Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 agosto 2013, n. 19814 - Mobbing e manie di persecuzione: negazione del risarcimento


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 8049-2011 proposto da:
M.A.A.G. nata ad (Omissis),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell'avvocato LIBERATORE ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Omissis) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- controricorrente -
e contro R.F. in proprio e quale Direttrice Didattica del Circolo di Atina, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI FROSINONE già provveditorato agli studi di Frosinone;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3711/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2010 R.G.N. 2880/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato RENDINA SIMONA per delega LIBERATORE ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo, in subordine rigetto del ricorso.


Fatto


Con sentenza depositata il 22 marzo 2010 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, con cui era stata respinta la domanda proposta da M.A.A.G. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità solidale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Centro Servizi Amministrativi di Frosinone e di R.F., direttrice didattica dell'Istituto scolastico di Atina, dove la ricorrente aveva prestato servizio, per i danni conseguenti a plurime azioni ritenute integrative di mobbing. Nel respingere il gravame proposto dalla lavoratrice, la Corte territoriale svolgeva le seguenti considerazioni:

- la vicenda era stata rappresentata con molte valutazioni ed affermazioni personali irrilevanti ai fini della decisione, come pure irrilevante era la conflittualità, sicuramente sussistente, tra l'insegnante e la direttrice R., in difetto di prova di un intento persecutorio e vessatorio, tanto più che la M., che riteneva di essere più preparata e che voleva assumere all'interno del corpo insegnanti il ruolo di "garante" delle regole, più volte aveva suscitato reazioni accese ed esasperate della R. e talvolta, durante il collegio dei docenti, una protrazione delle riunioni e l'irritazione delle colleghe;

- delle sessantasei circostanze poste a base della domanda, all'esito di analitica disamina, molte erano risultate irrilevanti o addirittura incomprensibili; altre costituivano una giustificata risposta ai comportamenti inadeguati tenuti dalla M. per inosservanza dei doveri di correttezza, fedeltà e riservatezza propri di un pubblico dipendente;

altre ancora esprimevano un'interpretazione solo soggettiva di determinati fatti;

- in conclusione, le risultanze dell'istruttoria testimoniale avevano escluso l'esistenza del mobbing, evidenziando di contro la tendenza dell'appellante all'eccessiva personalizzazione, alla vis polemica, alla continua censura dell'operato della direttrice ed anche delle colleghe;

- la consulenza medico-legale d'ufficio aveva evidenziato un modesto danno biologico (5%), rientrante nel concetto generale di sofferenza endogena, verosimilmente ascrivibile a tratti della personalità che condizionavano la percezione che la ricorrente aveva delle proprie vicende lavorative.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.A. A.G. sulla base di un solo articolato motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Il Centro Servizi Amministrativi di Frosinone e R.F. sono rimasti intimati.


Diritto


Con unico motivo, articolato in plurime censure, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2087 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) per avere la Corte di appello trascurato di considerare (a) che l'art. 2087 cod. civ., nell'imporre al datore di lavoro di adottare nell'impresa tutte le misure occorrenti per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, considera tra le fonti di rischio anche le "costrittività organizzative", ossia quelle deficienze della struttura organizzativa suscettibili di arrecare danni al lavoratore a prescindere da qualsivoglia intento vessatorio. A tal fine la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare tutta la documentazione allegata agli atti anzichè limitarsi a valutare le sole deposizioni testimoniali, (b) Non era stato considerato che dalla consulenza medico-legale potevano trarsi elementi di prova indiretta per la riconducibilità del danno al fattore lavorativo con procedimento di inferenza causale. (c) Inoltre, procedendo con analisi "atomistica" dei singoli episodi denunciati, la Corte di appello non aveva colto l'elemento unificatore attraverso il quale tali episodi dovevano essere interpretati, da ravvisare nell'intento della direttrice R. di delegittimare l'operato della ricorrente, che considerava un ostacolo per la sua carriera.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Secondo costante orientamento interpretativo di questa Corte (ex plurimis, Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785), per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

