Il Tribunale di Chiavari e la Corte d'Appello di Genova sono concordi nell'assoluzione perchè il fatto non sussiste dal delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore colpito da tumore i successivi direttori di uno stabilimento cantieristico.
Ciò pur sussistendo la certezza che la morte era collegata casualmente con la malattia professionale.
L'idea di base era l'impossibilità di fissare con certezza il momento di insorgenza della malattia stessa e la conseguente impossibilità di far risalire quel momento a quello in cui uno dei tre direttori rivestiva il suddetto ruolo.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova: nel caso in esame, infatti, non può avere rilievo che non sia stato possibile accertare il meccanismo preciso di maturazione della patologia.
La giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa, in via generale (v. Sezione 4, 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri e 15 marzo 1995, n. 2650, Trotta), nel senso che il nesso di condizionamento deve infatti ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale meccanismo, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente sia pure con condotte alternative; e purchè sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere -
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE di APPELLO DI GENOVA E DALLE PARTI CIVILI B.S., G.G., G.F. e GR.Fi.;
avverso la sentenza in data 16 marzo 2005 della Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di:
O.P., n. il (OMISSIS);
D.M., n. il (OMISSIS);
F.R., n. il (OMISSIS);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore delle parti civili, avv. Francesco Firriolo del Foro di Chiavari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della  impugnata sentenza.



FattoDiritto

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 16 marzo 2005, ha confermato la sentenza pronunziata in primo grado, il 13 novembre 2002, dal Tribunale di Chiavari che aveva assolto O.P., D.M., F.R., con la formula perchè il fatto non sussiste, dal delitto di omicidio colposo in danno di Gr. G. (avvenuto in data (OMISSIS)).
La Corte ha condiviso l'opinione del primo giudice secondo la quale non è possibile affermare la responsabilità degli imputati, nella rispettiva qualità di direttori dello stabilimento di (OMISSIS), succedutisi dal 1972 al 1982, perchè, pur sussistendo la certezza che la morte del Gr. era collegata casualmente con la malattia professionale del mesotelioma pleurico, originata dalla esposizione del lavoratore alle polveri di amianto presenti nell'ambiente di lavoro in qualità elevatissime, non era stato possibile fissare con certezza il momento di insorgenza della malattia professionale del lavoratore, nè far coincidere tale momento con quello in cui uno degli imputati rivestiva l'ufficio di direttore dello stabilimento di (OMISSIS).
La Corte di merito fondava tali conclusioni sulla perizia del C.T.U. nominato dal Tribunale, il quale partendo dalle caratteristiche morfologiche del mesotelioma pleurico - soggetto al principio della ed frigger dose, ossia quella la cui inalazione avrebbe innescato, probabilmente in periodo antecedente al 1975 e quindi in un periodo al di fuori dal tempo di operatività di ciascuno degli imputati, il processo di modificazione cellulare destinato ad evolvere nella malattia oncologica- riteneva priva di effetto sulla progressione della patologia la durata della successiva esposizione alle polveri di amianto.
Ricorrono sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova sia le parti civili innanzi indicate.
Il P.G. ha dedotto la nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una nuova perizio medico-legale inutilmente richiesta dalle parti civili proprio al fine di individuare esattamente il momento di innesco della c.d. dose killer produttiva del mesotelioma pleurico che aveva colpito il Gr.
e l'efficienza causale della durata del periodo di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto sulla progressione della malattia.
La necessità di rinnovazione della perizia era giustificata dal contrasto sussistente tra le conclusioni del perito nominato dal Tribunale e quelle rese dallo stesso consulente del P.M. e di altri periti, anche in procedimenti diversi, sulla rilevanza causale dell'amianto quale agente oncogeno.
Le parti civili costituite hanno dedotto le seguenti censure:

- manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli esiti delle risultanze peritali, peraltro non condivisibili, in merito alle modalità e tempo di insorgenza del mesotelomia pleurico.
