Regione Calabria
Legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008
Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
BUR 6 giugno 2008, n. 12 del 1, suppl. str. 21 giugno 2008, n. 1

TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario)

Articolo 1
(Copertura finanziaria somme pignorate)

1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziali di pignoramento per l’anno 2007, di cui ai residui attivi accertati nel capitolo 60000039 dell’entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2008 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 6.700.000,00, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010415) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni dopo che l’Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l’individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

Articolo 2
(Interventi di sostegno al reddito)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, in riferimento ad accordi istituzionali già intercorsi, è autorizzata all'attivazione di forme di sostegno al reddito, nonché di azioni di carattere formativo finalizzate al reimpiego, in favore di lavoratori ultracinquantenni espulsi da settori ed aziende in crisi.
2. La spesa per gli interventi da realizzare nell'esercizio 2008 in attuazione del precedente comma, è quantificata in euro 8.900.000,00, con allocazione all'UP 4.3.02.01 (capitolo 43020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

Articolo 3
(Disposizioni finanziarie diverse)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria per gli anni a partire dal 2007 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nei confronti dei comuni compresi nel programma urbano dei parcheggi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 1995, n. 4498, predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è autorizzata la spesa annua, fino alla estinzione delle stesse, di euro 1.732.028,17, con allocazione all'UPB 3.2.02.04 (capitolo 32020409) della spesa del bilancio 2008.
2. Per far fronte alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 3731 del 29 dicembre 1999 e n. 154 del 20 marzo 2000 nei confronti del Comune dì Fiumefreddo Bruzio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante di durata ventennale di euro 40.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse all'approdo turistico, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 320301 57) della spesa del bilancio 2008.
3. Al fine di procedere alla restituzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di somme non utilizzate dalla Comunità Montana Versante Ionico Meridionale nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 482 del 15 dicembre 1999, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 20.888,00, con allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010257) della spesa del bilancio 2008.
4. Per il finanziamento della quota parte a carico del bilancio regionale del Piano Triennale di edilizia scolastica 2007-2009 - approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 797 del 10 settembre 2007 e n. 736 del 9 novembre 2007 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - è autorizzata per il triennio 2007-2009 la spesa complessiva di euro 17.606.187,00, con allocazione all'UPB 4.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. Alla copertura finanziaria della quota relativa al biennio 2007-2008, pari ad euro 10.537.615,00, si provvede con le risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
5. La quota a carico del bilancio regionale destinata al cofinanziamento degli investimenti nel settore sanitario attuati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è determinata in euro 5.000.000,00 ed allocata all'UPB 6.1.06.01 (capitolo 61060120) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
6. Per far fronte alla copertura finanziaria di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte negli esercizi precedenti a seguito del ricorso da parte degli organi di direzione politica a forme di collaborazione professionale, ai sensi della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, è autorizzata la spesa di euro 400.000,00, allocata all'UPB 1.1.01.02 (capitolo 11010212) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
7. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle attività aggiuntive rispetto ai programmi approvati e svolti dalle Associazioni di prodotto per il piano qualità latte e carni 2005-2006, e dalle Associazioni allevatori per il Piano SATA aggiuntive rispetto ai programmi approvati, già espletate, rendicontate e non liquidate per insufficienza di fondi, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 547.037,12, con allocazione all’UPB 2.2.04.02 (capitolo 22040212) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
8. La copertura finanziaria del contributo di euro 3.000.000,00 concesso per l’esercizio finanziario 2008 all'Associazione regionale allevatori ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, allocato all'UPB 2.2.04.02, è garantita dalle risorse allocate all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato dì previsione della spesa del bilancio 2008.
9. AI fine di garantire il completamento dei lavori di prolungamento del pontile "Aeroporto dello Stretto", già finanziato ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge regionale 2.5.2001, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 619.748,28, con allocazione all’UPB 2.3.01.04 (capitolo 2301 0404) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
10. Per la predisposizione del piano di gestione integrata delle zone costiere di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 8 agosto 2006, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020316) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
11. Per garantire la gestione dei servizi di interesse della Regione offerti dalla Fondazione Terina onlus, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 300.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040316) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale concede il suddetto finanziamento previo parere della competente commissione consiliare, sulla base di un piano di attività che tenga conto delle finalità istituzionali della fondazione stessa.
12. A valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 1004102) dello stato di previsione della spesa, l'importo di euro 100.000,00 è destinato alla delegazione di Roma per l'attuazione di iniziative istituzionali a favore della cultura del dialogo, della cooperazione, della pace e della difesa dei diritti umani.
13. Al fine di contribuire alla corresponsione degli emolumenti al personale in servizio all'Ente Autonomo Fiere di Cosenza e per l’attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 300.000,00 allocata all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030206) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
14. La Giunta regionale, a seguito di una ricognizione e verifica effettuata dal competente Dipartimento "Attività produttive", può concedere agli Enti Fiera della Calabria un contributo una tantum a ripiano del disavanzo accertato in sede di approvazione dell'ultimo bilancio approvato, derivato dallo svolgimento delle attività statutarie.
15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Ente Fiera di Lamezia Terme un contributo una tantum per lo svolgimento di attività statutarie per un importo complessivamente determinato in euro 60,000,00 ed allocato all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
16. Al fine di garantire la copertura finanziaria di una parte delle richieste relative ad annualità precedenti giacenti presso il Dipartimento Lavori Pubblici per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dall'articolo 9 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.02.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio stesso . Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
17. Al fine di sostenere le iniziative relative al centenario del terremoto e maremoto del 1908 in Calabria, da realizzarsi nel corso dell'anno, la Giunta regionale è autorizzata a definire un progetto strategico integrato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si fa fronte a valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 1004102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
18. Al fine di far acquisire al patrimonio comunale l'immobile di grande pregio storico ed artistico di proprietà degli eredi Cefaly, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cortale un contributo pari ad euro 400.000,00 per l'acquisto di Palazzo Cefaly onde procedere con immediatezza ai necessari interventi di restauro e conservazione, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
19. Il piano di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, è approvato in via straordinaria con provvedimento unico da parte del Direttore Generale del Dipartimento Lavori Pubblici entro 30 giorni dalla approvazione della seguente legge. Scaduto tale termine si applica la procedura prevista dalla norma vigente.
20. All'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 13 è aggiunto il seguente comma: "3. In fase di prima applicazione della presente legge, la predetta somma di euro 100.000,00 è destinata alla quota di partecipazione della Regione Calabria al capitale sociale della Fondazione".
21. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2008 un contributo di euro 250.000,OO alla "Officine Meccaniche Bus S.r.l.", società al servizio dell'azienda operante nel settore del trasporto pubblico locale, al fine di fronteggiare il danno conseguente all'incendio doloso, di chiaro stampo mafioso, avvenuto nel territorio del Comune di San Donato di Ninea, che ha distrutto, oltre al parco autobus, impianti ed officine di manutenzione. La copertura finanziaria è garantita con le risorse allocate all'UPB 7.2.01 .02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
22. Al fine di completare le opere di consolidamento, viabilità ed arredo urbano dell'area circostante il Castello Ducale del Comune di Corigliano Calabro, la Giunta regionale è autorizzata a concedere atto stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2009 di euro 250.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 15 anni, allocato all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 e successivi.
23. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vibo Valentia un contributo straordinario di euro 50.000,OO per la realizzazione della redazione del Piano Regolatore del Porto di Vibo Marina, a valere sulle risorse allocate all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 2311101) della spesa di bilancio 2008, che sono incrementate dello stesso importo.
24. A valere sulle risorse finanziarie relative all'attuazione dell'Accordo di programma "Beni ed attività culturali per il territorio della regione Calabria", le somme di euro 40.000,00 e di euro 150.000,00 sono destinate rispettivamente al Comune di Verbicaro per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di restauro degli affreschi della Chiesa della Madonna della Neve ed al Comune di San Lorenzo per interventi di ristrutturazione della Casa del Santo Gaetano Catanoso e della strada di accesso alla stessa.
25. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di ricerca, studio e diffusione degli indicatori microeconomici e sull'andamento dei prezzi per accrescere la competitività del sistema delle piccole e medie imprese calabresi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Confesercenti regionale della Calabria un contributo di euro 60.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
26. La Regione Calabria riconosce la validità delle attività sociali svolte dall'Associazione Dipendenti Ente Regione (A.D.E.R.) a favore del personale regionale e ne favorisce e promuove lo svolgimento attraverso la stipula di apposita convenzione che preveda forme di collaborazione e di sostegno anche attraverso l'attribuzione di risorse finanziarie ed umane. Per l'esercizio delle attività istituzionali della Associazione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 2008 un contributo di euro 15.000,00 allocato all'UPB 1.2.01.O1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
27. La Regione contribuisce al sostegno delle attività poste in essere dall'Ufficio del Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 e s.m.i., prevedendo nei bilanci apposito stanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili.
28. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli impianti di depurazione dei comuni costieri, in vista della imminente stagione balneare, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Province, in base a specifiche urgenze e necessità, da certificare a cura e responsabilità delle Province stesse, anticipazioni nel limite complessivo di euro 5.000.000,00 - allocati all'UPB 3.2.05.01 (capitolo 32050133) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 - per la realizzazione dei necessari interventi di messa in efficienza degli impianti medesimi. Alla relativa copertura si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB al capitolo 32050124 della spesa.
29. Al fine di sostenere la manifestazione d'interesse regionale denominata "Tarantella Power", la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2008 un contributo di euro 100.000,00 al Comune di Caulonia, a valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 1004102) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2008.
30. Al fine di sostenere la manifestazione di interesse regionale del "Carnevale di Castrovillari" in occasione del cinquantennale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'arino 2008 un contributo di euro 80.000,00 al Comune di Castrovillari, a valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 1004102) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2008.
31. A valere sulle risorse allocate all’UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020111), l'importo di euro 60.000,00 è destinato, per 30.000,00 euro ciascuno, alla Società sportiva "Felice Gimondi" ed alla Società sportiva "Sporting Club 1917" di Reggio Calabria per contribuire alle spese sostenute per l’organizzazione rispettivamente del Giro Ciclistico della Provincia di Cosenza e per quello della Provincia di Reggio Calabria.
32. Al fine di diffondere tra i giovani il senso della sicurezza stradale, della solidarietà e dell'ecologia attraverso lo sport, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Arcobaleno VM 2005" onlus con sede in Reggio Calabria un contributo di euro 100.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020111), che sono contestualmente incrementate per lo stesso importo, per l’organizzazione della manifestazione "Arcobaleno Motor Show 2008".
33. La Regione Calabria istituisce il "Fondo integrativo regionale di solidarietà alle vittime di fenomeni estorsivi e di usura". Per l'esercizio 2008 la dotazione del fondo è determinata in euro 400.000,00 con allocazione all'UPB 7.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Alla relativa copertura si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento di cui all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. Il Consiglio regionale si impegna ad approvare. entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposito provvedimento di legge per l'accesso al Fondo.

