Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 luglio 2013, n. 17938 - Smontaggio di imponenti casseforme e caduta: altezza come elemento determinante la responsabilità





 

Fatto





Con ricorso al Tribunale di Milano E. A. conveniva in giudizio la società datrice di lavoro S. - C.G.L. s.r.l., chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 548.121,91 per invalidità permanente, danno biologico, danno morale ed inabilità temporanea, ritenendola responsabile dell'infortunio da lui subito in data 11 giugno 1996.

Esponeva che, mentre era intento a smontare imponenti casseforme per il getto di calcestruzzo, per la costruzione di muri di contenimento, alti 10 metri, per la linea ferroviaria ad alta velocità Milano - Venezia, una cassaforma si inclinava perché male agganciata dalla squadra precedente, sicché egli si lanciava nella scarpata sottostante per evitare di essere schiacciato, riportando così gravissime lesioni permanenti.

Chiamate in causa le società assicuratrici della S., S. s.p.a. e R. s.p.a., il giudice adito respingeva la domanda, con decisione confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza 16 novembre 2004 - 31 gennaio 2005 n. 45.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore e questa Corte, con sentenza n. 9817/08, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Torino.

Il lavoratore riassumeva il processo e la Corte di merito, con sentenza depositata il 9 febbraio 2009 rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso E. LA. sulla base di cinque motivi.

La società S., la F.S. S.p.A. (già S. S.p.A.) e la A. S.p.A. (già R. S.p.A.) hanno resistito con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..


Diritto




1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 ibis cod. proc. civ., allora in vigore, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, e art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ.), deduce che, alla stregua della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, dovevano ormai ritenersi definitivamente accertati taluni dati di fatto (esperienza di lavoro dell'A. nel montaggio delle casseformi; ruolo di caposquadra dell'A.; omesso aggancio alla parete dell'ultimo pannello da parte della squadra che aveva operato in precedenza nello stesso cantiere; altezza non superiore ai due metri della putrella sulla quale si trovava il lavoratore al momento dell'infortunio).

Il giudice di rinvio, andando oltre i compiti devolutigli, ha invece posto "come incerto il fatto certo" del mancato aggancio dell'ultimo pannello, affermando che "quand'anche provato", tale elemento avrebbe dovuto poi essere valutato alla luce della reale dinamica del sinistro ed in particolare dell'altezza alla quale lavorava l'A. in quel momento".

Così facendo ha rimesso in discussione una circostanza definitivamente acquisita al processo, finendo per compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti.

2. Con il secondo motivo, seguito dal quesito di diritto, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 2087, 2049, 1218, 2697 cod. civ., 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., il ricorrente, premesso che era pacifica la circostanza che il pannello della cassaforma si era inclinato al momento dell'infortunio, deduce che da tale circostanza la Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva desunto che l'infortunio non era conseguenza esclusiva dell'operato dell'A., come ritenuto dal giudice d'appello, ma, quanto meno, del concorso di colpa con quello di altro dipendente, del cui operato il datore di lavoro era tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. La stessa Corte aveva quindi enunciato i principi di diritto ai quali il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi. La Corte torinese, invece, partendo dalla premessa che l’A. era scivolato mettendo un piede in fallo e tenuto conto dell'altezza in cui si trovava il lavoratore, pari a metri 1,60 - 1,70, ha ritenuto che la caduta dell'ultimo pannello della cassaforma non costituisse un elemento determinante per il verificarsi dell'infortunio.

Così facendo la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni derivanti da infortunio (art. 2087 cod. civ.) e di quelli in materia di onere della prova, secondo cui è il datore di lavoro che deve provare, soggiacendo alla presunzione di colpa, che il danno è dipeso da causa a lui imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

3. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo è denunziata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Censura il ricorrente la sentenza impugnata per avere sostanzialmente escluso il nesso causale tra l'avvenuta inclinazione dell'ultimo pannello della cassaforma e l'infortunio, per essere il lavoratore scivolato e comunque per essersi il pannello inclinato verso il lato opposto della scarpata, dove il lavoratore precipitò.

Sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, i due fatti (caduta del pannello e scivolamento) sono collegati tra loro e comunque la sentenza impugnata non spiega l'esclusione della incidenza causale tra gli stessi. Aggiunge che la motivazione della sentenza è viziata anche nella parte in cui attribuisce rilevanza decisiva all'altezza in cui l'A. lavorava.

Deduce che la sentenza impugnata ha seguito un percorso palesemente non corretto laddove ha affermato che non era certo se il pannello fosse stato agganciato o meno dalla precedente squadra di lavoratori ovvero se fosse stato sganciato dallo stesso A. o da altri su sua disposizione.

Rileva che la Corte di merito sul punto ha valutato erroneamente le deposizioni dei testi, dalle quali era invece emerso che l'A. e la sua squadra non avevano avuto alcun ruolo nello svitamento del bullone di aggancio dell'ultimo pannello.

Precisa ancora il ricorrente che è errata la motivazione della sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità del dirigente della S. s.r.l. che aveva assunto l'A., affidandogli l'esecuzione del lavoro in questione.

Una volta accertato, infatti, che l'ultimo pannello della cassaforma non era stato agganciato al muro con il sostegno telescopico, era "chiaro che un problema di responsabilità per chi avesse assunto il compito di verifica della sicurezza del cantiere si pone", a nulla rilevando che l'A. fosse un operaio esperto e che avesse eseguito una prova di lavoro, peraltro su altri pannelli più bassi.

Peraltro, nulla risultava dalla sentenza circa eventuali controlli preventivi eseguiti dal dirigente sulle casseformi dove operava l'A. in quel primo giorno di lavoro, unitamente alla sua squadra.

