Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 11 ottobre 1954
Validità: 01.10.1954 - 31.12.1954
Parti: Sindacato Provinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero dell’Unione Industriali di Como e Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, Sindacato Legno della Camera Confederale del Lavoro
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Como

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operaie.
Art. 2. - Mense aziendali.
Art. 3. - Trasferte.
Art. 4. - Indennità consumo ferri.
Art. 5. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 6. - Indennità di zona malarica.
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 15 maggio 1953, da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Como, 11 ottobre 1954

Como, addì 11 ottobre 1954, tra il Sindacato Provinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero dell’Unione Industriali di Como [...], l’Unione Provinciale Sindacati Lavoratori [...], il Sindacato Legno, della Camera Confederale del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero dipendenti dalle aziende associate alla Unione Industriale di Como.

Art. 5. - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un’altezza non inferiore ai 5 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitro-cellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sul minimo di paga conglobata, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi, e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta la indennità speciale di cui al comma precedente.
in caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali
con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.

Art. 6. - Indennità di zona malarica.
Agli operai, che per ragioni di lavoro, sono trasferiti fuori della provincia di Como e destinati in zona malarica compete, per tutto il tempo di permanenza in detta zona, una speciale indennità nella misura del 10 % sulla retribuzione conglobata.
La stessa indennità verrà corrisposta agli operai trasferiti in zona di alta montagna, ad altezza non inferiore ai 1.500 metri, e limitatamente al tempo in cui l’operaio permane nella zona stessa.