ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) con sede in Roma, P.le Giulio Pastore n. 6, P.IVA 00968951004, nella persona del legale rappresentante Prof. Massimo De Felice
E
LA CNCPT, COMMISSIONE NAZIONALE DEI COMITATI PARITETICI TERRITORIALI con sede in Roma, via Alessandria 215, C.F. 96372520583 nella persona del Presidente, Marco Garantola e del Vicepresidente, Franco Turri

PREMESSO CHE


L'INAIL
- in base al quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione e sostegno alla progettazione di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi della responsabilità sociale delle imprese;
- persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività in campo prevenzionale per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la crescita dei livelli di formazione nella specifica materia ed in particolare della formazione di figure professionali specialistiche in logiche di SGSL e del costante aggiornamento professionale con particolare riguardo all'approfondimento del complesso di conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche esigenze provenienti dal mondo del lavoro, anche attraverso la partecipazione ad azioni di sistema mirate a specificità e problematiche di settore di particolare rilevanza;
- punta, per lo sviluppo della propria funzione, ad interazione e sinergie con gli altri attori istituzionali, con le Parti sociali e con gli Organismi con finalità ed impegni concreti sui temi di interesse, per valorizzare ruoli, esperienze, ai diversi livelli espressi al fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare nei riguardi di settori ed aree individuate critiche e/o emergenti per specificità e complessità di problematiche di tutela, salute e sicurezza dei lavoratori;

La CNCPT

- in base alle norme statutarie svolge compiti di indirizzo e coordinamento a supporto dei Comitati Paritetici Territoriali, per il ruolo loro affidato nello specifico settore dei cantieri dal quadro normativo di riferimento nei confronti delle imprese e dei lavoratori, per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei cantieri e con tale finalità promuove la ricerca di strategie di prevenzione e divulgazione delle evoluzioni normative e organizzative e sviluppare adeguate conoscenze e trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 e smi;
- realizza le interrelazioni con gli altri Soggetti del sistema prevenzionale;
- promuove la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro e di tutela della salute dei lavoratori e la crescita del livello formativo delle figure professionali che operano nel settore

CONSIDERATO CHE

- sussiste condivisione delle finalità e degli impegni espressi, con particolare riguardo al settore dei cantieri, nei rispettivi campi di azione;
- è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI-CNCPT, documento che fornisce indicazioni operative per le fasi di verifica, le relative modalità operative e le competenze delle figure professionali incaricate del processo di asseverazione di cui all'art. 51 del Decreto legislativo n. 81/2008 e smi., nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile;
- la finalità di tale prassi di riferimento è fornire indicazioni omogenee a garanzia delle imprese edili che vorranno fare asseverare i propri modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- l'iter relativo alle prassi di riferimento prevede per il passaggio a documento normativo una fase prodromica dedicata alla informazione ed alla conoscenza da parte del target di riferimento, finalizzate alla valutazione di efficacia;

CONVENGONO

ART. 1 - FINALITÀ

Le Parti intendono attuare la più ampia collaborazione per realizzare iniziative finalizzate a sviluppare i presupposti informativi e formativi in funzione della fase prodromica richiamata in premessa, in considerazione dell'importanza della tematica in termini di carattere innovativo e di specificità di settore.

ART. 2 - AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione e di valorizzazione degli apporti tecnici ed esperienziali delle Parti stesse:
- progettazione e promozione di iniziative di informazione finalizzate a divulgare la conoscenza dei contenuti della prassi di riferimento UNI-CNCPT;
- progettazione e realizzazione di percorsi di aggiornamento professionale destinato ai Comitati Paritetici Territoriali per il ruolo loro affidato dalla normativa in riferimento alla tematica dell'asseverazione di cui all'art. 51 del Decreto legislativo n. 81/2008 e smi;
- realizzazione della sperimentazione delle fasi previste nel documento UNI-CNCPT per la realizzazione del processo di asseverazione e analisi dei dati di monitoraggio dei "ritorni" in funzione della formulazione di ricalibrature nelle sedi competenti;
- analisi e studio di valorizzazione di strumenti di sostegni economici ai fini di favorire il processo di sviluppo dell'asseverazione in attuazione dell'art. 51 del Decreto legislativo n. 81/2008 e smi.;
- progettazione e realizzazione di strumenti metodologici, informativi e organizzativo/procedurali, sulla scorta della sperimentazione, calibrati per la fase di passaggio a regime e per la gestione a regime.

ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per la individuazione delle iniziative progettuali, con riferimento a ciascun ambito di collaborazione, le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento composto da Referenti Indicati in numero di quattro da ciascuna Parte, a cui viene dato il compito di definire i piani di sviluppo della collaborazione con valutazione di finalizzazione - in termini di compartecipazione - degli apporti professionali, ed organizzativi, in relazione ai rispettivi ruoli, competenze ed esperienze, nonché il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi di sviluppo dei piani e delle iniziative progettuali con affidamento della progettazione analitica e della realizzazione a Gruppi di lavoro integrati.
Le Parti condividono la possibilità di valutare un coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti, Organismi le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui al presente Accordo.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente Accordo, le Parti si impegnano a mettere in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute e le esperienze.
Per la fase di sostegno informativo da realizzare nel corso del 2013 le Parti convengono di destinare un budget economico massimo di 100.000 euro (centomila euro) onnicomprensivo per quota paritaria onnicomprensiva di 50.000 euro (cinquantamila euro) a carico di ciascuna parte.

ART. 5 - DURATA

Il presente accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione con la durata di tre anni e decade automaticamente alla scadenza.
È consentito il recesso di ciascuna delle Parti, da comunicare con lettera Raccomandata A/R o con P.E.C. con un preavviso di 60 giorni, fatti salvi impegni assunti in base ad accordi attuativi di cui al precedente art. 2.

ART. 6 - FORO COMPETENTE

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il foro di Roma.

3 Ottobre 2013


Fonte: inail.it