Articolo 4
(Riallocazione di somme non impegnate negli esercizi precedenti)

1. La somma di euro 90.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 al funzionamento del Polo didattico universitario dì Vibo Valentia - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2008, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020311) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
2. La somma di euro 100.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 all’Istituto per la Dieta Mediterranea e Nutrigenomica di Reggio Calabria - non utilizzata nel corso dello stesso esercizio finanziario, è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all'UPB 6.1.01.04 (capitolo 61010409) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
3. La somma di euro 181.994,49 - destinata ai sensi della legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 ai corpi di polizia municipale - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2006, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 7.2.01.01 (capitolo 2312101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
4. La somma di euro 54.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 alla Fondazione Rubettino, con sede in Cosenza – non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132170) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
5. La somma di euro 125.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 12, commi 11 e 12, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 al finanziamento delle attività della Società consortile a responsabilità limitata CERERE - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all’UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010110) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
6. La somma di euro 103.291,37 - destinata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 al Comune di Catanzaro per i lavori di consolidamento del complesso monumentale "S. Giovanni e Via Carlo V' - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2005, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all’UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030123) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
7. La somma di euro 45.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 al Comune di Santa Severina per il sostegno alle attività didattico-culturali della Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali (L.A.L.E.O.) - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010246) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
8. La somma di euro 100.000,00 - destinata al finanziamento della legge regionale 20 novembre 2006, n. 11 - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all’UPB 6.1.01.04 (capitolo 61010410) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
9. La somma di euro 80.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 al funzionamento dell'autorità di bacino regionale e per le attività di ricerca, elaborazione e studio connesse alla formulazione dei piani di bacino - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all’UPB 3.2.04.03 (capitolo 2112104) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
10. La somma dì euro 100.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 20 giugno 2007, n. 13 alla Fondazione Angelo Frammartino onlus – non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziai-io 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010255) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
11. La somma di euro 400.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 alla promozione del sistema aeroportuale regionale - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 2.3.01.06 (capitolo 6133205) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
12. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8, inerente alle provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie - allocate all’UPB 6.1.02.01 (capitolo 4341105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 - l'importo di euro 1.207.406,88 è destinato alla copertura finanziaria delle richieste giacenti presso il Dipartimento sanità relative ad annualità precedenti.
13. La somma di euro 340.861,55 rinveniente dalle economie di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale del 5 ottobre 2007, n. 22 relativa alla copertura finanziaria di progetti a sostegno dell'occupazione è riprodotta nel bilancio di competenza 2008 con allocazione all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio al fine di finanziare il progetto di pari importo, finalizzato al sostegno dell'occupazione, presentato dal Comune di Plataci.
14. La somma di euro 10.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, al Centro Calabrese di Studi filosofici onlus di Reggio Calabria - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007, è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010254) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Articolo 5
(Interventi a sostegno delle situazioni di povertà)

1. Al fine di contrastare il problema del disagio economico delle famiglie e dei soggetti in stato di povertà, nonché per favorire l'inclusione sociale delle famiglie e dei soggetti a rischio povertà, la Giunta regionale definisce ed approva un piano di interventi volto a sostenere ed a favorire:
a) le famiglie incapienti ed indigenti;
b) le giovani famiglie con lavoro precario;
c) le famiglie con anziani o disabili a carico in particolare stato di disagio socioeconomico;
d) la qualità abitativa delle famiglie;
e) l'inclusione sociale dei soggetti a rischio.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui ai seguenti commi 4, 5 e 6 le famiglie con reddito equivalente, inferiore ai 2/3 della soglia di povertà, le famiglie con reddito equivalente compreso fra i 2/3 ed i 4/3 della soglia di povertà ed i disoccupati di lunga durata all'interno di nuclei familiari.
3. Per definire la soglia di povertà in base al nucleo familiare, secondo i criteri dell’ISTAT, si utilizzerà l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE, riportato nella seguente tabella, così come prevede il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 e modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130:

Nucleo familiare

Coefficiente

Soglia di povertà Istat mese /2006

1 unità

0.60

582,20

2 unità

1.00

970,34

3 unità

1.33

1.290,55

4 unità

1.63

1.581,65

5 unità

1.90

1.843,65

6 unità

2.16

2.095,93

7 unità ed oltre

2.40

2.328,82

 

Soglia ISEE

13.500

4. Gli interventi previsti a favore delle famiglie o dei soggetti con ISEE inferiore ai 2/3 della soglia ISEE sono: ticket per acquisti beni primari infanzia - voucher formativi - buoni casa - microcredito e mutui agevolati - misure per l'inserimento lavorativo.
5. Gli interventi previsti a favore delle famiglie o dei soggetti con ISEE compreso fra i 2/3 ed i 4/3 della soglia ISEE sono: voucher formativi - agevolazioni attività di cura - buoni casa - microcredito e mutui agevolati - misure per l’inserimento lavorativo.
6. Gli interventi previsti a favore dei disoccupati di lunga durata all’interno di nuclei familiari sono: microcredito e misure per l’inserimento lavorativo.
7. L'attuazione degli interventi di cui i commi precedenti è demandata alle Amministrazioni provinciali.
8. La spesa per gli interventi di cui ai commi precedenti, da realizzare per il triennio 2008-2010 è quantificata, sulla base dei dati forniti dai principali istituti statistici e di ricerca, in euro 120.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 per l'anno 2008.
9. La Regione provvede, nei confronti delle Province e dei Comuni, ad esercitare, come previsto dagli articoli 4, comma 3 e articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi previsti, nonché al cofinanziamento degli stessi secondo il seguente schema di riparto:

Fonte di finanziamento

%

Annualità 2008

Annualità 2009

Annualità 2010

REGIONE CALABRIA: risorse proprie

5%

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

REGIONE CALABRIA: risorse comunitarie

60%

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

REGIONE CALABRIA: risorse trasferite (Legge 328/2000)

20%

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

EE.LL. (Compartecipazione Province e Comuni)

15%

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Totale

100%

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

10. L'importo inerente alle risorse proprie ed a quelle comunitarie è ripartito tra i cinque territori provinciali sulla base dei coefficienti percentuali definiti dal protocollo d'intesa tra Province e Regione in sede di attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
11. Al fine di favorire ulteriori interventi a sostegno delle situazioni di povertà, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Banco Alimentare della Calabria - onlus un contributo di euro 150.000,00 annuali, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le spese di gestione e di funzionamento, con allocazione All’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010522) dello stato di previsione della spesa.