La Corte di merito avrebbe infatti immotivatamente e contradditoriamente recepito acriticamente le conclusioni equivoche della CTU che aveva individuato senza alcuna base scientifica l'innesco della c.d. dose killer in un periodo probabilmente antecedente al 1975 e verosimilmente in periodi ancora più lontani di 10-15 anni, senza supportare tale convincimento su alcuna base scientifica ma solo sull'asserzione che il passare del tempo e le più approfondite conoscenze scientifiche avevano permesso di inquadrare nella sua gravità il rischio dell'amianto.
Tale ultima affermazione era peraltro contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali concordi nell'affermare che durante i circa 37 anni di attività lavorativa del Gr. non era stata adottata alcuna precauzione contro la esposizione alle polveri di amianto;

- manifesta illogicità della motivazione anche nella parte in cui si esclude l'efficienza causale alle ulteriori esposizioni alle polveri di amianto, essendo basata sulle dichiarazioni in tal senso rese in dibattimento dal CTU, contraddette nella perizia svolta dallo stesso, in cui si evidenziava che il rischio è proporzionale al tempo trascorso dalla prima esposizione e dalle perizie rese in altri procedimenti, in cui l'insorgenza della patologia viene definita come procedimento a più stadi;

- manifesta illogicità della motivazione anche nella parte in cui si esclude l'esistenza del nesso causale tra condotta omissiva degli imputati e l'evento malattia, attraverso l'affermazione del concetto di dose indipendente rispetto alla quantità ed intensità di polverosità di amianto nell'ambiente, così pervenendo alla pronuncia assolutoria sul rilievo che nessuna condotta poteva essere posta in essere dagli imputati per impedire l'evento, dato che nessuna attrezzatura di purificazione dell'aria avrebbe potuto eliminare quantità infinitesimali di polvere di amianto sufficienti per la eziogenesi del mesotelioma pleurico.
Si evidenzia sul punto che le cautele omesse dai ricorrenti - tra cui quella imposta dal D.P.R. 19 marzo 1953, n. 303, art. 21 - erano dirette proprio ad evitare il rischio di contrarre l'asbestosi: la colpa degli imputati, secondo questa prospettazione, sarebbe ravvisabile, pertanto, nella omissione di ogni attività finalizzata ad attenuare la polverosità dell'amianto e/o nella mancata predisposizione di misure protettive idonee che avrebbero notevolmente scemato le probabilità della pronta ed efficace risposta del sistema immunitario del lavoratore.
L'evento, in questa prospettiva, doveva ritenersi prevedibile, essendo ben conosciuta la pericolosità dell'amianto per la salute dei lavoratori in quanto l'asbestosi (malattia causata dall'amianto) era assicurata obbligatoriamente con l'INAIL sin dal 1943, cioè prima ancora dell'inizio del rapporto di lavoro del Gr..
Tale conclusione è ulteriormente argomentata richiamando il principio che, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della medesima condotta a dar vita ad una situazione di danno, e non alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso quale si è concretamente verificato, dovendosi avere riguardo alla prevedibilità in astratto e non in concreto, in coerenza con la funzione preventiva delle norme cautelari.
Si sostiene, inoltre, che la condotta omessa era esigibile dagli imputati anche alla luce delle conoscenze scientifiche dell'epoca che prevedevano l'uso di aspiratori al fine di eliminare o attenuare la polvere in sospensione nell'ambiente - con la conseguente riduzione del rischio -, mai posti in essere dagli imputati - destinatari dell'obbligo di garanzia previsto;

- manifesta illogicità della motivazione laddove i giudici di appello non hanno riconosciuto la decisività della rinnovazione della perizia richiesta dalle parti civili al fine di fornire le risposte sulla decorrenza della patologia mesoteliomica e sull'efficienza causale dell'ulteriore periodo di esposizione dopo l'innesco della prima dose.
I motivi contenuti nei ricorsi attengono, in particolare, all'esistenza dell'elemento oggettivo del reato (in particolare il rapporto di causalità) ed alla colpa.
