Categoria: 1958
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 novembre 1958 e 12 dicembre 1958
Validità: 01.08.1958 - 31.07.1961
Parti: Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei-Federazione Italiana Pubblici Esercizi/Confcommercio e Sindacato Italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristoranti-Cisl e Sindacato Unitario Dipendenti Compagnia Carrozza Letti-Cgil
Settori: Trasporti, Vagoni letto ecc.

Sommario:

Premesse d’ordine generale
Decorrenza e validità del contratto
Sezione 1ª Personale dell’esercizio
Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Gerarchia fra i lavoratori.
Art. 3. - Assunzione in servizio.
Art. 4.
Art. 5. - Prova e avventiziato.
Art. 6. - Anzianità di servizio.
Art. 7. - Anzianità agli effetti della retribuzione.;
Art. 8. - Della retribuzione.
Art. 9.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Promozioni.
Art. 13. - Variazioni di prestazioni.
Art. 14. - Assegnazione di funzioni superiori.
Art. 15.
Art. 16. - Orario di lavoro.
Art. 17. - Lavoro notturno.
Art. 18. - Riposo settimanale.
Art. 19.
Art. 20. - Festività.
Art. 21.
Art. 22. - Lavoro straordinario.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25. - Ferie annuali.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28. - Assenze e permessi.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31. - Delle trasferte.
Art. 32. - Trasferimenti.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38. - Facilitazioni di viaggio.
Art. 39. - Degli addebiti.
Art. 40. - Massa vestiario.
Art. 41. - Economato.
Art. 42. - Aspettativa.
Art. 43.
Art. 44. - Servizio militare.
Art. 45.
Art. 46. - Trattamento di malattia.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54. - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 55. - Accertamento dell’idoneità fisica.
Art. 56. - Dell’eventuale reimpiego in caso di inabilità fisica.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 60.
Art. 61. - Riduzione di personale.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64. - Previdenza aziendale: Cassa di previdenza italiana.
Art. 65. - Della risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 66. - Del preavviso.
Art. 67. - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Art. 68. - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di avventiziato.
Art. 69. - Risoluzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di avventiziato.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Art. 74. - Limiti di età.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79. - Della liquidazione.
Art. 80.
Art. 81. - Controversie.
Art. 82. - Diritti e doveri del lavoratore.
Art. 83. - Sanzioni disciplinari.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
Art. 89.
Art. 90.
Art. 91.
Art. 92.
Art. 93. - Cessione o trasformazione d’azienda.
Art. 94. - Del personale straordinario.
Art. 95.
Art. 96.
Art. 97.
Tabelle retribuzione e indennità
Sezione 2ª Personale delle officine
Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2.
Art. 3. - Gerarchia fra i lavoratori.
Art. 4. - Assunzione in servizio.
Art. 5.
Art. 6. - Prova e tirocinio.
Art. 7. - Anzianità di servizio.
Art. 8. - Anzianità agli effetti della retribuzione.
Art. 9. - Della retribuzione.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Tredicesima mensilità e gratifica natalizia.
Art. 12. - Promozioni.
Art. 13. - Variazioni di prestazioni.
Art. 14. - Assegnazione di funzioni superiori.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. - Orario di lavoro.
Art. 18. - Lavoro notturno.
Art. 19. - Riposo settimanale.
Art. 20.
Art. 21. - Festività.
Art. 22.
Art. 23. - Lavoro straordinario.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26. - Ferie annuali.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29. - Assenze e permessi.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32. - Delle trasferte.
Art. 33. - Trasferimenti.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36. - Facilitazioni di viaggio.
Art. 37. - Degli addebiti.
Art. 38. - Massa vestiario.
Art. 39. - Economato.
Art. 40. - Aspettativa.
Art. 41. - Servizio militare.
Art. 42.
Art. 43. - Trattamento di malattia.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52. - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 53. - Accertamento della idoneità fisica.
Art. 54. - Dell’eventuale reimpiego in caso di inabilità fisica.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 58.
Art. 59. - Riduzione di personale.
Art. 60.
Art. 61. - Previdenza aziendale: fondo di previdenza.
Art. 62. - Della risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 63. - Del preavviso.
Art. 64. - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Art. 65. - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di tirocinio.
Art. 66. - Risoluzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di tirocinio.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69. - Limiti di età.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73. - Della liquidazione.
Art. 74.
Art. 75. - Controversie.
Art. 76. - Diritti e doveri del lavoratore.
Art. 77. - Sanzioni disciplinari.
Art. 78.
Art. 79.
Art. 80.
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87. - Cessione o trasformazione d’azienda.
Art. 88. - Personale straordinario.
Tabelle retribuzione e indennità
Sezione 3ª Personale delle agenzie
Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2.
Art. 3. - Gerarchia fra i lavoratori.
Art. 4. - Assunzione in servizio.
Art. 5.
Art. 6. - Prova.
Art. 7. - Anzianità di servizio.
Art. 8. - Anzianità agli effetti della retribuzione.
Art. 9. - Della retribuzione.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Promozioni.
Art. 13. - Variazione di prestazioni.
Art. 14. - Assegnazione di funzioni superiori.
Art. 15.
Art. 16. - Orario di lavoro.
Art. 17. - Lavoro notturno.
Art. 18. - Riposo settimanale.
Art. 19.
Art. 20. - Festività.
Art. 21.
Art. 22. - Lavoro straordinario.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25. - Ferie annuali.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28. - Assenze e permessi.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31. - Delle trasferte.
Art. 32. - Trasferimenti.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38. - Facilitazioni di viaggio.
Art. 39. - Degli addebiti.
Art. 40. - Uniformi.
Art. 41. - Economato.
Art. 42. - Aspettativa.
Art. 43. - Servizio militare.
Art. 44.
Art. 45. - Trattamento di malattia.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52. - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 53. - Accertamento dell’idoneità fisica.
Art. 54. - Dell’eventuale reimpiego in caso di inabilità fisica.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 58.
Art. 59. - Riduzione di personale.
Art. 60. - Previdenza aziendale: conto di previdenza.
Art. 61. - Della risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 62. - Del preavviso.
Art. 63. - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Art. 64. - Risoluzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69. - Limiti di età.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72. - Della liquidazione.
Art. 73.
Art. 74. - Controversie.
Art. 75. - Diritti e doveri del lavoratore.
Art. 76. - Sanzioni disciplinari.
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Art. 80.
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86. - Cessione o trasformazione d’azienda.
Art. 87. - Del personale straordinario.
Art. 88.
Art. 89.
Art. 90.
Tabelle retribuzione e indennità
Appendici
1ª Appendice Norme e modalità per l'assunzione ex novo presso l’esercizio sotto il regime del presente CCL del personale già addetto al servizio di ristoro nei treni viaggiatori
2 ª Appendice Inquadramento contrattuale del personale della compagnia residente a Ventimiglia
3 ª Appendice Articolo n. 29 della convenzione in vigore tra il Ministero dei trasporti - Ferrovie dello Stato e la Compagnia internazionale delle carrozze letti e dei grandi treni espressi europei
4 ª Appendice Anzianità di servizio riconosciuta al personale dai precedenti contratti collettivi di lavoro
5ª Appendice Anzianità agli effetti economici riconosciuta dalla data di applicazione del presente contratto al personale delle agenzie in servizio al 31 dicembre 1948

