Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 14 ottobre 1946
Validità: 14.10.1946 - 31.12.1947
Parti: Associazione Artigiana e Piccole Industrie e Camera Confederale del Lavoro di Napoli, Usil
Settori: Barbieri ecc., Artigianato, Napoli

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.

Accordo collettivo integrativo per i lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane della provincia di Napoli, 14 ottobre 1946

L’anno millenovecentoquarantasei, il giorno 14 del mese di ottobre in Napoli, nella sede dell’ufficio Regionale del Lavoro della Campania [...], tra l’Associazione Artigiana e Piccole Industrie [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Napoli [...] ed il Sindacato Lavoranti Parrucchieri per uomo e misti, aderente ad essa Camera [...], l’Unione Sindacale Italiana Lavoratori (Usil) [...], assistito dal Commissario straordinario del Sindacato Lavoranti Parrucchieri per uomo e misti aderente alla detta Unione [...], su richiesta del Sindacato Lavoranti Parrucchieri per uomo e misti, aderente alla Camera del Lavoro, è stato stipulato il seguente accordo collettivo integrativo da valere per i prestatori d’opera parrucchieri per uomo e misti, e manicure dipendenti da aziende artigiane della provincia di Napoli.

Art. 2.
Si ritengono riportate nel presente accordo tutte le norme sancite nel contratto collettivo nazionale del 20 settembre 1937, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1937 n. 296, tuttora in vigore purché non contrastanti con l’attuale regime politico.

Art. 5.
L’orario normale di lavoro settimanale è quello stabilito dall’articolo 7 del Contratto Nazionale, per i soli comuni elencati al terzo comma del successivo art. 8, l’orario settimanale è di 57 ore, per cui l’orario di apertura dell’esercizio è per tutti i giorni alle ore 8 mentre l’orario di chiusura è alle ore 20 per i giorni di martedì a sabato ed alle ore 15 per la domenica, per tutti quegli altri giorni festivi di cui al successivo art. 7. Solo per il sabato e per i giorni precedenti quelli festivi l’orario di chiusura può essere protratto di mezz’ora. In tutti i giorni, ad eccezione della domenica e dei giorni festivi, il lavorante ha diritto al riposo giornaliero di due ore. Fermo restando il diritto del riposo giornaliero al lavorante, qualora questi spontaneamente voglia rinunziare a tale suo diritto, nulla gli compete per lavoro straordinario, viceversa se in dette due ore il lavoro straordinario sia fatto su richiesta del datore di lavoro, questi dovrà corrispondere per detto lavoro un’indennità dì L. 10 all’ora, oltre le normali spettanze.

Art. 6.
Il riposo settimanale avrà luogo nel giorno di lunedì con la chiusura completa dell’esercizio.

Art. 9.
Al personale che presta servizio negli alberghi diurni o in esercizi sotterranei verrà corrisposta un’indennità speciale settimanale di L. 250 oltre le spettanze stabilite per i lavoranti al servizio di esercizi di prima categoria.

Art. 10.
In deroga a quanto redatto dall’art. 30, lett. i). si stabilisce che ogni esercizio, qualunque sia il numero dei lavoranti, non può assumere più di un apprendista. Solo se l’esercizio è misto è permesso che per ogni reparto se ne assuma uno.

Art. 16.
Il lavorante, chiamato in sostituzione di altro lavorante assente per qualsiasi ragione, subentra in tutti i diritti dell’assente, eccetto per le strenne di Capodanno, della S. Pasqua e del S. Natale, che saranno ripartite come al seguente articolo.