E' opportuno, su questo punto, riassumere le considerazioni dei giudici di merito (la Corte di appello ha ripreso, sviluppandole, le considerazioni del primo giudice), fondate sulla perizia del CTU nominato dal Tribunale, il quale partendo dalle caratteristiche morfologiche del mesotelioma pleurico - soggetto al principio della ed frigger dose, ossia quella la cui inalazione avrebbe innescato probabilmente in periodo antecedente al 1975 e quindi in un periodo al di fuori dal tempo di operatività di ciascuno degli imputati il processo di modificazione cellulare destinato ad evolvere nella malattia oncologica - riteneva priva di effetto sulla progressione della patologia la durata della successiva esposizione alle polveri di amianto.
Le argomentazioni sviluppate possono così sintetizzarsi: sussiste la certezza del collegamento causale tra la morte del Gr. e la malattia professionale del mesotelioma pleurico, originata dalla esposizione del lavoratore alle polveri di amianto presenti nell'ambiente di lavoro in qualità elevatissime, ma non è possibile fissare con certezza il momento di insorgenza della malattia professionale del lavoratore nè far coincidere tale momento con quello in cui uno degli imputati rivestiva l'ufficio di direttore dello stabilimento di (OMISSIS).
A ciò si aggiunge la considerazione che, una volta inalata la dose killer, la perdurante esposizione alle polveri di amianto risulta priva di efficienza anche solo concausale: ciò impedisce di ravvisare l'esistenza del nesso di (con)causalità tra l'evento e la condotta omissiva.
Ciò premesso, vanno esaminate, in primo luogo, le censure rivolte dai ricorrenti afferenti l'esistenza del rapporto di causalità tra le singole condotte omissive accertate in capo agli imputati e l'evento mortale verificatosi.
In particolare, posto che la sentenza impugnata non pone in discussione che la morte della persona offesa sia stata cagionata dall'inalazione delle fibre di amianto avvenuta nel corso della prestazione lavorativa presso le officine de quibus e che è stata esclusa l'esistenza di cause alternative degli eventi dannosi verificatisi, le censure vengono articolate sotto il profilo dell'affermata inefficienza causale delle omissioni riferibili agli odierni imputati.
La sentenza, in effetti, non si attiene ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul nesso di causalità e sulla colpa.
La prima censura si riferisce alla valutazione delle conclusioni del CTU, che sarebbero state recepite acriticamente dai giudici di merito con riferimento alle modalità ed al tempo di insorgenza del mesotelomia pleurico.
In sostanza, i ricorrenti affermano che illogicamente e senza idonee basi scientifiche è stato escluso che l'innesco della dose killer può essersi verificato nel periodo di interesse 1972-1982, corrispondente agli anni durante i quali gli imputati ricoprivano il ruolo di direttore dello stabilimento di (OMISSIS).
Collegata a tale doglianza è quella contenuta nel secondo motivo, con il quale si lamenta la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui esclude l'efficienza causale alle ulteriori esposizioni alle polveri di amianto.
I motivi, strettamente connessi, meritano trattazione congiunta.
E' affermazione pacifica quella secondo cui l'accertamento peritale - per sua natura mezzo di prova "neutro" - non può ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa costituire motivo di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (Sezione 3, 23 novembre 2004, Marras; Sezione 4, 28 ottobre 2005, Conti; Sezione 6, 22 maggio 2007, Caputo).
E' altrettanto pacifico, in punto di valutazione della prova tecnica, che il giudice, ove ritenga di disattendere il merito tecnico di una perizia d'ufficio, non è affatto tenuto a nominare un altro perito, potendo motivare correttamente le ragioni del dissenso in altro modo, e ciò a maggior ragione allorchè si tratti di disattendere la tesi del consulente di una delle parti (come tale non disinteressata all'esito del processo) (Sezione 4, 27 ottobre 2004, Botto).
Anche in questo caso, peraltro, l'apprezzamento del giudice è insuscettibile di censura in sede di legittimità se ed in quanto congruamente motivato.
