Tribunale di Milano, Sez. Lav., 03 maggio 2013, n. 1736 - Accertamento danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito di malattia professionale


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Lavoro


Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


nella causa iscritta al numero di molo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 5 novembre 2012,
G.P., elettivamente domiciliato in Como, via Omissis, presso lo studio degli Avv.ti Alfonso Sorrentini, Marco Minutella e Marco Boero, che lo rappresentano e difendono, per delega in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA, elettivamente domiciliata in Milano, via Omissis, presso lo studio Legale Trifirò & Partners, Avv.ti Vittorio Provera, Andrea Beretta e Giacinto Favalli che la rappresentano e difendono, per delega in margine alla comparsa di risposta;
convenuto

OGGETTO: accertamento danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito di malattia professionale

i Difensori delle parti, come sopra costituiti, cosi
CONCLUDEVANO


PER IL RICORRENTE G.P.:
1) accertare e dichiarare il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso lo stabilimento dì Arese dell'Alfa Romeo e la malattia professionale patita di cui al premesso e quindi, accertata la responsabilità, quantomeno ex art. 2087 e 2049 ce. in capo al datore di lavoro Alfa Romeo, oggi Fiat Auto spa, con sede in Torino, via Omissis;
2) accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal ricorrente a seguito della malattia professionale di cui al premesso, nonché, tenuto conto dell'indennizzo Inail già erogato, accertare e dichiarare il danno differenziale ancora spettante al sig. G.P. conseguentemente condannare lo stesso datore di lavoro al risarcimento del danno di cui sopra, patrimoniale e non patrimoniale, ancora spettante al sig. G.P., in conseguenza di detta malattia professionale,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza della malattia all'effettivo saldo
3) con vittoria di spese del giudizio


PER IL CONVENUTO FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA:
1) rigettare il ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e assolvere la convenuta da ogni pretesa
2) con vittoria di spese del giudizio

 

Fatto


Con ricorso depositato in data 5 novembre 2012, G.P. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di FIAT AUTO s.p.a..
Riferiva G.P. che, a far data dal 21 settembre 1979, aveva prestato la propria attività lavorativa in qualità di operaio alle dipendenze dell'Alfa Romeo (venduta a Fiat nel 1986) presso lo stabilimento di Arese,
Dal 1970 al 1978 il ricorrente ha lavorato nel reparto fonderia dello stabilimento suddetto con mansioni di addetto taglio.
Nel compimento della citata mansione, non era previsto l'utilizzo di mascherine né di altro presidio di protezione nonostante la presenza, nell'area di lavoro occupata dagli operai e dallo stesso ricorrente, di particelle d'amianto, polveri sospese e resine tossiche.
A partire dal gennaio 1979 il sig. G.P. era stato assegnato, sempre nello stabilimento Alfa Romeo di Arese, nel reparto officina di montaggio, con la qualifica di addetto alla preparazione degli impianti elettrici.
Ivi era rimasto fino al dicembre 1995, data in cui il ricorrente era stato collocato in mobilità sino al giugno 1999.
In data 5 ottobre 2001 era stato diagnosticata al sig. G.P. una neoplasia (carcinoma squamoso del polmone) a seguito di un esame istopatologico.
Nel mese di febbraio 2011, il ricorrente era stato convocato dalla ASL di Como, distretto sud-ovest di Olgiate Comasco, per essere sottoposto a visita medica. Tale visita, avvenuta in data 3 marzo 2011, rientrava nel progetto "Occam" (Occupation Cancer Monitoring) al fine di procedere ad accertamenti su malattie di origine professionale. All'esito della visita veniva emesso e inviato al ricorrente e all'Inail un primo certificato di malattia professionale in cui la causa della neoplasia polmonare veniva attribuita all'amianto presente nel posto di lavoro.
Oltre alla patologia di cui sopra, al ricorrente era stata altresì riscontrata, in data 28 marzo 2011 presso la Clinica del lavoro di Milano, un'altra patologia professionale, ovvero l'angioneurosi da strumenti vibranti ad aria compressa.
Dal marzo 2011 il sig. G.P. fruiva di una rendita Inail del 60 % per malattia professionale consistente in carcinoma polmonare squamoso.
Il grado complessivo di invalidità permanente che è derivato al ricorrente da tali patologie professionali è complessivamente pari al 75% della sua integrità psicosifica.
Il sig, G.P. riteneva che si dovesse porre a carico del datore di lavoro il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale da lui patito (il cd. "danno differenziale"), in quanto le valutazioni del danno effettuate dall'Inail non potevano ritenersi esaustive dell'intero danno da lui effettivamente patito.
Il ricorrente ha specificato altresì che la responsabilità in capo a FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA in relazione alle patologie patite dallo stesso sorgono in virtù della mancata predisposizione da parte della resistente delle misure atte a tutelare l'integrità fìsica e la personalità morale del suo prestatore di lavoro.
Su tali basi in fatto il ricorrente avanzava le domande sopra riportate.
Si costituiva FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni chiedendo altresì il rigetto nel merito del ricorso.
All'udienza del 14 marzo 2013 veniva esperito un tentativo di conciliazione con esito negativo. All'udienza del 3 maggio 2013, pertanto, veniva tenuta la discussione della causa sulle eccezioni preliminari.