Articolo 6
(Finanziamento dei Programmi Operativi Regionali 2007 - 2013)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013 - approvato con decisione n. C (2007) 6322 del 7.12.2007 - ammontanti a complessivi euro 2.998.240.051,64 per tutto il periodo 2007-2013 - di cui euro 814.664.249,10 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 - si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:
a) quanto ad euro 1.499.120.026,00 - di cui euro 407.332.124,00 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), iscritte all'UPB 4.6.10 dell'entrata ed alle corrispondenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;
b) quanto ad euro 1.174.384.016,00 - di cui euro 319.096.756,00 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16.4.1987, n. 183, iscritte all'UPB 4.4.39 dell'entrata ed alle corrispondenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;
c) quanto ad euro 18.697.074,70 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 - a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.4.01.06 della spesa del bilancio di previsione annuale 2008, relative all’Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale";
d) quanto ad euro 50.114.485,75 a valere sulle risorse allocate all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) della spesa dei bilanci di previsione annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 e successivi della Regione, relative al fondo unico per le imprese trasferito alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
e) quanto ad euro 249.429.729,00 - di cui euro 67.773.587,05 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 - con risorse proprie regionali derivanti dal ricorso all'indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, iscritte alle pertinenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;
f) quanto ad euro 6.494.720,19 - di cui euro 1.764.707,35 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse proprie regionali iscritte alle pertinenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013 - approvato con decisione n. C (2007) 6711 del 17.12.2007 - ammontanti a complessivi euro 860.498.748,00 per tutto il periodo 2007-2013 - di cui euro 233.797.509,82 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:
a) quanto ad euro 430.249.374,14 - di cui euro 116.898.754,52 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 - con risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo), iscritte all'UPB 2.3.11 dell'entrata ed alle corrispondenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;
b) quanto ad euro 344.199.498,86 - di cui euro 93.519.004,26 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 - con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16.4.1987, n. 183, iscritte all'UPB 2.1.27 dell'entrata ed alle corrispondenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;
c) quanto ad euro 86.049.875,00 con risorse proprie regionali, di cui euro 23.379.751,04 a carico del bilancio 2008, e la parte restante iscritta su base pluriennale nei bilanci dal 2009 al 2013 alle pertinenti UPB della spesa, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale) 2007-2013 - approvato con decisione n. C (2007) 6007 del 29.11.2007 - per la sola quota relativa al cofinanziamento a carico del bilancio regionale, pari a complessivi euro 81.294.264,00 per tutto il periodo 2007 - 2013 - di cui euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 - si fa fronte con risorse proprie regionali derivanti dal ricorso all'indebitamento attuato ai sensi
degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, iscritte all’UPB della spesa 2.7.01.01 dei bilanci di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario approvato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 7
(Aiuti per la ricerca e l'innovazione)

1. La Giunta regionale può concedere contributi a favore di imprese, anche di tipo consortile e con eventuale partecipazione di Enti e Istituzioni pubblici e privati di ricerca, che svolgono attività di ricerca fondamentale, industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/c 323/01), nonché nei limiti e secondo le modalità previsti a livello nazionale dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 "Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006, del Regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747)" (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 19 del 23 gennaio 2008 e corretto con errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n. 26 del 31 gennaio 2008)", con il quale è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il regime di aiuto relativo agli aiuti per la ricerca, sviluppo, e innovazione nell'ambito dei Progetti di Innovazione Industriale, così come notificato alla Commissione europea e da quest'ultima ritenuto compatibile con il mercato comune con Decisione C (2007) 6461 del 12-12-2007 (Aiuto di Stato N. 30212007).
3. L'Amministrazione regionale si impegna, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 di cui al precedente comma 2, a dare comunicazione agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonché l'omogenea applicazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione Europea.

Articolo 8
(Contributi diversi)

1. Per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, la Giunta regionale e autorizzata a concedere ai titolari delle parrocchie interessate contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 265.000,00, allocata all'UPB 5.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
3. Per la realizzazione di interventi di promozione e sostegno di attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza, e di altre manifestazioni artistiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Associazioni ed Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure di cui all'art. 9 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7.
4. Per gli interventi di cui al precedente comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 130.000,00, allocata all'UPB 5.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
5. Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Fondazioni, Associazioni, Istituti culturali, Università ed altri Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 471.000,00 allocata all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
7. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza di Comuni, Province, Associazioni e Consorzi di Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali interessati, contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24.
8. Per gli interventi di cui al precedente comma 7 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 260.000,00 allocata all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
9. La Giunta regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008, a concedere contributi una tantum in favore di Fondazioni, Associazioni, Istituti, Enti ed organismi diversi che operano nel campo socio assistenziale e del volontariato, per un importo complessivo di euro 205.000,00, con allocazione all'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
10. Per lo svolgimento di attività di sostegno e promozione dello sport e del tempo libero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Enti, Istituzioni, Associazioni e Società sportive operanti in Calabria, contributi una tantum di parte corrente ed in conto capitale, in deroga alle procedure della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Per gli interventi di cui al precedente comma 10 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 150.000,00, allocata all’UPB 5.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
12. L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è effettuata sulla base di specifici programmi definiti dal Consiglio regionale da approvarsi con specifiche deliberazioni della Giunta regionale, predisposte dai Dipartimenti competenti per materia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9
(Interventi socio-assistenziali)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, in via sperimentale, un "Progetto demenza senile" da realizzare in misura di almeno uno per ogni Azienda Sanitaria Provinciale, finalizzato all'organizzazione di "Centri diurni" per l’erogazione di servizi socio-sanitari a favore dei soggetti affetti dal morbo di Alzhaimer.
2. L'attuazione del progetto di cui al comma precedente è affidata alle ASP che si avvalgono esclusivamente delle cooperative sociali presenti sul territorio regolarmente iscritte negli appositi albi regionali.
3. Il fabbisogno finanziario, stimato per l'anno 2008 in euro 1.000.000,00, è assicurato mediante l'impiego delle risorse allocate all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Articolo 10
(Disposizioni in materia di edilizia sociale)

1. In accordo con quanto previsto nel DPEFR 2007/2009, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed approvare un piano triennale di edilizia sociale. Al relativo finanziamento si farà fronte con i trasferimenti di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture il 22 marzo 2001 ed all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 18 ottobre 2007 ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12. A tal fine la Giunta
regionale è autorizzata all'utilizzo di quota parte delle somme già trasferite dallo Stato ed allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020134) - e di quota parte delle successive annualità 2008/2009/2010 che lo Stato deve trasferire alla Regione Calabria ai sensi della citata intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18 ottobre 2007.
2. Il piano di cui al precedente comma 1 è trasmesso al Consiglio regionale per il parere vincolante della competente commissione.

TITOLO Il
(Misure per la razionalizzazione del bilancio e dell'azione pubblica)

Articolo 11
(Organizzazione del bilancio regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata, in via sperimentale, a predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 anche secondo una nuova classificazione, integrativa rispetto alla precedente struttura basata sui centri di responsabilità e per UPB. La proposta sarà strutturata analogamente in analogia al bilancio dello Stato ed alla riforma del sistema di bilancio proposta dal Fondo Monetario Internazionale, che prevede la stesura secondo "Missioni" e "Programmi" ed anche attraverso un processo di analisi e valutazione della spesa (spending review) dei Dipartimenti regionali.
2. I Dipartimenti e le altre unità operative regionali titolari di funzioni finali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dovranno individuare e comunicare al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, tenendo conto degli atti programmatici dell'amministrazione ed in tempo congruo da consentire la presentazione del bilancio al Consiglio regionale da parte della Giunta, le attività da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2009, in modo da consentire un’articolazione del bilancio per missioni e programmi in coerenza con i piani del sistema regionale di controllo interno.
3. Le attività da realizzare dovranno essere collegate con le risorse necessarie per il loro svolgimento, secondo criteri di razionale efficiente ed efficace utilizzo, specificando la natura e la provenienza delle stesse, individuando le priorità e le linee di comportamento nell'attuazione.

