Tipologia: CCNL
Data firma: 30 giugno 1960
Validità: 30.06.1960 - 30.09.1964
Parti: Finseii, Aninsei e Snisns-Cisnal, Snip-Fisap
Settori: Servizi, Istruzione, Istituti non statali

Sommario:

Art. 1. - Definizione della prestazione d’opera e limiti del presente contratto.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. - Assunzione in servizio.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. - Risoluzione del rapporto d’impiego.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Oneri sociali.
Art. 21. - Disciplina.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27. - Sanzioni.
Art. 28.
Art. 29. - Disposizioni transitorie.
Tabelle retribuzioni

Contratto collettivo nazionale per il personale direttivo e insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, 30 giugno 1960

Il giorno 30 giugno 1960 in Roma alle ore 18 presso la sede della Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti, Fisap, tra la Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione - Finseii [...], l’Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione - Aninsei [...], e il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali - Snisns - Cisnal [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal [...], il Sindacato Nazionale Insegnanti Privati - Snip [...], con l’assistenza della Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti - Fisap [...], è stato stipulato il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale Direttivo ed Insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli Istituti Italiani non Statali di Educazione e di Istruzione da valere in tutto il territorio dello Stato italiano ai sensi e agli effetti delle leggi vigenti.
Il Contratto entra in vigore il 30 giugno 1960 e scade il 30 settembre 1964.
Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato di anno in anno.

Art. 1. - Definizione della prestazione d’opera e limiti del presente contratto.
Il trattamento previsto dal presente contratto si applica negli Istituti non statali con classi legalmente riconosciute:
а) ai Presidi e Direttori;
b) agli insegnanti provvisti di abilitazione all’insegnamento assunti per un numero minimo di 15 ore, purché l’insegnamento che si presta corrisponda, ad uno di quelli per i quali sono previste cattedre di ruolo nell’ordinamento delle corrispondenti scuole statali;
c) agli insegnanti non provvisti di abilitazione, purché assunti in base a deroghe stabilite per legge o per ordinanza ministeriale, ferma 'restando la limitazione delle ore di cui alla lettera b).

Art. 2.
Gli insegnanti che non rientrano nelle categorie di cui alla lettere b) e c) dell’art. 1, sono assunti con prefissione di termine in base alle norme del presente contratto che si applicano ad essi, limitata- mente alla durata del servizio prestato.
È fatto salvo il diritto delle parti di stabilire un periodo di prova ai sensi dell’art. 2096 del C.C.

Art. 3.
Il contratto non si applica:
а) al personale direttivo e agli insegnanti di ruolo, incaricati o supplenti con trattamento di cattedra, che prestino la loro opera presso istituti statali o parastatali, agli impiegati statali e parastatali nonché ai dipendenti da enti pubblici e privati, quando insegnino presso scuole legalmente riconosciute nelle ore lasciate libere dall’insegnamento presso le scuole statali o parastatali o dal loro rapporto di impiego;
b) al personale direttivo e agli incaricati e ai supplenti, presso scuole statali o parastatali, ancorché senza trattamento di cattedra, quando l’insegnamento svolto presso la scuola l. r., costituisca attività secondaria rispetto a quella esplicata nella scuola statale o parastatale;
c) ai supplenti che sostituiscono temporaneamente nel corso dell’anno scolastico il titolare della materia insegnata;
d) al personale direttivo e agli insegnanti che comunque non rientrano nell’art. 1.
Per i professionisti, artisti e artigiani, quando insegnino nelle ore lasciate libere dalla loro attività professionale artistica o artigianale, rimane nella facoltà delle parti applicare il presente contratto, ovvero regolare i propri rapporti mediante pattuizioni individuali.
Per tutti i casi previsti nel presente articolo le condizioni alle quali si attiene il rapporto dovranno risultare da atto firmato da ambo le parti.
[...]

Art. 10.
Il numero delle lezioni settimanali da affidarsi all’insegnante è fissato dall’istituto all’atto dell’assunzione.
La lezione ha la durata di un’ora.
È in facoltà dell’istituto ridurre o aumentare il numero delle ore di cui sopra agli inizi dell’anno scolastico, in rapporto alle esigenze organizzative e didattiche della scuola, con particolare riferimento a sdoppiamento di classi o alla loro soppressione. In questi casi saranno apportate agli stipendi le necessarie variazioni in base ai criteri fissati dall’art. 8.
Per gli insegnanti di cui agli articoli 1 e 2 il numero delle ore assegnato non potrà essere, peraltro superiore alle 36 ore settimanali.
Per i Presidi e Direttori, l’orario sarà fissato all’atto dell’assunzione in rapporto alle esigenze del regolare funzionamento della scuola.