L'apprezzamento del giudice in punto di valutazione (adesione o no) agli esiti della perizia/consulenza tecnica è quindi censurabile sotto il profilo e nei limiti del vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Orbene, nella vicenda processuale de qua difettano, nella motivazione, quei profili di logicità e adeguatezza che, solo se sussistenti, impedirebbero una censura in questa sede.
I giudici di merito, in vero, hanno ritenuto che le risultanze processuali sull'eziologia del mesiotelioma pleurico consentivano di ritenere accertato come tale patologia possa sorgere anche a seguito di basse esposizioni ed hanno escluso l'esistenza di una legge scientifica di copertura secondo cui l'ulteriore esposizione provocherebbe una accelerazione del processo patologico nel tempo.
Siffatte considerazioni sono conformi all'impostazione del perito di ufficio, il quale aveva affermato che l'insorgenza della malattia non era databile con assoluta certezza e che la stessa poteva essere fatta risalire con altissima probabilità al periodo antecedente al 1975 o verosimilmente in periodi ancora più lontani anche di 10-15 anni.
Ciò tenuto anche conto che lo stesso perito riteneva, nel caso del Gr. (il quale per trentacinque anni consecutivi a far data dal 1946 era stato esposto all'amianto), che la patologia asbestica si fosse già insediata dopo i primi dieci anni di esposizione al rischio.
L'assoluzione degli imputati era stata, pertanto, fondata sulla mancanza di certezza che l'eventuale azione impeditiva dagli stessi posta in essere al fine di ridurre l'esposizione nei rispettivi periodi di competenza (compresi tra il 1972 ed il 1982) avrebbe evitato l'evento con elevato grado di probabilità.
Ritiene però il Collegio che la motivazione è intrinsecamente contraddittoria ed illogica allorquando, dopo aver ritenuto di potersi affermare l'impossibilità di individuare il momento dell'inalazione della cosiddetta dose killer, ha poi ritenuto di poter collocare questa inalazione in un determinato contesto temporale (un periodo antecedente al 1975).
La illogicità e la conseguente debolezza di tale tesi scientifica, recepita in toto dal giudicante, discende proprio dalla contraddizione in termini di un assunto basato su due ipotesi scientifiche contraddittorie (l'impossibilità di individuare l'insorgenza di un fenomeno e, contemporaneamente, la collocazione temporale del medesimo in una determinata epoca).
In questa prospettiva, ben poteva e doveva giustificarsi quell'approfondimento scientifico invocato sia dal procuratore generale che dalle parti civile, da attivare attraverso l'istituto della rinnovazione del dibattimento.
E' vero, infatti, che la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi in primo grado, onde la rinnovazione ex art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Ma tale condizione, che legittima (rectius, che impone) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si verifica quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
Nella fattispecie sub iudice non può negarsi, in ossequio ai principi della logica, che le contraddittorie conclusioni del perito d'ufficio imponevano quella rinnovazione dell'approfondimento tecnico invocato per contestare l'esito assolutorio del giudizio di primo grado.
A ciò va aggiunta una ulteriore considerazione che concerne ancora il profilo del nesso causale.
Come già bene messo in evidenza dalla sentenza pronunciata da questa stessa Sezione in data 29.11.2004 (dep. 1.3.2005, n. 7630, P.G. in proc. Marchiorello ed altro), nell'accertamento della causalità generale, ovvero nella identificazione delle legge scientifica di copertura, il giudice deve individuare una spiegazione generale degli eventi basata sul sapere scientifico, sapere (come riaffermato anche dalla nota sentenza Franzese del 10 luglio 2002 di questa Corte) che è costituito non solo da leggi universali (invero assai rare), ma altresì da leggi statistiche, da generalizzazioni empiriche del senso comune, da rilevazioni epidemiologiche.
