• Datore di Lavoro
  • Delega di Funzione
  • Vigilanza, Ispezioni e Prescrizioni
  • Piano operativo di Sicurezza
 
Infortunio dovuto a crollo di un muro in seguito a lavori di ristrutturazione di un edificio - Morte di un operaio e lesioni personali ad altri due operai - Responsabilità del datore di lavoro "sia per l'assenza di delegati e quindi perchè diretto destinatario della normativa antinfortunistica, quale datore di lavoro, sia perchè ha mancato di informare e indirizzare i dipendenti con istruzioni che ne avrebbero salvaguardato la sicurezza, e rimettendo di fatto la salvaguardia antinfortunistica agli stessi destinatari della tutela."
"Il datore di lavoro è comunque tenuto a controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e quelle, eventualmente in aggiunta, impartite; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri una prassi "contra legem", o si modifichi una pratica lavorativa corretta, così creandosi comunque una situazione foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio o lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (sul punto ex plurimis Cass. 16.1.2004 n. 18638)."
Per quanto concerne la delega di funzioni "il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità solo se dimostri di avere delegato ad altri i relativi compiti sulla sicurezza, e ciò deve risultare da atto certo ed inequivoco, non necessariamente scritto, ma comunque rigoroso nella sostanza e nella forma".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetatino - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere -
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) L.L., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 09/02/2005 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Bua Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito i difensori avv.ti Valcanover Fabio e De Luca Umberto, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.



Fatto

In data (OMISSIS), in (OMISSIS), nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione dell'ex Albergo (OMISSIS), ed in particolare durante la demolizione delle pareti interne degli edifici, si verificava il crollo di un muro che investiva tre operai, procurando il decesso di Ri.Em. e lesioni personali a M.R. e S. S..
Instaurato procedimento penale a carico di L.L., legale rappresentante della EDILSCAVI s.r.l., che gestiva in appalto i lavori, e di R.R., ritenuto il direttore responsabile del cantiere, a seguito di impugnazione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato colpevoli entrambi gli imputati, la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 9.2.2005, assolveva il R. per non avere commesso il fatto e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, riduceva la pena inflitta al L. a mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La prima parte della sentenza succitata ha esaminato le posizioni soggettive degli imputati, ed ha escluso che il R. continuasse ad avere una delega in materia di vigilanza e sicurezza, essendo stato trasferito pochi giorni prima dell'incidente in altra zona territoriale, e cioè nel cantiere di (OMISSIS), restando nel cantiere dove avvenne l'incidente tale F.L., soggetto senza formale investitura e inidoneo a ricoprire quel ruolo.
La Corte di merito ha quindi ritenuto che la precedente delega conferita dal L. al R. non poteva avere più alcun valore per il cantiere di (OMISSIS), che il F. non era destinatario di alcune delega scritta, nè si poteva ritenere una investitura di fatto per la sua incapacità a ricoprire l'incarico di responsabile della sicurezza e della vigilanza (il che avrebbe comunque fatto ritenere una culpa in eligendo), e che quindi il responsabile doveva essere individuato nel legale rappresentante della società che eseguiva i lavori, e cioè il L., che frequentava assiduamente il cantiere e impartiva ordini (come dichiarato da diversi testimoni), fino a quello della demolizione del muro, direttamente dato al F. e da quest'ultimo comunicato alla squadra che avrebbe dovuto provvedere.
La Corte territoriale ha poi rilevato che le modalità di demolizione del muro e delle pareti interne sono state senz'altro organizzate, almeno nell'occasione che qui interessa, dagli operai, e che gli stessi hanno eseguito il "procedimento del rovesciamento per scalzamento alla base", in condizioni di grave pericolosità, perché in assenza di opere provvisionali, funi, corde e puntelli, senza strumenti di accesso alla parte superiore del muro, e con la parete erosa nella parte inferiore, il tutto in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 76.
Ma ciononostante, le scelte inappropriate e imprudenti, oltre che in violazione della specifica normativa, sono state attuate dagli operai solo perchè privi di una guida esperta e responsabile e non orientati da precise istruzioni operative, che tenessero conto dei problemi della sicurezza, essendo generico il piano operativo per la sicurezza, e non precisandosi le modalità di abbattimento di quel muro, oltre tutto a forma di L.
In conclusione, il L. è stato ritenuto responsabile, sia per l'assenza di delegati, e quindi perchè diretto destinatario della normativa antinfortunistica, quale datore di lavoro, sia perchè ha mancato di informare e indirizzare i dipendenti con istruzioni che ne avrebbero salvaguardato la sicurezza, e rimettendo di fatto la salvaguardia antinfortunistica agli stessi destinatari della tutela.
