Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 aprile 2013, n. 8086 - Lavoratore schiacciato da una motopala e circolazione stradale





 

Fatto



Nel novembre del 1994, M. L. R. ed i figli A. e G. B. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Lecce, A. P., la S. srl e la Milano assicurazioni, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto V. B., rimasto schiacciato, nel corso dei lavori di allargamento della strada Otranto-Porto Badisco, dalla motopala guidata dal P. - condannato in sede penale dal pretore di Otranto per omicidio colposo, reato dal quale sarebbe stato invece assolto l'amministratore della ditta S., per la quale lavoravano tanto la vittima quanto il responsabile dell'incidente.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando in solido il P., la Milano assicurazioni e la curatela del fallimento S. - nella more subentrata alla società non più in bonis - al pagamento della somma di 69 mila euro in favore della R., di 30 mila 987 euro in favore di A. B. e di 46 mila 400 euro in favore di G. B.. Venne altresì accolta la domanda di rivalsa dell'Inail, che aveva indennizzato l'infortunio sul lavoro subito dalla vittima corrispondendo agli eredi la somma dil 40 milioni di lire.

La corte di appello di Lecce, investita del gravame proposto in via principale dalla Milano assicurazioni e in via incidentale dal P. e dalla curatela fallimentare, accolse l'impugnazione principale, rigettando la domanda risarcitoria così come proposta nei confronti della Milano; dichiarò improcedibili le istanze proposte nei confronti della curatela fallimentare; ridusse le somme al cui pagamento il P. era stato condannato a 56.800 euro in favore della R., a 26.600 euro in favore di A. B., a 41.300 euro in favore di G. B..

Nel procedimento 5702/07, la sentenza è stata impugnata da A. P. con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.

Resistono l’Inail e la Milano con controricorso integrato da ricorso incidentale (condizionato quello dell'istituto assicurativo). Resistono altresì con controricorso i congiunti del B. e la curatela fallimentare.

Nel procedimento 8581/07, la sentenza è stata impugnata dagli eredi B. con ricorso articolato in 2 motivi, cui resistono la Milano (con controricorso integrato da ricorso incidentale condizionato) ed A. P..

Diritto



I ricorsi, aventi ad oggetto la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Con il primo motivo del ricorso principale (P.), si denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 2054 c.c., nonché degli artt. 1 e 18 della legge 990/69 e 2 del D.P.R. 973/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.

La censura è fondata.

Difformemente da quanto costantemente e consonantemente affermato dalla giurisprudenza di questa corte regolatrice, il giudice territoriale ha ritenuto impredicabile, nella specie, una vicenda di circolazione stradale, adottando la (erronea) motivazione secondo la quale, pur trovandosi la motopala condotta dal P. su di una strada aperta al pubblico, detto veicolo "non stava effettuando una tappa di trasferimento da un luogo all'altro, né era in sosta, ma lavorava all'ampliamento della carreggiata stradale".

L'erroneità di tale assunto emerge, ictu oculi, dalla sicura irrilevanza della natura e dello scopo del movimento del veicolo, e dalla speculare, esclusiva rilevanza della circostanza che lo stesso si trovi (anche in sosta, secondo la giurisprudenza di questa corte) su di una strada soggetta ad uso pubblico (per tale intendendosi l'apertura della sede stradale ad un numero indeterminato di persone). Incontestata nella specie tale ultimo presupposto di fatto - ed a prescindere dalla (pur rilevante) circostanza, riferita in sede di assunzione testimoniale, secondo cui l'incidente sarebbe avvenuto a centro strada durante la retromarcia che la motopala stava eseguendo per allontanarsi dal punto in cui aveva operato -, la sentenza va, sul punto, necessariamente cassata, con conseguente accoglimento del ricorso incidentale dell'Inail nonché del primo motivo del ricorso R. (che lamentano entrambi la stessa violazione di legge), ed altrettanto conseguente rigetto del ricorso incidentale Milano Assicurazioni (che instava, viceversa, per la conferma in parte qua della sentenza di appello).

Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 651 c.p.p. e 2054 c.c. con riferimento all'art. 36 n.3 c.p.c.

Lamenta il ricorrente che erroneamente la corte salentina aveva ritenuto il giudicato penale ostativo al riesame della condotta del danneggiato ai fini di un accertamento del concorso di colpa dello stesso.

La censura è fondata, attesa il contrasto della motivazione dell'impugnata sentenza con l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte regolatrice, che ha ricevuto l'autorevole avallo dello stesso giudice delle leggi (Corte cost. n. 233 del 2003), e dal quale è legittimo inferire che il mancato esame, nel corso del giudizio penale, della questione del concorso di colpa del danneggiato (come accaduto nella specie) non impedisce al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti.

Con il secondo motivo del ricorso R. (erroneamente rubricato al folio 13 come primo), si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed erronea valutazione da parte della corte territoriale della statuizione del primo giudice in ordine alla causale del danno effettivamente liquidato.

Il motivo è fondato, risultando ex actis che la liquidazione del danno in prime cure ebbe riguardo - nonostante il riferimento anche al danno biologico - al solo danno morale, e risultando altrettanto ex actis che il giudice di appello ha a sua volta confermato di volersi attenere alle tabelle in uso presso la corte salentina - onde il giudice di rinvio rideterminerà, alla luce di tali criteri, l'entità del solo danno morale dovuto ai ricorrenti, essendosi sul punto formato il giudicato.

P.Q.M.



Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale ed i ricorsi incidentali Inail e R., rigetta il ricorso incidentale della M. s.p.a, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Lecce, in diversa composizione.