Corte di Appello di Genova, Sez. Lav., 07 febbraio 2013 - Malattia professionale ipoacusia da rumore


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte, in persona dei Magistrati
Dott. Luigi de Angelis - Presidente Dott. Alvaro Vigotti - Consigliere Dott.ssa Paola Ponassi - Consigliere rel.
nella pubblica udienza del 25 gennaio 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA


sull'appello proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), già IPSEMA, in persona del Direttore Regionale della Toscana, che agisce giusta delibera del Consiglio di Amministrazione, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Danio Pappalardo e dall'Avv. Roberta Tracciano e con loro elettivamente domiciliato in Genova, Via D'Annunzio n. 76
appellante
CONTRO
A.D., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Costanza Leone e Barbara Iside Storace ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Genova, Piazza della Vittoria n. 14/18, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
appellato

Fatto


Con ricorso innanzi il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, A.D. evocava in giudizio IPSEMA per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo in capitale (ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000) per la malattia professionale ipoacusia da rumore, che gli aveva asseritamente provocato un danno biologico del 9%.
La causa era interrotta a seguito della soppressione di IPSEMA.
Riassunto il processo, il giudice del lavoro di Livorno dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Genova, innanzi al quale la causa era riassunta dall'A..
Si costituiva l'Inail, che sollecitava il rigetto della domanda.
Istruita la causa tramite l'espletamento di c.t.u. medica, il Tribunale di Genova emetteva la sentenza n. 1136/2012 con cui dichiarava tenuto e conseguentemente condannava l'Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo il capitale nella misura prevista per un danno biologico del 9% dalla data della domanda amministrativa e del 13% dal 19 dicembre 2011, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121 giorno successivo alla data della domanda fino al saldo. Poneva inoltre a carico dell'Inail il pagamento delle spese di lite.

