Tribunale di Milano, Sez. Lav., 09 gennaio 2013 - Materiali infiammabili e infortunio mortale: risarcimento del danno


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FABRIZIO SCARZELLA ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa iscritta al n. r.g. 673/2011 promossa da:
GI.MA., con il patrocinio dell'avv. CA.AN. e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA (...) 20052 MONZA presso il difensore avv. CA.AN.
RICORRENTE
contro
ME. S.N.C., con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CO. S.r.l., con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GI.CR., con il patrocinio dell'avv. VA.LA. e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA (... ) 20122 MILANO presso il difensore avv. VA.LA.
GI.PE., con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PO. S.r.l., con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SC.JA., con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MA.SP., con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
FL.TO., con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE
ASSICURATORI DEI LL. POLIZZA n. (...) rappresentato e difeso dall'avv. GI.BR. e dell'avv. EN.DA. VIA (... ) 20123 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA (... ) 20123 MILANO presso il difensore avv. GI.BR., LL. rappresentato e difeso dall'avv. BA.GI. e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA (... ) 20122 MILANO presso il difensore avv. BA.GI.
LL. rappresentato e difeso dall'avv. PE.AN. e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA (... ) 20121 MILANO presso il difensore avv. PE.AN.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.

FattoDiritto


La domanda in esame appare in gran parte fondata.
In via preliminare di merito va innanzitutto sottolineato, per costante giurisprudenza, che "in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente" (v. Cass. n. 8885/2010) e che, "in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale" (v. Cass. 9528/2012).
Va poi altresì rilevato, rispetto alle domande avanzate dalla ricorrente nei confronti di Me. S.n.c., come l'art. 2087 c.c., riguardando un'ipotesi di illecito contrattuale e non già di responsabilità oggettiva, ponga a carico del lavoratore, che lamenti un danno alla salute seguito alla asserita violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, l'onere di provare il dolo o almeno la colpa di quest'ultimo nella mancata adozione di tale misure, l'esistenza di un evento dannoso e il nesso causale tra l'uno e l'altro elemento (v. Cass. nn. 1844/1992; 11120/1995). Solo nel caso tale prova venga fornita il datore di lavoro, per andare esente da ogni responsabilità in ordine all'occorso infortunio, dovrà dimostrare, ex. art. 1218 c.c. - trattandosi di una fattispecie di responsabilità contrattuale discendente dalle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro - sia di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri lavoratori (v. Cass. n. 12661/1995), sia l'estraneità di questo alla inosservanza degli obblighi a tal fine posti a suo carico, anche ai sensi dell'art. 32 Cost. In particolare la responsabilità civile del datore di lavoro resta esclusa, per assenza del nesso causale, soltanto nei casi di dolo del dipendente e di rischio generato da attività estranee allo svolgimento dell'attività lavorativa alla luce del costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui "il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento" (v. Cass. 2642/2012). Quanto alla richiesta liquidazione del danno morale "iure hereditatis" va poi evidenziato, per costante autorevole giurisprudenza, che "la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico - fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiale "iure hereditatis" (v. Cass. 870/2007) e che "in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta" (v. Cass. 6754/2011); ove la morte segua di poche ora il verificarsi del sinistro, senza che la vittima sia stata cosciente in tale intervallo di tempo, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno morale "iure hereditatis" (v. Cass. 2564/2012).