Articolo 12
(Bilancio sociale, bilancio di genere e bilancio generazionale)

1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, cura la redazione del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione e trasparenza dell'operato dell'ente a beneficio della collettività. A tal fine per migliorare la partecipazione del cittadino e la comprensibilità e trasparenza del bilancio stesso, la Giunta predispone oltre al bilancio sociale di rendicontazione, anche il bilancio di genere e il bilancio generazionale.
2. La Giunta regionale cura la predisposizione di un programma per sperimentare il Bilancio di Genere della Regione, che preveda la riclassificazione del bilancio dell'ente in chiave di genere, utilizzando specifici indicatori creati in base ai principi di equità, trasparenza, consapevolezza ed efficienza per verificare l'uguaglianza tra i generi delle politiche dell'ente.
3. Con l'obiettivo di garantire equità di opportunità tra le generazioni, dando particolare attenzione ai giovani, la Giunta regionale cura la predisposizione di un programma sperimentale di Bilancio Generazionale. Tale programma utilizzerà il metodo dei conti generazionali, ma valuterà, oltre che l'aspetto demografico, anche l'efficacia sui giovani delle politiche regionali (di convergenza e coesione) nonché dell'applicazione dei fondi POR.
4. Alle spese necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti si farà fronte con i fondi previsti all'UPB 1.3.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

Articolo 13
(Controlli interni)

1. Nell'organizzazione dei sistemi di controllo interni, gli enti strumentati della Regione si attengono ai principi definiti dalla Giunta regionale con regolamento del 28 dicembre 2006 n. 4, in esecuzione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ferma restando l'unitarietà del sistema di controllo strategico ivi previsto.

Articolo 14
(Semplificazione amministrativa, razionalizzazione della spesa, certificazione della qualità e carte dei servizi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire ed approvare un "manuale dei procedimenti e della semplificazione amministrativa" attraverso uno o più provvedimenti amministrativi, norme regolamentari volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza dell'attività amministrativa regionale.
2. il manuale dei procedimenti e della semplificazione amministrativa di cui al comma precedente dovrà servire al permanente miglioramento della qualità dei servizi e misurazione della soddisfazione degli utenti con particolare riguardo a:
a) dare certezza degli iter procedurali e velocizzare i tempi dì attuazione e casistica dei procedimenti amministrativi;
b) ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
c) ridurre i costi e gli sprechi nell'erogazione dei servizi.
3. I Dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ognuno per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Segretariato Generale della Giunta, ai fini della loro approvazione da parte della Giunta, la proposta di "carta dei servizi dipartimentali" per la partecipazione e la trasparenza nei rapporti fra la Regione, le altre pubbliche amministrazioni ed i cittadini/utenti.

Articolo 15
(Interventi per il coordinamento delle procedure di spesa)

1. Al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi della Regione nell'ambito delle politiche di sviluppo delineate dagli strumenti di programmazione degli interventi della politica di coesione per il periodo 2007/2013, la Giunta regionale presenta un programma di semplificazione amministrativa per l'attuazione delle leggi regionali di spesa.
2. Il programma è finalizzato alla verifica della coerenza delle disposizioni di spesa con gli obiettivi della programmazione comunitaria espressi nel POR FESR, nel POR FSE e nel PSR e alla predisposizione di interventi di razionalizzazione legislativa, da attuarsi prioritariamente con il ricorso allo strumento del Testo Unico previsto dall'articolo 44 dello Statuto, che consentano un'univoca disciplina delle procedure di spesa, uniformando le modalità di attuazione delle leggi di spesa regionali alle previsioni comunitarie in materia. A tal fine la Giunta è delegata a riordinare e coordinare la materia in un testo unico da sottoporre al Consiglio regionale entro sei mesi.

Articolo 16
(Ordinamento contabile della Regione)

1. All'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
"3. Ove non sia stato approvato il bilancio nei termini di scadenza dell'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di altre spese obbligatorie, delle spese gravanti sui fondi comunitari ed alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per la Regione.".
2. L'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 s'interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l’Amministrazione, sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione.
3. All’articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
"10. Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 45 bis, tra il privato e l'amministratore, il dirigente o il funzionario che abbia determinato la generazione del debito. Per le prestazioni continuative o periodiche, detto effetto si estende ai dirigenti che hanno reso possibili le singole prestazioni."
4. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 45 bis
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Con apposito provvedimento del dirigente competente, congruamente
motivato quanto all'utilità tratta dalla Regione, fatte salve le eventuali responsabilità a carico di chi ha determinato la spesa, può avvenire il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da:
a) provvedimenti giudiziali o lodi arbitrali esecutivi;
b) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
c) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1, il dirigente provvede con le risorse a disposizione. In mancanza di queste, il competente Dipartimento, riconosce il debito e richiede al Dipartimento Bilancio e Patrimonio le opportune variazioni al bilancio da sottoporre all'approvazione della Giunta, che vi provvede, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Il riconoscimento del debito acquista efficacia solo dopo che sia intervenuta la relativa variazione. Al pagamento può provvedersi anche mediante un piano di rateizzazione.
3. Il provvedimento di riconoscimento del debito è trasmesso alla Corte dei Conti.".

Articolo 17
(Contenimento della spesa per beni e servizi)

1. Per l'anno 2008 la Regione Calabria e i suoi Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione e le società da essa controllate, le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere, dovranno realizzare un risparmio di spesa di almeno il 5 per cento rispetto all'anno 2007 per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi devono indicare, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'ammontare della spesa, anche presuntiva, prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi.
2. È fatto divieto di conferire i predetti incarichi ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano inadempienti rispetto alle prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, in esecuzione dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.
3. AI fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale e gli organi degli enti indicati al comma 1 adottano un apposito provvedimento con il quale, sulla base delle spese sostenute nell'anno 2007, quantificano il limite di spesa per l'anno 2008. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione,al Dipartimento Bilancio e Patrimonio che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Ai fini del controllo dell'andamento delle spese di cui ai commi 1 e 3, i dipartimenti regionali e gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti dalla Regione, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere, trasmettono trimestralmente al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un elenco degli atti comportanti le spese sopra indicate e degli incarichi affidati corredati da una relazione sull'andamento della spesa. La prima relazione è prodotta entro il 31 luglio 2008. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio predispone successivamente una relazione di sintesi che è inoltrata al Presidente della Giunta regionale e alla Sezione regionale di controllo presso la Corte dei Conti.

Articolo 18
(Rispetto del patto di stabilità)

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme relative al Patto di Stabilità, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, effettua nel corso di ogni anno un periodico monitoraggio dell'andamento delle spese e, sulla base dei risultati di tali verifiche adotta, ove il caso, appositi provvedimenti ed azioni correttive anche limitando l’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio, per perseguire l’obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno.

Articolo 19
(Norme in materia di società a partecipazione regionale)

1. Anche in attuazione delle norme di principio di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale dà indirizzo ai propri rappresentanti, nelle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione, di conseguire o promuovere l’obiettivo della riduzione di almeno il 20 per cento delle spese per la gestione ed il funzionamento delle stesse.
2. La Giunta regionale e autorizzata, in attuazione dell'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a dismettere le partecipazioni, anche indirette, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché a valutare l'opportunità di dismettere le proprie quote di partecipazione nelle società che hanno chiuso in perdita negli ultimi tre esercizi. La Regione non potrà assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
3. Il Dipartimento Attività produttive, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce un piano di riduzione dette quote di partecipazione possedute dalla Regione nei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale.

