Cassazione Penale, Sez. 1, 07 marzo 2013, n. 10733 - D.Lgs. 81/08 ed esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari


 

 

Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. a, definisce "lavoratore" a cui si applica la normativa in questione la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente -

Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere -

Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere -

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. BONI Monica - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul conflitto di competenza sollevato da:

TR TRENTO - SEZ. DIST. BORGO VALSUGANA - CONFLITTO;

nei confronti di:

GIUD. DI PACE FIERA DI PRIMIERO;

con l'ordinanza n. 1025/2012 TRIB. SEZ. DIST. di BORGO VALSUGANA, del 23/05/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;

sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice si pace di Fiera di Primero.



Fatto



Con sentenza in data 16.9.2011 il Giudice di pace di Fiera di Primiero dichiarava la propria incompetenza per materia a giudicare M.A., imputato del delitto di cui all'art. 590 c.p. perchè per colpa procurava lesioni a P.S. giudicate guaribili in giorni 37, e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Il Giudice di pace riteneva che, alla stregua della documentazione in atti, l'imputato rivestisse la qualifica di datore di lavoro della parte lesa, la quale si era infortunata durante l'esplicazione delle sue mansioni lavorative.

Poichè il fatto appariva commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Giudice di pace si riteneva non competente per materia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4.

La Procura della Repubblica di Trento, ricevuti gli atti dal Giudice di pace, citava davanti al Tribunale di Trento M.A. e Ma.Al., imputati del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 590 c.p., commi 1 e 2, prima ipotesi.

Il Tribunale, nell'udienza del 23.5.2012, sciogliendo la riserva formulata il 11.4.2011 sulla eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa, sollevava conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice di Pace di Fiera di Primiero, rimettendo gli atti davanti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

Il Tribunale premetteva che la persona offesa era stata assunta da M.A. come collaboratrice domestica per svolgere mansioni di assistenza e di mantenimento dell'igiene e della salubrità dell'abitazione e che, nell'espletamento di tali mansioni, aveva riportato le lesioni contestate.

Riteneva che il fatto non fosse stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, poichè alla lavoratrice addetta a servizi domestici e familiari non era applicabile la normativa antinfortunistica, stante il disposto di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. a.


Diritto




Sussiste un conflitto negativo di competenza, in quanto sia il Giudice di Pace di Fiera di Primiero che il Tribunale di Trento si sono dichiarati incompetenti a giudicare il processo nei confronti di M.A..

Tale conflitto deve essere risolto attribuendo la competenza al Giudice di Pace di Fiera di Primiero, per le condivisibili ragioni indicate dal Tribunale di Trento.

Il giudice di pace è competente ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 per quanto rileva nel presente procedimento, a giudicare il delitto di cui all'art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Il Giudice di pace di Fiera di Primiero ha declinato la propria competenza a giudicare il delitto di lesioni di cui al presente processo, ritenendo che le stesse fossero connesse a fatti commessi con violazione della normativa antinfortunistica.

Non ha tenuto conto, però, che detta normativa non si applica agli addetti ai servizi domestici e familiari, quale è la parte lesa del presente processo.

Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. a infatti, definisce "lavoratore" a cui si applica la normativa in questione la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.


Essendo esclusa nel caso di specie l'applicazione della normativa antinfortunistica, il reato di lesioni colpose rientra nella competenza del giudice di pace, al quale, pertanto, devono essere trasmessi gli atti.


P.Q.M.


Dichiara la competenza del giudice di pace di Fiera di Primiero cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013