4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato.

Nel cassare la sentenza della Corte di Appello di Milano, questa Corte, con la citata sentenza (n. 9817/08), ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 codice civile è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno".

"Alla responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro per inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza si applicano, oltre l'art. 1218 cod. civ., le altre regole civilistiche sull'inadempimento dell'obbligazione, ed in particolare l'art. 1227 cod. civ., comma 1, sul concorso di colpa del creditore, e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, nei quali l'istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica".

- "Le qualità professionali di un lavoratore (nella specie caposquadra), tenuto ad una particolare diligenza e sorveglianza sull'operato degli altri lavoratori della squadra, possono indurre il giudice del merito ad una particolare valutazione del suo concorso causale ad un infortunio a proprio danno, ma non ad escludere l'incidenza causale su tale infortunio dell'operato di altri lavoratori non dipendenti dal medesimo caposquadra, del cui operato il datore di lavoro è tenuto a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.".

Ha poi rilevato questa Corte con detta sentenza che il giudice d'appello, "come conseguenza della omessa applicazione" di tali principi, aveva omesso di valutare:

- il possibile concorso causale della negligenza della squadra precedente;

- l'eventuale responsabilità del dirigente che aveva collaudato l'A., lo aveva introdotto sul teatro lavorativo ed aveva presidiato all'inizio dei lavori della sua squadra;

- se, attesa la dinamica dell' infortunio - inclinazione di una cassaforma male agganciata delle dimensioni di metri 6 per 1,50, con pericolo di schiacciamento del lavoratore sotto di essa - l'altezza alla quale operava l'A. potesse avere incidenza determinante.

Ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino "la quale deciderà la causa sulla base delle circostanze di fatto acquisite al processo, che provvederà a valutare autonomamente, applicando ad esse i principi di diritto sopra enunciata.

5. II giudice di rinvio, nel ricostruire la dinamica dell'infortunio, ha affermato che l'A., sentito nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato alla polizia giudiziaria che egli si trovava a circa metri 1,80 da terra e di essere caduto perché gli era scivolato un piede.

Ha aggiunto che tali circostanze sono state confermate dal teste Greco, il quale ha riferito altresì che l'A. era "scivolato" quando già aveva praticamente ultimato il suo compito su quella cassaforma.

A tali dichiarazioni la Corte di merito ha sostanzialmente attribuito rilevanza decisiva, disattendendo le successive dichiarazioni rese, a distanza di circa cinque anni, dallo stesso A., il quale, modificando l'originaria versione, non confermata dai testi, aveva riferito di trovarsi ad un'altezza di sei metri dal suolo.

Sulla scorta di tali elementi la Corte di merito ha innanzitutto escluso che potessero ravvisarsi elementi di responsabilità a carico del dirigente che aveva assunto e collaudato l'A., essendo stato il lavoratore preposto a lavori confacenti alla sua qualifica (capo squadra), alla sua esperienza e alle sue attitudini ("....L'A. era caposquadra esperto, che già aveva svolto lavori simili e che era stato visto all'opera dal dirigente della S.)".

Ha altresì escluso che il datore di lavoro fosse venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 2087 cod. civ., e cioè di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio.

Ed infatti, da un lato erano state fornite al lavoratore "tutte le dotazioni di cui egli poteva/doveva servirsi all'occorrenza, dall'altro l'altezza dal suolo in cui l'A. si trovava escludeva che dovesse fare uso di particolari accorgimenti al fine di scongiurare il pericolo di cadute.

L'altezza, ad avviso del giudice d'appello, costitutiva un elemento determinante, "in quanto mentre l'agganciarsi alla sicurezza era plausibile ed utile stando a 6 metri di altezza, altrettanto non si può dire se ci si trova ad altezza risibile dal suolo".

Fermi restando tali elementi, la Corte di merito ha poi fatto altre considerazioni sull'avvenuta inclinazione del pannello, ponendo in dubbio se esso fosse stato o meno agganciato dalla squadra che aveva precedentemente eseguito i lavori, ovvero se fosse stato sganciato su disposizione dello stesso A., quale capo squadra, ma tali considerazioni non scalfiscono l'impianto della motivazione, fondata su elementi incontestabili, desunti dalle stesse dichiarazioni dell'infortunato e dal teste G. nell'immediatezza dei fatti, e cioè che l'infortunio si verificò per essere il lavoratore scivolato da un'altezza inferiore ai due metri.

Alla stregua di tutto quanto precede, non si ravvisano nella sentenza impugnata le d'edotte violazioni di legge o i denunziati vizi di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Adeguandosi ai principi ed ai criteri dettati dalla pronuncia rescindente, il giudice d'appello ha accertato che il datore di lavoro non è venuto meno agli obblighi di sicurezza impostigli dall'art. 2087 cod. civ. e che l'infortunio non è dipeso da causa a lui imputabile. Ha inoltre escluso l'incidenza causale nella determinazione dell'infortunio della condotta posta in essere dalla precedente squadra di lavoro nonché del dirigente che aveva assunto il D'A. e lo aveva preposto al lavoro in questione.

Tutto ciò con una motivazione congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici, resa sulla scorta di accertamenti di fatto e valutazioni incensurabili in questa sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica-formale, delle argomentazioni svolte da tale giudice.

E' appena il caso di rilevare che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.

Conseguentemente per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr., tra le altre, Cass. 15355/04; Cass. 9368/06; Cass. 9245/07; Cass. 14752/07).

Nella fattispecie in esame non si ravvisa nella sentenza impugnata l'omesso esame di elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, stante l'obiettiva complessità della valutazione degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.