Tribunale di Trapani, Sez. Lav., 26 giugno 2013, n. 2892 - Sicurezza della navigazione e titolo abilitativo: responsabilità dell'ente


Fatto


Gli imputati sono stati tratti a giudizio del G.I.P. del Tribunale di Trapani, rispettivamente, per rispondere:
[L.L.].
quale legale rapp.te della ditta [...] s.r.l, del delitto di cui all’art. 589/1° e 2° cp., rif. art.1231 Cod. Navig., 39 D.L.vo n. 171/05. (il 6/6/09).
[La ditta “... S.r.l.”] Ente responsabile dell’illecito amministrativo, di cui al del D.lvo 231/2001 artt. 25 septies, 5, 34, 35, responsabilità conseguente al delitto di cui all’art. 589 cp., sopra descritto commesso dal legale rapp.te dell'Ente, con violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro riferibile alla carenza di organizzazione, poiché ometteva di verificare e controllare il possesso, in capo al dipendente, [P.G.], del prescritto titolo abilitativo per il natante che gli veniva assegnato al fine di svolgere le sue mansioni (Fino alla data di cui al capo a).
Con sentenza emessa, quindi, nelle forme del rito abbreviato, in data 31/1/2011, L.L. è stato assolto dal delitto ascrittogli, ai sensi dell’art. 530 cpp. co.2 cpp., perché il fatto non sussiste.
La [ditta ... s.r.l] è stata assolta dall’illecito ascrittole, ai sensi dell’art. 66 D.l.vo n. 231/01, parimenti, perché il fatto non sussiste.
Il Decidente ha argomentato il convincimento espresso sui testi escussi, i documenti, gli atti irripetibili di P.G.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trapani che ha chiesto di dichiarare gli imputati colpevoli, rispettivamente, del reato e dell’illecito amministrativo loro rispettivamente ascritti e di condannarli alle pene richieste, rilevando, in sintesi, che il [dipendente P.G.] non doveva e non poteva essere incaricato delle mansioni che gli sono state affidate, e sostenendo la sussistenza del nesso causale tra le contestate violazioni e l'evento.
Nello specifico, si evidenzia che la [ditta ... s.r.l] e [L.L.] hanno “omesso di predisporre qualsiasi strumento [organizzativo e tecnico] idoneo a tutelare le condizioni di sicurezza del lavoro in mare del [dipendente P.G.] e, addirittura, approfittando dell’ignoranza sulla normativa della vittima, lo hanno incaricato, anche di esercitare le attività di ispezione e vigilanza senza le garanzie previste dal D. Lgs. N. 271/999 sulla sicurezza del lavoro in mare, in violazione dell'art. 263 reg. del cod. nav., rif. art. 274 del regolamento che prevede l'obbligo della patente nautica nei casi di natanti utilizzati per lavoro ed a fini di lucro. Hanno proposto appello anche le Parti Civili costituite (...) che hanno chiesto di dichiarare gli imputati responsabili dei reati e dell’illecito amministrativo loro rispettivamente ascritti.
La Difesa degli imputati ha chiesto la conferma della sentenza e, per la [ditta ... s.r.l] ” l’esclusione di tutte le Parti civili costituite, ai sensi dell’art. 80 cpp, sul rilevo che esse invocano una condanna al risarcimento del danno nei confronti di una persona giuridica chiamata a rispondere soltanto di un illecito amministrativo, e la pedissequa declaratoria di inammissibilità dell’appello da esse proposto. La Difesa del Resonsabile Civile (...) ha interloquito (con memoria), limitandosi a eccepire che il contratto stipulato con la [ditta ... s.r.l] non copre l’evento lesivo effettivamente verificatosi [sull’assunto che la relativa polizza è stata emessa in relazione “all’attività esercitata di CONSERVE ALIMENTARI- PESCE FRESCO E CONGELATO] e, per l’effetto invocando l’estromissione, per difetto di legittimazione passiva.
All’udienza odierna, che si è svolta nella contumacia di entrambi gli imputati, dopo che il Consigliere relatore ha esposto i fatti di causa, il Procuratore Generale ed i Difensori di Parte Civile e degli imputati hanno concluso come da verbale, la Corte si è riunita in camera di consiglio ed ha deliberato la sentenza. All’esito il Presidente ha letto il dispositivo.

Diritto


Ritiene la Corte che l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trapani e dalle Parti Civili costituite debba ritenersi fondato.
“La fattispecie in fatto- esegesi”
Innanzi tutto, ai fini del merito devoluto a questa Corte [definizione di un’ipotesi di responsabilità colposa da inosservanza di norme di prevenzione infortuni sul lavoro] non sembra che sia dirimente né esaustivo l’assunto del primo decidente, secondo cui la ratio dell' art. 39 D.Lvo n. 171/05- relativo al conseguimento della patente nautica- regolamenta esclusivamente la "conduzione degli scafi oltre le sei miglia" e con una potenza del motore superiore a 30 KW, per di più, con specifico riguardo “alla navigazione". Né vale a completare la rassegna dei presupposti ininfluenti rimarcare che le prove preliminari al conseguimento della patente nautica non richiedono particolari competenze in ordine alle manovre di ormeggio, ma soltanto "(...) nozioni elementari di meteorologia e di navigazione (...) ".
Alla stregua di siffatti presupposti, si finisce per concludere che P., ancorché sprovvisto della patente nautica, in quanto dotato di "accertata esperienza marinaresca ... " era in possesso di tutti i requisiti per ottenere il rilascio del titolo di conduttore di traffico locale (ex art. 263 reg. cod. nav.)”. La Corte ritiene, invece, che in relazione all’attività nel caso di specie affidata al [dipendente P.G.]- dipendente assunto con mansioni di operaio- nelle condizioni oggettive date, siffatto bagaglio di esperienza pratica “marinaresca” non può ritenersi, tout court, equipollente all’acquisizione delle nozioni teorico-pratiche necessarie e propedeutiche conseguimento della patente nautica. Né, del resto, nell’ipotesi di fatto determinatasi, sufficiente a sopperire del tutto alla mancanza di un’unità lavorativa di sostegno del lavoratore e anche di sistemi di automazione del controllo dell’imbarcazione.
Invero, la mancanza della specifica abilitazione prevista doveva ritenersi comunque ostativa al pilotaggio e alla connessa utilizzazione dello “Shark 2” nello specifico svolgimento del compito affidato nel caso di specie al P. il 6 giugno 2009, con le condizioni meteo marine presenti.
Il primo decidente soggiunge, poi, che non è stato, comunque, possibile chiarire le cause della morte [per annegamento della vittima], rilevando che egli “potrebbe effettivamente essere stato sbalzato in mare da un'onda particolarmente alta, magari mentre era sbilanciato con il corpo verso l’esterno dello scafo, o preso dal panico, avesse cercato rifugio in mare magari nel tentativo di raggiungere le vicine gabbie dei tonni, dotate di camminamenti, anche se in questo caso non si comprende come mai non abbia utilizzato le dotazioni di sicurezza di bordo (...)". L’enunciato criterio logico di chiusura, però, appare lacunoso, in quanto insufficiente alla comprensione della fattispecie sub judice.
Sul presupposto dell’enucleata ratio della disposizione di cui all'art. 39 D.Lvo n. 171/05, è stato ritenuto ininfluente il conseguimento dell’anzidetto titolo, ai fini della causazione dell'evento, sul semplice assunto che il conseguimento della patente nautica non richiede "...particolari competenze in ordine alle manovre di ormeggio..." ma piuttosto "nozioni elementari di meteorologia e di navigazione..."; mentre, invece, siffatte competenze specifiche sono richieste per la "conduzione degli scafi oltre le sei miglia" e con motore superiore a 30 KW, e dunque "con specifico riguardo alla fase della navigazione".
A parte le annotazioni in punto di diritto che si svolgeranno più oltre sulla costruzione della fattispecie “condotta colposa” si può rimarcare da subito che il primo giudice ha interpretato impropriamente la norma di cui all'art. 263 del regolamento del Cod. Nav. che prevedrebbe, secondo la sua interpretazione, solo requisiti formali, ai fini del conseguimento del titolo di conduttore di traffico locale, e indipentemente dal conseguimento della patente nautica.
In effetti, soltanto nel caso in cui il conduttore di traffico locale disponga di “un titolo professionale di macchina” appare idoneo a pilotare l’unità, altrimenti dovrà essere opportunamente affiancato.
Quindi il [dipendente P.G.] per esercitare l'attività di controllo, vigilanza e ispezione presso le vasche dei tonni avrebbe dovuto avere entrambi i titoli previsti dalla menzionata disciplina, altrimenti avrebbe dovuto lo essere affiancato da un motorista che, secondo l’art. 274 cod. nav., dovrà avere assolto l'obbligo scolastico che il [P.G.] non aveva assolto e non avrebbe, pertanto neppure potuto conseguire il titolo in questione.
