All’articolo 21:
alla rubrica, le parole: «Differimento operatività garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Differimento dell’operatività della garanzia».

All’articolo 22:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «un tetto massimo» sono sostituite dalle seguenti: «un limite massimo»;
al secondo periodo, le parole: «L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria» sono sostituite dalle seguenti: «L’utilizzo delle entrate rivenienti dall’esercizio dell’autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali» e le parole: «relazioni di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni sul bilancio»;
al quinto periodo, le parole: «Dalla misura» sono sostituite dalle seguenti: «Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma».

All’articolo 23:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All’articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: “il titolare persona fisica” sono inserite le seguenti: “o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione”»;
al comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue giorni»;
al comma 2, alinea, le parole: «le lettere a) e b) sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le lettere a) e b) sono abrogate».

All’articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «al comma 1, le parole: “d’intesa”» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, le parole: “d’intesa con”» e la parola: «approva» è sostituita dalle seguenti: «è approvata»;
alla lettera b), capoverso, le parole: «e per i corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corrispettivi»;
al comma 3, lettera b):
al capoverso «4-bis»;
al primo periodo, le parole: «la riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento»;
al secondo periodo, le parole: «Tale compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «L’importo di tali diritti deve, in linea con l’analisi economica effettuata dall’organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell’equilibrio economico e»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l’equilibrio economico»;
al terzo periodo, le parole: «sul far salire» sono sostituite dalle seguenti: «nel diritto di far salire» e le parole: «non si incorra in» sono sostituite dalle seguenti: «non si verifichino»;
al capoverso «4-ter», dopo le parole: «e i livelli» è inserita la seguente: «medi»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:
“3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un’analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione”».

All’articolo 25:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «destinate agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «destinate a coprire gli oneri»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «dicembre 2012» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «del corrispondente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all’insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell’intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.
5-ter. All’accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l’anno 2013 all’ENAC, ai sensi dell’articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all’alinea, le parole: “, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,” sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: “ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata” sono soppresse;
3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato;
b) al comma 3, lettera a), le parole: “anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)” sono soppresse.
8. All’articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “L’amministratore unico” sono sostituite dalle seguenti: “L’organo amministrativo” e le parole: “entro il 30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”;
b) al secondo periodo, le parole: “Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di approvazione dello statuto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio per l’esercizio 2012”;
c) il terzo periodo è soppresso»;
al comma 10, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell’articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:
a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l’attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2008;
e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l’approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina”. La mancata approvazione delle proposte determina l’annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.
11-quater. All’articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “dagli autodromi,” sono inserite le seguenti: “dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,”. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: “di autodromi,” sono inserite le seguenti: “aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,”. All’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo la parola: “aeroportuali” sono inserite le seguenti: “, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile”. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile”.
11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell’efficienza da conseguire attraverso l’adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell’11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell’importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all’esame del CIPE, per la presa d’atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l’acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Modifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). - 1. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La sede dell’Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013”».

All’articolo 26:
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 9-bis:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
2) al primo periodo, le parole: “ai migliori cinque anni del decennio” sono sostituite dalle seguenti: “al decennio”».

Dopo l’articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis. - (Suddivisione in lotti). - 1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.
2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.
3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: “i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis,”.

Art. 26-ter. - (Anticipazione del prezzo). - 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione dei prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile».

All’articolo 28:
al comma 1, dopo le parole: «amministrazione procedente o» sono inserite le seguenti: «, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «decadenziale» è sostituita dalla seguente: «perentorio» e le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo»;
al comma 3, dopo le parole: «non emani il provvedimento nel termine» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,», le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data della medesima liquidazione» e dopo le parole: «dell’articolo 118» è inserita la seguente: «dello»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 117» sono inserite le seguenti: «del codice di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,»;
al comma 5, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,» e le parole da: «secondo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;
al comma 8, le parole: «ed è altresì indicato» sono sostituite dalle seguenti: «, e sono altresì indicati»;
al comma 9, le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis.»;
al comma 10, le parole: «al detta » sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima»;
al comma 12, le parole: «Conferenza unificata, sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti» e dopo le parole: «individuati al comma 10» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

All’articolo 29:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «i regolamenti ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
il secondo periodo è soppresso.

Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). - 1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 29-ter. - (Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). - 1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».

All’articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
“Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”»;
alla lettera f):
all’alinea sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II,»;
al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;
alla lettera g);
al capoverso «4-bis»:
alla lettera a), le parole: «siano state completate le parti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni» e le parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione» sono soppresse;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale»;
il capoverso 4-ter è soppresso;
alla lettera h), capoverso «5-bis», dopo le parole: «lettere a), b) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, le parole: «Ferma restando la» sono sostituite dalla seguente: «Salva» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell’articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell’aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all’importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.
5-ter. All’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”;
5-quater. All’articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: “con posa in opera” sono soppresse».

Dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Semplificazioni in materia agricola). - 1. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione”;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”».

All’articolo 31:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio»;
al comma 4, lettera d), le parole: «stati avanzamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «stati di avanzamento dei lavori»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data del rilascio»;
al secondo periodo, dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito»;
al terzo periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
al comma 8, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilascialo in data non anteriore a centoventi giorni.
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
8-septies. L’esercizio dell’attività d’impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli».

All’articolo 32:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all’articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”;
Ob) all’articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: “definire” è sostituita dalle seguenti: “discutere in ordine ai” e dopo le parole: “con decreto del Presidente della Repubblica,” sono aggiunte le seguenti: “su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,”»;
alla lettera a): al capoverso «3»:
al primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» sono sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», dopo le parole: «con riferimento» è inserita la seguente: «sia», dopo la parola: «committente» sono inserite le seguenti: «sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi» e le parole: «tipiche di un preposto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
al capoverso «3-bis»:
al primo periodo, le parole: «ai dieci uomini-giorno» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque uomini-giorno», dopo le parole: «comportino rischi derivanti» sono inserite le seguenti: «dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o», la parola: «biologici,» è sostituita dalle seguenti: «mutageni o biologici, di amianto o di» e dopo le parole: «di cui all’allegato XI» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all’articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”»;
alla lettera b), al numero 2), capoverso «6-ter»:
al primo periodo, le parole: «sentita la Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione» e le parole: «settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»;
al secondo periodo, la parola: «attestare» è sostituita dalla seguente: «dimostrare» e le parole: «di cui agli articoli 17, 28 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo»;
al terzo periodo, le parole: «dell’articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 31, comma 1, dopo le parole: “servizio di prevenzione e protezione” è inserita la seguente: “prioritariamente”»;
alla lettera c), capoverso, al primo periodo, le parole: «e addetti» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli addetti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;
alla lettera d), capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) all’articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) all’articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”»;
dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) all’articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”»;
alla lettera h), capoverso «Art. 104-bis»:
alla rubrica, le parole: «temporanei e mobili» sono sostituite dalle seguenti: «temporanei o mobili»;
al comma 1, dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «c con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;
al comma 4, capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;
al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;
al comma 7, le parole: «Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
1-ter. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

All’articolo 33:
al comma 1, la parola: «altra» è soppressa;
al comma 2, primo periodo, le parole da: «Gli Ufficiali di stato civile» fino a: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici».

All’articolo 35:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi»;
il capoverso 13-bis è sostituito dai seguenti:
«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell’articolo 9 del presente decreto”».

All’articolo 36:
al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e dopo le parole: «per l’anno 2013» sono inserite le seguenti: «, per la».

All’articolo 37:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l’elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma».

All’articolo 39:
al comma 1: alla lettera b):
al numero 1), le parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi» sono soppresse;
il numero 3) è soppresso;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I commi da 24 a 30 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministre delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell’atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l’atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All’articolo 40:
alla rubrica e al comma 1, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «per essere riassegnati» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini della loro riassegnazione»;
al secondo periodo, le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all’entrata»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L’articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti».