Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 luglio 2013, n. 18267 - Operaio ascensorista ed esposizione all'amianto


 

Fatto





1.- La sentenza attualmente impugnata rigetta l'appello di S. P. avverso la sentenza n. 6070 dell'8 marzo 2005 del Tribunale di Napoli e conferma tale ultima sentenza che ha respinto la domanda del P. volta ad ottenere: 1) la affermazione della responsabilità ex art. 2087 cod. civ. della datrice di lavoro P. E. S. s.r.l. per non avere dotato il personale dipendente dei necessari strumenti protettivi rispetto all'inalazione delle fibre di amianto; 2) la condanna della società stessa al risarcimento del danno biologico (oltre ad accessori come per legge) per il carcinoma polmonare contratto in ragione dell'inalazione continuativa di fibre di amianto nello svolgimento delle mansioni di operaio ascensorista, svolte dal 1968 al 1995.

La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la soluzione della presente controversia è fondata sulla corretta interpretazione dell'art. 2087 cod. civ., norma in base alla quale per la configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per i danni alla salute subiti dal dipendente, è necessario che: 1) il lavoratore provi la nocività dell'ambiente di lavoro (che rende esigibili gli obblighi di sicurezza imposti dalla legge), l'esistenza del danno nonché ex art. 1223 cod. civ. la derivazione causale dalla lavorazione praticata; 2) il datore di lavoro dimostri di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, di aver adottato tutte le misure necessarie pei tutelare l'integrità fisiopsichica del lavoratore - in rapporto al tipo di lavorazione e allo stato della tecnica - nonché di aver vigilato sulla loro osservanza ovvero la configurabilità di una causa del danno lamentato non imputabile alla propria condotta;

b) in base a tali principi, cui si è uniformato il giudice dì primo grado, deve essere valutato il materiale probatorio in atti, inclusa la relazione di CTU redatta dal consulente nominato nel giudizio di appello;

c) tale valutazione deve muovere dai seguenti dati fattuali incontroversi: 1) il P., nello svolgimento delle mansioni di operaio manutentore ascensorista svolte alle dipendente della società P., è stato esposto ad amianto,contenuto nei ferodi del sistema frenante degli ascensori; 2) in costanza di rapporto di lavoro il P. ha contratto un carcinoma polmonare adenosquamoso, sviluppatosi nel segmento posteriore del lobo superiore del polmone, che gli è stato asportato chirurgicamente; 3) il lavoratore ha conseguito, a decorrere dal 1° luglio 1992, rendita INAIL per malattia professionale, in base a sentenza del Pretore dì Nola n. 89/1997, divenuta definitiva;

d) peraltro, in questa sede, è irrilevante l'accertamento della natura professionale del carcinoma, contenuto dell'indicata sentenza pretorile, sia perché tale decisione non è opponibile alla società P., che era estranea al relativo giudizio (oltretutto fondato sul presupposto della menomazione della capacità di lavoro, diverso da quelli sottesi alla pretesa azionata nel presente giudizio), sia perché si tratta di un accertamento privo di "significato sintomatico" ai fini della presente controversia, essendo basato su accertamenti del CTU contraddittori e lacunosi, nei quali non è stata specificamente valutata l'incidenza nell'insorgenza del carcinoma di fattori concorrenti rispetto all'esposizione dell'amianto, considerata come una concausa;

e) per l’individuazione dei livelli di esposizione all'amianto cui è stato sottoposto il P., nel corso della sua vita lavorativa, i periti nominati nel giudizio di primo grado hanno concluso nel senso di una esposizione "notevolmente al di sotto del limite minimo" statisticamente significativo "per poter ritenere un soggetto esposto al rischio di contrarre una patologia da asbesto-dose correlata", visto che la frequenza di tumori polmonari nei soggetti esposti all'amianto è dose-dipendente, cosi come è dose-dipendente l'asbestosi;