I giudici di merito in proposito non potevano non tenere conto della esistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica - peraltro fatto già proprio da sentenze di merito e di legittimità (v. tra queste ultime, Sezione 4, 11 luglio 2002, Macola ed altro)- sul rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla concentrazione e dalla durata dell'esposizione) e risposta tumorale, con la conseguente maggiore incidenza dei tumori e minore durata della latenza della malattia nelle ipotesi di aumento della dose di cancerogeno.
L'illogicità ed insufficienza della motivazione attiene, quindi, le regole di valutazione (qui, le leggi scientifiche) scelte ed utilizzate per spiegare il fenomeno incriminato.
In altri termini, il vizio di motivazione deriva dal fatto che i giudici di merito hanno trascurato di prendere in esame le generalizzate massime di esperienza nonchè gli studi in materia, menzionati anche nei motivi di appello e nella consulenza delle parti offese, sulle conseguenze dell'esposizione all'amianto, anche con riferimento all'accorciamento del periodo di latenza del mesotelioma, recependo, invece, senza una convincente analisi critica, le argomentazioni del perito di ufficio, contraddittorie, per quanto sopra esposto.
La contraddittorietà della perizia di ufficio è, invero, sottolineata anche dal giudice di primo grado, che pure illogicamente aderisce alle sue conclusioni (v. pag. 11 della sentenza laddove, nel riportare le considerazioni del perito C. - il quale muove dalla premessa che l'insorgenza della malattia non è databile con assoluta certezza - annota perspicuamente che lo stesso perito non chiarisce alla stregua di quale criterio sia pervenuto alla conclusione che l'innesco del mesotelioma sia da collocarsi al periodo antecedente al 1975 o, verosimilmente, in periodi ancora più lontani anche di 10-15 anni).
Lo stesso giudice di primo grado, le cui conclusioni sono state condivise dalla sentenza impugnata, ha affermato, contraddittoriamente che in ogni caso la successiva esposizione all'inalazione di dosi massicce di polveri di amianto ebbe effetto sulla latenza della malattia già esistente (v. pag. 9 della sentenza).
Per quanto sopra esposto entrambi i motivi di ricorso vanno accolti.
Fondata è anche la terza censura, che si riferisce all'affermata inesistenza del nesso causale tra condotta omissiva degli imputati e l'evento malattia.
Sul punto i giudici di appello hanno affermato che, per identificare i parametri di sicurezza esigibili dagli imputati al momento della probabile insorgenza della malattia, non poteva trascurarsi lo stato delle conoscenze scientifiche del periodo, individuabile quanto meno nell'anno 1965, e che nessuna condotta poteva essere posta in essere dagli stessi per impedire l'evento, dato che nessuna attrezzatura di purificazione dell'aria avrebbe potuto eliminare quantità infinitesimali di polvere di amianto sufficienti per la eziogenesi del mesotelioma pleurico. Sotto tale profilo la Corte di merito ha ritenuto non pertinente il richiamo al D.P.R. 19 marzo 1953, n. 303, art. 21 perchè l'effetto auspicato non si sarebbe certamente ottenuto attraverso una maggiore movimentazione dell'aria.
La doglianza, strettamente inerente al concetto di prevedibilità dell'evento - con particolare riferimento alla colpa - è fondata.
Come evidenziato dalla sentenza di questa Sezione (17 maggio 2006, PG in proc. Bartalini ed altri) non valgono per l'accertamento della esistenza della colpa le regole di spiegazione causale dell'evento.
Per l'accertamento della causalità ex art. 40 c.p., come è noto, il criterio per ricollegare l'evento alla condotta è fondato, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite, 10 luglio 2002, Franzese, sull'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
Ai fini della imputazione soggettiva dell'evento al soggetto agente, ai sensi dell'art. 43 c.p., la prevedibilità dell'evento dannoso, ossia la rappresentazione in capo all'agente della potenzialità dannosa del proprio agire, può riconnettersi, invece, anche alla probabilità o anche solo alla possibilità (purchè fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze dannose si producano, non potendosi limitare tale rappresentazione alle solo situazioni in cui sussista in tal senso una certezza scientifica.
