Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2013, n. 31304 - Contratto di appalto e responsabilità del datore di lavoro subappaltatore: omessa redazione del POS




 

Responsabilità dell'amministratore unico di una s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di smaltimento di lastre di eternit e sostituzione ovvero realizzazione di nuova copertura con lastre in alluminio su un immobile, per infortunio mortale di un lavoratore.

In particolare l'imputato aveva omesso di adottare prima dell'esecuzione dei lavori gli apprestamenti necessari a garantire l'incolumità degli addetti ai menzionati lavori, sicché l’I., dipendente della ditta B.M. (subappaltatrice di altra s.r.l., che aveva ricevuto la commessa dalla ditta dell'imputato), nell'attendere ai propri compiti sulla copertura oggetto dell'intervento precipitava al suolo, riportando lesioni che ne cagionavano la morte.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

La Suprema Corte afferma innanzitutto che l'affermazione del ricorrente sul fatto che i doveri in materia di sicurezza nel contratto di appalto si concentrano sul committente è contraria al quadro normativo vigente almeno a partire dal d.lgs. n. 494/1996. Basti dire che committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi (e non in solitudine: si pensi ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori) titolari di obblighi, partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati. Di talché le trasgressioni dell'uno non si riflettono in un esonero dell'altro, salvo un'eventuale risolutiva incidenza sul piano causale.

Inoltre la Corte afferma che il datore di lavoro di impresa esecutrice ha precisi obblighi in materia di sicurezza ossia deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed individuare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali la cui necessaria adozione è stata definita attraverso la valutazione dei rischi. E' principio pacifico che la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l'accentramento di siffatto obbligo in capo ad una sola delle più imprese ma ognuna di queste è tenuta a redigere un proprio P.O.S.; le ragioni di ciò sono di immediata intuibilità, posto che siffatto documento equivale al documento di valutazione del rischi, già sopra evocato.

Già quanto sin qui espresso rende evidente che il datore di lavoro subappaltatore non può in nessun caso ritenersi esente dall'obbligo di redigere il POS, nell'ambito del quale andavano quindi previste le misure contro il rischio di caduta dall'alto. E come ciò incombeva all'imputato, nella indiscussa qualità, così incombeva ai datori di lavoro delle imprese esecutrici subappaltatrici.

Non v'è alcun dubbio, quindi, sul fatto che l'imputato ha commesso la violazione della norma che impone la redazione del Pos e l'adozione delle misure in esse individuate con riferimento, per quel che qui interessa, al rischio di caduta dall'alto. Nessun ‘assorbimento’ di responsabilità determinato dalle omissioni riconducibili ai committenti; nessun ‘scalettamento’ di responsabilità verso il basso, ovvero verso le imprese subappaltatrici.


 

 

 

Fatto





1. Veniva esercitata l'azione penale nei confronti di G. V. ed altri soggetti in relazione all'infortunio occorso al lavoratore I. A. il 7.8.2006.

Il solo G. optava per il rito abbreviato e pertanto il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa il 21.1.2009, lo giudicava responsabile della morte del lavoratore perché, in qualità di amministratore unico della F.lli G. s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di smaltimento di lastre di eternit e sostituzione ovvero realizzazione di nuova copertura con lastre in alluminio su un immobile, aveva omesso di adottare prima dell'esecuzione dei lavori gli apprestamenti necessari a garantire l'incolumità degli addetti ai menzionati lavori, sicché l’I., dipendente della ditta B.M. (subappaltatrice della ditta Nuova E.E. s.r.l., che aveva ricevuto la commessa dalla ditta del G.), nell'attendere ai propri compiti sulla copertura oggetto dell'intervento precipitava al suolo, riportando lesioni che ne cagionavano la morte. Pertanto il decidente condannava il G. alla pena ritenuta equa.

2. La Corte di Appello di Bologna confermava la descritta pronuncia. In particolare giudicava infondato il motivo di appello per il quale sarebbero dovuti essere il committente e i datori di lavoro delle imprese alle quali il G. aveva subappaltato parte dei lavori a dover garantire la sicurezza dei lavori di smantellamento della copertura, e che la violazione di tali obblighi escludeva ogni responsabilità del G.; nonché il motivo articolato sul presupposto dell'esistenza di valida delega in funzione di dipendente del G., tal M. P..