f) i consulenti del lavoratore - applicando il diverso criterio della "dose cumulativa" - hanno concluso nel senso che il rischio non possa essere calcolato nella sola frazione di tempo in cui il lavoratore svolgeva attività direttamente implicanti la manomissione di materiali contenenti amianto in quanto l'esposizione alle fibre di asbesto permaneva per intero il tempo in cui il P. operava nel vano ascensore e, pertanto, si attestava in una misura superiore a quella indicata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dal d.m, 6 settembre 1994 come valore di riferimento per valutare il rischio professionale amianto;

g) le conclusioni dei CTU di primo grado - cui ha sostanzialmente aderito il CTU di appello - sono pienamente condivisibili, in quanto adeguate agli elementi fattuali emersi e non specificamente contestate dai consulenti di parte, i quali si sono limitati a sostenere la maggiore validità scientifica del criterio della "dose cumulativa" e a proporre un diverso valore-limite, derivante dall'applicazione di tale criterio;

h) peraltro, in merito al valore-limite, va precisato che ai fini del nesso di causalità tra esposizione professionale e patologia rilevano i valori-limite di cui agli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991, applicabili ratione temporis, mentre non hanno rilievo i diversi valori stabiliti - per la bonifica dei locali contaminati dall'amianto - dal d.m. 6 settembre 1994, citato dai consulenti di parte;

i) ne deriva la correttezza sia della individuazione del valore-limite in 0,1 fibre per centimetro cubo effettuata dai consulenti d'ufficio, sia della conclusione che gli stessi CTU ne hanno tratto di una "pressoché insussistente" esposizione all'amianto e di un quadro anatomo-patologico che porta ad escludere il nesso di causa diretto e sufficiente tra esposizione ed evento dannoso;

l) d'altra parte, sulla base delle suddette risultanze è anche da escludere che il ruolo concausale dell'esposizione all'amianto abbia avuto una efficacia effettiva nell'insorgenza del carcinoma;

m) al riguardo si deve, in primo luogo, tenere presente che i CTU hanno sottolineato come: 1) il carcinoma in oggetto non si è sviluppato come patologia polmonare aggiuntiva rispetto ad una asbestosi; 2) il dato topografico del carcinoma in oggetto, cioè la sua localizzazione nel lobo superiore del polmone, è assolutamente discordante con i dati statistico -epidemiologici secondo cui la massima incidenza delle neoplasie polmonari da asbesto si verifica nei lobi inferiori e, raramente, nei lobi medi;

n) a ciò sono da aggiungere l'abitudine voluttuaria del P. al fumo di sigarette (nella rilevante misura di venti sigarette al giorno) e la sua familiarità per le patologie neoplatische;

o) a tali ultimi elementi deve essere attribuita - data l'assoluta insignificanza dell'esposizione all'amianto - valenza causale esclusiva nell'insorgenza della patologia tumorale in argomento, dovendosi ritenere che il P. si sarebbe comunque ammalato anche se non fosse stato esposto all'amianto.

2.- Il ricorso di S. P., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato, motivo; resiste, con controricorso, la P. Elevatore S. s.r.l.



Diritto



I - Sintesi del motivo di ricorso

1.- Con il motivo di ricorso si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., dell'art. 41 cod. proc. civ. (recte: art. 41 cod. pen.) nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si sostiene che la sentenza impugnata sia affetta da un "errore valutativo" circa la riconducibilità della patologia tumorale contratta dal P. all'attività lavorativa svolta, derivante da un errore metodologico commesso dai CTU di primo grado, a sua volta dovuto all'adozione di un sistema di valutazione del quadro patologico del lavoratore illogico e del tutto contrastante con i criteri scientificamente applicabili in simili ipotesi diagnostiche.

Tali carenze e incongruenze diagnostiche si sarebbero tradotte in vizio logico-formale delle consulenze consistente nella palese devianza dalla nozioni correnti della scienza medica, che si sarebbe trasmesso alla sentenza attualmente impugnata, avendo la Corte d'appello aderito acriticamente alle conclusioni dei CTU senza fornire esaustiva motivazione in merito alle controdeduzioni formulate dal lavoratore.