Tale conclusione è fondata sul condivisibile rilievo che le regole che disciplinano l'elemento soggettivo hanno funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele per evitare il verificarsi di eventi dannosi, anche se scientificamente non certi ed anche se non preventivamente e specificamente individuati.
Tale possibilità deve possedere il requisito della concretezza, nel senso che è richiesta la concretezza del rischio.
E, in tema di ambiente e di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio diviene concreto anche solo laddove la mancata adozione delle cautele preventive possa indurre il dubbio concreto della verificazione dell'evento dannoso.
In questi casi, anzi, l'obbligo di prevenzione a carico dell'agente non può limitarsi solo ai rischi riconosciuti come sussistenti dal consenso generalizzato della comunità scientifica - costituente, a seguito della interpretazione giurisprudenziale solo uno dei criteri utilizzabili dal giudice per avere la conferma della validità della prova scientifica - e alla adozione delle sole misure preventive generalmente praticate.
L'obbligo di prevenzione, infatti, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità omissiva colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi ed in primis ai lavoratori (per riferimenti, Sezione 4, 4 luglio 2006, Civelli;
nonchè Sezione 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo).
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche - nel caso in esame D.P.R. 19 marzo 1956. n. 303, art. 21, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (v. sentenze da ultimo citate).
Meritano particolare attenzione, per le conseguenze che se ne possono trarre in questa sede, le osservazioni contenute nella sentenza PG in proc. Bartalini sui criteri di interpretazione della regola cautelare.
I giudici di legittimità, pur dando atto della problematicità della soluzione, affermano che il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione della conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purchè non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare.
Sotto tale profilo, la S.C. distingue, proprio in funzione della ratio, le regole cautelari per così dire "aperte", nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre c.d. "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.
Il D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21, oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie.
Come è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel R.D. 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate.
Ne consegue che la omessa valutazione da parte dei giudici di merito della potenziale idoneità della condotta ascritta agli imputati a dar vita ad una situazione di danno per i lavoratori comporta la necessità di annullare la sentenza impugnata.
In sede di rinvio il giudice, dovrà, in tal senso, apprezzare, alla luce delle osservazioni sopra formulate, se la mancata eliminazione o riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti e se il tipo di evento lesivo effettivamente verificatosi, che ha condotto alla morte Gr.Gi., rientri tra quelli che la regola cautelare citata mirava a prevenire.
A ciò va aggiunto, che la motivazione della sentenza in esame è carente anche sotto altro profilo.
I giudici di merito hanno escluso l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento anche sul rilievo della mancanza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia, senza verificare la rilevanza causale della mancata adozione delle cautele preventive da parte dei responsabili della gestione aziendale sulla riduzione del tempi di latenza della malattia oppure sulla accelerazione dei tempi di insorgenza della stessa.
In proposito, si osserva che ciò che rileva è che siano individuabili tutti i possibili meccanismi eziologici e verificare se queste possano tutte essere riferite alle condotte (colpose) di indagati e imputati; oppure che si possa comunque escludere che ne esistano di ragionevolmente ipotizzabili che possano condurre all'esclusione del contributo causale da parte dell'agente.
Nel caso in esame, pertanto, non può avere rilievo che non sia stato possibile accertare il meccanismo preciso (riduzione della latenza o accelerazione dell'insorgenza) di maturazione della patologia.
La giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa, in via generale (v. Sezione 4, 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri e 15 marzo 1995, n. 2650, Trotta), nel senso che il nesso di condizionamento deve infatti ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale meccanismo, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente sia pure con condotte alternative; e purchè sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici.
Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà attenersi a tali principi, essendo sufficiente che nella ricostruzione e valutazione del nesso causale metta in luce, se esistenti, uno o più antecedenti che, secondo quelle leggi scientifiche, universali o statistiche, siano tali che senza lo stesso o gli stessi, l'evento, con alto grado di probabilità logica, non si sarebbe verificato.
La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al giudice competente che si atterrà ai principi sopra indicati.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova; riserva la liquidazione delle spese al definitivo di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008