Sempre in via preliminare di merito va inoltre evidenziato, quanto alla nozione e alla configurabilità nel nostro ordinamento giuridico del danno non patrimoniale, che per recente e costante autorevole giurisprudenza: "il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, anche in assenza di reato, sempre che si tratti di interessi presi in considerazione negli specifici casi determinati dalla legge o in via di interpretazione da parte del Giudice, chiamato ad individuarne la sussistenza alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona. Partendo da tale premessa, le varie definizioni di danno invalse nella pratica od eventualmente contenute nella normativa vigente (biologico, morale, perdita del rapporto parentale, estetico, ... ) non costituiscono distinte fattispecie, ma descrivono un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva non accompagnato da riflessi di ordine economico. In effetti, nell'ampia categoria di danno non patrimoniale (da responsabilità contrattuale o extracontrattuale), il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali comunque il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale. Il danno esistenziale rientra, al pari degli altri citati pregiudizi, nella fattispecie generale del danno non patrimoniale, ed è da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Il pregiudizio di tipo esistenziale è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno; se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve infatti essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). La sussistenza del danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Quanto al danno morale è principio ormai acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. 19 ottobre 2007 n. 22020) che lo stesso "consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito e, per essere risarcito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della stessa, ove si consideri che il riconoscimento, ivi contenuto, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale". Ciò nonostante la formula "danno morale" non individua in ogni caso una autonoma sottocategoria di danno ma descrive in genere, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata", (v. Cass. 29832/2008 e sez. un. 26973/2008).
Va infine rilevata l'attendibilità di tutti i testi escussi avendo gli stessi riferito circostanze direttamente percepite senza essere nel contempo portatori di interessi diretti o indiretti in causa.


Nel merito dalla svolta istruttoria appare provata, con sufficiente attendibilità, la concorrente ed esclusiva responsabilità di tutti i convenuti in giudizio - ad eccezione di Gi.Pe. - nella causazione dell'infortunio in esame visto che presso il cantiere in cui perdeva la vita Ro.Pa. erano presenti, al momento dell'evento lesivo, materiali infiammabili "legati a fasi di edilizia accessoria come, collanti, solventi per la smaltatura di superfici metalliche e la tinteggiatura di pareti e materiali in legno"; che l'ingresso dell'appartamento in cui si trovava Pa. al momento dell'incidente era costituito da una porta in ferro priva di maniglie al punto che "per aprirla bisognava intervenire con oggetti di scasso" e che nelle vicinanze della medesima porta "erano visibili delle tracce e anche brandelli di indumento come da tentativo di trovare una via di fuga"; che i due estintori rinvenuti in sede di sopralluogo erano entrambi scarichi e svuotati (v. dich. Va. e De.). A ciò va aggiunto che in sede di indagini Asl risultava che "alcune lacune contenute nei piani operativi di sicurezza" del cantiere in oggetto non venivano colmate in sede esecutiva, avuto particolare riguardo alla mancata specifica attribuzione di compiti di coordinamento ed esecutivi rispetto alla fornitura di materiali estinguenti e al relativo controllo, alla presenza in cantiere di due soli estintori completamente scarichi, alla avvenuta individuazione di un incaricato della gestione delle emergenze "all'interno dell'impresa" senza alcuna specificazione della sua appartenenza alla ditta appaltatrice o a quella subappaltatrice, alla mancata individuazione, relativamente a Me., dei soggetti addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e alla gestione delle emergenze in cantiere, alla riscontrata presenza in cantiere di legname vario e bidoncini di collante per parquet, diluenti e smalti accertati in perizia come infiammabili (v. doc. 6 di parte resistente). Da quanto esposto appare pertanto evidente la responsabilità extracontrattuale e contrattuale - quest'ultima limitatamente al datore di lavoro di Pa. - dei resistenti - ad eccezione di Pe. - nella causazione dell'infortunio in questione visto che l'incendio in oggetto, nel caso di regolare e idonea custodia dei materiali infiammabili rinvenuti sparsi e incustoditi, non si sarebbe con verosimile certezza verificato e che il medesimo evento, in caso di disponibilità di adeguate e funzionanti attrezzature antiincedio - quali estintori e maniglie a norma di legge sulle porte di ingresso ai singoli locali - e di effettiva formazione anti-infortunistica del personale presente in cantiere - compreso evidentemente anche Pa. che aggravava involontariamente l'entità dell'incendio versando incautamente dell'acqua sui materiali in combustione nel bidone plastico in parte bruciato - avrebbe avuto conseguenze lesive sicuramente minori tenuto anche conto che Pa., a causa dell'assenza di maniglie nella porta di accesso all'appartamento in cui stava lavorando, non riusciva a procurarsi una tempestiva via di fuga, con conseguente oggettivo aggravamento delle lesione fisiche da ustione ivi riportate, che il collega De., descritto da Cr. come "persona di riferimento per la gestione delle emergenze" (v. pag. 11 memoria difensiva), a fronte della richiesta di aiuto di Pa., non si rendeva nemmeno conto della gravità dell'incendio in corso né era in grado di indicare a quest'ultimo specifico e idoneo materiale antincendio ("io avevo detto di buttarci qualcosa sopra") e che la presenza di estintori pronti all'uso avrebbe reso sicuramente possibile un parziale spegnimento dell'incendio in corso.