TITOLO III
(Misure per favorire lo sviluppo dell'economia e l'accesso al credito)

Articolo 20
(Programma di interventi in materia di credito alle imprese)

1. Al fine di migliorare le condizioni di base per lo sviluppo della imprenditoria regionale, la Regione promuove l'iniziativa "Diamo credito allo sviluppo: che prevede azioni utili a:
a) finalizzare il processo di aggregazione del sistema dei Cofidi regionali previsto dall'articolo 25, comma 10, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7;
b) attivare il Fondo di Garanzia di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7;
c) migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese regionali in termini di contenimento del costo del danaro.
2. Per l’attuazione delle azioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, si dispone che entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge debba emanarsi il bando per la selezione dei progetti di aggregazione da ammettere alle agevolazioni in coerenza con quanto indicato nelle norme di attuazione della Linea di intervento 7.1.3.1 del POR Calabria 2007/2013.
3. Per l’attuazione delle azioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, la Giunta regionale approva un Regolamento di gestione del Fondo di Garanzia, che disciplini in particolare i criteri di riparto settoriale dello stesso, avviando di seguito le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore in coerenza con quanto indicato dalle norme di attuazione della Linea d'intervento 7.1.3.1 del POR Calabria 2007/2013.
4. Per l’attuazione delle azioni di cui alla lettera c) del precedente comma 1, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione, da parte del Presidente della stessa, del Patto per il Credito e lo Sviluppo nella Regione Calabria tra le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali regionali, l’ABI e la Regione Calabria, con l'obiettivo di:
a) contenere il costo del danaro per le imprese regionali, con particolare riferimento alle aziende condotte da giovani imprenditori, attraverso la mitigazione del rischio del credito per gli istituti bancari che operano nel territorio regionale;
b) promuovere, anche in collaborazione con gli Enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale riguardo le problematiche dell'accesso al credito;
c) raccogliere dati costantemente aggiornati sul sistema del credito e sui fenomeni che ne limitano l'efficacia in Calabria;
d) individuare nuovi ambiti e modalità di intervento rispetto alle azioni poste in essere dalla Regione sul tema del credito.
5. Il Patto di cui al precedente comma 4 riconosce la valenza sociale delle politiche del credito e allo scopo dispone un programma articolato di interventi a favore delle giovani coppie per l'abbattimento degli interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa, demandando ad uno specifico regolamento regionale le relative modalità di attuazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse programmate per la Linea di intervento 7.1.3.1 del POR Calabria 2007/2013 per le annualità 2007 e 2008, allocate all’UPB 2.9.05.01 (capitolo 29050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Articolo 21
(Rapporti con il partenariato economico e sociale)

1. Al fine di rafforzare la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione attiva alle politiche di sviluppo, la Regione istituisce con il Partenariato Economico e Sociale un sistema di confronto e consultazione attraverso il riconoscimento del loro ruolo di portatori di interessi collettivi.
2. La Giunta regionale provvede ad approvare apposito regolamento, come disposto dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, per determinare forme, modalità e tempi di partecipazione ai processi decisionali dei soggetti di cui al comma precedente, definendo forme e modi del ciclo della programmazione.

Articolo 22
(Sportello unico regionale per le attività produttive)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo, la Regione Calabria promuove l'attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) presso i Comuni, anche in forma associata. Il SUAP e responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione ed alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive svolge funzioni di indirizzo nei confronti dei SUAP comunali. Esso cura l'istruttoria e rappresenta la Regione nel procedimento unico regionale ed opera al fine di garantire un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali.
3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale adotterà, entro 30 giorni dall'approvazione delle presente legge, le Linee Guida regionali sugli Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con gli Enti Locali a cui sono chiamati a partecipare anche le Parti Economico-Sociali.

Articolo 23
(Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva dell'lRAP, quale tributo proprio della Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

TITOLO IV
(Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti)

Articolo 24
(Trasformazione degli istituti regionali di cultura)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli istituti regionali di cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in fondazioni con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge.
2. L'articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 è abrogato.
3. Tutte le norme di cui alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in contrasto con quanto disposto dai commi precedenti, sono da intendersi abrogate.

Articolo 25
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio dì residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità"
2. L'organo commissariale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, un cronoprogramma recante la tempistica del trasferimento delle funzioni ai soggetti destinatari delle stesse, unitamente alle relative risorse, nonché la tempistica della successiva liquidazione dell'Ente. Il trasferimento delle funzioni e delle risorse deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Il cronoprogramma è approvato dalla Giunta regionale ed obbliga l'organo commissariale ad eseguire ogni conseguente azione ed iniziativa, tenendo costantemente informati i competenti uffici regionali.
3. All'articolo 5, comma 2, della legge 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente capoverso:
"È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell’ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali."
4. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2008".
5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "30 novembre 2006" sono sostituite dalle parole "19 gennaio 2007".
6. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, così come integrato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, la parola "trimestrale" è sostituita con la parola "semestrale".
7. All'articolo 26, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole "al primo trimestre" sono sostituite dalle parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" sono sostituite dalle parole "al semestre decorso".

Articolo 26
(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5)

1. L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 recante “Promozione del sistema integrato di sicurezza” è così sostituito:
"1. Gli interventi e i progetti di cui alla presente legge, sono valutati da un'apposita commissione regionale per la sicurezza che sarà istituita, previa Deliberazione della Giunta Regionale, con provvedimento del Presidente della Giunta e formata dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti:
a) Presidenza;
b) Programmazione Nazionale e Comunitaria;
c) Attività Produttive;
d) Urbanistica e Governo del Territorio;
e) Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato;
f) Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione."
2. La commissione di cui al precedente comma 1 sarà costituita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà coordinata dal Dipartimento "Presidenza", che curerà anche l'assistenza tecnica ai lavori della Commissione stessa.
3. La Commissione regionale per la sicurezza, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5, cesserà le sue funzioni all’atto della costituzione della commissione di cui al precedente comma 2.

Articolo 27
(Modifiche alla legge regionale sul Corecom - Calabria)

1. Alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole "compreso il Presidente," sono aggiunte le seguenti parole "di cui uno in rappresentanza delle minoranze".
b) l'articolo 5, comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età".
c) l'articolo 5, comma 3, è sostituito dal seguente:
"3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio procede, a votazione segreta e con voto limitato a un solo nome, all'elezione, tra i componenti eletti ai sensi del comma 2, del Presidente e del Vice Presidente. Risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per voti ottenuti. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il più anziano d'età. Il terzo eletto assume le funzioni di Segretario".

Articolo 28
(Modifiche alle leggi regionali in materia urbanistica)

1. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 65, comma 1, la parola "diciotto" è sostituita con la parola "ventisette";
b) all'articolo 65, comma 2, primo capoverso, la parola "diciotto è sostituita con la parola "ventisette";
c) all'articolo 65, comma 2, secondo capoverso, le parole "Decorso il predetto termine si stabilisce che:" sono sostituite dalle seguenti parole:
"Per i comuni che alla data del 19 giugno 2008 non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale Comunale o in forma Associata, il termine loro concesso per l'avvio di detta procedura è prorogata di ulteriori tre mesi. Ove dovesse decorrere infruttuosamente anche tale ulteriore termine, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione procederà alla nomina di Commissari ad acta, con tecnici da reperire dagli albi degli Ordini Professionali, che entro sei mesi dovranno provvedere all'avvio della procedura di redazione dello strumento urbanistico, con oneri a carico dei Comuni inadempienti. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 si stabilisce che:";
d) all'articolo 65, comma 2, secondo capoverso, lettera a), la parola "trenta" è sostituita con la parola "quarantadue";
e) all'articolo 65, comma 2, secondo capoverso, lettera c), la parola "trenta" è sostituita con la parola "quarantadue";
f) all'articolo 65, comma 2, terzo capoverso, dopo le parole "entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico è inserito il seguente periodo: "Per i comuni che entro il termine ultimo fissato nel secondo capoverso, lettere a) e c) non abbiano adottato il piano strutturale, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione provvede a revocare gli eventuali contributi che siano stati concessi per la redazione degli strumenti urbanistici".
g) all’articolo 65, comma 2, sono aggiunti, infine, i seguenti capoversi:
- "Nei Comuni in regola con le previsioni della legge urbanistica in materia di adozione dei Piani Strutturali, il requisito del finanziamento pubblico, per le opere di interesse pubblico ad iniziativa di soggetti privati, non è richiesto. La mancata realizzazione o il mancato completamento dell'opera nel termine previsto determina la retrocessione del terreno alla destinazione d'uso originaria".
- "Entro tre mesi dall'avvenuto deposito dei Piani Strutturali da parte dei tecnici incaricati che ne devono dare comunicazione al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, i comuni interessati sono tenuti ad adottare il proprio strumento urbanistico. Decorso inutilmente tale termine il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione attiva i poteri sostitutivi mediante la nomina dei commissari ad acta".