L.L., a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della citata sentenza di appello per tre motivi.
Con il primo, il ricorrente ha dedotto la mancanza e l'illogicità della motivazione laddove individua cause diverse e contraddittorie dell'evento.
Il ricorrente ha rilevato che la Corte di merito non ha risposto ad uno dei motivi di appello fondamentali, e cioè se la demolizione per scalzamento costituisse una prassi già tollerata, come appare dal capo di imputazione, ovvero se fu di fatto attuata per trascuratezza delle informazioni, come ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero se fu una decisione impropria, autonoma, inaspettata e sorprendente della squadra di lavoro quella mattina, come sostenuto con atto di appello.
Ciò ha rilevanza - secondo il ricorrente - in quanto in precedenza, essendo peraltro i lavori iniziati da quasi tre mesi, si era proceduto con demolizione dall'alto verso il basso, come per la demolizione del vano ascensore, e la stessa sentenza di primo grado da atto, a pag. 11, che tale modalità costituiva una prassi.
Pertanto, l'ordine dato dal L. al F., e poi da quest'ultimo agli operai non poteva intendersi che come esecuzione di una metodologia che osservasse i problemi di sicurezza.
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la mancanza e la illogicità della motivazione laddove stabilisce la responsabilità dell'imputato ancorché avesse efficacemente delegato i compiti di direzione del cantiere.
Il ricorrente assume che vi è stato non un travisamento del fatto, ma un travisamento della prova, ritenendosi che, a seguito dell'accertata investitura di seguire i lavori presso un altro cantiere, si è ritenuto - solo per questo fatto - che il R. non fosse più delegato per la sicurezza nel cantiere dell'ex Albergo (OMISSIS), là dove è noto che tale incarico possa essere ricoperto per più di un cantiere, e anche per dieci cantieri.
Inoltre, nel cantiere dove si è verificato l'incidente vi era solo da demolire una finale tramezza al piano terra, attività che sarebbe stata compiuta da operai che avevano sempre effettuato la demolizione dall'alto verso il basso, e quindi in totale sicurezza, che non richiedeva la presenza fisica del delegato dal datore di lavoro.
Con l'ultimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito l'inosservanza di più norme processuali, tra cui: a) la garanzia del diritto alla prova ex artt. 495 e 190 c.p.p., essendo stata inspiegabilmente ridotta la lista testimoniale della difesa a quattro testimoni, perchè sovrabbondante, mentre sono stati ammessi tutti i testimoni del P.M. e delle parti civili; b) la violazione dell'art. 63 c.p.p., e quindi la inutilizzabilità delle dichiarazioni, per essere stati sentiti gli operai M.R. e S. S. come testimoni, mentre avrebbero dovuto essere coimputati per l'omicidio del Ri., e sentiti quindi con la presenza di un difensore, come è avvenuto per il teste F.L., citato dalla difesa.
Gli altri due motivi sono una critica al giudice di primo grado per una condotta ritenuta "priva di terzietà", e vi è esposto un dialogo piuttosto teso tra il giudice e l'imputato L., con dichiarazione del giudice di togliere definitivamente la parola all'imputato. Il ricorrente, pur riconoscendo che ciò non configura una nullità ex art. 178 c.p.p., lett. A), assume che tale atteggiamento non sereno può avere inciso sulla valutazione del tema proposto all'attenzione del giudice.
All'odierna udienza pubblica i difensori del L. hanno depositato una memoria, precisando che si tratta di note di udienza.



Diritto

Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha rilevato che nella sentenza gravata la Corte territoriale ha omesso di motivare su uno dei motivi di appello fondamentali, e cioè se la demolizione per scalzamento costituisse una prassi già tollerata, come appare dal capo di imputazione, ovvero se fu di fatto attuata per trascuratezza delle informazioni, come ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero se fu una decisione impropria, autonoma, inaspettata e sorprendente della squadra di lavoro quella mattina, come rilevato nell'atto di appello.
La censura alla mancanza di motivazione è infondata, in quanto la Corte di Appello, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che, senza dubbio, la scelta della modalità operativa fu effettuata dai dipendenti, ma il L. va comunque dichiarato responsabile del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) per non avere istruito gli operai sulla corretta esecuzione dell'opera al fine di evitare incidenti e per non averli muniti di una guida esperta che tenesse conto dei problemi della sicurezza.