La sentenza impugnata non solo ha motivatamente escluso, con dettagliato esame dei singoli episodi, l'esistenza di atti a contenuto vessatorio, ma ha rilevato che i fatti denunciati, molti dei quali comunque irrilevanti o rimasti indimostrati, avevano assunto solo nella percezione soggettiva della ricorrente una valenza lesiva della sua personalità; le risultanze della prova testimoniale, unitamente a quelle medico-legali espresse nella c.t.u., avevano tratteggiato - come motivato in sentenza - un atteggiamento tendente a personalizzare come ostile ogni avvenimento e tale da creare tensione nei rapporti di lavoro. In tale contesto dovevano interpretarsi le iniziative assunte dalla direttrice, che in taluni casi costituivano veri e propri atti dovuti in presenza di comportamenti tenuti dalla ricorrente contrari alle regole organizzative dell'Istituto o che costituivano condotte non consone al ruolo ricoperto; in ogni caso, non erano emersi elementi idonei ad avvalorare la tesi di un intento vessatorio.

Nel ritenere insussistente il mobbing, la sentenza impugnata ha dunque esaminato sia singolarmente, sia nel loro insieme le condotte che la ricorrente aveva prospettato a fondamento della domanda ed ha ravvisato - con ragionamento immune da vizi logici e coerente con le risultanze istruttorie assunte a fondamento della decisione principalmente in fattori di ordine soggettivo la ragione della percezione dei fatti e delle vicende lavorative in senso persecutorio.

In tema di valutazione delle risultanze probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20 giugno 2006 n. 14267; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707). Il vizio di motivazione non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., tra le più recenti, Cass. n. 6288 del 18/03/2011).

Del percorso argomentativo seguito dal giudice di appello non sono state denunciate incoerenze argomentative o contraddizioni, dovendosi osservare che il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l'attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. 26 gennaio 2007 n. 1754).

Nè sono fondate le doglianze di omesso o insufficiente esame di fatti decisivi.

In particolare, l'esistenza di una presunta "costrittività organizzativa" costituisce un assunto di parte privo di fondamento oggettivo, avendo la sentenza impugnata motivatamente escluso l'esistenza di fattori ambientali che potessero integrare una responsabilità dell'amministrazione scolastica per violazione dell'art. 2087 cod. civ..

Quanto alle doglianze di omesso esame: a) dei verbali delle riunioni collegiali; b) delle indicazioni scaturenti dalla c.t.u. medico- legale dalle quali potere argomentare, in via di inferenza logica, la prova del nesso causale tra il danno accertato e il comportamento del datore di lavoro, trattasi di censure inammissibili.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente osservare che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie, il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico degli atti processuali cui si fa riferimento nella censura in esame e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pure per sintesi, i dati fattuali emergenti dai verbali e dalla c.t.u. asseritamente trascurati e decisivi ai fini del decidere. Per entrambe le fonti di prova vi è un difetto di autosufficienza del ricorso.

Inoltre, come affermato da questa Corte nella sentenza 22 febbraio 2010 n. 4101, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Per il resto, le deduzioni svolte in ricorso si risolvono in un diverso apprezzamento, inammissibile nei termini in cui è proposto, degli esiti dell'accertamenti tecnici svolti dal Consulente d'ufficio, il quale ebbe a concludere - come da atto la sentenza impugnata - affermando che l'accertato modesto danno biologico (5%) rientrava "nel concetto generale di sofferenza endogena senza riflessi causali con altri fatti o eventi".

Conclusivamente, sono privi di fondamento sia i prospettati errores in iudicando, sia il vizio motivazionale.

Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero costituito, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti delle parti rimaste intimate.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del MIUR, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Nulla per le spese nei confronti di R.F. e del Centro Servizi Amministrativi di Frosinone.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2013