Articolo 29
(Modifiche alle leggi regionali in materia di edilizia pubblica residenziale)

1. Alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), le parole "L. 42.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 28.212,74".
b) all'articolo 1, comma 3, lettera c), le parole "L. 50.000.000 sono sostituite dalle parole "€ 33.586,59" e le parole "L. 5.000.000" sono sostituite dalle parole “€ 3.358,65”.
2. L' articolo 12, comma 1, e l'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, sono abrogati.
3. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 18 le parole: "sono riaperti per 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente norma" sono sostituite dalle parole:"sono riaperti a tutto il 31 dicembre 2008".
4. L'articolo 59 bis della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, è interamente sostituito dal seguente testo:
"1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dall’Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica".
2. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione.
3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti.".

Articolo 30
(Modifiche a leggi regionali in materia di commercio)

1. All'articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. L'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4".
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"5. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo le prescrizioni derivanti dal diritto comunitario vigente in materia. Per lo svolgimento delle vendite promozionali, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, non occorre l'ottenimento di autorizzazioni preventive né si applicano limitazioni di ordine temporale o quantitativo. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 15 (quindici) giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, è abrogato. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a presentare un disegno di legge organico in materia di commercio.

Articolo 31
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. Le Amministrazioni Provinciali, in via derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, possono utilizzare le risorse finanziarie non spese ovvero non riconosciute in fase di rendicontazione dell'annualità 2005, secondo le indicazioni del settore regionale preposto.
2. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 6 ter dell'articolo 2 le parole :"secondo capoverso" sono soppresse;
b) all'articolo 17, comma 7, le parole: "sono a totale carico della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "trovano imputazione tra le somme di cui all’articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio".

Articolo 32
(Modifiche alla legge regionale inerente al funzionamento dell'Autorità dì Bacino regionale)

1. Alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 4, dopo le parole "lo presiede", sono inserite le parole "solo ove formalmente richiesto da taluno dei membri del Comitato";
b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per la validità delle sedute del Comitato Istituzionale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo".
c) all'articolo 6:
- al comma 1, lettera c la parola "il dirigente" è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale";
- al comma 1, lettera d, la parola "il dirigente" è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale";
- al comma 1, lettera g, la parola “il Direttore Generale” è sostituita dalle parole "un funzionario designato dal direttore generale";
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per la validità delle adunanze del Comitato Tecnico è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti insediati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente."
d) All'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai componenti del Comitato Tecnico non appartenenti all’Amministrazione regionale, che prestino la loro attività fuori dall'orario di ufficio, compete, quale forma esclusiva di compenso, un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti della Consulta Tecnica Regionale per ciascuna seduta effettivamente svolta e per un massimo di 12 sedute annue con un intervallo non inferiore a trenta giorni tra ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i dipendenti regionali dalla normativa vigente. La relativa spesa è posta a carico del bilancio a valere sulle risorse allocate All’UPB 3.2.04.03 (capitolo n. 2112104) dello stato di previsione della spesa.

Articolo 33
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. All'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
"4. Una ulteriore quota pari al 10 per cento della restante parte dell'introito derivante dall'applicazione della presente legge è utilizzato al fine di favorire tutte le iniziative volte al definitivo rientro alla ordinarietà nel settore del sistema integrato dei rifiuti."

Articolo 34
(Modifiche alla legge regionale in materia di servizi di vigilanza ecologica)

1. Alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l'articolo 3, comma 1, lettera b), è così integralmente sostituito:
"b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura l'organizzazione degli stessi, nonché i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio di volontariato di vigilanza ecologica;";
b) all'articolo 3, comma 2, lettera b, le parole: "e dei Comuni capoluoghi di provincia" sono soppresse;
c) l'articolo 3, comma 3, è cosi integralmente sostituito:
"3. L'organizzazione delle Guardie ecologiche volontarie è affidata al Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente in collaborazione con le Province, i Parchi , le Riserve regionali e le Comunità montane".
d) il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.

Articolo 35
(Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari - Valle Crati)

1. All'articolo 2 le parole: "a partire dal 2007 fino al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla stipula del contratto di mutuo ventennale e sino all'estinzione di questo".
2. All'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
"2. Per la parte di mutuo a carico dei contributi oggetto dì delegazioni consortili, potrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria regionale con diritto di regresso da parte della Regione sui medesimi contributi e/o sul patrimonio consortile. Agli eventuali oneri per garanzia fideiussoria, derivanti dal presente comma si farà fronte con apposito stanziamento da prevedersi attraverso l'istituzione di un apposito capitolo in entrata ed in uscita del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e da proporsi nei bilanci di previsione degli anni successivi sino all'estinzione del mutuo."

Articolo 36
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, commi 1 e 4, le parole "il Presidente della Commissione per il Piano" nonché le parole "ed i Presidenti dei Gruppi consiliari" sono abrogate, e le parole "il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile";
b) il supporto di due unità di personale di cui all'art. 10, comma 7bis come aggiunto dall'art. 1 bis, comma 5 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 e successivamente interamente sostituito dall'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 25, può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8;
c) il supporto tecnico di cui all'art. 10, comma 7bis come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, può essere costituito da n. 2 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare due unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8.

Articolo 37
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8)

1. Alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole "il Presidente della Commissione per il Piano, i Gruppi Consiliari" nonché le parole "ed i Presidenti dei Gruppi consiliari sono abrogate, e le parole "il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile".
b) l’articolo 1, comma 5, è così sostituito:
"5. l Consiglieri regionali non titolari di strutture speciali ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti delle Commissioni e comunque non superiore a due unità."
c) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"5bis. Una delle due unità della Struttura speciale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, di cui al comma precedente, può svolgere le funzioni di autista seguendo la disciplina di cui all'articolo 4".
2. Restano comunque ferme le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza in tema di trattamento salariale accessorio del personale ex legge regionale 29 ottobre 2001, n. 25, nonché le norme di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, e successive modifiche.

Articolo 38
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13)

1. Alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, sono apportate te seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 3, sono aggiunte le parole: "nei limiti di cui al tetto di spesa complessivo annuo di cui al successivo art. 4";
b) l'art. 4, è così sostituito:
"1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.
3. A ciascun gruppo è innanzi tutto assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 50 per cento della somma annua disponibile ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.
4. Il restante 50 per cento è assegnato ai Gruppi in proporzione al numero di componenti il gruppo stesso. L'Ufficio di Presidenza, in questo caso, determinerà un "quoziente di assegnazione" che sarà pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. A ciascun Gruppo sarà riconosciuto un importo determinato moltiplicando il “quoziente” per il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo.
5. Se nel corso dell'anno a seguito di nuovi elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta".
c) l'art. 8 è abrogato;
d) l'art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Il personale di cui all'art. 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi".
e) all'art. 9, comma 4, dopo le parole "a termine" sono aggiunte le parole ".Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria".
f) all'art. 9, comma 5, dopo le parole "trattamento economico" sono aggiunte le parole "del personale comandato".
g) l’art. 11 è abrogato;
h) all'art. 12, dopo le parole "di ciascuna componente" sono aggiunte le parole "sulla scorta delle direttive fissate dall’Ufficio di Presidenza".
i) l'allegato 1 recante la "Tabella A", richiamata dall'art. 8, e abrogato.
2. Il tetto massimo annuo di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, per come modificato dal presente articolo, è pari all'importo complessivo di spesa sostenuto per i gruppi per l'anno 2007 certificato dall'Ufficio di Presidenza, ridotto di un milione di euro.

Articolo 39
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:
"1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.
2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza.
3. Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.
4. Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza.
5. Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si da luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando
assente alle altre".

Articolo 40
(Soppressione delle ARDIS)

1. L'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è così modificato:
"3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente Dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle soppresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni."
2. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, è così modificato:
"1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio dell’Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica."
3. L'articolo 14 è così modificato:

"Articolo 14
(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale può esercitare, previa diffida che prevede un termine di almeno trenta giorni, funzioni sostitutive, adottando i relativi provvedimenti, qualora siano ritardati adempimenti previsti dalla legge nella specifica convenzione."
4. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 29 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, sono abrogati. Nelle norme rimaste in vigore la parola "Ardis" è sostituita con la parola "Università".