Ad avviso del giudice di seconde cure, un'eventuale responsabilità degli ulteriori soggetti citati dall'appellante al più concorrerebbe con quella dell'odierno imputato, non costruendo evento assolutamente abnorme l'inadempimento di obblighi prevenzionistici da parte dei medesimi; quanto alla delega, la Corte distrettuale rilevava che la mancanza di un atto scritto imponeva la valutazione degli elementi disponibili e che da essi - ed in particolare dalla deposizione del P. - non emergeva con certezza quale fosse stato il contenuto della delega; risultava che questi non avesse competenze specialistiche in materia di prevenzione degli infortuni; che in ogni caso la violazione accertata, consistita nella redazione di un POS generico, era riconducibile al solo datore di lavoro.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il G. a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. C. A. Z.,

3.1. Con unitario motivo deduce falsa applicazione di legge e vizio motivazionale, per non aver la Corte di Appello tenuto conto;

- della decisiva incidenza della violazione perpetrata dai committenti, i quali omisero di nominare il coordinatore alla sicurezza e progettazione, perché la presenza del medesimo avrebbe significato operare un controllo preventivo in ordine alla identità delle aziende operanti e al rispetto delle linee guida di sicurezza; ed altresì la decisività della sottoscrizione del contratto di appalto con la ditta F.lli G., "che trasferisce l'onere della sicurezza direttamente in capo ai committenti"; tale violazione avrebbe valore assorbente rispetto a qualsiasi altro onere posto in capo all'appaltatore;

- che la ditta Nuova E.E. s.r.l. assunse contrattualmente precise responsabilità in materia di sicurezza;

del carattere indebito del subappalto alla ditta individuale B.M. e dell'assenza di contestualità nella presenza in cantiere della ditta del G. e di quelle facenti capo al coimputato D. (appunto la ditta Nuova E.E. s.r.l.) ed al B.;

che le misure da adottare riguardavano una fase operativa che non coinvolgeva l'intervento della ditta facente capo allo G.;

della incidenza delle inosservanze commesse dai subappaltatori sulla produzione dell'evento;

che per la validità della delega di funzioni prevenzionistiche non è richiesta la forma scritta;

che il P. era dotato di poteri decisionali effettivi e di autonomia di spesa ed era persona munita di adeguata competenza tecnica.

3.2. Con atto depositato il 26.3.2013, si propongono ‘motivi aggiuntivi alla dichiarazione di ricorso’, deducendo l'omessa motivazione in ordine alla concedibilità dell'attenuante del risarcimento del danno, che il giudice può riconoscere ex officio anche in assenza di deduzione ex parte.



Diritto





4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.

Va in primo luogo esplicitato che nonostante la Corte di Appello affermi inizialmente - errando - che l'appello attiene unicamente al punto della sentenza che ha ritenuto inefficace la delega della posizione di garanzia del datore di lavoro, la pronuncia impugnata sviluppa a pg. 6 argomentazioni che attengono alla ‘presunta elisione della responsabilità del G. a causa della prevalente responsabilità degli altri soggetti interessati alla commessa". Tema che risolve facendo riferimento al concorso delle plurime posizioni di garanzia rinvenibili e concludendo per la infondatezza del relativo motivo di appello.

Orbene, per quanto di estrema sinteticità l'affermazione della Corte di Appello è del tutto corretta.

Va subito rimarcato che la fattispecie in esame risulta disciplinata dalle norme che concernono la materia dei cantieri temporanei e mobili, posto che è pacifico che i lavori appaltati dalla committente alla ditta G. avevano ad oggetto la sostituzione con lastre in alluminio delle lastre di eternit che costituivano il tetto dell'edificio entro il quale la ditta committente svolgeva le proprie attività. Il contratto di appalto presentava quindi un oggetto riconducibile ai "lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.," di cui all'elenco dei lavori edili previsto dall'all. I al d.lgs. n. 494/1996 (che trova oggi corrispondenza nell'all. X al d.lgs. n. 81/2008), valevole a definire l'ambito di applicazione delle norme poste dal menzionato d.lgs. per i cantieri temporanei o mobili.

5.3. Che con il contratto di appalto i doveri in materia di sicurezza si concentrino sul committente è affermazione (del ricorrente) davvero singolare, la cui contrarietà con il quadro normativo vigente almeno a partire dal d.lgs. n. 494/1996 è di tale evidenza da non meritare particolare spiegazione. Basti dire che committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi (e non in solitudine: si pensi ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori) titolari di obblighi, partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati. Di talché le trasgressioni dell'uno non si riflettono in un esonero dell'altro, salvo un'eventuale risolutiva incidenza sul piano causale.

Nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente viene derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 - dep. 18/02/2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori". Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua Ingerenza nell'esecuzione del lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed Immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez, 4, n. 3563 del 16/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672).