Contratto collettivo per il personale dipendente dalla direzione per l’Italia della «Compagnia internazionale delle carrozze con letti e dei grandi treni espressi europei», 25 novembre 1958 e 12 dicembre 1958

Addì 25 novembre 1958, in Roma, tra la Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei [...], assistita dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi [...], e dal[...]la Confederazione Generale Italiana del Commercio; dall’Unione Industriali del Lazio [...], ed il Sindacato Italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristoranti [...], assistito [...] dalla Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché gli atti contrattuali denominati appendici e numerati dal n. 1 al n. 5 da valere, con le precisazioni di cui alle seguenti «Premesse d'ordine generale», per i lavoratori dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia, appartenenti ai tre Servizi: Esercizio, Officine, Agenzie.
Dal presente CCNL, pertanto, resta escluso il personale addetto ai Servizi di Ristoro e Buffet nei treni ed ai Laboratori di Pasticceria c di Cucina a terra, il cui rapporto di lavoro con la Compagnia è, invece, retto da un Contratto Collettivo Nazionale separato e distinto.
Lo stesso dicasi per altre eventuali attività della Compagnia che no rientrino nei Servizi indicati al primo comma.
Addì 12 dicembre 1958, in Roma, la Direzione per l’Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei [...], assistita dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi [...], e dal[...]la Confederazione Generale Italiana del Commercio; dall’Unione Industriali del Lazio [...], ed il Sindacato Unitario Dipendenti Compagnia Carrozza Letti [...] assistito dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il personale dipendente dalla Direzione per l’Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei, già firmato in data 25 novembre 1958 dalla predetta Direzione per l'Italia e dal Sindacato Italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristorante, aderente alla Cisl nonché gli atti contrattuali denominati appendici e numerati dal n. 1 al n. 5.