Articolo 41
(Misure per la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18 è così sostituito:
"3. La Regione affida i servizi con contratto dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, sentite le Province, i Comuni delle città capoluogo, le Associazioni delle Aziende di trasporto e le OO.SS. stipulanti il CCNL. Gli acconti erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio alle Aziende di trasporto per i servizi esercitati nell'anno 2007, nelle forme previste dall'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, sono da considerarsi contributi erogati a titolo definitivo ai sensi della legge regionale 13 agosto 2001, n. 18.
Allo scopo di accelerare l'attuazione del processo di riforma del trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare nelle forme previste dal comma 1, i servizi fino al 31 dicembre 2009 ai nuovi soggetti, costituiti nelle forme previste dalla presente legge che sottoscriveranno il contratto di servizio entro il 31 luglio 2008.".

Articolo 42
(Modifiche a leggi regionali diverse)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, le parole "quattro membri esterni" sono sostituite da "due membri esterni".
2. All'articolo 45, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 la parola "gratuito" è soppressa.
3. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, dopo la parola "commerciale" è aggiunta la parola "agricola".
4. L'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, così come modificato dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, s’interpreta nel senso che, in assenza di un'associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria, ferma restando la possibilità in futuro di un successivo passaggio ad un'associazione, che dovesse manifestare nel prosieguo la propria disponibilità. L'attuazione di tale dispositivo non può comportare un incremento dei costi a carico del bilancio regionale.
5. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 1della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 2 dopo le parole "delle Commissioni speciali" sono aggiunte le parole "e per i Presidenti dei gruppi consiliari.

TITOLO V
(Disposizioni in materia di personale e di sostegno all'occupazione)

Articolo 43
(Norme in materia di personale)

1. La Giunta regionale, nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale di principio, è autorizzata a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, con rapporto diretto, utilizzato dalla Regione, anche in ottemperanza alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 ad esclusione del personale di diretta collaborazione degli organi politici e dirigenziali, previo parere della competente Commissione consiliare.
2. Il piano di cui al precedente comma 1 tiene conto anche del personale contrattualizzato a seguito dell'attuazione di progetti ministeriali.
3. In prosecuzione al piano delle assunzioni avviato per la prima annualità con l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, l’Arpacal, al fine di dare compiuta attuazione alla propria struttura organizzativa, è autorizzata alle assunzioni programmate per la seconda annualità.
4. All'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, le parole: "ed in servizio da almeno due anni nel Dipartimento nell'ambito del quale i medesimi incarichi sono conferiti" sono abrogate.
5. Nel quadro dell'attribuzione alle Province delle funzioni di soggetto d'ambito, come previsto in via prioritaria dal comma 38 dell'art. 2 della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008, al fine di assicurare alle stesse oltre il termine del 30 giugno 2008 e sino al 31 dicembre 2008 il supporto tecnico ed amministrativo tramite i Responsabili della Segreteria Tecnico Operativa previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 31 gennaio 2008, i rapporti giuridico-amministrativi con gli attuali Dirigenti Generali responsabili delle Segreterie Tecnico Operative sono prorogati fino all’approvazione della legge organica di trasferimento delle funzioni.

Articolo 44
(Interpretazione autentica art. 7 legge regionale 2 marzo 2005, n. 8)

1. L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge, è quella individuata, per il personale in posizione dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all'articolo 33 del CCNL 1996 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo dì tredicesima mensilità.
2. L'articolo 7, comma 6, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge, è quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all'articolo 52, lettera c), del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità.

Articolo 45
(Norme a tutela dell'occupazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione, definisce progetti finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, particolarmente in materia di riassetto, prevenzione e salvaguardia del territorio regionale, incluso l'ausilio nello spegnimento degli incendi, attraverso la cui realizzazione si rende possibile assicurare opportunità di occupazione durevole, nel rispetto dei principi dì economicità, efficienza e produttività, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8.
2. Con la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì nell'ambito degli organismi e strutture previsti dalla vigente legislazione regionale, i soggetti chiamati a definire i quadri progettuali relativi alle attività ed iniziative di cui al comma 1 e le relative modalità di gestione da parte dei soggetti istituzionali competenti.
3. Nelle more di una compiuta disciplina regionale in materia di lavori pubblici, gli interventi di forestazione, di sistemazione idraulica e di sistemazione dei bacini montani, possono essere eseguiti in amministrazione diretta, senza limiti di importo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per come novellata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere criteri di selezione di progetti per investimenti nelle aree urbane che privilegiano l'impiego di lavoratori appartenenti alle cooperative di tipo B per categorie di lavori a gestione diretta in economia da parte dei comuni e di altri soggetti pubblici beneficiari nell'ambito della programmazione unitaria 2007-2013.

Articolo 46
(Programmi di sostegno alle politiche occupazionali)

1. Per la programmazione, l'attuazione e la gestione di programmi innovativi di elevato valore strategico in materia di sostegno alle politiche integrate di emersione e di promozione dell'occupazione, di promozione dell'attrattività del territorio calabrese per investimenti esogeni e di affiancamento consulenziale alle Pubbliche Amministrazioni regionali per il miglioramento della loro capacità istituzionale di governo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione per lo Sviluppo della Formazione e per l'attuazione di politiche per l'emersione del lavoro irregolare, organismo in house della Regione Calabria, istituita con l'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, un contributo annuo pluriennale di euro 600.000,00 utilizzato anche per le spese di funzionamento della Fondazione stessa.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Fondazione presenta un piano triennale delle attività articolato in azioni ed interventi finalizzati agli scopi di cui al precedente comma che tenga conto anche di quanto disposto in materia di sostegno all'occupazione dall'articolo 28 del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
3. La Giunta regionale approva il Piano delle attività di cui al comma 2, disponendo il riparto dello stanziamento tra le azioni individuate e lo trasmette per il parere vincolante alla competente Commissione consiliare.


TITOLO VI
(Disposizioni in materia sanitaria)

Articolo 47
(Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali veterinari)

1. Le Aziende sanitarie, valutato il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, i rapporti di lavoro dei Medici Veterinari specialisti ambulatoriali, già incaricati a tempo determinato ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in incarichi a tempo indeterminato con applicazione del relativo trattamento economico e normativo previsto dall'ACN. La trasformazione del rapporto di lavoro è possibile assegnando 28 ore settimanali per ogni singolo specialista ambulatoriale veterinario. La trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati deve assicurare una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento, rispetto allo stesso numero di ore a tempo determinato.
2. Le Aziende sanitarie provinciali, sulla base delle medesime condizioni di cui al comma 1, possono procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro libero professionali instaurati con Medici Veterinari, in rapporti convenzionali a tempo determinato ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005, purché i suddetti professionisti abbiano espletato almeno un anno di attività nell'ultimo triennio, ancorché reso in forma non continuativa. Il rapporto di lavoro avrà durata annuale e potrà essere soggetto a rinnovazione, attribuendo ad ogni singolo professionista incaricato almeno 20 ore settimanali.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei Medici Veterinari specialisti ambulatoriali, previe verifiche delle condizioni di cui ai precedenti commi, è trasformato a tempo indeterminato con provvedimento del Direttore Generale da comunicare al Comitato Zonale. Parimenti, i contratti a tempo determinato predisposti ai sensi del comma 2, che si siano svolti in forma continuata per almeno un anno, sussistendone le condizioni di cui al presente comma, possono essere trasformati a tempo indeterminato. A tal fine, ai contratti a tempo indeterminato così instaurati, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente comma 1. La non accettazione da parte del Veterinario Specialista ambulatoriale dell'incarico a tempo indeterminato comporta la revoca del rapporto convenzionale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi conservano la loro efficacia sino alla definizione e alla stipula di successivi accordi o sino all'intervento di nuove disposizioni di legge.

Articolo 48
(Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici convenzionati del 118)

1. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 1bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 23 marzo 2005, la Regione provvede all'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1992, n. 502, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di attività nell'area dell'emergenza e comunque al compimento di tale periodo di servizio.
2. Le Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, valutato il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire l'incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'accordo collettivo dei Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005, ai medici dell'emergenza sanitaria già incaricati in regime di convenzione a tempo determinato.
3. Il conferimento dell'incarico per 38 ore settimanali a tempo indeterminato è possibile solo per i medici titolari di incarichi provvisori e non di sostituzione purché abbiano espletato almeno tre anni di attività nella stessa Azienda sanitaria.
4. Ai fini del comma precedente è considerato utile il servizio prestato, sempre nella stessa Azienda sanitaria, ancorché reso in forma non continuativa.
5. Il conferimento a tempo indeterminato ai medici convenzionati di cui ai commi precedenti non deve comportare un aumento di spesa per le Aziende sanitarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti conservano la loro efficacia sino alla definizione ed alla stipula di successivi accordi nazionali di categoria o sino all'intervento di nuove disposizioni di legge.