Osservava il giudicante che doveva ritenersi pacifica la sussistenza del rischio giacché l'Inail aveva riconosciuto l'esistenza dei postumi per ipoacusia, seppure in misura inferiore al minimo indennizzabile. Ciò premesso, riteneva che la valutazione espressa dall'Istituto fosse errata, dovendo recepirsi l'esito dell'espletata c.t.u. - che aveva accertato nel ricorrente un danno biologico da ipoacusia del 9% dalla data di presentazione della domanda amministrativa e del 13% dalla data del tracciato audiometrico eseguito durante le operazioni peritali (19 dicembre 2011). Secondo il Tribunale le conclusioni del C.T.U. meritavano di essere condivise in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione. Erano invece ritenute non condivisibili le osservazioni critiche formulate nella relazione sanitaria depositata dall'Inail, sulle quali peraltro il C.T.U. aveva controdedotto.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le poneva a carico dell'Inail in forza del principio di soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello I'Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla base delle seguenti osservazioni critiche:
A) il peggioramento della ipoacusia valutato dal C.T.U. doveva ritenersi incoerente, risultando infatti dall'esame audiometrico effettuato dal predetto Consulente che, a fronte di un lunghissimo periodo di lavoro, il lavoratore avrebbe subito sino al dicembre 2008 un danno di minima entità e poi, dal dicembre 2008 al dicembre 2011, un peggioramento considerevole - e ciò nonostante il fatto che dal 1996 fruisse dei mezzi di otoprotezione;
B) l'esame audiometrico del 19 dicembre 2011 (posto a base della valutazione formulata dal C.T.U.) non era stato eseguito né refertato da un medico specialista otorinolaringoiatra, a differenza degli altri esami audiometrici presenti agli atti;
C) non era noto se l'esame audiometrico valutato dal C.T.U. fosse stato eseguito in situazione di "riposo uditivo" - situazione che era, invece, attestata relativamente alla visita del medicolegale effettuata l'11 dicembre 2008;
D) il C.T.U. non aveva considerato il possibile rapporto causale tra le alterazioni patologiche del cavo orale ("micro papule diffuse ragione geniena bilateralmente") con i risultati dell'esame audiometrico;
E) il C.T.U. non aveva tenuto conto della particolare condizione ambientale che caratterizza il lavoro marittimo in sala macchine, ove l'esposizione al rumore si verifica in modo variabile, né aveva confrontato la soglia uditiva del lavoratore esaminato con quella di un soggetto di pari età, non professionalmente esposto.
Richiamate dunque le osservazioni predette, l'Inail contestava le argomentazioni poste a base dell'impugnata sentenza affermando:
-) che il giudicante aveva fatto riferimento alla natura di "parte" di Ipsema -esaminando gli esiti degli accertamenti sanitari da questa effettuati sul lavoratore - senza però considerare che detto Istituto era un soggetto tenuto istituzionalmente, come ogni pubblica amministrazione, all'imparzialità dettata dalla legge nella valutazione dei diritti vantati dagli assicurati;
-) che il Tribunale, laddove aveva affermato che non vi era ragione di ritenere che l'esame audiometrico fosse stato effettuato dal C.T.U. in condizioni diverse dal riposo acustico, non aveva valutato che l'assenza della condizione di riposo acustico poteva fornire una spiegazione logica alle incongruenze rilevate da esso Istituto;
-) che, inoltre, se è vero che la patologia acustica (permanendo l'esposizione a rischio) può subire aggravamenti, non erano state, però, esaminate le censure da esso formulate circa la tempistica e la misura degli aggravamenti indicati dal C.T.U.;
-) che, infine, a norma dell'articolo 136, 1 comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. n. 1124 del 1956: "Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta Nel caso in esame, risultando che l'assicurato - consapevole, sin dal riconoscimento della malattia professionale avvenuto con provvedimento IPSEMA del 23 ottobre 2008 - aveva continuato a svolgere mansioni che lo esponevano rumore nocivo, doveva ritenersi che egli si fosse esposto a rischio elettivo, così determinando l'interruzione del nesso di causalità tra il danno e l'esposizione al rischio.
Sulla scorta di tali considerazioni l'appellante chiedeva che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, le domande di A.D. venissero rigettate.
Si costituiva in giudizio l'appellato il quale sollecitava il rigetto del gravame.
Affermava infatti che il giudizio di primo grado era stato istruito con una c.t.u. accurata, immune da errori di valutazione, e che le critiche ad essa mosse con il ricorso in appello erano già state esaminate dal C.T.U., il quale aveva peraltro ribadito le proprie conclusioni.
Circa l'argomento difensivo incentrato sul rischio elettivo, l'appellato rilevava che la normativa richiamata dall'appellante aveva ad oggetto un'ipotesi (rifiuto del prestatore d'opera di abbandonare la lavorazione morbigena) nella fattispecie insussistente, in mancanza del provvedimento di invito ad abbandonare la lavorazione morbigena. Quanto al rischio elettivo, l'appellato rilevava che si trattava di una nozione elaborata esclusivamente con riferimento agli infortuni sul lavoro; in ogni caso, è ritenuto configurabile un siffatto rischio (secondo quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia) allorquando vi sia un atto volontario ed arbitrario, estraneo alle finalità produttive, diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali e manchi un nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa - caso sicuramente non ravvisabile nella fattispecie in esame.
All'udienza del 25 gennaio 2013, ascoltate le conclusioni delle parti, questa Corte emetteva l'allegato dispositivo, del quale era data lettura.



Diritto

 