Premesse d’ordine generale
Il presente Contratto è unico, ma non uniforme, in quanto differenziato per alcune particolari clausole relative a ciascuna delle tre unguenti Sezioni:
1. - Sezione Esercizio;
2. - Sezione Officine;
3. - Sezione Agenzie.
Ogni Sezione vale esclusivamente per i lavoratori appartenenti al Servizio cui la Sezione stessa si riferisce, inquadrati nelle qualifiche previste dagli articoli 1 delle tre singole Sezioni, con le particolari deroghe indicate negli articoli 2 delle Sezioni Officine ed Agenzie.

Sezione 1ª Personale dell’esercizio
Art. 1. - Classificazione del personale.

Il presente Contratto si applica esclusivamente al personale addetto agli Uffici della Direzione (compresi il Servizio Centrale delle Agenzie Italiane e l'Ufficio Pagamenti) ed al personale dell’Esercizio viaggiante e di stazione.

Art. 3. - Assunzione in servizio.
[...]
Per l’assunzione in servizio occorre:
[...]
d) essere riconosciuto fisicamente idoneo a giudizio dei medici della Compagnia e per il personale addetto alle carrozze-ristorante e carrozze-letti anche dell’ispettorato Sanitario delle Ferrovie dello Stato;
[...]

Art. 13. - Variazioni di prestazioni.
Il lavoratore, in relazione a particolari esigenze della Compagnia; oppure a sua domanda, potrà essere incaricato di svolgere prestazioni diverse da quelle specifiche della qualifica rivestita, sempreché le nuove mansioni non comportino alcun peggioramento economico o mutamento sostanziale alle caratteristiche della categoria di appartenenza.
Per quanto riguarda in particolare il personale delle carrozze-ristorante, la Compagnia si riserva, in tutti quei casi in cui le condizioni del traffico e la diversa configurazione dei servizi dovessero richiederlo, di proporzionare in conseguenza la composizione delle brigate, variando le prestazioni richieste a ciascun componente la brigata in correlazione con le esigenze della brigata ridotta.
In deroga a quanto previsto nel 1° comma, un pulitore può essere eccezionalmente comandato a prestare servizio in qualità di addetto alla cucina o dispensiere, percependo il trattamento di miglior favore ed il pagamento delle eventuali ore straordinarie.

Art. 16. - Orario di lavoro.
La durata del lavoro è regolata come segue:
1) Impiegati della Direzione e degli Uffici presso gli Ispettorati, del Servizio Centrale Agenzie Italiane e dell’Ufficio Pagamenti: 42 ore settimanali;
2) Impiegati delle Sezioni e dei Magazzini e personale di Stazione (non impiegati): 48 ore settimanali;
3) Telefonisti, uscieri e fattorini ovunque siano addetti: 9 ore giornaliere, ad eccezione de telefonisti della Direzione per i quali sono previste 48 ore settimanali:
4) Personale viaggiante:
225 ore mensili per il personale di cucina;
240 ore mensili per il personale delle altre categorie.
Le ore del pasto del personale viaggiante, calcolate in ragione di mezz’ora per pasto, non rientrano nel computo delle predette 225 o 240 ore. mensili.

Art. 17. - Lavoro notturno.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 5.
Detta definizione non riguarda il personale viaggiante, né il personale addetto con continuità a turni notturni.
Dichiarazione a verbale
Per «personale addetto con continuità a turni notturni» deve intendersi il personale assunto esclusivamente per prestazioni notturne.

Art. 18. - Riposo settimanale.
1) Per gli impiegati della Direzione, degli Uffici di contabilità presso gli Ispettorati, del Servizio Centrale Agenzie Italiane e dell’Ufficio Pagamenti, il giorno di ripose è la domenica.
2) Per gli impiegati addetti alle ispezioni e controllo in viaggio, il personale impiegatizio e non impiegatizio degli Ispettorati, Sezioni e Magazzini, le cui prestazioni hanno carattere di continuità, ed il personale di accudienza, il giorno di riposo settimanale è quello stabilito dalla Direzione e può cadere in un giorno deferente dalla domenica.
3) Per il personale viaggiante il riposo settimanale cade normalmente nella settimana; per particolari esigenze di servizio esso potrà essere protratto per più di una settimana ed in tal caso si verificherà il cumulo di due riposi settimanali consecutivi. In casi assolutamente sporadici ed eccezionali la Compagnia potrà essere indotta a accumulare 3 giorni di riposo settimanale; in tal caso ne darà comunicazioni ai Sindacati elencando le cause obiettive che hanno portato a tale cumulo.
Nel caso di servizi particolarmente gravosi, la Compagnia ed i Sindacati concorderanno la periodicità dei riposi e delle soste di turno del personale delle carrozze ristorante, in correlazione con l’orarlo di lavoro di cui all'art. 16.