Articolo 49
(Tariffe in materia sanitaria)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, le tariffe ivi indicate restano determinate, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, nelle misure indicate nella delibera della Giunta regionale n. 285 del 5 aprile 2008, integrate con riferimento alla riabilitazione ambulatoriale a piccoli gruppi e alla riabilitazione domiciliare negli importi, rispettivamente, di euro 18,69 e dì euro 68,24. Le tariffe relative ai centri di riabilitazione estensiva extraospedaliera sono comunque riconosciute entro i limiti quantitativi massimi applicati, per analoghe prestazioni, in relazione alle strutture pubbliche, da definire sulla base di apposite verifiche congiunte con le parti pubbliche e private interessate.
2. Le tariffe quali determinate ai sensi delle presenti disposizioni trovano applicazione solo per le strutture in possesso dei prescritti requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, fino alla data di entrata in vigore di apposita legge regionale, da approvarsi entro il 31 luglio 2008, per la riforma organica della disciplina in materia di accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nell'ambito della quale saranno ridefiniti i requisiti necessari per gli accreditamenti stessi. I termini di cui alla normativa indicata al comma 1 sono prorogati fino alla predetta data.

Articolo 50
(Disposizioni varie in materia sanitaria)

1. Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere predispongono un piano di accelerazione dei tempi per la erogazione delle prestazioni specialistiche riguardanti i malati oncologici, coordinato dal competente Dipartimento Tutela della Salute.
2. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie è impegnato a determinare in via definitiva la corretta definizione della categoria "Radiologia Tradizionale" utilizzata negli atti di convenzione delle strutture sanitarie private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale in forza di contratti stipulati entro il 31.12.2007.
3. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2007, n. 30, dopo le parole "attività sanitarie" e prima di "per le strutture", è aggiunta la parola "socio-sanitarie.
4. Per il recupero delle quote tuttora rimaste insolute inerenti gli assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili, trovano applicazione le disposizioni di cui all’accordo (A.I.R) del 16 settembre 2006. Le relative modalità per la conseguente applicazione da parte delle Aziende sanitarie provinciali sono definite dal Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie".
5. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "Unità Sanitarie Locali" sono sostituite da "Aziende sanitarie provinciali" e le parole "di familiari o di terzi" , sono sostituite da "di familiari, di terzi o di accompagnatori";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le istanze relative al riconoscimento ed alla liquidazione dei contributi di cui ai commi precedenti vanno presentate all’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente che provvederà alla relativa liquidazione;
c) il comma 3 è soppresso.

Articolo 51
(Investimenti nel settore della Sanità)

1. Al fine dell'attuazione dell'accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 13 dicembre 2007, intervenuto tra la Regione ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale è prevista la realizzazione del nuovo Ospedale di Catanzaro, nell'ambito dell'istituenda Azienda unica ospedaliero-universitaria, la Giunta regionale è autorizzata a procedere al commissariamento dell’Azienda ospedaliera mista Mater Domini di Catanzaro.
2. Il Commissario straordinario, in vista dell'accorpamento delle Aziende ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini, le cui modalità saranno stabilite dal Piano Sanitario Regionale, procede, nel rispetto del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, alla riorganizzazione dell'Azienda commissariata, al fine di renderne immediatamente integrabili le strutture nella sostituenda nuova Azienda secondo le prescrizioni dell'accordo di programma predetto e le eventuali direttive del Dipartimento regionale competente, garantendo comunque, nelle more, il complessivo rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Analoghe direttive sono assunte nei confronti dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.
3. Il piano di riorganizzazione, di cui al comma precedente, e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.
4. Sempre al fine dell'attuazione dell'accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 13 dicembre 2007, è autorizzata la realizzazione di un programma urgente per la dismissione o la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, non utilizzato per le finalità proprie delle stesse. Per i relativi interventi, qualora non siano ricompresi nei programmi di azione del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione Calabria, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
5. Alla relativa attuazione provvedono in via congiunta i competenti Dipartimenti Bilancio e Patrimonio e Tutela detta Salute.
6. I conseguenti proventi concorrono a favorire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale.
7. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di fattibilità tecnico e finanziario concernente la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell’Azienda ospedaliera di Cosenza in sostituzione di quelli esistenti, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed ancora disponibili, quelle derivanti dalla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell’Azienda, quelle reperibili con il coinvolgimento dei soggetti privati (progetto di finanza).
8. AI fine di garantire la copertura finanziaria della quota a carico del bilancio regionale del piano di cui al precedente comma 7, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n, 8.
9. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al comma 8, quantificato nella misura massima di euro 40.000.000,00, sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie in relazione all'attuazione del Piano di cui al precedente comma 7.

Articolo 52
(Misure urgenti di ripianamento dei disavanzi del SSR per l'anno 2007)

1. L'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato e non produce effetto sui redditi prodotti nell'anno 2008.
2. La copertura finanziaria del disavanzo di gestione del Servizio sanitario della Regione Calabria per l'anno 2007, determinato in euro 116.306.000,00 nel relativo bilancio di esercizio consolidato approvato con decreto n. 112008 del Presidente della Giunta della Regione Calabria - Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, è assicurata attraverso le variazioni di bilancio indicate nel prospetto allegato al decreto n. 2/2008 dello stesso Presidente della Giunta della Regione Calabria - Commissario ad acta, ivi comprese le conseguenti maggiori entrate per l'anno 2008 derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, determinate in euro 20.870.000,00.

TITOLO VII
(Disposizioni varie)

Articolo 53
(Misure in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. Il Dipartimento regionale dette attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa:
a) accerta il numero di autorizzazioni uniche alla costruzione ed all'esercizio di impianti da fonte rinnovabile (eolica, solare, idroelettrica, biomassa, ecc) rilasciate ed il quantitativo di potenza autorizzata;
b) procede a dichiarare la decadenza delle autorizzazioni uniche, per le quali non sia stato adempiuto, da parte del richiedente o da chi ne abbia avuto causa, l'impegno sottoscritto al rispetto dei termini di inizio e fine lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse, con conseguente escussione delle fideiussioni allo scopo prestate;
c) procede alla verifica del rispetto degli ulteriori impegni assunti dai titolari di impianti in funzione o dai loro danti causa, avviando, in caso di accertata inadempienza, la conseguente procedura di revoca.
2. La Giunta regionale, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa ed alla luce delle risultanze emerse dai precedenti accertamenti, presenta al Consiglio regionale, che s'impegna ad approvarla, con procedura d'urgenza, entro i successivi sessanta giorni, una proposta di provvedimento, che:
a) in attesa della ripartizione nazionale tra le Regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili e dell'adeguamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR), per come prescritto dal POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse Il° - Energia, determini le soglie annuali di potenza autorizzabili per ciascuna fonte, riservandosi una quota strategica, finalizzata ad interventi di sviluppo sociale ed economico del territorio calabrese;
b) anche in base alle misure introdotte in forza della precedente lettera a), definisca le opportune puntualizzazioni al procedimento autorizzatorio in vigore, introducendo il principio della valutazione integrata delle proposte progettuali e fissando criteri per la valutazione tecnico-economica delle singole richieste.
3. Nelle more di quanto previsto ai commi che precedono e, comunque, per non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per impedire l'uso squilibrato e disomogeneo del territorio regionale e delle sue risorse ed il superamento degli obiettivi da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 2, sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008 e ciò risulti da atto avente natura fidefacente, rilasciato da pubblico ufficiale, fatti salvi quelli che sono i diritti maturati da terzi nell'iter procedurale.
4. La sospensione di cui al comma precedente non opera ai procedimenti ed alle opere destinati in via esclusiva ad alimentare l'erogazione di energia in favore di uffici pubblici statali, regionali, di enti locali o di società a capitale interamente pubblico, nonché di quelli ammessi a contributo nell'ambito della programmazione POR 2000/2006.

Articolo 54
(Adeguamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali.
2. L'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è subordinata al rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 55
(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra dì bilancio approvata contestualmente alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Articolo 56
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.