Per altro verso, va precisato, che contrariamente a quanto affermato in sentenza, che l'incidente deve ritenersi avvenuto in navigazione – mentre il primo giudice afferma che lo “Shark 2°” ''al momento della morte (era...) ormeggiato a motore spento” (pag.13 sent.). Il che non si può condividere perché pilotare un’imbarcazione a mare non può non comprendere anche le attività di “disormeggio e di ormeggio” che sono le azioni iniziale e finale della navigazione.
Ancora, mentre la disciplina contenuta nel D. L.vo 626/94 richiamata dal documento di sicurezza della [ditta ... s.r.l], riguarda esclusivamente l'organizzazione della sicurezza sul lavoro sulla terra ferma, di contro, per le imbarcazioni destinate al lavoro marittimo, non può che applicarsi il D.Lgs. n. 271/1999.
Alla stregua di tali presupposti, si rivela la violazione della disciplina rivolta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte dagli odierni imputati, e riguardante anche la destinazione dell'imbarcazione Shark 2^.
A tal proposito, non può non rimarcarsi che detta imbarcazione era iscritta nel ruolino delle imbarcazioni da diporto, in violazione di quanto previsto dall'art. 25 L. n.472/1999 che riguarda le "navi minori e i galleggianti, di cui all'art. 146 del codice della navigazione aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro dodici miglia dalla costa. Agli effetti del comma l° si intende:
a) per uso privato, l'utilizzazione dell’unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole:
b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquicoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse".
L’anzidetta previsione, quindi, ben comprende l'attività imprenditoriale della [ditta ... s.r.l].
Ma, ancora, l'art. 25 della L. n. 472/1999 prevede (al comma 3^) che "le navi minori e i galleggianti possono essere comandati o condotti dal proprietari dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall’art. 20 L.11/2/1971 n. 50, previo corso di addestramento a bordo dell'unità, per un periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2 lett. b) dell’ articolo cit. Alle stesse condizioni, inoltre, il personale dipendente potrà essere imbarcato e impiegato dalla ditta per lo svolgimento dei servizi di bordo.
Va sottolineato, per di più, che la norma appena citata prevede, finanche un corso di addestramento a bordo dell’unità che deve essere utilizzata per l’ispezione, il controllo e la vigilanza delle gabbie galleggianti o sommerse.
Inoltre, il comma 5^ del medesimo articolo recita: "i requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio di cui al comma 2, lett. b) sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della Navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio, si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8.11.1991 n. 435.
Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza, sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l’unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate".
Si badi, nello specifico, che il co. 5^ dell'art. 25, L. 472/1999, rinvia al D.P.R. 435/1991, proprio in tema di sicurezza della navigazione e di tutela della vita in mare che impone l'adozione di strumentazioni e dotazioni di sicurezza, all'interno dell'imbarcazione, in relazione alla destinazione del natante.
Nel caso di specie, quindi, la [ditta ... s.r.l] e l'odierno imputato [L.L.] appaiono del tutto inadempienti degli obblighi di predisporre misure organizzative ma anche tecniche idonee a tutelare le condizioni di sicurezza del lavoro in mare del proprio dipendente, viepiù incaricandolo di esercitare un’attività di ispezione e vigilanza delle vasche galleggianti e al di fuori, perciò delle mansioni di operaio con le quali era stato assunto.
In conclusione, evidente appare che nel caso di specie il [dipendente P.G.] non doveva e non poteva essere incaricato delle mansioni che gli sono state affidate, viepiù in presenza delle reiterate inadempienze degli obblighi di tutela della sicurezza del dipendente precipuamente in occasione del compito affidatogli.
Si profila, dunque, con evidenza la sussistenza del nesso causale tra le contestate violazioni e l'evento di rischio proprio della fattispecie, giacché la descritta omissione degli accorgimenti contemplati dalla legislazione di specie e rivolti alla sicurezza delle condizioni di quella prestazione di lavoro in mare, [resa ancor più pericolosa dalle avverse condizioni meteo].
Viepiù, non può escludersi la responsabilità del datore di lavoro attribuendola al lavoratore, nel caso in cui la condotta omissiva del primo si sia, comunque, sostanziata nella mancata adozione o nell’ insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare o anche diminuire il rischio.
Sotto tale ultimo aspetto, quindi, non si condivide "asserita impossibilità" lamentata dal primo decidente di "chiarire cosa sia accaduto al [dipendente P.G.], dal momento che è rimasto accertato l’annegamento del [P.G.], sicuramente ascrivibile al mancato rispetto di norme di sicurezza sul lavoro in mare e alla contestuale mancata previsione di prassi e moduli organizzativi [indotti dalla specifica attività economica svolta dall’ente] e resi ancor più cogenti da improvvise necessità dovute alle condizioni meteo, unite alla mancanza di unità lavorative di supporto.
Per tal via, privo di pregio risulta l'assunto secondo il quale il [P.G.] fosse in possesso di tutti i requisiti per ottenere il rilascio del titolo di conduttore di traffico locale (ex art. 263 regol. codice navigazione).
Sotto questo specifico profilo, non può farsi a meno di annotare che la Commissione del Min. Trasporti, nella sua relazione sul sinistro, del 6/6/2011 (acquisita dalla Corte, all’udienza del 12/11/2012, ex art. 603 c.2 cpp., su richiesta del Procuratore Generale) ha ritenuto che la causa che ha provocato il sinistro occorso al natante e il conseguente decesso del [P.G.], “sia da ascrivere in  concorso di colpa a carico del datore di lavoro ed al conduttore del mezzo nautico”.
Ivi, si rileva, innanzi tutto, che le mansioni per le quali il [P.G.] era stato assunto con contratto a tempo indeterminato, erano quelle di “operaio qualificato liv. Q.S.” e si è così ritenuto di individuare elementi di responsabilità a carico di [L.L.], in qualità di Amministratore della [ditta ... s.r.l], datore di lavoro del [P.G.] e anche comodatario dello "SHARK 2°”, per non aver verificato se il P. fosse in possesso del previsto titolo che lo abilitasse alla conduzione di quell’imbarcazione, in quanto dotato di motore superiore a 30 Kw di potenza nominale.
Sotto altro e diverso profilo, va opportunamente evidenziato che detta commissione tecnica ha ritenuto, correttamente, di individuare un concorso di colpa della vittima.
In proposito osserva la Corte, infatti, che se è vero che il [dipendente P.G.], pur non avendo conseguito la patente nautica, poteva vantare una "accertata esperienza marinaresca, (...) " non deteneva neppure del titolo di conduttore di traffico locale che lo avrebbe abilitato a condurre quell'imbarcazione, e avrebbe dovuto essere affiancato, perciò, da un direttore di macchina. Inoltre, l'imbarcazione, era priva di strumentazioni e dotazioni di sicurezza, in relazione alla sua specifica destinazione (secondo il DPR n. 435/1991), e quindi non solo la vittima non era supportato da unità in affiancamento, ma neppure di un sistema di conduzione centralizzato destinato a sopperire a siffatta carenza operativa.
Si profila, perciò, un comportamento “imprudente” del [P.G.] che nelle pur nelle avverse condizioni meteo marine, si è affidato unicamente alla propria esperienza pratica, nonostante la concreta prevedibilità dell’evento di rischio, nelle specifiche condizioni date [condizioni meteo marine; assenza di unità in affiancamento;
assenza di qualunque supporto di conduzione centralizzato in automatismo].
La vittima, in conclusione, ha sopra valutato le proprie risorse, ma nelle descritte condizioni operative predeterminate dal suo datore di lavoro, tale che la sua condotta, non appare connotata da un’eccezionalità, abnormità o straordinarietà tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti e da farla quindi assurgere al ruolo di causa sopravvenuta, sufficiente, da sola, a determinare l'evento.
Il comportamento del [P.G.], quindi, non attenua l’obbligo di diligenza, di [L.L.], in qualità di amministratore della [ditta ig s.r.l] e datore di lavoro del [P.G.], nonché comodatario dello " SHARK Il ", per non aver verificato se il [P.G.] fosse in possesso o meno del previsto titolo che lo abilitasse alla conduzione dello" SHARK Il ", in quanto dotato di motore superiore a 30 Kw di potenza nominale.
Deve, infatti, rimarcarsi che il [P.G.] è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, in data 17/12/2008 e, ciò nonostante, impiegato in mansioni e attività che, per le loro specifiche caratteristiche, necessitavano di una specifica abilitazione.