Da quanto esposto emerge pertanto con sufficiente attendibilità la concorrente responsabilità colposa di Me. S.n.c. e dei rispettivi amministratori e responsabili della sicurezza, Ma.Sp. e Ja.Sc., ex. art. 2087 c.c. e artt. 96 e 43 D.lgs. n. 81/08, per non aver adottato le previste misure di sicurezza nel cantiere in oggetto e, per non aver dotato dei necessari strumenti e conoscenze anti - infortunistiche Pa.; di Cr., ex art. 2043 c.c. e 92 D.lgs. n. 81/08, per non aver verificato, nella sua qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, la corretta applicazione, da parte delle imprese presenti in cantiere, delle disposizioni presenti nei relativi piani di sicurezza e per non aver adeguato i predetti documenti all'evoluzione dei medesimi lavori, avuto specifico riguardo all'adozione di misure idonee per evitare e per gestire poi la verificazione di possibili incendi con adozione di adeguate procedure di emergenza e di attività di pronto soccorso; di Fl.To., in qualità di direttore tecnico, ex. art. 2043 c.c. e 96 D.lgs. n. 81/08, per non aver vigilato prima e rimosso poi la presenza di materiali pericolosi e infiammabili, quali quelli che davano origine all'evento in oggetto; di Co. S.r.l., ex art. 2043 c.c. e 90,93 e 96 D.lgs. n. 81/08, in qualità di committente del cantiere in oggetto, per non aver disposto misure di emergenza idonee ad evitare eventuali incendi, per non aver attuato la regolare manutenzione e controllo degli impianti e dei presidi antincendio presenti, per non aver vigilato sull'adempimento degli obblighi di legge da parte del coordinatore dei lavori delle imprese esecutrici e per non aver curato la rimozione di materiali pericolosi e infiammabili e per non aver preventivamente individuato lavoratori addetti all'attuazione delle necessarie misure di sicurezza e prevenzione.