I suindicati rilievi del P. - fondati sulla premessa scientifica della misurabilità del livello di esposizione all'amianto con il criterio della "dose cumulativa" anziché con quello della "dose-dipendenza" - riguardavano, principalmente, il mancato rispetto del principio della ed. equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen. secondo cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano al ruolo di causa efficiente esclusiva.

Nella specie, se si fosse tenuto conto di tale principio non si sarebbe potuto escludere apoditticamente la eziologia professionale del carcinoma denunciato e ritenere la patologia determinata solo da fattori extraprofessionali.

II - Esame delle censure

2.- Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

2.1.- In linea generale, va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella prima parte dell'intestazione del motivo di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n, 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dai riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).

2.2.- Inoltre, per quanto riguarda le condizioni per la configurabilità del vizio di motivazione derivante dalla valutazione dei risultati di più consulenze tecniche (d'ufficio e/o di parte) espletate nel giudizio di merito, va ricordato che in base ai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte - elaborati sul presupposto che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle ma soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (vedi, per tutte: Cass. 3 marzo 2011, n. 5148) si è stabilito che

1) le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio, che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese, senza che ciò dia luogo a vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (Cass. 29 gennaio 2010, n. 2063; Cass. 18 aprile 2001, n. 5687; Cass. 22 settembre 2011, n. 19399; Cass. 29 agosto 1997, n. 8240; Cass. SU, 9 marzo 1965, n. 375);

2) invece, qualora il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni - tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d'ufficio quale proprio ausiliare - per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. 1° marzo 2007, n. 4797; Cass. 24 aprile 2008, n. 10688; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25862; Cass. 16 giugno 2001, n. 8165);

3) qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico; al di fuori dì tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica (vedi, per tutte: Cass. 26 gennaio 1998, n. 751; Cass. 26 giugno 2001, n. 8550; Cass. 17 aprile 2004, n. 7341; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 14 maggio 2012, n. 7470; Cass. 13 giugno 2012, n. 9650; Cass. 8 maggio 2013, n. 10818).

2.3.- Nella specie, la Corte partenopea, ha valutato i risultati di tutte le consulenze - di ufficio e di parte - espletate nel corso del giudizio, dando conto di tale valutazione in modo adeguato -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - ed ha spiegato, in modo congruente e logico, le ragioni che l'hanno indotta ad escludere, in adesione alle conclusioni dei CTU di primo e secondo grado, che l'attività di manutentore ascensorista svolta dal P. abbia avuto una efficacia causale o concausale nell'insorgenza del carcinoma polmonare contratto dal lavoratore.

La Corte territoriale, infatti, muovendo da una interpretazione dell'art. 2087 cod. civ, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - secondo cui tale disposizione non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, sicché incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore dì lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (vedi, da ultimo: (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2038) - ha ritenuto che l'esposizione all'amianto - cui è stato pacificamente sottoposto il lavoratore, essendo il suddetto minerale contenuto nei ferodi del sistema frenante degli ascensori - sia stata notevolmente inferiore al limite minimo statisticamente significativo per poter affermare che essa abbia avuto una ruolo causale o concausale nell'insorgenza del suddetto tumore polmonare, tale da configurare una responsabilità della datrice di lavoro per i danni alla salute subiti dal dipendente.

La Corte d'appello ha sottolineato che le valutazioni medico-legali formulate dai CTU di primo grado e di appello sul punto - fatte proprie dalla Corte stessa - poggiano sulle seguenti premesse: 1) qualificazione del tumore in oggetto come patologia fortemente dose-dipendente (cioè collegata ad una esposizione misurata in termini di intensità e di durata al di sopra di certi valori), al pari dell'asbestosi; 2) la individuazione del valore-limite in 0,1 fibre per centimetro cubo di aria; 3) la debole intensità della esposizione all'asbesto subita dal lavoratore, in quanto inferiore al suddetto valore-limite; 4) il fatto che il carcinoma in oggetto non si sia sviluppato come patologia polmonare aggiuntiva rispetto ad una asbestosi; 5) l'abitudine voluttuaria del P. al fumo di sigarette (nella rilevante misura di venti sigarette al giorno) e la sua familiarità per le patologie neoplatische.