Art. 12.
Qualora ragioni di forza maggiore impongano di interrompere e sospendere le lezioni, la retribuzione dell’insegnante rimarrà invariata. È però in facoltà dell’istituto disporre il recupero delle ore perdute, senza ulteriori aumenti di retribuzione.

Art. 13.
L’insegnante di cui agli articoli 1 e 2 ha l’obbligo su invito del capo dell’Istituto di sostituire temporaneamente i colleghi assenti, salvo che non sia impedito da provata causa di forza maggiore, e salvo il diritto dell’insegnante alla remunerazione per le ore di supplenza effettuate determinate in base ai criteri fissati dall’art. 8.

Art. 20. - Oneri sociali.
Per quanto si attiene alle varie previdenze di natura sociale valgono le leggi e le norme vigenti in materia.

Art. 21. - Disciplina.
Il personale direttivo e insegnante è alle dipendenze dell’istituto.
Gli insegnanti sono altresì alle dipendenze del personale direttivo dell’istituto in ordine alle mansioni scolastiche.
Il dipendente è tenuto, nell’adempimento dei suoi compiti, all'osservanza delle leggi e delle norme scolastiche e del regolamento in terno dell’istituto.
Inoltre deve osservare subordinazione verso i superiori, rapporti di reciproca collaborazione con i colleghi, urbanità verso gli alunni e il personale dipendente e in genere una condotta pienamente rispondente al suo stato di educatore.
Spetta all’istituto regolare i rapporti tra scuola e famiglia.
Spetta altresì all’istituto controllare il metodo seguito dall’insegnante, nonché il puntuale svolgimento dei programmi e l’osservanza del metodo didattico e dell’indirizzo pedadogico stabilito dall’istituto.
In particolare al personale direttivo e insegnante sono fatti i seguenti obblighi:
а) osservare l’orario stabilito dall’istituto;
b) intervenire alle sedute e adunanze del Collegio e del Consiglio dei professori;
c) conformarsi all’indirizzo didattico e pedagogico fissato dall’istituto;
d) riferire con la necessaria tempestività e diligenza al Preside o Direttore sul profitto, la condotta e l’assiduità degli alunni;
e) osservare e fare osservare dagli alunni i regolamenti scolastici e quelli interni dell’istituto.
Il personale direttivo, in particolare, dovrà assolvere scrupolosamente tutti gli obblighi connessi con l’incarico affidatogli, offrendo con il proprio comportamento esempio ai dipendenti e agli alunni dell’istituto.
Nei rapporti con i dipendenti l’istituto avrà massima cura di sostenere il prestigio e di difendere la dignità professionale del personale direttivo e degli insegnanti dinnanzi ai colleghi e agli alunni.

Art. 23.
[...]
In caso di maternità valgono le norme di legge.

Art. 25.
Il personale direttivo e insegnante è responsabile della conservazione del materiale scientifico e didattico che gli è stato affidato.
Ogni dispersione, smarrimento o danno per accertata incuria sarà da essi indennizzato.
[...]

Art. 27. - Sanzioni.
Ogni infrazione alla disciplina stabilita dal presente contratto è soggetta a sanzioni di diverso grado, secondo l’ordine seguente:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) trattenuta sullo stipendio fino a un massimo di un decimo di mensilità;
c) sospensione dalle lezioni e dallo stipendio fino a un massimo di 15 giorni;
d) licenziamento immediato senza preavviso e indennità.
Il licenziamento di cui alla lettera d) può essere applicato nei seguenti casi: indegnità morale e professionale, opere denigratorie ai danni dell’istituto e dei suoi dirigenti, grave e continua recidività nella omissione dei propri doveri, violazione delle norme di cui all’art. 20 primo comma.

Art. 28.
Ove sorgano contestazioni nella interpretazione del presente contratto le parti potranno adire l’organo paritetico denominato Commissione di Conciliazione.
Esso sarà formato da sei membri designati in parti ugnali dalle organizzazioni contraenti.
Il presidente della Commissione sarà scelto di comune accordo, tra le parti o, in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale competente fra persone di chiara fama estranee alla scuola.
La Commissione stessa provvederà a disciplinare la sua attività mediante proprio regolamento.