Nessuna responsabilità pare invece ascrivibile in capo a Pe.Gi. visto che fino alla data dell'infortunio in oggetto il ruolo di direttore tecnico di cantiere era ricoperto da Fl.To. e che dalla svolta istruttoria non sono emerse specifiche responsabilità ascrivibili allo stesso nella sua qualità di assistente di cantiere. In presenza dell'accertata "insicurezza" del cantiere in oggetto e della violazione delle previsioni anti-infortunistiche contenute nelle norme di legge in esame e della mancata deduzione e attendibile dimostrazione di circostanze contrarie non pare possibile procedere a una suddivisione percentuale della responsabilità civile ascritta in capo agli odierni resistenti tenuto comunque conto che gli stessi erano tenuti per legge a concorrere ad una adeguata messa in sicurezza del cantiere in questione e a una specifica attività di controllo in merito al rispetto della normativa di legge da parte di ogni addetto. Non pare in particolare dirimente quanto sostenuto dai resistenti in merito alle asserite responsabilità della ditta Pa. S.r.l. visto che quest'ultima, per stessa ammissione di Cr., non stava lavorando nell'appartamento in oggetto e che i resistenti, in base alle menzionate previsioni normative, erano comunque tenuti a garantire per legge la "sicurezza" del medesimo cantiere e che De., anche in base alle risultanze dell'indagine Asl, oltre ad essere palesemente privo, come sopra evidenziato, di adeguate nozioni antinfortunistiche, non risulta destinatario, in sede di conferimento di incarico da parte della committenza, di incarichi inerenti l'organizzazione, il controllo e la verifica dei lavori svolti dalle maestranze di altre imprese né risulta aver partecipato a corsi di formazione per la gestione di emergenze né aver ricevuto in materia formali incarichi. In mancanza di qualsivoglia idonea formazione antinfortunistica e di adeguati strumenti di sicurezza nessuna negligenza pare poi ascrivibile, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in capo a Pa. La ricorrente, alla luce di quanto previsto dalle vigenti tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2011, tenuto conto della sua data di nascita (26.11.1923) e di quella dell'infortunio occorso al figlio, il 15.2.2007, dell'entità delle lesioni e dei postumi invalidanti permanenti da lei riportati che si reputa congruo quantificare nel 10% (v. ctu medico legale in atti, attendibile in quanto fondata su approfonditi ed accurati accertamenti medici e diagnostici e non specificamente contestata dalle resistenti che si limitavano sul punto a contestazioni di natura astratta non suffragate da dati scientificamente certi e specifici), ha diritto a vedersi corrispondere, a titolo di lesione da danno biologico permanente, la somma di Euro 15.718,00, incrementata in misura pari al 25% a Euro 19.647,50, alla luce dell'aumento per la personalizzazione del danno non patrimoniale fissato dalle vigenti tabelle milanesi fino ad un massimo del 49%, della evidente compromissione psico - fisica patita dalla ricorrente a seguito della morte dell'unico figlio ancora convivente e delle modalità tragiche in cui lo stesso perdeva la vita (avvolto dalle fiamme in preda a evidenti e terribili sofferenze). La ricorrente ha poi altresì diritto a vedersi corrispondere dalla resistente, a titolo di danno biologico di natura temporanea, complessivi Euro 16.200,00, ritenuto congruo riconoscere a favore della stessa Euro 90,00 giornaliere per ogni giorno di inabilità sofferta alla luce dell'entità delle lesioni riportate, della percentuale di inabilità riconosciuta in perizia dal ctu e delle circostanze sopra esposte. La ricorrente ha altresì diritto a vedersi corrispondere Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del figlio, conformemente a quanto previsto dalla vigenti tabelle milanesi, tenuto conto che, nel caso di specie, la ricorrente perdeva l'unico figlio con lei ancora convivente con cui condivideva anche momenti di vacanza e di svago, che la stessa, di età avanzata, oltre ad avvalersi della costante collaborazione del figlio per suoi eventuali spostamenti e per fare la spesa, dopo il decesso di quest'ultimo interrompeva svariate attività ricreative (v. dich. Pr.).