La Corte territoriale ha anche aggiunto, in merito al valore-limite, che ai fini del nesso di causalità tra esposizione professionale e patologia rilevano, nella specie, i valori-limite di cui agli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991, applicabili ratione temporis, mentre non hanno rilievo i diversi valori stabiliti - per la bonifica dei locali contaminati dall'amianto - dal d.m. 6 settembre 1994, citato dai consulenti di parte.

A proposito delle osservazioni dei consulenti di parte, la Corte partenopea ha, altresì, precisato che tali consulenti si sono limitati ad affermare l'erroneità scientifica del sistema adottato dai consulenti d'ufficio per la determinazione del valore- limite di esposizione all'amianto e per la conseguente valutazione del rischio da esposizione, sostenendo che l'esposizione alle fibre di asbesto permaneva per tutto il tempo in cui il P. restava nel vano ascensore e non doveva quindi essere calcolato con riferimento alla sola frazione di tempo in cui il lavoratore svolgeva attività implicanti direttamente la manomissione dei ferodi contenenti amianto. Secondo i consulenti dell'interessato, applicando tale ultimo criterio di misurazione, le quantità e i tempi di esposizione all'asbesto del P. si attestavano in misura superiore a quella indicata dai CTU ed anche a quella indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nonché dal d.m. 6 settembre 1994.

Tuttavia gli stessi consulenti - come rilevato dalla Corte territoriale - non hanno specificamente contestato l'adeguatezza delle conclusioni dei CTU rispetto alle caratteristiche proprie della fattispecie subjudice,

Il che risulta confermato dalle censure formulate nel presente ricorso, che risultano indirizzate principalmente a ribadire l'astratta erroneità della premessa scientifica adottata dai CTU -consistente nella misurabilità del livello di esposizione all'amianto con il criterio della "dose-dipendenza", anziché con quello della ed. "dose cumulativa" - ma non rapportano tale contestazione agli elementi fattuali emersi e al quadro anatomo-patologico complessivo del lavoratore.

Il ricorrente, infatti, sulla scorta delle relazioni dei consulenti di parte, si limita a sostenere che l'adozione del criterio di misurazione indicato avrebbe impedito di escludere apoditticamente la eziologia professionale del carcinoma denunciato e di ritenere la patologia determinata solo da fattori extraprofessionali, in base ad una corretta applicazione del principio della ed. equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen. secondo cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano al ruolo di causa efficiente esclusiva.

Nulla, tuttavia, viene specificato con riguardo alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni da parte del P. e con riferimento all'incidenza sull'insorgenza del tumore della sua qualità di fumatore abituale di sigarette e della familiarità per le patologie neoplastiche.

2.4.- Va, infatti, ricordato che è scientificamente assodato che la tossicità dell'amianto si manifesta principalmente in caso di inalazione delle relative fibre e che il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità ed al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica nonché ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia.

In particolare, in base alle attuali conoscenze scientifiche sui rischi da esposizione all'amianto, le fibre di amianto inalate possono produrre principalmente le seguenti patologie: Pasbestosi (patologia non tumorale del polmone), il carcinoma (patologia tumorale del polmone), il mesotelioma (patologia tumorale della pleura o del peritoneo), tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi. Inoltre, mentre è scientificamente pacifica la dose-dipendenza dell'asbestosi e del carcinoma polmonare, per quanto riguarda il mesotelioma, il discorso si presenta decisamente più complesso.

