Cassazione Penale, Sez. 3, 22 marzo 2013, n. 13733 - Misure necessarie in materia di primo soccorso e verbale di prescrizione


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente
Dott. GENTILE Mario - rei. Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. ORIUA Lorenzo - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
(Omissis), nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 07/05/2012 del Tribunale di Verbania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.


Fatto


1. Il Tribunale di Verbania, con sentenza emessa il 07/05/2012, dichiarava (Omissis), colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 45, 34, comma 1, bis, articolo 54, comma 5 lettera a), (come contestati in atti) e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.
2. L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex articolo 568 cod. proc. pen., comma 5, - deducendo censure varie.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a) che il reato in esame, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 34, comma 1 bis, era stato inserito dal Decreto Legislativo n. 106 del 2009, articolo 22, comma 1 lettera a); normativa entrata in vigore in epoca successiva ai fatti in esame;
b) che la pena inflitta era eccessiva, non conforme ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen.. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto


1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che (Omissis), quale datore di lavoro della omonima ditta " (Omissis) di (Omissis)", con sede in (Omissis), non provvedeva ad adempiere le prescrizioni impartite al punto 1 del verbale di prescrizione del 09/05/2011; ed ossia: a) non aveva preso i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso di assistenza medica di emergenza; b) nella ditta, pur essendoci più di cinque dipendenti, era stata effettuata la nomina del datore di lavoro, quale unico membro del servizio di pronto soccorso, il tutto in violazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 34, comma 1 bis, articoli 45, 55, comma 5, lettera a), (vedi sentenza impugnata pagg. 1, 2).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni:
2.1.1 fatti in esame sono stati accertati il 19/05/2011, epoca successiva all'entrata in vigore della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 34, comma 1 bis; introdotto con la modifica di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 2009, articolo 22, comma 1, lettera a). La ditta " (Omissis) di (Omissis)" all'epoca dell'accertamento era ancora in attiva ed operante.


2.2. la pena inflitta era proporzionata all'entità' dei fatti e comunque conforme ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen..
3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da (Omissis) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 1000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.