Appare invece infondata la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente "iure hereditatis" visto che fra il momento dell'infortunio e l'ora del decesso di Pa. trascorrevano non più di 30, 40 minuti e che non pare verosimile che lo stesso, evidentemente interessato, "in primis", a richiedere l'intervento del collega De. e a cercare di sedare le fiamme e di conquistarsi una via di fuga, avesse effettivamente modo, in pochi minuti, durante attimi convulsi e disperati, di rendersi conto lucidamente e di riflettere sul decesso che sarebbe intervenuto nel giro di pochi minuti. Non pare parimenti liquidabile - ad eccezione del danno emergente pari alla somma di Euro 3.421,00 sostenuta dalla ricorrente per la celebrazione dei funerali del figlio (v. doc. 20 di parte ricorrente) - alcun danno patrimoniale a titolo di lucro cessante a favore della Ma. non essendo la stessa riuscita a dimostrare, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., l'effettiva contribuzione del figlio alle proprie spese di mantenimento e abitative tenuto conto della genericità delle dichiarazioni rilasciate sul punto dal teste Pr., dell'assenza di idonea documentazione certificativa e, comunque, dell'età di Pa. che, avendo all'epoca del decesso 37 anni, utilizzava verosimilmente l'eventuale esigua rimanenza del proprio stipendio - stante l'entità e la temporaneità del reddito percepito - per risparmiare fondi sufficienti in vista di una propria futura autonoma sistemazione abitativa. Tenuti a manlevare Cr. dalla corresponsione delle somme risarcitorie liquidate a favore della ricorrente (comprese quelle legali, come previsto in polizza) sono, nei limiti e alle condizioni di polizza (avuto riguardo anche alla debenza, da parte dell'assicurato, della franchigia contrattuale di Euro 2.500,00), gli assicuratori dei Lo. sottoscrittori delle polizze n. (... ) e n. (... ) tenuto conto che Cr., essendo responsabile dell'infortunio in oggetto per non "aver verificato, nella sua qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, la corretta applicazione, da parte delle imprese presenti in cantiere, delle disposizioni presenti nei relativi piani di sicurezza e per non aver adeguato i predetti documenti all'evoluzione dei medesimi lavori, avuto specifico riguardo all'adozione di misure idonee per evitare e per gestire poi la verificazione di possibili incendi con adozione di adeguate procedure di emergenza e di attività di pronto soccorso", è evidentemente colpevole per condotte omissive tenute durante l'esecuzione dei lavori nel predetto cantiere e, in particolare, per non aver vigilato, nei giorni e nei mesi precedenti l'infortunio in esame, che le aziende presenti rispettassero le prescrizioni dei relativi piani di sicurezza e adeguassero gli stessi all'evoluzione dei medesimi lavori. Tale condotta omissiva è sicuramente successiva al 15.12.2005 visto che l'infortunio in oggetto si verificava nel febbraio 2007 e che i comportamenti omissivi ascrivibili a Cr., avuto particolare riguardo alla presenza in cantiere di materiali infiammabili incustoditi, all'assenza di un numero adeguato e funzionante di estintori e di idonee maniglie di apertura dei vari appartamenti, vanno sicuramente temporalmente collocati nei mesi di gennaio e febbraio 2007 o, al più, nella seconda parte del 2006. Non è in ogni caso previsto nelle condizioni di polizza che l'assicurato sia preventivamente tenuto a versare alla danneggiata l'importo liquidato in sentenza.
Per quanto riguarda i restanti assicuratori (e Po.) parte ricorrente procedeva alla rinuncia della domanda nei loro confronti durante il giudizio con conseguente estinzione del processo nei loro confronti. Sugli importi liquidati in sentenza vanno corrisposti gli interessi legali, dal 15.2.2007 al saldo, sulle somme annualmente rivalutate, ex. art. 429 c.p.c., tenuto comunque conto che gli importi sopra indicati sono già rivalutati al 2011.
Quanto fin qui esposto appare assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti.
Competenze professionali come da dispositivo, tenuto conto dell'esito, della natura e del valore della causa.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna, fra loro in solido, Ja.Sc. e Sp.Ma., Gi.Cr., Fl.To., Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante, Me. S.n.c., in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Gi.Ma. Euro 339.268,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna gli assicuratori dei Lo. sottoscrittori delle polizze n. (...), in persona dei legali rappresentanti, a tenere indenne Gi.Cr. dal pagamento della somma liquidata al capo precedente e dalle spese legali liquidate al capo seguente;
condanna, fra loro in solido, Ja.Sc. e Sp.Ma., Gi.Cr., Fl.To., Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante, Me. S.n.c., in persona del legale rappresentante, a rimborsare a Gi.Ma. le competenze professionali liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre accessori di legge; restanti competenze compensate.
Così deciso in Milano il 9 gennaio 2013. Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2013.