La motivazione della sentenza impugnata assorbe le osservazioni dell'appellante e risponde ad esse, in quanto, come costantemente ritenuto da questa Corte, il datore di lavoro è comunque tenuto a controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e quelle, eventualmente in aggiunta, impartite; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri una prassi "contra legem", o si modifichi una pratica lavorativa corretta, così creandosi comunque una situazione foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio o lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (sul punto ex plurimis Cass. 16.1.2004 n. 18638).
E infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro non corrette.
Tali conclusioni si evincono non solo dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, che pone a carico del datore di lavoro non il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale dispone che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Nella specie, poi, come esattamente contestato con il capo di imputazione, e motivato nelle sentenze di merito, il L. non ha osservato la disposizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 76, che disciplina la "demolizione per scalzamento", non solo perchè - come riduttivamente assume il ricorrente - non ha controllato che la demolizione della parete cominciasse dall'alto e proseguisse poi verso il basso, ma anche perchè l'operazione, indubbiamente pericolosa come può essere la caduta di un muro, è stata eseguita senza opere provvisionali quali la puntellatura della parete, e senza la predisposizione di attrezzature (come un ponteggio) che consentissero agli operai di accedere alla parte alta dell'opera senza pericolo per la loro incolumità.
In presenza delle omissioni della predisposizione di cautele elementari e della necessaria informativa agli operai, come esattamente osservato dal giudice di appello, diventano del tutto irrilevanti le circostanze che gli operai abbiano scelto nell'occasione la modalità operativa, o se la attuavano già da tempo, spettando al datore di lavoro, quale soggetto delegato alla tutela della sicurezza dei lavoratori, e non a questi ultimi, quali destinatari della normativa antinfortunistica, di adottare le cautele utili per evitare incidenti ed espressamente previste dal citato D.P.R. n. 164 del 1956, art. 76.
Infine, le argomentazioni svolte trovano conforto nell'orientamento giurisprudenziale tracciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 5 del 25.11.1998, con la quale è stato ritenuto che "in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c., e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2".
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha sostenuto la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto che il R., per il solo fatto di essere stato destinato ad altro cantiere, non fosse più il responsabile della sicurezza nel cantiere dell'ex Albergo (OMISSIS) dove è avvenuto l'incidente, e per il quale aveva regolare delega.
Il motivo di ricorso non è fondato, e non tanto perchè sostanzialmente si chiede di rivalutare la posizione di un coimputato, ormai assolto con sentenza passata in giudicato.
Come ha costantemente ritenuto questa Corte, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità solo se dimostri di avere delegato ad altri i relativi compiti sulla sicurezza, e ciò deve risultare da atto certo ed inequivoco, non necessariamente scritto, ma comunque rigoroso nella sostanza e nella forma (Cass. 7.2.2007 n. 12800; Cass. 19.6.2006 n. 38425; Cass. 22.6.2000 n. 9343).
La presente fattispecie presenta indubbiamente delle peculiarità particolari, in quanto il R. era effettivamente delegato con atto certo, ma la Corte, per l'attribuzione delle responsabilità, ha valorizzato la circostanza che egli fosse stato trasferito, anche se da pochi giorni (quattro o cinque) ad altro cantiere.
Il ragionamento della Corte territoriale, oltre ad essere una valutazione di merito sulla possibilità di ricoprire lo stesso incarico in più cantieri contemporaneamente, è anche logico e corretto, per cui già di per sè non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).
La novità della questione merita, però, egualmente qualche puntualizzazione. La delega rilasciata dal datore di lavoro al responsabile della sicurezza non costituisce un istituto assimilabile al mandato (art. 1703 c.c. e segg.), che riguarda la conclusione di uno o più affari, e che ha natura meramente privatistica, ma si sostanzia nella designazione di un soggetto, dotato di effettive capacità e conoscenze in tema di infortunistica sul lavoro, che provveda a sostituire il soggetto naturalmente individuato dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, e cioè il datore di lavoro, soprattutto quando costui per le dimensioni dell'impresa ovvero per la pluralità di attività svolte, non possa da solo garantire l'osservanza delle norme antinfortunistiche.
Si tratta pertanto di una assunzione di responsabilità non solo nei confronti del delegante, ma soprattutto voluta dal legislatore per garantire in modo più efficiente il valore dell'incolumità fisica dei dipendenti. Ne consegue che il delegato deve essere in grado di "supplire" efficacemente il datore di lavoro, e la sua designazione non può certo ridursi ad una figura simbolica. Ciò comporta che il delegato non solo deve essere persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, ma deve anche essere in grado di garantire la sua presenza sul posto di lavoro, in quanto la mera competenza professionale è una dote inutile, se non accompagnata dalla possibilità concreta di formare e verificare l'operato dei dipendenti.