5.4. Ciò posto, va ricordato che l'art. 8 d.lgs. 494/1996 impone ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali di tutela di cui all'art. 3 d.lgs, n. 626/1994; tra queste, nella presente sede mette conto menzionare in particolare le misure di protezione individuale di cui alla lett. o) del comma 1 dell'art. 3 cit. Ancora: tra gli obblighi che l'art. 9 d.lgs. n. 494/1996 pone in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici (quindi di tutte coloro che eseguono parte dei lavori, comprese le subappaltatrici) vi è quello di redigere il piano di sicurezza, che equivale al documento di valutazione del rischi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 626/1994 (si veda il richiamo operato dall'art. 2, co. 1 -ter d.lgs. n. 494/1996 all'art. 4 d.lgs. n. 626/1994). Il suo contenuto è quindi ricavabile da tal ultima previsione. Il datore di lavoro di impresa esecutrice deve pertanto valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed Individuare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali la cui necessaria adozione è stata definita attraverso la valutazione dei rischi.

E' principio pacifico che la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l'accentramento di siffatto obbligo in capo ad una sola delle più imprese; ognuna di queste è tenuta a redigere un proprio P.O.S. (cfr. Cass. sez. 4, n. 43111 del 9/19/2008, Cupidi e altri, rv. 241369); le ragioni di ciò sono di immediata intuibilità, posto che siffatto documento equivale al documento di valutazione del rischi, già sopra evocato.

5.5. Già quanto sin qui espresso rende evidente che il datore di lavoro subappaltatore non può in nessun caso ritenersi esente dall'obbligo di redigere il POS, nell'ambito del quale andavano quindi previste le misure contro il rischio di caduta dall'alto. E come ciò incombeva al G., nella indiscussa qualità, così incombeva ai datori di lavoro delle imprese esecutrici subappaltatrici.

Non v'è alcun dubbio, quindi, sul fatto che il G. ha commesso la violazione della norma che impone la redazione del Pos e l'adozione delle misure in esse individuate con riferimento, per quel che qui interessa, al rischio di caduta dall'alto. Nessun ‘assorbimento’ di responsabilità determinato dalle omissioni riconducibili ai committenti; nessun ‘scalettamento’ di responsabilità verso il basso, ovvero verso le imprese subappaltatrici.

Né ha rilievo, alla luce di quanto si è già espresso, la sequenza cronologica delle lavorazioni, che avrebbe dovuto vedere il previo intervento di queste ultime e solo successivamente dell'impresa facente capo al G., alla quale peraltro era già stato affidato il cantiere (cfr. pg. 8 sentenza di primo grado).

L'adempimento degli obblighi di sicurezza deve precedere sempre l'esecuzione dei lavori e nel caso del subappaltatore deve necessariamente precedere l'inizio di ogni lavoro, poiché diversamente sarebbe impossibile dare attuazione all'obbligo di cooperazione tra i datori di lavoro che è prescritto dall'art. 8 cit. tra le misure generali di tutela. Proprio la previsione di tal ultimo obbligo chiarisce che lo stesso POS deve contemplare la presenza, contestuale o successiva, di altre imprese esecutrici, onde individuare gli atti in cui si deve far consistere la menzionata cooperazione. Mancata adozione del POS, conseguente omessa predisposizione di misure ed omesso coordinamento, pertanto, rappresentano le violazioni che si pongono in relazione causale con l'evento per cui è processo.

5.6. Quanto al profilo concernente la delega, la motivazione della sentenza impugnata è in linea con i principi posti da questa Corte e non è manifestamente illogica. Già il primo giudice ha rilevato che ‘seguire il cantiere’ non può ritenersi delega espressa (al di là della forma scritta, che un cospicuo filone giurisprudenziale pretendeva già prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 d.lgs. n. 81/2008 come necessaria almeno a fini di prova) dal contenuto certo, perché con tale espressione si fa riferimento all'organizzazione del cantiere.

La Corte di Appello non si è limitata a rilevare la mancanza di un atto scritto ma ne ha indagato l'esistenza facendo riferimento a fonti rappresentative diverse, che però nella specie si compendiano della testimonianza del P. medesimo, dalla cui approfondita disamina ha dedotto l'assenza di un vero e proprio conferimento di poteri e di autonomia, tale da configurare un trasferimento delle funzioni datoriali, concludendo per il ruolo di mero preposto del P. Si tratti di valutazioni di merito che, espresse senza manifesti salti logici, non risultano sindacabili in questa sede.

Peraltro, a ciò la Corte di Appello ha aggiunto che la elaborazione e redazione del POS è comunque atto indelegabile del datore di lavoro.

6. Il motivo aggiuntivo è inammissibile, siccome proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

L'atto di appello, infatti, non ha censurato la sentenza di primo grado anche con riferimento al trattamento sanzionatorio; sicché il tema rimane precluso in questa sede.

Né può eludersi la menzionata preclusione evocando un potere (di concessione delle attenuanti) da esercitare anche ex officio; tale indubbio potere non può mettere in ombra il fatto che, in base al principio devolutivo, della legittimità dell'esercizio di esso il giudice dell'impugnazione può occuparsi solo se la parte interessata avanza specifica doglianza.

7. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.