Allo specifico riguardo giova rimarcare che l’anzidetta commissione tecnica ha indicativamente rilevato un profilo essenziale della responsabilità di [L.L.] “per avere assunto l'atteggiamento di chi adempie con incuria e con scarsa etica professionale i propri doveri di datore di lavoro, permettendo quella determinata situazione che, di fatto, ha determinato la morte di una persona”.
Mentre, invece, per lo stesso [P.G.], ivi correttamente si pone in luce una violazione relazione all’obbligo di prudenza, perché “quale conduttore del natante "SHARK II", per averlo condotto sine titulo, in quanto lo stesso dotato di motore superiore a 30 Kw di potenza nominale; per non aver riflettuto sui pericoli conseguenti ovvero per avere sottovalutato, che lo avrebbero messo in situazioni rischiose, e per aver intrapreso la navigazione verso le gabbie dei tonni, con una situazione meteo in fase di sviluppo instabile”.
In riferimento alla ricostruzione della fattispecie propugnata da questa Corte Territoriale, è utile sottolineare, a questo punto, che a conclusione della propria indagine, l’anzidetta commissione ha ritenuto, indicativamente, di “raccomandare” alle Autorità istituzionali deputate al rilascio di Autorizzazioni utili a esercitare l'ittiocoltura, di “obbligare i Datori di lavoro ad impiegare lavoratori regolarmente imbarcati con un minimo di forza a bordo sui mezzi navali di appoggio destinati ai servizi complementari, ovvero di vigilanza e pronto intervento sulle attrezzature poste a mare e predisporre una regolare formazione ed addestramento, secondo le direttive imposte dalla normativa in materia di sicurezza del posto di lavoro per gli operatori del mare”.
Devono ritenersi pertanto, interamente configurabili, tutti gli elementi costitutivi della colpa come contestata agli imputati d’imprudenza, d’imperizia e negligenza, alla stregua di due ordini di valutazione compresenti.
In primo luogo, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 41 c.p. [secondo cui " le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui], per cui il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, ossia quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, viepiù se volontario e consapevole, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali; in secondo luogo, perché sul presupposto della specializzazione dell’attività condotta, deve ascriversi agli imputati un’elevata colpevolezza nel mancato rispetto della congerie di quelle regole di specie che ne sovraintendono l’esecuzione e che, perciò, ne delimitano anche la sogli di esigibilità a essa ascrivibile.
“Considerazioni sulla condotta colposa: colpa generica e colpa specifica”
La peculiarità della descritta fattispecie in fatto, impone la visitazione di taluni profili in punto di diritto che inducono a ritenere fondate le argomentazioni delle Parti appellanti.
Com'è noto, le regole cautelari si distinguono, principalmente. per la loro fonte che può essere giuridica o sociale: la trasgressione delle regole della prima specie dà origine alla colpa specifica che si realizza per la violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, cioè per la violazione di norme generali e astratte (leggi e regolamenti) ovvero di disposizioni che non hanno queste caratteristiche di natura normativa (ordini e discipline) ma si fondano sul potere di un soggetto o di un organo dotati di poteri di supremazia funzionali all’ imposizione di regole per l'esercizio di determinate attività.
Se la fonte delle regole non osservate è di origine sociale si tratterà, invece, di colpa generica tradizionalmente configurabile nella negligenza (trascuratezza, mancanza di attenzione, disinteresse, mancata considerazione dei segnali di pericolo ecc.), nell'imprudenza (avventatezza, scarsa ponderazione, sottovalutazione dei segnali dei pericolo ecc.) e nell'imperizia (l'aver agito senza la conoscenza o senza l'applicazione delle leges artis).
Non mancano però, in dottrina, gli inviti a non enfatizzare la distinzione tra le tre forme di colpa generica la cui funzione è solo quella di delimitare dall'esterno ciò che colpa non è. Ma non è sempre così: le regole cautelari specifiche sono scritte, a differenza di quelle generiche che sono il frutto di massime di esperienza non codificate.
Come è stato efficacemente affermato "le cautele di fonte sociale sono la cristallizzazione dell'esperienza collettiva in regole comportamentali".
Il fondamento delle regole cautelari potrà essere di fonte scientifica oppure soltanto riconducibile all'esperienza frequente, e non è sempre vero che quelle fondate su fonti scientifiche vengano tradotte in norme positive.
L'omogeneità tra le due forme di colpa è oggi generalmente riconosciuta, ma non sempre la distinzione è chiara, perché vi sono casi in cui la norma giuridica è generica e rimanda a regole sociali: l'esempio tipico è costituito dall'art. 140 c. 1° del codice della strada (che impone di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione).
Da ciò, come è stato affermato, ne "consegue che quanto più è indeterminata la regola, tanto più la colpa specifica scolora in quella generica." In materia di sicurezza sul lavoro una norma di questo genere è l'art. 2087 cod. civ.
A tal proposito, è stata segnalata l'opportunità di un restringimento dell'area della colpa generica, cui dovrebbe essere riservata "la disciplina delle più comuni, quotidiane situazioni di rischio, in cui il riferimento all'esperienza collettiva, trova uno spontaneo criterio di legittimazione", mentre quando si tratta di "attività produttive, che mettono a repentaglio importanti beni giuridici individuali e collettivi, dovrebbe essere il legislatore a prefissare lo standard di diligenza doveroso che, conviene ripeterlo, non sempre coincide con quello ricavabile dall'esperienza".
Quando parliamo di colpa in attività illecite appare evidente come, nella maggior parte dei casi ipotizzabili, la colpa abbia natura generica: di un'attività vietata solitamente non vengono dettate regole modali per il suo svolgimento perché ne è in ogni caso interdetto l’esercizio.
Diversamente, nei casi nei quali l'attività illecita è equivalente a un'attività consentita in determinate condizioni, ben possono ipotizzarsi violazioni di regole cautelare di origine normativa che rendono la colpa di natura specifica (si pensi a un evento riconducibile all'organizzazione di una gara automobilistica vietata su una strada pubblica: potrà ipotizzarsi la colpa specifica in chi superi i limiti di velocità consentiti o non tenga la distanza di sicurezza e la conseguente possibilità di ritenere esistenti, per es., le aggravanti previste dagli art. 589 comma 2 e 590 comma 3 cod. pen.).
“La prevedibilità dell'evento”
Il tema della prevedibilità dell'evento assume, in relazione alle conseguenze non volute dell'attività illecita, connotazioni particolari.
Anche nel caso di attività illecite, la possibilità di addebitare soggettivamente un evento all'agente che, pur cosciente della natura illecita della sua condotta, non intendeva produrlo trova il suo nodo esplicativo nella possibilità che questo evento fosse prevedibile.
Non basta, dunque, il doppio livello dell'illecito -quello diretto a produrre l'evento voluto e l'agire in contrasto con le regole cautelari - ma è necessario altresì che l'evento non voluto fosse prevedibile.
Invero, dunque, la prevedibilità va accertata ex ante, non potendo essere addebitato all'agente di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere.
Così l'agente, nelle attività lecite, sarà ritenuto in colpa solo se non avrà tenuto conto delle conseguenze della sua condotta che conosceva o avrebbe dovuto conoscere in base alla sua professione e alla (eiusdem condicionis et professionis).
Pare sintonico con gli obiettivi costituzionali, quindi, ritenere che fondamento della prevedibilità, sotto il profilo soggettivo, risiede nella necessità di evitare forme di responsabilità oggettiva.
Se il risultato della condotta non avrebbe potuto neppure essere immaginato dall'agente, pur con l'adozione delle necessarie cautele, sembra evidente che il risultato non possa essergli addebitato sotto il profilo della colpevolezza.
Perché l'agente possa essere ritenuto colpevole non è sufficiente che abbia agito in violazione di una regola cautelare (non è cioè sufficiente la regola del “versari in re illecita”), ma sarà necessario che non abbia colposamente previsto che quella violazione avrebbe avuto come conseguenza il verificarsi dell'evento.
Se, dunque, quella conseguenza dell'azione non è stata prevista perché non era prevedibile non v'è responsabilità per colpa (non tenutur etiam pro casu). Non bisogna, però, confondere il giudizio di prevedibilità con quello relativo alla scarsa probabilità che un evento si produca in conseguenza di un determinato fattore causale, perché anche eventi rarissimi riconducibili a determinate condotte sono generalmente conosciuti o comunque conosciuti nella cerchia degli esperti e quindi prevedibili.
“L'agente "modello" nelle attività illecite”.
Si profila incerto il parametro cui occorre rifarsi per valutare la prevedibilità o, come taluni ritengono, il dovere di riconoscere la prevedibilità dell’evento sotto il profilo soggettivo.