In altre parole, la scienza medica ha appurato che mentre nel mesotelioma pleurico, nei soggetti suscettibili esposti ad amianto, l'effetto cancerogeno può essere conseguente ad una "dose" estremamente bassa, al contrario, per tutti gli altri tumori - compreso il carcinoma polmonare da amianto - dosi basse non producono effetti epidemiologicamente dimostrabili. È stato anche specificato che il carcinoma polmonare è in rapporto sicuro con l'amianto solo se vi è asbestosi o "l'evidenza di un'affezione pleurica causata dall'amianto", in quanto in difetto di tali evenienze, il suddetto tumore può essere conseguenza, ad esempio, del fumo di sigarette. Il che presuppone obiettivi riscontri anatomo-patologici e il rinvenimento di fibre di amianto nei polmoni in quantità rilevanti.

A tali dati ha fatto, di recente, riferimento anche il Piano Nazionale Amianto (PNA) di marzo 2013, cui si è pervenuti a conclusione della Seconda Conferenza Governativa Amianto, organizzata ai sensi della legge n. 257 del 1992 (22-24 novembre 2012), dove si sono confrontate tutte le componenti interessate, insieme a giuristi, scienziati ed esperti epidemiologi e clinici, dell'Università e del SSN, per poter giungere alla definizione di "Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali" nella materia (contenute nel suddetto PNA).

Nel Piano citato è stato anche evidenziato che "Le fibre di amianto interagiscono in maniera sinergica con altri cancerogeni, in particolare con il fumo di tabacco nel causare il tumore polmonare (che comunque può svilupparsi anche nei non fumatori)" e che, in particolare, tra i tumori a "bassa frazione eziologica" - i quali hanno anche importanti cause extralavorative -rientra, ad esempio il tumore polmonare, "per la maggior parte correlato al fumo di sigaretta". Inoltre, si è anche sottolineata la necessità - al fine di una corretta individuazione dei soggetti che contraggono malattie amianto-correlate - di definire in modo dettagliato e puntuale, presupposti e condizioni delle diverse patologie riscontrate, onde stabilire i casi in cui le patologie sono state contratte "in ambito familiare".

2.5.- Il valore-limite di esposizione all'amianto, risulta fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, anche nel recente d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (vedi: art. 254, comma 1), che ha abrogato il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e che ha espressamente precisato che "il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto dì fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti" e che "ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1" (art. 253, commi 6 e 7 del d.lgs. cit.).

Nello stesso decreto si stabilisce che se, nell'aria dell'ambiente di lavoro, il suddetto valore-limite non è superato ci si trova in presenza di "esposizioni sporadiche e di debole intensità" e si specifica che, tra queste ipotesi rientrano: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; e) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

2.6.- E noto che ì ferodi dei freni dei mezzi meccanici di vecchia fattura contenevano amianto e ciò vale anche per quelli dei sistemi frenanti degli ascensori. Resta assodato però per la affermazione del collegamento - causale o concausale - dell'esposizione all'amianto con l'insorgenza di un tumore polmonare da parte di un manutentore ascensorista (venuto in contatto con ferodi dei freni di vecchia fattura) è necessario dimostrare l'effettiva ricorrenza delle condizioni di polverosità da asbesto dell'ambiente di lavoro.

Va, inoltre, considerato che l'esposizione all'amianto nella lavorazione sui sistemi frenanti assume, per i manutentori ascensoristi, un rilievo diverso rispetto a quello che si riscontra nella cantieristica navale, per i lavoratori che hanno svolto attività di manutentori meccanici (con interventi sui sistemi frenanti di gru e carri ponte spesso effettuati con frequenza giornaliera, dato l'elevato numero di mezzi meccanici da sottoporre a manutenzione periodica) così come per gli addetti ai sistemi frenanti di automezzi di medie e grosse dimensioni delle aziende di trasporto pubblico nonché per gli operai meccanici che abbiano svolto anche il lavoro di gommista, stando così a stretto contatto con le polveri di amianto che si raccolgono sia all'interno di tutto il sistema frenante sia all'interno degli pneumatici.

