Cassazione Penale, Sez. 4, 06 novembre 2013, n. 44755 - Nastro trasportatore e infortunio per ribaltamento: responsabilità di un datore di lavoro


 

 

Fatto





1. - Con sentenza resa in data 4.10.2012, la Corte d'appello di Potenza ha integralmente confermato la sentenza in data 29.4.2011 con la quale il tribunale di Potenza ha condannato A. B. (in qualità di legale rappresentante della società L. R. s.r.l.) alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione in relazione al reato di lesioni colpose commesso, ai danni di M.S., in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Potenza il 7.7.2006.

In particolare, al B., nella richiamata qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro del prestatore infortunato, era stata contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché il mancato rispetto delle norme cautelari espressioni di colpa specifica analiticamente indicate nel capo d’accusa sollevato a suo carico.

Nel caso di specie, il lavoratore infortunato, mentre era intento a predisporre la macchina ("nastro trasportatore") per la produzione di un tubo di plastica, rimaneva con il piede schiacciato nel telaio di detta macchina che, ribaltandosi, ne aveva imprigionato l'arto tra il telaio fisso e quello ribaltabile, così provocandogli lesioni guaribili in complessivi 267 giorni, con amputazione del secondo e del quarto dito metatarso sinistro.

Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di cinque motivi d'impugnazione.

Nel dettaglio, il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione degli artt. 40 e 41 c.p., per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’evidente abnormità del comportamento nella specie tenuto dal prestatore di lavoro, la cui gravissima imprudenza (segnatamente consistita nel non aver interrotto l’alimentazione elettrica della macchina cui era addetto prima di dedicarvisi) aveva indubbiamente integrato una condizione di per sé sola sufficiente a determinare l’evento lesivo.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in cui è incorsa la sentenza d’appello, per aver erroneamente ritenuto l’imputato responsabile di non aver sottoposto il prestatore di lavoro a periodi di formazione temporalmente sufficienti e specifici, in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite e con il rilievo della genericità dei rischi connessi all’uso della macchina; e per aver costruito l’accertamento della responsabilità dell’imputato sulla base delle contrastanti dichiarazioni rese dalla persona offesa, rimaste del tutto prive di riscontri esterni.

Da ultimo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato, senza tener conto del concorso colposo del lavoratore infortunato, nonché in relazione alla mancata pronuncia in ordine all’invocata conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria corrispondente, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena.



Diritto





2.1. - I primi tre motivi di ricorso, concernenti l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, sono infondati.

E invero, del tutto correttamente la corte territoriale ha escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del prestatore di lavoro infortunato, atteso che l’evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che l’improvviso ribaltamento della macchina, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un’evenienza icto oculi pienamente compatibile con il regolare sviluppo delle lavorazioni connessi al suo uso.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).

Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, omesso d’interrompere il circuito elettrico di alimentazione della macchina cui era addetto prima di procedere alle relative modifiche, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità di quest'ultimo, l’obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all'ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d’esame.

Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).

In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).

Priva di pregio, inoltre, deve ritenersi la doglianza avanzata dall’imputato con riguardo alla pretesa sufficienza degli elementi informativi nella specie garantiti al prestatore infortunato, stante l'irrilevanza della distinzione (prospettata dal ricorrente) tra rischi specifici e rischi generici impliciti nello sviluppo della lavorazione esaminata, segnatamente in relazione all'uso di un macchinario rispetto al quale le misure cautelari destinate ad essere adottate (nella specie consistenti nella necessaria interruzione del circuito elettrico di alimentazione della macchina) apparivano costituire (in ragione del rilevantissimo pericolo connesso alla relativa disattenzione) oggetto di avvertenze e ammonizioni da trasmettere ai lavoratori in forme inequivoche, specifiche e necessariamente continue (ovvero realizzate secondo eventuali accorgimenti automatici di azionamento, in caso di manutenzione o correzioni a fermo della macchina), onde prevenire ogni possibile contingente disattenzione del prestatore di lavoro.

Quanto alla doglianza relativa alla valutazione dell’attendibilità della deposizione testimoniale resa dal lavoratore infortunato, è appena il caso di rilevare come l'odierno ricorrente si sia limitato alla mera prospettazione di semplici criteri d'interpretazione e valutazione della deposizione in modo difforme rispetto alle scelte interpretative e valutative adottate dal giudice di merito.

Sul punto, varrà chiamare il consolidato insegnamento di questa corte di cassazione, ai sensi del quale deve ritenersi non sindacabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo su eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione, in questa sede neppure adombrati in modo specifico (Cass., Sez. 2, n. 20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n. 8090/1981, Rv. 150282).

2.2. - Le ultime due censure illustrate dal ricorrente con riferimento al trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto appaiono solo parzialmente fondate.

Preliminarmente, dev’essere disattesa la censura avanzata dal ricorrente con riferimento alla determinazione dell'entità della pena allo stesso inflitta, avendo la corte territoriale specificamente correlato l’individuazione della misura di detta pena al requisito della gravità della condotta ascritta all'imputato, così legando la motivazione della scelta adottata al ricorso di un obiettivo e concreto indice di fatto coerente ai parametri di cui all'art. 133 c.p..

Deve viceversa ritenersi fondato il motivo di doglianza relativo all'omessa motivazione, da parte del giudice d’appello, in ordine all’invocata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, costituendo, l’indicazione di tale motivazione, un preciso obbligo del giudice a fronte della corrispondente sollecitazione proveniente dalla parte (cfr., nella specie, la pag. 9 dell'atto d’appello) (cfr. Cass., Sez. 6, n. 12358/1998, Rv. 212325).

Da tanto consegue - accanto al rigetto di tutte le restanti doglianze del ricorrente - la pronuncia dell’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione in ordine alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, con rinvio alla corte d’appello di Potenza per l’esame sul punto.





P.Q.M.



Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla omessa statuizione circa la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia alla corte d’appello di Potenza per l’esame sul punto.