L'appello va rigettato.
Si ricorda che le argomentazioni dell'appellante incentrate sulle critiche nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio sono state già prospettate dall'Inail nel giudizio di primo grado al C.T.U., il quale ha formulato, al riguardo, le proprie analitiche controdeduzioni ribadendo le proprie conclusioni. Anche il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha preso posizione sulle principali questioni controverse prendendo posizione sulle stesse affermando quanto segue:
" - (... ) del tutto ragionevolmente il C.T.U. attribuisce minor attendibilità all'esame audiometrico effettuato dall'ex IPSEMA (cioè da una delle parti) tramite il proprio consulente, dott. Cancellaro, rispetto agli esami audiometrici in atti effettuati presso strutture pubbliche ed in particolare rispetto all'esame audiometrico eseguito presso il Ministero della Sanità (soggetto istituzionalmente competente per l'assistenza sanitaria dei marittimi) dal dott. B. in data 16 giugno 2008 e rispetto all'esame audiometrico fatto eseguire appositamente dal CTU in data 19 dicembre 2011 presso la Sezione di Medicina del Lavoro del DISSAL;
- (...) non sussiste agli atti elemento alcuno che consenta di affermare che l'esame audiometrico del 16 giugno 2008 non sia stato effettuato nelle corrette condizioni ed in particolare in assenza di riposo acustico;
- (... ) è principio comunemente acquisito dalla scienza medica quello per cui l'ipoacusia da rumore può subire aggravamenti finché persista l'esposizione a rischio;
- (... ) del resto l'ipoacusia da rumore è e resta malattia tabellata per gli "addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi" (D.M. 9 aprile 2008). "
Ritiene questa Corte che le osservazioni suddette siano condivisibili. Va inoltre rilevato che il C.T.U. ha fatto eseguire l'esame otoscopico ed audiometrico presso una struttura pubblica specializzata (la Sezione di Medicina del Lavoro del DISSAL), dando atto che in tale sede il paziente ha prestato una buona collaborazione e che quanto emerso dagli accertamenti svolti ("membrane timpaniche nella norma e ipoacusia nEurosensoriale bilaterale, più evidente a sinistra, per le medio-alte frequenze") è compatibile con una eziologia professionale della malattia. Quanto alla evidenziata incongruenza circa i dati riscontrati nei vari esami audiometrici, il C.T.U. ne ha preso atto, rilevando peraltro che gli esami audiometrici effettuati presso strutture pubbliche avevano dato risultati compatibili (stante la rilevata "morfologia sostanzialmente sovrapponibile"), pur in presenza di un aggravamento del danno (tra il 2008 ed il 2011), giustificabile stante la prosecuzione della medesima attività lavorativa. Trattasi di una valutazione cui questa Corte ritiene di aderire - risultando, per contro, apodittica l'affermazione dell'Istituto appellante secondo cui il peggioramento dovrebbe ritenersi inverosimile. Peraltro si ricorda che a questo riguardo il C.T.U. ha così argomentato: "Venendo infine alla contestazione circa la possibilità di un aggravamento delle ipoacusia presentata dal Sig. A. tra il giugno 2008 ed il dicembre 2011, ricordo che la ipoacusia da trauma acustico cronico è una ipoacusia neurosensoriale bilaterale, simmetrica, che in fase iniziale presenta un'incisura sui 4000 Hz con soglia audiometrica normale o subnormale sulle alte frequenze. E' ampiamente noto in letteratura che persistendo l'esposizione a rischio sia possibile un aggravamento dell'ipoacusia professionale in relazione all'intensità ed ai tempi di esposizione al rumore ambientale, l'ipoacusia potrà quindi aggravarsi estendendosi anche alle altre

frequenze acute per poi coinvolgere anche le frequenze medie. Nel caso di specie la dichiarazione della UF Prevenzione Igiene e Sicurezza nel Luoghi di Lavoro della AUSL n. 6 di Livorno protocollo n. 84658 sembra attestare costanza di rischio per il ricorrente.". Va peraltro ribadito che siamo di fronte a malattia tabellata e l'Inail non disconosce l'eziologia professionale della malattia, contestandone unicamente l'entità.
Anche per quanto attiene al motivo di gravame basato sulle riscontrate "macro-papule diffuse regione geniena bilateralmente" (che avrebbero alterato, secondo la prospettazione dell' Inail, i risultati dell'esame audiometrico del 16 giugno 2008), le censure alla c.t.u. non possono essere condivise -dovendosi infatti ritenere che il C.T.U. abbia compiutamente ponderato la certificazione in atti ed abbia, dunque, consapevolmente escluso che l'ipoacusia percettiva simmetrica, sui toni medio-alti potesse essere determinata dal processo infiammatorio in corso.
Quanto al motivo di gravame che verte sull'articolo 136, 1 comma, del D.P.R. n. 1124 del 1956 -richiamato dall'appellante per sostenere che l'assicurato, continuando a svolgere (dopo il riconoscimento della malattia professionale avvenuto con provvedimento IPSEMA del 23 ottobre 2008) mansioni che lo esponevano rumore nocivo, si sarebbe esposto a rischio elettivo, cosi determinando l'interruzione del nesso di causalità tra il danno e l'esposizione al rischiose ne rileva l'inammissibilità, trattandosi di questione proposta solo in appello, e, comunque, l'infondatezza, non essendo stata dedotta l'esistenza di un provvedimento che invitava il lavoratore ad abbandonare le lavorazioni morbigene.
S'impone dunque il rigetto del gravame con condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di A.D., delle spese di lite del secondo grado, da distrarsi in favore dei Difensori antistatari - spese che si liquidano in complessivi Euro 1.872,00, oltre a quanto spettante per IVA e CPA, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 149 del 2012.


P.Q.M.


Rigetta l'appello.
Condanna I'Inail alla rifusione, in favore di A.D., delle spese del secondo grado, che liquida in complessivi Euro 1.872,00, oltre a quanto spettante per IVA e CPA, con distrazione in favore dei Difensori antistatari.
Così deciso in Genova, il 25 gennaio 2013. Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2013.