E' evidente che se si adottasse un criterio che faccia riferimento all'agente concreto si ricadrebbe negli orientamenti che riferiscono la colpa all'elemento psicologico mentre oggi è più latamente riconosciuta la natura normativa della colpa.
Infatti, dottrina e giurisprudenza seguono comunemente il criterio della prevedibilità da parte dell'homo ejusdem professionis et condicionis il c.d. "agente modello" non diversamente da quanto avviene per l'individuazione dei criteri per accertare il rispetto delle regole cautelari, ma con una difficoltà in più, perché ipotizzare un agente "modello" che agisce illecitamente assume aspetti per qualche verso paradossali.
Di ciò appaiono ben consapevoli le sezioni unite che, difatti, spiegano come non possa parlarsi di "spacciatore modello" ma debba farsi riferimento ad una "persona ragionevole, fornita, al pari dell'agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede".
Insomma, le sezioni unite lo negano, ma di fatto poi individuano lo "spacciatore modello", conseguenza indotta dall’'impostazione data al problema sotto il profilo della colpevolezza: anche per le attività illecite l'agente deve osservare le regole cautelari richieste per evitare ulteriori eventi rispetto a quello voluto.
Insomma, questa impostazione conduce inevitabilmente ad ritenere l'esistenza di un agente "modello" anche nel delitto.
Non solo lo "spacciatore modello" dunque ma anche il "violentatore modello" (che non espone al rischio di contagio la persona offesa) e il "delinquente modello" che usa le precauzioni necessarie per evitare gli eventi non voluti.
In conclusione, poiché pare indiscusso che la valutazione relativa alla prevedibilità, sotto il profilo soggettivo, va fatta con criterio ex ante, rimane da decidere quale sia il momento cui occorre fare riferimento per poter pretendere che l'agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi.
Naturalmente, non vanno presi in considerazione i successivi progressi della conoscenza, mentre si deve, pur sempre tener conto di eventuali conoscenze superiori dell'agente.
Al fine specifico della previsione, è stato affermato che "le conoscenze rilevanti non sono quelle diffuse solo nella cerchia degli specialisti, e tanto meno le conoscenze avanzate di taluni centri di ricerca, bensì solo le conoscenze che costituiscono un patrimonio diffuso a partire da una certa data".
Per tornare, solo per un momento, alle attività illecite: il rapinatore che fa saltare il caveau di una banca provocando il crollo dell'edificio risponderà del disastro o degli omicidi colposi se non ha calcolato gli effetti dell'esplosione tenendo conto delle caratteristiche costruttive dell'edificio o del potenziale dirompente dell'esplosivo usato. Certamente non se l'evento ulteriore sarà derivato dall'imprevedibile presenza nei locali di una sostanza che ha aumentato in modo sproporzionato l'efficacia dirompente dell'esplosivo utilizzato (a meno che l'agente non fosse dotato di conoscenze superiori che non ha utilizzato).
Il giudizio di prevedibilità, dunque, vale a specificare il contenuto dell'obbligo di diligenza altrimenti astratto: "basandosi sugli esiti del giudizio di prevedibilità, il contenuto del dovere di diligenza otterrebbe una certa specificazione, con la conseguenza di poter fornire delle note di concretezza a quell'obbligo del neminem laedere altrimenti del tutto inafferrabile nella astrattezza".
Solo se il pericolo del verificarsi di un evento dannoso è prevedibile o riconoscibile l'agente dovrà ritenersi obbligato a rispettare quelle specifiche regole cautelari necessarie a evitare il prodursi del fatto dannoso.
A tal fine, alcuni preferiscono parlare, piuttosto che di prevedibilità, di "rappresentabilità" precisando che "questo termine possiede una maggiore comprensività del primo, potendosi riferire non sol tanto ad accadimenti futuri, ma anche a quelli concomitanti o addirittura antecedenti all'azione del soggetto".
Altri ancora parlano di "riconoscibilità" cosi esprimendosi: "la tipicità colposa risulta configurabile allorché la situazione concreta sia stata caratterizzata dalla presenza di elementi, giuridici e fattuali che, in correlazione con le stesse leggi scientifiche e conoscenze empiriche utilizzate dal giudice ai fini dell'imputazione dell'evento, avrebbero permesso di rappresentarsi la concreta realizzazione del fatto previsto dalla legge come reato colposo").
La dottrina, da tempo, pare sostanzialmente uniforme nel ritenere che il giudizio sulla colpa non possa prescindere da una valutazione sulla prevedibilità che, non essendo riferita all'agente concreto, ha caratteristiche di oggettività pur essendo riferita alla colpevolezza.
Si è anche affermato che, a differenza di quanto avviene per il giudizio sull'esistenza della causalità, la valutazione sulla prevedibilità dell'evento va fatta anche in relazione al rango del bene esposto al pericolo che va impostato "in termini di proporzionalità inversa: quanto più importante è il bene esposto a pericolo, tanto minore deve essere l'area del pericolo accettabile o, comunque, più elevato lo standard di cautele da adottare". Se ciò non è possibile, l'unica regola cautelare adottabile è quella dell'astensione.
“Prevedibilità in astratto e prevedibilità in concreto”.
Prevedibilità in astratto significa che la prevedibilità è ritenuta esistente in re ipsa, perché la condotta posta in essere è "notoriamente" pericolosa o perché è astrattamente idonea a cagionare eventi dannosi.
Così, in genere si richiamano la ratio della norma incriminatrice e il bene protetto per individuare una generica colpa in astratto indipendentemente dalle caratteristiche specifiche del caso da esaminare.
E' evidente che, facendo riferimento alla colpa in astratto, ci si allontana solo formalmente dalle ipotesi di responsabilità oggettiva: se la colpa è presunta non sarà possibile configurarla per il singolo agente, in funzione dalla conoscenza, o della possibilità di conoscenza, da parte sua: non dell'astratta pericolosità della condotta, dunque, ma dell'esistenza di caratteristiche proprie del caso concreto che la rendono pericolosa.
La prevedibilità in concreto comporta, dunque, che l'agente, per le caratteristiche del caso singolo, era a conoscenza o doveva essere a conoscenza - della circostanza che la sua condotta poteva creare un rischio non solo per un bene astrattamente salvaguardato dalla norma incriminatrice (l'assunzione di sostanze stupefacenti è nociva per la salute), ma per l'assuntore in concreto- che era in condizioni di salute già compromesse o era conosciuto come assuntore di altre sostanze (alcool, psicofarmaci ecc.) che rendevano possibile, e dunque prevedibile, un esito letale dell'assunzione.
Insomma, come si è espressa la sentenza delle SS. UU. “Ronci," si dovrà verificare se, dal punto di vista di un agente modello, nella situazione concreta, risultava prevedibile l'evento lesivo come conseguenza.

Sul punto, precipuamente rilevante nella fattispecie sub judice, le sezioni unite fanno un'importante precisazione.
Dopo aver richiamato sul punto la sentenza n. 322 del 2007 della Corte costituzionale - che aveva enunciato un principio analogo, la sentenza sottolinea che, "qualora si tratti della tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, il legislatore non solo può prevedere che sia sufficiente la sola colpa, invece del dolo, ma può anche richiedere un grado di attenzione ed un obbligo di conoscenza maggiori di quelli normalmente richiesti".
Questa affermazione rileva sotto due profili: per un verso conferma e rafforza la tesi che richiede la prevedibilità in concreto, in quanto richiedere un grado di attenzione maggiore, quando sono in gioco beni costituzionalmente protetti, significa che la valutazione di prevedibilità dovrà essere, in questi casi, più approfondita e con un'attenzione particolare a quegli eventi che, nello scrutinio valutativo dell'agente modello medio, si presentano anche soltanto possibili pur se del tutto improbabili.
Ma ciò può avvenire soltanto nell'accertamento della prevedibilità in concreto. Sotto altro profilo (e ciò riconduce il discorso a quello delle regole cautelari) un maggior grado di diligenza richiesto nell'attività illecita riporta la valutazione della colpa in attività illecite ed a quella che si riferisce alle attività pericolose nell'ambito del rischio consentito (anche se in questo caso il rischio non può ritenersi consentito).
Com'è noto, esistono attività lecite "pericolose" nelle quali gli eventi dannosi sono in larga misura prevedibili e non sempre evitabili. Ciò nonostante spesso l'ordinamento le autorizza, per la loro elevata utilità sociale, nell'ambito del c.d. "rischio consentito".
