandosi di fatto commesso il (Omissis), nessun dubbio può sorgere sulla circostanza che si applichi il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 589 c.p., comma 2, nella sua lettura previgente alla novella normativa di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 2. Orbene, quanto al termine di prescrizione di cui all'art. 157 c.p., la sentenza di primo grado venne emessa l'11 luglio 2008, quindi dopo l'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, pubblicata sulla G.U. del 7 dicembre 2005, n. 285, ed entrata in vigore il giorno successivo (art. 10, comma 1), che ha innovato il precitato art. 157 c.p.. Ai sensi dello stesso art. 10, comma 2, "ferme restando le disposizioni dell'art. 2 c.p. quanto alle altre disposizioni della presente legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti". Il comma 3 della stessa norma recava che "se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in appello o avanti alla Corte di Cassazione ...". Tale disposto normativo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2006, n. 393, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado, nonchè". A seguito di tale pronuncia del Giudice delle leggi, la norma deve, quindi, leggersi: "ad eccezione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione".

Posto, dunque, che il processo che occupa non era ancora pendente in grado di appello al momento in cui entrarono in vigore le nuove disposizioni legislative (cfr. Sez. Un., Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009 Ud. - dep. 10/12/2009 - Rv. 244810), dovrebbero applicarsi tali nuove norme, se i termini di prescrizione risultassero più brevi. Così, tuttavia, non è. Difatti, ai sensi del previgente art. 157, comma 1, n. 3, il termine di prescrizione era di dieci anni, e, ai sensi dei commi 2 e 3, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge ..." e "nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69". Ai sensi del novellato art. 157 c.p., ordinariamente "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ...". Tale termine, tuttavia, è raddoppiato, ai sensi del comma 6, "per i reati di cui all'art. 449 e art. 589, commi 2, 3, e 4 ..." (la previsione del quarto comma è stata introdotta dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1).

Stabilisce, inoltre, la nuova norma (comma 2), che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato ..., senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti ..." e che (comma 3) "non si applicano le disposizioni dell'art. 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del comma 2". In conclusione: per il novellato art. 157 c.p. il termine di prescrizione ordinario, per il reato in questione, è di anni dodici, con un massimo di anni quindici nel caso di atti interruttivi (anni dodici + un quarto: art. 160 c.p.);

per il previgente art. 157, il termine di prescrizione è di dieci anni, con un massimo di quindici anni nel caso di atti interruttivi (anni dieci + la metà). E' dunque errata la prospettazione difensiva secondo cui il termine massimo di prescrizione in base alla novella del 2005 sarebbe di dodici anni tenendo conto degli atti interruttivi: di tal che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla data della sentenza di secondo grado emessa nei confronti del C. (25 novembre 2011) il termine massimo di prescrizione (15 anni, come detto, secondo l'art. 157 c.p., sia nella formulazione attuale che in quella previgente), certamente non era decorso poichè bisogna tener conto della durata dei periodi di sospensione durante il giudizio di primo grado per rinvii determinati dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria (come si desume dagli atti), che hanno determinato lo slittamento del termine prescrizionale ad epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado.

Tutto ciò premesso, deve prendersi atto che alla data odierna risulta decorso il termine massimo di prescrizione, sia per il previgente che per il nuovo testo normativo (non rilevando il precedente specifico a carico del C., posto che la recidiva non è prevista per i reati colposi, ed infatti correttamente non è stata contestata al C.): termine massimo di prescrizione secondo l'art. 157 c.p. nella previgente formulazione, pari a 15 anni (termine ordinario di 10 anni, più la metà per gli atti interruttivi); termine massimo di prescrizione in base all'art. 157 c.p. nella formulazione vigente, pari a 15 anni (termine ordinario di 12 anni, più un quarto per gli atti interruttivi).

Va dunque rilevata e dichiarata l'intervenuta prescrizione, posto che i periodi di sospensione desumibili dagli atti non integrano un arco temporale sufficiente per procrastinare il termine di prescrizione oltre la data odierna.

Tanto premesso, occorre adesso verificare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Messina nell'impugnata sentenza, il ricorso presenti profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità ed essendo maturata la prescrizione, come dianzi precisato, successivamente alla impugnata sentenza della Corte d'Appello.

Orbene, il ricorso non presenta esclusivamente connotazioni di inammissibilità essendo basato anche su doglianze non manifestamente infondate, quanto meno nella parte relativa alle deduzioni con le quali sono state affrontate tematiche di ordine giuridico in ordine alla ritenuta responsabilità del C..

In presenza della prescrizione, è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Quanto poi all'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 il sindacato di legittimità al riguardo deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto, o dell'estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetta, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, prevale l'esigenza della definizione immediata del processo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, addirittura la sussistenza di una nullità (e pur se di ordine generale) non è rilevabile nel giudizio di cassazione, "in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. Un. 28/11/2001, Cremonese).

Nella impugnata sentenza della Corte distrettuale non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dei prevenuti ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.

Esclusa dunque l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., va pronunciata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.