2.7.- Da quel che si è detto si desume la correttezza scientifica del metodo di rilevazione adottato dai CTU nella specie per determinare la dose-limite di esposizione e la conseguente esattezza della conclusione della "assoluta insignificanza" della esposizione all'amianto subita dal P. ai fini della insorgenza del tumore polmonare (fra l'altro, non sviluppatosi come patologia aggiuntiva rispetto ad una asbestosi).

Di qui l'esclusione della rilevanza causale o concausale della suddetta esposizione rispetto alla malattia, cioè la configurazione di tale elemento come antecedente privo, in concreto, dì efficienza causale, configurazione effettuata in modo del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui;

a) in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. per l'accertamento del nesso causale tra condotta e l'evento di danno alla salute del dipendente pur non richiedendosi la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, è tuttavia necessaria la sussistenza di un rapporto di "elevata probabilità scientifica", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici del consulente tecnico, sicché il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile (Cass. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. 26 giugno 2009, n. 15078; Cass, 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 26 giugno 2007, n. 14759).

b) nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso dì causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (Cass. 12 maggio 2004, n. 9057; Cass. 21 giugno 2006, n. 14308; 26 maggio 2006, n. 12559; 11 giugno 2004, n. 11128).

2.8.- Nella parte finale della motivazione la Corte d'appello attribuisce (data la rilevata assoluta insignificanza dell'esposizione all'amianto) "valenza causale esclusiva" nell'insorgenza della patologia tumorale in argomento all'abitudine voluttuaria del P. al fumo di sigarette(nella rilevante misura di venti sigarette al giorno) e alla sua familiarità per le patologie neoplatische.

Si deve osservare, al riguardo, che, pur trattandosi di affermazioni che hanno una rilievo del tutto superfluo nell'ambito della motivazione - visto che: a) per giustificare l'esclusione della responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. è sufficiente, nella specie, la configurazione dell'esposizione all'asbesto come un antecedente privo, in concreto, di efficienza causale rispetto alla malattia tumorale; b) la suddetta esclusione della responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. non comporta l'individuazione, da parte del giudice, dei fattori che hanno dato origine alla malattia - esse meritano tuttavia di essere puntualizzate (art. 384 cod. proc. civ., u.c.), data la rilevanza delle questioni esaminate.

Intanto, dal punto di vista scientifico, è sempre molto difficile determinare con nettezza i fattori cui attribuire "valenza causale esclusiva" nell'insorgenza della patologia tumorale (in genere) e del carcinoma polmonare (in particolare), benché sia assodato che sia l'abitudine al fumo di sigarette sia la familiarità per le malattie neoplastiche abbiano un ruolo importante, ma non sicuramente esclusivo.

Va, inoltre, precisato che, nella specie, l'efficienza causale di tali fattori può essere presa in considerazione - sia pure in termini meno assoluti di quelli usati dalla Corte partenopea - solo perché è stata del tutto esclusa la responsabilità datoriale nella produzione dell'evento danno e, in particolare, è stata esclusa una esposizione significativa al rischio ambientale.

Infatti, nella diversa ipotesi di accertata esposizione al rischio ambientale, sul piano eziologico del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 41 cod. pen. -secondo cui il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni - di regola non hanno, di per sé, rilievo al fine di interrompere il nesso causale la predisposizione fisica oppure infermità pregresse del lavoratore (Cass. 9 aprile 2003, n. 5539) così come l'evidenziata abitudine al fumo di sigarette (Cass. 9 settembre 2005, n. 17959; Cass. 12 maggio 2004, n. 9057; Cass. 19 gennaio 2011, n. 1135).

Fatta questa precisazione, va rilevato che in definitiva a fronte dì una motivazione molto puntuale della Corte d'appello - basata su conclusioni dei CTU conformi alle più recenti acquisizioni scientifiche - il ricorrente oppone essenzialmente un mero dissenso valutativo con censure e deduzioni prive di sufficiente specificità, inidonee a revocare in dubbio la valutazione di adeguatezza e coerenza della motivazione della sentenza impugnata.

IV - Conclusioni

3.- 11 ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi - in considerazione della natura della controversia, della evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse - per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.