Può trattarsi anche della medesima attività che, in determinate condizioni viene autorizzata e in altre vietata (per es. le corse automobilistiche vietate nelle strade ordinarie e consentite nei circuiti) per ragioni di natura economica o commerciale ovvero per ragioni che mirano ad estendere le conoscenze scientifiche (si pensi alle attività di esplorazione spaziale)
Con larga approssimazione può affermarsi che, nelle attività pericolose (e, a maggior ragione, nelle attività illecite che pongano a rischio beni fondamentali), ad un più elevato grado di prevedibilità di eventi dannosi corrisponde anche un minor grado di evitabilità dei medesimi; mentre l'osservanza delle regole cautelari non può che tendere ad una riduzione del pericolo che però non può, di norma, essere eliminato; le relative regole cautelari sono, quindi, regole cautelari "improprie" (che tendono a ridurre e non ad eliminare il rischio). E come avviene nelle attività pericolose, nelle quali viene accettata l'esistenza ineliminabile del margine di rischio, l'agente nelle attività illecite deve comunque tendere alla salvaguardia di beni primari e dunque ha un obbligo di ancor maggiore intensità, nello svolgimento delle attività medesime, di ridurre il margine di rischio nei limiti più ristretti che le conoscenze dell'agente modello, le nozioni di comune esperienza e altre circostanze consentono.
In definitiva, nelle attività pericolose consentite, proprio perché la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi si verificano con maggiore minor misura evitabili) frequenza (e spesso si tratta di eventi in rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere il livello di diligenza, prudenza e perizia nel idonee a ridurre il rischio nei limiti)
“L'evitabilità dell'evento”.
Com'è noto non è sufficiente che l'agente abbia violato la regola cautelare, che questa violazione abbia cagionato l'evento e che quel tipo di eventi fosse ricompreso nella previsione della norma cautelare.
E' necessario che venga individuata anche la condotta ("comportamento alternativo lecito"; ma in dottrina vi è chi preferisce denominarlo "comportamento alternativo diligente") che, se posta in essere, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento che dunque non solo deve essere prevedibile ma altresì evitabile o prevenibile.
Il comportamento alternativo lecito non costituisce una mera condotta osservante delle regole cautelari (contrapposta alla condotta inosservante delle medesime regole) ma una condotta che, se posta in essere, sarebbe stata idonea ad evitare l'evento: se l'automobilista percorre la sua corsia di marcia e si avvede che altro automobilista percorre in senso inverso la sua corsia non è sufficiente che adotti una condotta osservante - per es. fermarsi- ma è necessario che adotti quella che, in quella situazione, gli consente di evitare l'urto tra i due veicoli (per es. invadere l'altra corsia se libera).
E' dunque l'evitabilità dell'evento, ancor più della sua prevedibilità (che ne costituisce il presupposto) che deve indirizzare la formazione della regola cautelare secondo criteri sociali o giuridici: se esiste il pericolo o il rischio di un evento che può essere immaginato, la regola cautelare sarà formulata in relazione a questo rischio, ma la sua concreta definizione non potrà che avvenire in base alla concreta possibilità che questa regola, se osservata, sia idonea ad evitare l'evento. Presupposti che, puntualmente, si sono verificati interamente nel caso di specie, in quanto, il soggetto- agente, nell’ attività lecita svolta (di speciali tecnicalità, e nelle condizioni meteo marine date), non ha tenuto conto delle conseguenze della propria condotta che ben conosceva o avrebbe dovuto conoscere in base alla eiusdem condicionis et professionis.
Con la conseguenza che, dal punto di vista di un agente modello, in quella situazione concreta, era del tutto prevedibile l'evento lesivo come conseguenza prossima, come appare evidente essersi verificato nel caso di specie.

“La responsabilità degli enti"
Le domande rivolte a questa Corte territoriale, ivi compresa quella di esclusione di tutte le Parti civili costituite, ai sensi dell’art. 80 cpp. impongono una visitazione dei presupposti della contestazione elevata alla [ditta ... s.r.l].
Invero, l'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 231 del 2001, che detta il paradigma di responsabilità in funzione della distinzione soggettiva operata dai due articoli susseguenti nelle sue complesse partizioni, si dimostra illuminante.
Le lettere a) e b), [pur rimandando] alla mentovata distinzione soggettiva, la prevedono unitariamente, in funzione della derivazione della responsabilità dell'ente, dalla commissione di reati ad opera e dell'una e dell'altra categoria di "persone", rectius, "persone fisiche": detto incipit, infatti finisce col sancire la responsabilità in sé dell'ente, per i reati commessi, comunque, nel suo interesse o a suo vantaggio.
L'ente sarà responsabile per il reato che sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, senza alcuna ammissibile partizione interna al concetto di reato, con particolare riguardo, per un verso, alla condotta, che necessariamente pertiene alla persona fisica e, per altro verso, all'evento, qualora la struttura del reato, come nel caso tipico, delle lesioni personali e dell'omicidio, faccia discendere dalla condotta un evento in senso naturalistico.
Tale dato merita di essere sottolineato, perché la disposizione in parola, con una formula letterale inedita nei criteri di definizione della responsabilità nell’ambito del sistema penale e di quello sanzionatorio amministrativo, pone, la responsabilità in sé dell'ente, scegliendo per brevità di correlarla con la commissione di un reato: ove talune persone fisiche, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5, alle condizioni negative e positive previste dagli artt. 6 e 7, pongano in essere alcun reato contemplato dal catalogo elencato nella Sezione III del Capo I (artt. 24 ss.), l'ente ne sarà responsabile.
Esso ne risponderà alla collettività intera, in una logica, non ripristinatoria o genericamente risarcitoria, che collocherebbe siffatta responsabilità nel sistema sanzionatorio di marca civilistica, ma afflittiva o punitiva, che per l'effetto appare assimilare siffatta responsabilità a quella propria del “sistema penale”. Per tal via, se l’ente eserciterà un'attività economicamente rilevante (impiegando risorse produttive umane e materiali per la realizzazione di prodotti o servizi), dovrà pur impiegare le persone fisiche; tuttavia, le modalità di organizzazione delle medesime- sotto il profilo della previsione di ruoli e mansioni e anche sotto quello dell'attribuzione di essi a taluna o a talaltra persona fisica- saranno pur sempre decise dall'ente medesimo.
Sotto questo profilo, dunque,la responsabilità dell'ente è tipica dell'ente, perché gli é propria e il criterio di tipizzazione è quello sancito dalla prima parte del comma 1° dell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001: l'ente risponde della commissione di un reato tipizzato, non di soltanto di un fatto preveduto dalla legge come reato.
La sua responsabilità è, per così dire, di secondo grado: una volta individuato un reato, secondo le regole del diritto penale, e dunque imputabile a una persona fisica, si prenderà atto che egli ha agito nell’interesse dell’ente, e quindi, non può non concludersi che appartiene all'organizzazione voluta e regolata dall'ente, proprio affinché l'ente risponda, a sua volta, di una condotta che è già, di per sé, qualificato come reato, in funzione e per l’effetto dell'inserimento di quella persona fisica in uno specifico ruolo che quell'organizzazione prevede.
L'interesse o vantaggio, qualora il reato sia commesso da chi riveste una posizione apicale (come nel caso di specie) ovvero da una persona sottoposta alla direzione o vigilanza di chi riveste una posizione apicale, ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) del comma 1° dell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, agirà come criterio obiettivo di ascrivibilità del reato stesso all'ente.
Può ben essere autonomamente individuata, dunque, la responsabilità dell'ente come distinta dalla responsabilità penale della persona fisica-autore del reato, in quanto “responsabilità di organizzazione”.
Responsabilità, si badi non solo in quanto responsabilità di programmazione e pianificazione e di gestione, ma ancor di più come responsabilità di controllo e vigilanza, come previsione di regole, discipline e prassi, che costituiscano un apparato di norme interne idoneo al corretto perseguimento dei fini che quell’organizzazione si è prefissata.
Per altro verso, secondo tale lettura della norma, alcun ragionevole dubbio è dato ritenere, circa la compatibilità costituzionale del modello di responsabilità dell'ente introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Per vero, infatti, l'iniziativa economica non può non incontrare i limiti dell'utilità sociale, della sicurezza, della tutela dell’incolumità fisica e della vita, ragione per cui la legge determina anche i "controlli opportuni", affinché l'attività economica, sia pubblica che privata "possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Il coordinamento a fini sociali impone di eliminare in radice la possibilità che l'attività economica possa svilupparsi nonostante la commissione di reati.
Siffatta lettura consente, a fortori, di propugnare sanzioni per l'ente non soltanto l'afflittive, ma anche rivolte ad obbligare l'ente a sostenere le conseguenze del reato, in vista della riparazione del danno sociale cagionato, attraverso la conversione dell'attività economica ovvero, tout court, l’impedimento dell’ulteriore ripetizione nell'esercizio dell'attività stessa.