Diritto


1, Il ricorso di G.P. va rigettato.

La convenuta società ha infatti eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni:
- sia per quanto concerne il profilo di responsabilità contrattuale, ex art. 2087 ce, in relazione a cui la prescrizione è quella ordinaria decennale;
- sia per quanto concerne il profilo extracontrattuale, ex art. 2049 cc, in riferimento al quale la prescrizione è quinquennale.
In merito al momento in cui si debba ritenere l'inizio della decorrenza della prescrizione ai fini dell'esercizio dell'azione di risarcimento danni da malattie professionali, l'art. 2935 cc. pone la regola generale cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende altresì gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 cc. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di quest'ultimo ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. Civile, Sez. Lav,, 26 marzo 2012, n. 4798; nello stesso senso, Cass. n. 15991/2009, Cass. n. 19355/2007, Cass. n. 21500/2005, Cass. n. 21495/2005, Cass. n. 14249/2004, Cass. n. 11451/2003, Cass. n.15622/2001). Applicando tale principio all'ipotesi rappresentata in giudizio dal ricorrente, si ha che il diritto al conseguente risarcimento del danno e il contestuale inizio della decorrenza della prescrizione può essere fatto valere fin dal giorno in cui la malattia si è manifestata in modo da essere percepita come tale dal danneggiato,
Conseguentemente la mancata conoscenza dell'eziologia professionale della patologia costituisce un ostacolo di mero fatto, che non influisce sulla decorrenza della prescrizione. Nel caso in esame, la neoplasia è stata diagnosticata al ricorrente in data 5 ottobre 2001 (doc. 6 fasc. ric., prodotto in modo completo nel corso dell'udienza di discussione), data da cui far decorrere l'inizio della prescrizione in ragione di quanto riportato poc'anzi.
La richiesta di risarcimento nei confronti di FIAT GROUP AUTOMOBILES SFA è avanzata per la prima volta il 5 novembre 2012 mediante deposito del ricorso; 11 anni dopo l'insorgere del carcinoma. Come si evince dalla narrativa dei fatti, il decorso della prescrizione ha avuto luogo senza che il ricorrente ne avesse cognizione, ma ciò non incide sulla fattispecie, in quanto palese scopo della prescrizione è quello di assicurare certezza ai rapporti giuridici. (Cass. Civile, Sez. Lav., 18 settembre 2007, n. 19355).
In conclusione, si deve individuare il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria nella manifestazione o esteriorizzazione del danno che, nel caso di specie, si ha il 5 ottobre 2001; tenuto conto dei termini di prescrizione richiesti dalla responsabilità contrattuale (dieci anni) nonché da quella extracontrattuale (cinque anni), è da ritenere prescritto il diritto in capo al ricorrente al risarcimento danni con la conseguente rigetto della domanda e assorbimento di ogni altra pretesa.
2. Sussistono eccezionali ragioni, legate al peso umano della vicenda, per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio,

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, cosi decide:
1) rigetta il ricorso per avvenuta prescrizione e assolve la convenuta da ogni pretesa
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 3 maggio 2013.
Depositato nella Cancelleria il 3 maggio 2013.