Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 07 del 02 maggio 2013

Guida alla lettura” a cura di Laura Martufi

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note

Oggetto

Verifica idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del d.lgs. n. 81/2008.

Soggetto interpellante

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

Quesito

Qual è la corretta interpretazione di quanto riportato nell’allegato XVII, c. 2, lett. d), d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per la dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell’art. 89 del d.lgs. n. 81/2008.

Risposta

Un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica della idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, dovrà accertare che il lavoratore autonomo sia in possesso della documentazione di cui all’All. XVII, ma non anche esigere l’esibizione degli attestati inerenti la formazione e l’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo l’affidamento di lavoro al lavoratore autonomo, sia nel caso in cui sia in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria, sia che ne sia sprovvisto; ferma restando, per il committente, la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora consistano nel possesso della citata documentazione.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 21, c. 1 e 2; art. 94; d.lgs. n. 106/2009, All. XVII; Accordi Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 e del 25.07.2012.

Note

Cfr. in particolare il documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2 e art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25.07.2012, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all’accordo ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008, sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria, ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione; nonché che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex art. 37, qualora quest’ultima sia disciplinata da leggi speciali rispetto alla previsione generale riportata all’art. 21, c. 2, (ad esempio in caso di formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati, obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del d.P.R. n. 177/2011).