Su tali presupposti, va considerato del tutto compatibile, oltre che costituzionalmente legittimo l'inserimento nel catalogo dei reati-presupposto delle fattispecie colpose di omicidio e lesioni personali conseguenti a violazioni della disciplina antinfortunistica ai sensi dell'art. 25 septies.
Lo scopo di promuovere l'adozione di prassi e comportamenti individuali e organizzativi “virtuosi”, consente di costruisce la responsabilità dell'ente come prevenzione del rischio-reato: é il reato con evento di rischio da prevedere e, quindi, prevenire.
Alla luce delle esposte considerazioni, potrà ragionevolmente concludersi, non solo che le fattispecie colpose di omicidio e lesioni personali conseguenti a violazioni di norme antinfortunistiche sono perfettamente compatibili con la struttura della responsabilità degli enti forgiata dal d.lgs. n. 231 del 2001 sul paradigma di una responsabilità mista penale-amministrativa, per colpa d'organizzazione, come mancata previsione e prevenzione di tali fattispecie.
Per di più, poiché la ratio della responsabilità colposa, nelle dette fattispecie, consiste nella mancata previsione e prevenzione dell'evento-morte o dell'evento-lesioni, la detta forma di responsabilità potrà ben essere letta come mancata previsione e prevenzione dell'evento-reato, in sé considerato.
“Ammissibilità costituzione Parte Civile nei confronti della ditta ... s.r.l”

La compiuta esegesi in fatto e in diritto della fattispecie devoluta all’esame di questa Corte, consente, a questo punto, di ritenere infondata al domanda di esclusione delle Parti Civili costituite.
Innanzi tutto, pare utile premettere che la disciplina sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001 non si applica, certamente, alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ex art. 5 comma 1^, in quanto prevede che il fatto che legittima l'addebito a carico dell'ente, sia commesso dall'autore del reato presupposto, nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso. Di contro, il comma 2^ dello stesso art. 5 prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente ove il fatto sia stato commesso dalla persona fisica nell’ "esclusivo interesse proprio o di terzi". Al riguardo, appare, inoltre, metodologicamente giovevole precisare che la nozione di interesse rappresenta una connotazione da verificare puntualmente, di volta in volta, con analisi "ex ante".
Nel senso propugnato dalla Difesa della “... s.r.l.”, invero, già l’ ordinanza emessa dal giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 9/4/2004 aveva dichiarato la inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi in questione.
Ma, le argomentazioni ivi sviluppate tutt'altro che decisive, mentre esistono, all'opposto, ragioni per ritenere che in forza della entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001 sia possibile esercitare la azione civile nel processo penale nei confronti degli enti collettivi che siano chiamati a rispondere in tale processo penale nel quadro di una responsabilità “da reato'', pur definita dalla legge come amministrativa.
Sulla questione, per altro verso, la S.Corte, occupandosene ex abrupto, aveva escluso che nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente sia ammissibile la costituzione di parte civile, sottolineando come la mancata disciplina dell'istituto nell'ambito del D.Lgs. n. 231 del 2001 non costituisca una lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima scelta operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è chiamata a rispondere non del reato, bensì di un autonomo illecito inidoneo a fondare una altrettanto autonoma pretesa risarcitoria (Cass., sez. VI, 05/10/2010, n. 2251). La Corte, dunque, ha ivi escluso l’ammissibilità della costituzione di parte civile, sull’assunto che la mancata disciplina dell'istituto nell'ambito del D.Lgs. n. 231 del 2001 non costituisca una lacuna, bensì “la conseguenza di una consapevole e legittima scelta operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è chiamata a rispondere non del reato, bensì di un autonomo illecito inidoneo a fondare una altrettanto autonoma pretesa risarcitoria”.
Ancora si soggiunge che in assenza di un esplicito riferimento a azioni diverse da quella penale e in mancanza di una qualunque fondamento normativo dovrà escludersi che nel processo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 possa avere ingresso un'azione civile nei confronti dell'ente.
Pur tuttavia, già, circa un anno e mezzo dopo il S.C. ha introdotto come elemento di discrimine, il preliminare, imprescindibile accertamento dell’imputazione dell’interesse dell’azione che ha prodotto l’evento lesivo (cfr. Cass. sez. V, 26/04/2012, n. 40380).
Ciò nel senso che, deve ritenersi, potrà affermarsi l'assenza di responsabilità soltanto quando si accerti l'"interesse esclusivo" di terzi o di persone fisiche.
Solo l'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie.
Ivi si afferma che “ (...) il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1^ prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all'ente, sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente”.
Precisando al comma 2^ D.Lgs. n. 231 del 2001 che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell'"esclusivo interesse proprio o di terzi".
In sostanza, dunque, per un fine che non avvantaggia in alcun modo l'ente stesso.
Dalla relazione governativa, poi, si apprende che la nozione di "interesse" esprime una “proiezione soggettiva dell'autore” (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico", profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e pur sempre soggetta a analisi ex ante, su un piano di oggettività, concretezza ed attualità, (...) da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica.
L'accertamento in merito a queste due condizioni è essenziale poiché l'art. 5, comma 2^ D.Lgs cit. - come dianzi osservato - specifica che può affermarsi l'assenza di responsabilità dell'ente soltanto quando si accerti l'"interesse esclusivo" di terzi o di persone fisiche.
Soltanto l'assenza dell'interesse rappresenta, quindi, un limite negativo della fattispecie; poiché, infine, è il rapporto che lega il fatto al suo autore e momento fondante della responsabilità dell'ente, e al pari di qualsivoglia profilo dell' "illecito presupposto", competerà al giudice corredare il proprio convincimento con una qualche precisa motivazione.
Così testualmente: “Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica.
(...) Poiché il rapporto che lega il fatto al suo autore è momento fondante della responsabilità dell'ente, al pari di qualsivoglia profilo dell'"illecito presupposto". Ancora, il S.C. avverte che “sarà onere del giudice motivare al riguardo puntualmente, vuoi perché l'interesse dell'ente condiziona l'addebito a carico del medesimo, vuoi perché, al contrario, l'assenza dell'interesse rappresenta un limite negativo della fattispecie”.
A questo punto, va ribadito che la questione posta è stata affrontata e risolta anche sotto diverso profilo, in quanto il citato arresto era stato preceduto da talune significative pronunce di merito sulla questione (Ufficio Indagini preliminari Milano, 9/7/2009) ove si concludeva che “La costituzione di parte civile nei confronti degli enti, nell'ambito del processo penale a carico di questi, deve ritenersi ammissibile, poiché nell'assetto delineato dal d.lg. n. 231 del 2001, l'ente deve essere considerato, in tutto e per tutto autore del reato e quindi colpevole nell'accettazione di cui all'art. 185 c.p.”.
Invero, nel segno della configurabilità della responsabilità dell’ente come centro di imputazione diretta, come sopra argomentata [ed a cui si rimanda], poiché l'ente dovrà essere ritenuto responsabile del reato che sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, si profila strutturalmente compatibile e logicamente coerente ritenere che con la novella n. 231/2001 l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale, articolata nei confronti dell'ente ritenuto responsabile deve ritenersi astrattamente ammissibile in via diretta, ai sensi degli art. 185 c.p. e 2043-2059 c.c.
Sulla base di della connessione logico-sistematica di siffatte norme fondamentali si deve ritenere che l’ente come centro di “imputazione di interesse” e della conseguente responsabilità colpevole al quale, pertanto, è dato riportare di volta in volta la condotta, l'evento e la sanzione delineati nella novella, come si argomenterà oltre.
Non si vuole approfondire in questa sede se una responsabilità, qualificata dalla legge come amministrativa, nata indiscutibilmente “da reato'' e applicata dal giudice penale in un processo fornito di tutte le garanzie del processo penale, quale è quella prevista dal citato D.Lgs. n. 231 del 2001 sia, nella sostanza, effettivamente responsabilità amministrativa o non sia, piuttosto, responsabilità individuabile alla stregua di quella penale.
Va sottolineato che certa dottrina, sulla base di considerazioni volte ad evidenziare la sostanza della responsabilità ha sostenuto che, a prescindere dalla qualificazione operata dal d.lgs. citato si tratta di vera e propria responsabilità penale.
Così ché da parte di taluni è stato affermato che si tratta di una sorta di tertium genus di responsabilità , strutturalmente collocabile accanto alle categorie della responsabilità penale ed amministrativa o di un “terzo binario'' del diritto penale, comunque riconducibile al tipo “responsabilità criminale”.
Ma non si può non ritenere, comunque, che a prescindere dalla opinione condivisa, essa non inciderebbe in maniera decisiva sulla soluzione della questione relativa all’ ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti chiamati a rispondere ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.
