Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 13 settembre 1954
Validità: 01.06.1954 - 31.05.1956
Parti: Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Genova e Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacie-Cisl, Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati-Cgil
Settori: Commercio, Farmacie, Non laureati, Genova

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Classifica del personale.
Art. 3. - Dell’assunzione e del periodo di prova.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. - Dell’orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario notturno festivo.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. - Festività nazionali.
Art. 12. - Festività infrasettimanali.
Art. 13. - Retribuzioni.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. - Congedo per matrimonio.
Art. 18.
Art. 19.

Art. 20. - Delle assenze.
Art. 21. - Malattie.
Art. 22.
Art. 23. - Chiamata di leva e richiamo alle armi.
Art. 24. - Della risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 25. - Indennità di anzianità.
Art. 26. - Dimissioni.
Art. 27. - Dell’anzianità di servizio.
Art. 28. - Norme disciplinari.
Art. 29.
Art. 30. - Personale femminile.
Art. 31. - Reclami e controversie.
Art. 32. - Norme generali.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Tabelle salariali


Contratto collettivo per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Genova, 13 settembre 1954

L’anno 1954, il giorno 13 settembre in Genova, tra l'Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Genova [...] e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacie - Cisl [...], la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati - Cgil [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto normativo nazionale di lavoro per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Genova il quale entrerà in vigore dal 1° giugno 1954.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo ha lo scopo di regolare il rapporto di lavoro dei non farmacisti dipendenti da farmacie i cui titolari siano farmacisti ed uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti per effetto di usi, consuetudini, accordi, contratti collettivi in quanto dal presente contratto disciplinate.

Art. 7. - Dell’orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e 48 settimanali, giusta le disposizioni legislative vigenti in materia.
Si stabilisce che la durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti, come per taluni di essi secondo le esigenze della farmacia.

Art. 8. - Lavoro straordinario notturno festivo.
È data facoltà di richiedere al personale le prestazioni di lavoro straordinario oltre l’orario normale di cui all’art. 7.
Il personale non può rifiutarsi di compiere tale lavoro nel limite di due ore al giorno.
[...]

Art. 10.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e in coincidenza con la domenica.
Sono fatte salve le eccezioni previste dal decreto in data 22 giugno 1935 che determina le attività per le quali è applicabile l’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale, nel qual caso il personale avrà diritto puramente al riposo settimanale a turno, in luogo del riposo domenicale.
Quando per assolute esigenze della farmacia fossero richieste personale delle ore di lavoro da effettuarsi in giorno festivo, tali ore sono compensate come segue:
1) quando il lavoro festivo è richiesto nei limiti dell’orario in posto alla farmacia da disposizioni del prefetto ai sensi dell’art. testo unico 27 giugno 1934, n. 1265 e art. 29 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1506, il lavoro stesso è compensato in ragione della retribuzione normale, ragguagliata ad ora lavorativa aumentata del 20%.
2) quando il lavoro festivo è richiesto dal titolare per operazioni di riordinamento, inventari, ecc., in giorni in cui la farmacia è chiusa, il lavoro stesso è compensato in ragione della retribuzione normale, ragguagliata ad ora lavorativa, aumentata del 50 %.
Le stesse maggiorazioni si applicano nei casi in cui, ai sensi legge, è consentito il lavoro domenicale senza riposo compensativo.

Art. 14. - Ferie.
I lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie fissato nella seguente misura:
Categoria A e Categoria B:
Dopo un anno di ininterrotto servizio e fino a due anni di servizio compiuto 12 giorni
Dall’inizio del terzo anno e fino ai sei anni compiuti di servizio 16 giorni
Dall’inizio dei setti anni e fino ai dieci anni di servizio compiuti 20 giorni
Dall’inizio degli undici anni e fino ai venti anni di servizio compiuti 25 giorni
Dall’inizio del ventunesimo anno in poi di servizio 30 giorni
Categoria C:
Dopo un anno di ininterrotto servizio e fino al decimo anno di servizio compiuto 12 giorni
Dall’inizio dell’undicesimo anno di servizio e fino al ventesimo anno di servizio compiuto 15 giorni
Dall’inizio del ventunesimo anno in poi 18 giorni

Art. 16.
Il personale in ferie può essere richiamato prima del termine, fermo il diritto del dipendente di completare le vacanze in epoca successiva [...]

Art. 22.
[...]
Per quanto riguarda la gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 28. - Norme disciplinari.
Il prestatore di lavoro ha l’obbligo di disimpegnare diligentemente, scrupolosamente le mansioni affidategli, di cooperare in tutti il modi per migliorare l’andamento della farmacia, conservando il più scrupoloso segreto sugli affari in essa trattati.
È inoltre tenuto:
[...]
2) a non abbandonare la farmacia, sia pure momentaneamente, senza permesso;
3) ad eseguire tutte le disposizioni con sollecitudine, diligenza e precisione, e a coordinare il proprio lavoro con quello dei propri colleghi, al fine di ottenere la massima efficienza possibile;
4) ad usare in ogni caso modi corretti e cortesi;
[...]
6) a seguire una condotta conforme ai propri doveri civili e nazionali.

Art. 29.
Il licenziamento con esclusione di qualsiasi indennità si applica a seguito delle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ed in particolare di quelle che riguardano la moralità di condotta e la fedeltà amministrativa, come l'abuso di fiducia, la violazione del segreto d’ufficio, la falsità di occultazione nei rapporti e nei dati informativi.
[...]

Art. 30. - Personale femminile.
Il personale femminile superiore ai 21 anni avrà lo stesso stipendio base del personale maschile delle medesime categorie.
[...]

Art. 31. - Reclami e controversie.
Tutte le controversie di carattere individuale prima dell’azione giudiziaria, devono essere denunciate alle rispettive organizzazioni sindacali per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
In sede provinciale verrà costituita una Commissione paritetica formata dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate, avente la funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Art. 34.
Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge sul contratto d’impiego privato nonché quelle contenute nel libro del lavoro del vigente Codice civile.