Ne deriva che - con espresso riferimento alla fattispecie - non è condivisibile, la tesi del ricorrente secondo la quale il delegato può ricoprire l'incarico della posizione di garanzia spettante al datore di lavoro contemporaneamente in posti diversi dove vengono esercitate attività lavorative, qualora la posizione logistica dei cantieri non consenta un controllo efficace dell'osservanza delle norme antinfortunistiche. Nella specie, è pacifico che il R. si era trasferito in altra zona territoriale, distante dal cantiere dove lavorava la vittima Ri., e che da alcuni giorni non si era più recato nel cantiere dell'ex Albergo (OMISSIS).
Tale situazione è ben diversa da quella di cantieri contigui e di dimensioni limitate, come - per fare un esempio - nel caso di lavori nel sottosuolo di un unico centro urbano con cantieri piccoli nei pressi di vari tombini, dove effettivamente il controllo della sicurezza sul lavoro può essere effettuato efficacemente da un unico responsabile che, più volte al giorno, può vigilare in ogni cantiere.
Nella specie, invece, correttamente il giudice di merito ha interpretato il "trasferimento" del R. presso altro cantiere come revoca, o quanto meno sospensione, della efficacia della delega presso il cantiere dell'ex Albergo (OMISSIS), ed assunzione diretta della posizione di garanzia da parte del datore di lavoro, non costituendo valida sostituzione l'affiancamento di F.L., come risulta anche dal fatto pacifico che la disposizione di abbattimento del muro sia stata disposta dal L., e da questo comunicata al F., e poi agli operai, senza alcuna disposizione che garantisse l'incolumità dei dipendenti.
In conclusione, in relazione allo specifico motivo di ricorso, va riaffermato che la efficacia della delega si evince non unicamente dall'esistenza di un atto scritto, ma soprattutto dal concreto esercizio dei poteri attribuiti al datore di lavoro e devoluti al delegato in materia di sicurezza, e cioè di conoscenza, di intervento, di coordinamento e di spesa, e tale principio è valido non solo per valutare il rilascio della delega, ma anche la sua revoca, o sospensione, venendo ovviamente in questo caso in rilievo le circostanze concrete opposte, quali possono essere l'attribuzione di un differente incarico, l'autorizzazione a non frequentare più il cantiere per il quale è stata rilasciata la delega, l'incompatibilità tra il nuovo incarico e quello precedente.
Il terzo motivo di ricorso riguarda eccezioni procedurali palesemente infondate.
Quanto alla riduzione della lista testimoniale della difesa perchè "manifestamente sovrabbondante", si tratta di potere concesso al giudice di merito dall'art. 468 c.p.p., comma 2, e concretandosi in una valutazione numerica rispetto alle problematiche imposte dall'istruttoria dibattimentale, trattasi di facoltà concessa al giudice di merito, che solo quest'ultimo può valutare, e la decisione non comporta la necessità di una motivazione particolarmente approfondita.
Altrettanto infondata è l'eccezione secondo la quale le parti offese del reato di lesioni, e cioè il M. e lo S., dovessero essere ascoltati con le garanzie difensive di cui all'art. 63 c.p.p., essendo sostanzialmente coimputati per il delitto di omicidio colposo del R. (art. 589 c.p.), e le loro dichiarazioni dovrebbero essere ritenute inutilizzabili.
Come è stato costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, "la sanzione delineata all'art. 63 c.p.p., comma 2, secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante" (ex plurimis Cass. 5.12.2001 n. 305).
Nella specie, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico degli operai, nè risulta che gli stessi siano stati sottoposti anche alle indagini preliminari, essendo invece evidente la loro posizione di parti offese, e il M. si era anche costituito parte civile nel primo grado di giudizio.
Gli ultimi due motivi costituiscono una mera critica alle modalità di conduzione del dibattimento da parte del giudice di primo grado (è evidente - come afferma anche il giudice di appello e come si evince dalle note di udienza depositate dai difensori del ricorrente - che l'istruttoria dibattimentale è stata quanto meno "vivace", creando qualche dissapore), ma lo stesso ricorrente ammette non sussistere alcuna nullità, e l'attribuzione al giudice monocratico di essere venuto meno ad un dovere di terzietà si sostanzia in una censura generica e priva di influenza sulla osservanza delle norme procedurali.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008