Oltre alla natura dell'organo chiamato a decidere della sua esistenza e al tipo di processo nel quale viene accertata, esistono plurimi elementi che inducono a ritenere che la costituzione di parte civile nei loro confronti sia comunque ammissibile.
Invero, infatti, la costituzione di parte civile nel processo penale comporta, innanzi tutto l’esperimento davanti al giudice penale del giudizio civile relativo alla responsabilità aquiliana esperibile avanti al giudice civile, nonché in ordine agli illeciti ed alle sanzioni istituzionalmente demandate alla sua competenza.
Quest’ultima, prima del d.lgs. cit. era limitata al reato ed alle conseguenti sanzioni penali, mentre dopo la entrata in vigore di tale d.lgs. coinvolge, oltre ché il reato e le conseguenti sanzioni penali, anche l'illecito da reato “qualificato” come amministrativo dal decreto legislativo medesimo e le conseguenti sanzioni ivi previste nei confronti degli enti.
Per altro verso, non si deve perdere di vista che l'azione civile da illecito, compresa l'azione civile da reato, potrà, comunque, essere esercitata direttamente e o anche esclusivamente in sede civile ex artt. 2043 ss. c.c.
Ora, poiché l'art. 2043 c.c. prevede che ogni fatto illecito, di qualunque tipo esso sia, che abbia anche provocato un danno risarcibile, obbliga il responsabile al risarcimento, la configurazione di una serie di illeciti (qualificati come) amministrativi dal d.lgs. n. 231 del 2001), il combinato disposto con l'art. 2043 c.c., deve ritenersi legittimare il danneggiato a adire l'autorità giudiziaria civile, per chiedere al responsabile il risarcimento dei danni originati proprio dalla commissione di tali illeciti.
A questo punto si può concludere che la fonte della legittimazione a chiedere alla persona giuridica il risarcimento dei danni cagionati dalla commissione dei predetti illeciti amministrativi è rinvenibile direttamente nell'art. 2043 c.c., che costituisce la norma di riferimento della responsabilità civile da illecito.
Per tal via, non sembra incontrovertibile l’argomento secondo cui gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., [che costituiscono il riferimento normativo al quale fare capo per definire l'ambito dell’ esperibilità dell'azione civile nel giudizio penale] stabiliscono rispettivamente che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che devono rispondere per il fatto da quello commesso'' e che “l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale, così limitando esclusivamente al reato, il tipo di illecito, quale presupposto legittimante l’agibilità della pretesa civilistica nel giudizio penale.
Questo ragionamento è contestabile sotto diversi profili. Innanzitutto, appare improprio accampare divieto di analogia in materia penale con riferimento ad una norma, l'art. 185 c.p., che pur prevista nel codice penale non ha natura e struttura di norma penale, bensì di norma civile.
Si può, anzi, sostenere che l'art. 185 c.p. non costituisce altro se non una specificazione dell'art. 2043 c.c. (nonché dell'art. 2049 c.c.), che è disposizione base di riferimento agli effetti della determinazione dell'insorgere della responsabilità aquiliana e della conseguente legittimazione ad agire civilmente con azioni finalizzate ad ottenere il risarcimento del danno.
Analoga considerazione può essere fatta nei confronti dell'art. 74 c.p.p, che non è, a sua volta norma penale, ma norma processuale, e che non può costituire, quindi, oggetto del divieto ex artt. 25, comma 2 Cost. e 1 c.p.
Comunque, a prescindere da questo rilievo, si può sostenere che nel caso in questione non si tratta di estendere in via analogica il contenuto di tali due norme, ma di prendere atto del novum legislativo costituito dalla attribuzione al giudice penale della competenza a giudicare degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Essenzialmente, occorre prendere atto di avere configurato, per legge, un nuovo, autonomo caso di “trasferimento” di un’ azione civile (agita ex artt. 2043 e ss. c.c.) nel giudizio penale secondo i principi generali.
Per di più, ancorché il D.Lgs. n. 231 del 2001 qualifica formalmente come amministrativo l' illecito, tanto che all'art. 1 parla di responsabilità degli enti "per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato'', nella disciplina del nuovo tipo di responsabilità, il D. L.gs. riferisce direttamente la responsabilità dell'ente “al reato'', rivelando che, in realtà, l'asserito illecito amministrativo coincide con i reati previsti quale fonte della responsabilità amministrativa di esso.
In questa prospettiva, autorevole e estesa dottrina ha sostenuto che si tratta in ogni caso di responsabilità “da reato'', indicata come tale dalla stessa legge che l'ha introdotta.
Molteplici sono gli indici di siffatto intendimento.
L'art. 2 (principio di legalità) precisa infatti che “l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se [...]''; l'art. 3 (successione di leggi) dispone che “l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato [...]''; l'art. 5 (responsabilità dell'ente) precisa addirittura che “l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio '' ; l'art. 6 dispone, a sua volta, che “se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5 [...]''; l'art. 21 (pluralità di illeciti) prevede che “quando l'ente è “ responsabile in relazione ad una pluralità di reati [...]''; l'art. 22 (prescrizione) dispone che “le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato''.
Ancora, la rubrica della sez. III, che tipicizza gli illeciti dei quali sono chiamati a rispondere gli enti, parla di responsabilità amministrativa da reato, indicando, poi come illeciti di riferimento della responsabilità amministrativa fatti costituenti tutti reato (artt. 24-25-quinquies); l'art. 26 (delitti tentati) dispone che “le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente decreto ''. Infine, lo stesso D.L.gs.. n. 231, pur qualificando come”amministrativa” la responsabilità degli enti, la configura ripetutamente come “responsabilità da reato''.
A questo punto non pare incompatibile col sistema normativo delineato sostenere che tale nuova forma di responsabilità possa essere ricondotta in via diretta al contenuto dell'art. 185 c.p. [il quale prospetta la responsabilità civile nascente da reato], e all'art. 74 c.p.p. [che disciplina la legittimazione all'azione civile nel processo penale, rimandando all'art. 185 c.p.].
In conclusione, il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha voluto configurare una nuova ipotesi di illecito a giudicare il quale è competente il giudice penale; tale illecito è fonte di responsabilità civile ex art. 2043 ss. c.c.; tale responsabilità è azionabile in sede civile; costituisce principio generale che l'azione civile può essere azionata o trasferita nel processo penale con riferimento agli illeciti di cui il giudice penale è competente; tale principio è stato enunciato con chiarezza, nei limiti della competenza del giudice penale vigente al tempo della loro emanazione, dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.
Così, ché, una volta estesa la competenza del giudice penale alla responsabilità da illecito ex d.lgs. n. 231 del 2001, anche con riferimento a tale nuovo tipo di responsabilità, si appalesa conseguente che debba agire il principio generale della trasferibilità dell'azione civile nel giudizio penale.
A questo punto, nell'individuare il riferimento normativo al quale fare capo per legittimare giuridicamente questa asserzione, pare coerente col sistema delineato argomentare che l'estensione dell'ambito della costituzione di parte civile nel processo penale scaturisce legislativamente ex novo dal combinato disposto del d.lgs. n. 321 e dell'art. 2043 c.c., e trova in tale combinato disposto la fonte specifica della sua legittimazione giuridica; si potrà sostenere che le numerose disposizioni del d.lgs. citato che definiscono la responsabilità dell'ente come responsabilità da reato dimostrano che nella specie si tratta comunque, ad onta della qualificazione formale, di una responsabilità da reato direttamente riconducibile alla risarcibilità dei danni da reato di cui parla l'art. 185 c.p.; si potrà , se proprio si vuole, a fronte di una inequivocabile esistenza di eadem ratio, fare riferimento ad una estensione analogica dell'art. 185 c.p., consentita trattandosi di norma civile contenuta nel codice penale e non di norma penale.
Appare, comunque, fondato sostenere che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001, e proprio per effetto di tale disciplina, le persone che hanno subito danno dal reato in cui si identifica l'illecito amministrativo configurato da tale D.L.gs. sono legittimate a costituirsi parte civile, nei confronti degli enti chiamati a rispondere nel processo penale di tale illecito.
In altri termini, pare compatibile col “sistema normativo” delineato argomentare che il riferimento normativo “specifico fondante e alla stregua del quale ritenere allargato l'ambito della costituzione di parte civile, è individuabile proprio nella nuova figura della responsabilità diretta delle persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. citato con gli effetti giuridici dianzi indicati.
