Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 3 gennaio 1954
Validità: 15.12.1953 - 15.12.1954
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Salariati braccianti agricoli e maestranze specializzate-Cgil, Federazione Provinciale Salariati braccianti agricoli e maestranze specializzate-Cisl
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Brindisi

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione salariati fissi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità della disdetta.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Art. 8. - Periodo di prova.
Art. 9. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Classificazione e retribuzione della categoria per età e per sesso.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Malattia e infortuni.
Art. 17. - Diarie.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Art. 21. - Permessi straordinari.
Art. 22. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Norme disciplinari.
Art. 25. - Indennità di anzianità.
Art. 26. - Controversie individuali.
Art. 27. - Controversie collettive.
Art. 28. - Condizioni di miglior favore.
Art. 29. - Durata del patto.
Retribuzioni mensili

Contratto collettivo integrativo per salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Brindisi, 3 gennaio 1954

Addì 3 gennaio 1954, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Brindisi, tra la Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati braccianti agricoli e maestranze specializzate aderente alla Cgil [...], la Federazione Provinciale Salariati braccianti agricoli e maestranze specializzate aderente alla Cisl [...], viene stipulato il presente contratto provinciale di lavoro integrativo del Contratto Nazionale del 31 luglio 1951 da valere per i salariati fissi della Provincia di Brindisi.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola il rapporto di lavoro tra datore di lavoro agricolo ed i salariati fissi per la Provincia di Brindisi.

Art. 2. - Definizione salariati fissi.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto è vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge Ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro e il salariato fisso, all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge; conforme al modulo allegato al presente patto.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché non importino diminuzioni della retribuzione e mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla qualifica precedente.
[...]

Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro assegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi ed utensili affidati devono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà della perdita e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 9. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in, materia.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodo secondo le esigenze delle singole aziende. La durata dell’orario normale effettivo di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
dicembre - gennaio - febbraio ore 7
dal 15 maggio al 15 agosto ore 9
per gli altri mesi ore 8 
In considerazione che i lavori di cura, governo e allevamento del bestiame sono intermittenti, l’orario normale di lavoro per i salariati fissi addetti al bestiame è determinato in via indiretta dal numero dei capi in consegna e delle mansioni loro affidate.
Altrettanto dicasi per il lavoro di guardiania e per tutti gli altri lavori a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria,
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 14, nonché la festa del Patrono del luogo. Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]
Si precisa che non si darà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariati, in base al presente contratto,, con mansioni che per la loro natura o per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica.
Qualora però per esigenze di azienda ciò non fosse possibile, i salariati di cui sopra dovranno eseguire anche nei turni di riposo le seguenti tassative mansioni:
а) mungitura;
b) governo ed abbeverata del bestiame.
A tali salariati, i quali non possono fruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco, pari a 20 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta o diviso in due periodi a seconda delle esigenze dell’azienda e tenendo conto delle consuetudini locali.
Al salariato che gode delle giornate di riposo, sarà fornito il mezzo di trasporto, compatibilmente con le esigenze dell’azienda.

Art. 16. - Malattia e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 18. - Ferie.
Ai salariati fissi, per ogni anno di ininterrotto servizio, presso la stessa azienda, spetta un periodo di ferie retribuito di giorni otto [...]

Art. 19. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte dei datori di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Art. 20. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 24. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i salariati fissi, i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a secondo della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa di un ora di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, ne sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) con la multa fino a un massimo di quattro ore di salario nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
2) col licenziamento immediato senza preavviso nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o a un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
c) che provochi risse sul luogo di lavoro;
d) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Ai salariati fissi che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al paragrafo precedente non verranno corrisposte le indennità di anzianità.

Art. 26. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento che dovrà essere esperito nel più breve tempo possibile.

Art. 27. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.