La disciplina precedente, quindi, non può non essere riconsiderata, in tutte le implicazioni conseguenti, alla luce dell’innovazione introdotta nel 2001. Questa considerazione vale, a maggior ragione, per i già menzionati artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., e vale anche con riferimento alla precedente disciplina dell'intervento della persona giuridica, nel processo penale, in qualità di responsabile civile [questione peculiare, ma non dirimente sulla quale si tornerà nello specifico di seguito].
E’ vero che, secondo l'impostazione tradizionale, la responsabilità civile della persona giuridica poteva essere evocata soltanto sotto il profilo della citazione ex art. 83 c.p.p. del responsabile civile, o del suo intervento volontario ex art. 85 c.p.p., e che tale esclusivo tipo di responsabilità indiretta trovava la sua fonte nell'art. 2049 c.c., e la sua conferma normativa nell'ultima parte dell'art. 185 c.p. Fatto salvo questo tipo di intervento, la circostanza che esso fosse l'unico previsto prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. n. 231 del 2001, tuttavia, non esclude che dopo tale innovazione normativa esso possa risultare affiancato da un diverso, ulteriore, modo di essere presente nel processo penale, agli effetti della responsabilità civile da illecito, appunto per effetto di citazione civile diretta nel processo penale quale autore di uno degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001. In senso contrario alla soluzione prospettata non sembrano d'altronde rilevanti, o comunque decisive, considerazioni ancorate alla specificità di taluni dettagli della disciplina enunciata dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Sotto questo profilo, si è fatto riferimento, a esempio, alla circostanza che l'art. 69 D.L.gs. citato, norma riguardante la sentenza di condanna pronunciata a carico dell'ente, non fa alcun cenno alle questioni civili, né compaiono norme assimilabili a quelle di cui agli artt. 539, 540 e 541 c.p.p. concernenti la condanna ai danni e alle spese relative all'azione civile.
Siffatta notazione, appare del tutto insufficiente, poiché se il legislatore del 2001 si è preoccupato di precisare- nello stesso d.lgs. n. 231 del 2001- che il giudice penale applica le sanzioni amministrative previste dalla legge e le spese processuali, si profila inutile prevedere anche disposizioni ad hoc, relative alla conseguenze civili da reato, che devono, comunque, trovare applicazione, in forza della norma generale contenuta nell'art. 34, secondo cui per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano le norme di questo capo nonché le disposizioni del codice di procedura penale.
Per altro verso, a sostegno della posizione favorevole alla configurazione della costituzione di parte civile nei confronti degli enti l'accertamento della cui responsabilità è stato assegnato alla competenza del giudice penale sono invocabili diverse, e ben più rilevanti, specifiche disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001. Innanzi tutto, si può richiamare l’ art. 34, che prevedendo che per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano, oltre ché le norme dello stesso d.lgs. n. 231 del 2001, quelle del codice di procedura penale, richiama in questo modo esplicitamente anche le disposizioni che disciplinano la costituzione di parte civile, previste, appunto, nel codice di procedura penale. Quindi, si può fare riferimento all'art. 35, che dispone che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili.
Sembra di tutta evidenza che il dictum della norma stessa impone di comprendere nell'oggetto del richiamo ogni disposizione concernente l'imputato, a fortiori quella secondo cui la costituzione di parte civile può essere proposta nei confronti di ogni “persona” da qualificare come imputato, a norma degli artt. 74 ss. c.p.p. Le citate indicazioni normative completano efficacemente gli argomenti che inducono a ritenere che per effetto dell’ entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001 sia esperibile costituzione di parte civile, nei confronti degli enti autori degli illeciti il cui accertamento è stato demandato al giudice penale nel quadro del processo penale.
Non si spigherebbe, altrimenti, la ratio del sistema normativo che ha incluso il tema del risarcimento del danno negli artt. 12, comma 2, lett. a) e 17, lett. a), che fanno riferimento al danno di speciale tenuità ed al risarcimento dello stesso. Nulla, per altro verso, sembra vietare che la medesima persona giuridica possa essere presente nello stesso processo penale come soggetto chiamato a rispondere direttamente dei danni cagionati dall'illecito compiuto dall'ente e come soggetto chiamato a risarcire come responsabile civile i danni cagionati dal reato commesso dalla persona fisica.
Le due posizioni di responsabilità sono infatti logicamente e giuridicamente distinguibili: la responsabilità civile diretta da illecito prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001 è responsabilità che presuppone l'accertamento in capo alla persona giuridica di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che la fondano; la responsabilità in qualità di responsabile civile è invece responsabilità indiretta ex lege, che scaturisce dall'accertamento della responsabilità civile della persona fisica autrice del reato che essa ha commesso.
Il soggetto danneggiato, invero, a fronte di questa situazione, avrà interesse sia a costituirsi parte civile nei confronti della persona giuridica chiamata a rispondere davanti al giudice penale di un illecito previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, sia a citare la stessa come responsabile civile. La domanda di esclusione delle Parti Civili costituite, pertanto, si rivela infondata.
“Determinazione pena”
Sulla base della compiuta ricostruzione delle componenti oggettive e soggettive della fattispecie (segnatamente della condotta tenuta da [L.L.], della ricostruzione del livello di colpa a lui ascrivibile e alla sua apparente assenza di capacità a delinquere) la Corte reputa di valutare come equivalenti le attenuanti generiche concessegli, alla contestata aggravante e, per l’effetto di individuare la pena base in ordine al delitto di cui al capo A), in mesi nove di reclusione, diminuita, ex art. 442 cpp., a mesi sei di reclusione; mentre, per il reato di cui al capo B) in € 150,00 di ammenda, diminuita ex 442 cpp., a € 100,00.
Quanto alla [ditta ... s.r.l] va, innanzi tutto, precisato che la sanzione va determinata in base alla L. n. 123/2007 (art. 9 co.1, in vigore dal 15/5/2008 e che ha modificato l’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001).
Ciò posto, come ampiamente argomentato i precedenza, il d.lg. 231/01 ha introdotto una responsabilità da illecito avente natura composita e l'ente chiamato a rispondere di tale illecito per una responsabilità diretta per il fatto proprio (ex art. 2043 c.c.).
La sanzione per la responsabilità amministrativa dell’ente va commisurata, dunque, in relazione alla descritta gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’ente, segnatamente in relazione all’assenza di qualunque attività finalizzata a prevenire l’evento, avuto riguardo all’attività produttiva svolta, connotata da una peculiare specializzazione tecnico-professionale e svolta, nel caso di specie, nonostante le condizioni meteo marine avverse e l’assenza di almeno una unità lavorativa da affiancare alla vittima, nelle condizioni date.
Condanna, pertanto, la [ditta ... s.r.l], alla sanzione amministrativa di 300 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di mesi tre.
Quanto ai danni da ritenere sussistenti nell'an, non possono, a parere di questa Corte, essere liquidati in via equitativa, in relazione a ciascuna delle parti civili costituite, in quanto le considerazioni sviluppate convincono della concreta difficoltà di una esatta quantificazione degli effetti economici delle condotte illecite esaminate; pertanto, il Collegio, determinato il concorso di colpa di P.G. nella misura del 50 % [in ordine alla cui motivazione si rimanda alla specifica trattazione sul punto], condanna, altresì, i predetti imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento, in solido tra loro, di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000,00, per ciascuna delle parti civili, e sulla cui entità si ritiene pacificamente raggiunta la prova.
Infine, gli imputati debbono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette parti civili per il presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte d’Appello di Palermo, Sezione Terza Penale Letti gli artt. 592, 605 C.P.P.
In riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Trapani emessa in data 28/1/2011, e pronunciata nei confronti di [L.L.] della [ditta ... s.r.l], in persona dell’amministratore unico pro tempore, ed appellata dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trapani e dalle Parti Civili costituite, dichiara [L.L.] e la [ditta ... s.r.l] colpevoli dei reati e dell’illecito amministrativo loro rispettivamente ascritti e, concesse a [L.L.] le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, tenuto conto della riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed all’ammenda di euro 100,00.
Condanna la [ditta ... s.r.l] alla sanzione amministrativa di 300 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di mesi tre. Determinato il concorso di colpa del [dipendente P.G.] nella misura del 50 %, condanna, altresì, i predetti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento, in solido tra loro, di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000,00 per ciascuna delle parti civili.
Condanna, infine, i medesimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite e liquidate per (...) nella misura di euro 4.500,00 complessivamente oltre IVA e CPA come per legge, per (...) nella misura di euro 2.160,00 coltre IVA e CPA come per legge e per (...) nella misura di euro 2.160,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Concede a [L.L.] beneficio della sospensione dell’esecuzione delle pene come sopra inflitte per anni cinque e per anni due alle condizioni di legge. Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza. Palermo, lì 26/6/2013

Il Presidente Raimondo Loforti Il Consgliere estensore Filippo Messana