Art. 19.
Il lavoro effettuato dal personale che non sia quello viaggiante, nelle giornate di riposo, domenicale o non domenicale, entro i limiti di orario previsto per le normali prestazioni giornaliere, dà titolo ad una giornata di riposo compensativo, da usufruirsi entro la settimana. [...]
Per i casi in cui non sia possibile accordare il giorno di riposo compensativo, sarà dovuto, in più della normale retribuzione mensile e per ogni ora di prestazione, un compenso pari alla quota oraria di retribuzione maggiorata del 40 %.
Per il personale viaggiante, la norma di cui al penultimo comma, dell’art. 18 comporta che, se detto personale non può eccezionalmente usufruire nel mese di uno o più giorni di riposo, per ogni ora di lavoro sarà dovuto un compenso pari:
alla sola maggiorazione del 40 % della quota oraria di retribuzione, al personale retribuito con i diritti di servizio;
alla quota oraria di retribuzione reale maggiorata del 40%, al personale di cucina.
[...]

Art. 22. - Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 16 del presente contratto.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 25. - Ferie annuali.
I lavoratori hanno diritto, dopo un anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:

 

Giorni lavorativi

а) categorie impiegatizie:

 

dopo un anno di servizio

12

dopo 2 anni fino a 10 anni

18

dopo 10 anni fino a 20 anni

22

dopo 20 anni

26

mutilati ed invalidi di guerra, dopo due anni di servizio

26

b) categorie non impiegatizie e telefonisti, uscieri e fattorini:

 

dopo un anno di servizio

12

dopo 2 anni fino a 5 anni

13

dopo 5 anni fino a 10 anni

16

dopo 10 anni fino a 15 anni

19

dopo 15 anni fino a 20 anni

21

dopo 20 anni fino a 25 anni

23

dopo 25 anni 25

mutilati ed invalidi di guerra, dopo due anni di servizio

25

Il personale delle categorie non impiegatizie che abbia già acquisito il diritto a trenta giorni, comprese le domeniche, conserverà tale diritto «ad personam».

Art. 26.
[...]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie, che debbono essere usufruite entro l’anno.
[...] Se tuttavia per eccezionali esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute, in tutto o in parte, il periodo di ferie non goduto dovrà essere compensato con il pagamento della retribuzione reale. [...]

Art. 54. - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro.
In casi di inabilità fisica, qualora non vi sia accordo per legge alla relativa assicurazione, ha diritto da parte della Compagnia ad integrazione analoga a quella prevista in caso di malattia, in aggiunta a quanto corrisposto dall’Inail.
Per il personale non soggetto per legge a detta assicurazione si applicano, in caso di infortunio generico, le norme previste per il trattamento di malattia.

Art. 55. - Accertamento dell’idoneità fisica.
La Compagnia può sempre far accertare l’idoneità fisica di ciascun lavoratore alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
In caso di inabilità fisica, qualora non vi sia accordo tra il parere medico della Compagnia e di quello del lavoratore in merito all'accertamento suddetto, il lavoratore può ricorrere ad un Collegio arbitrale medico, entro giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione della Compagnia.
Il Collegio sarà costituito dai due medici delle parti e sarà presieduto da un terzo medico nominato dai due medici delle parti, ed in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.
La decisione arbitrale è inappellabile.
L’onere dell’arbitrato sarà a carico della Compagnia se soccombente, in caso contrario sarà ripartito ugualmente fra le parti.
Nel caso di omesso ricorso all’arbitrato, il referto del medico della Compagnia deve intendersi accettato a tutti gli effetti dal lavoratore.

Art. 56. - Dell’eventuale reimpiego in caso di inabilità fisica.
Il lavoratore che abbia subito in servizio un infortunio sul lavoro che lo renda inabile alle mansioni proprie della sua qualifica, avrà diritto di scelta fra liquidare l’indennità che gli spetta in caso di esonero per inabilità fisica o chiedere, invece, alla Compagnia di venire adibito ad altre mansioni, non superiori alla qualifica rivestita, alle quali nonostante l’infortunio subito egli sia idoneo, con il trattamento relativo ad esse nuove mansioni.

Art. 57.
Nel caso in cui un lavoratore, a seguito di inabilità fisica non dovuta ad infortunio sul lavoro, non sia più atto alle mansioni della sua qualifica, la Compagnia, se c’è vacanza di posto, ha, a suo giudizio, la facoltà di assegnarlo ad altra qualifica, col trattamento che è proprio della stessa.

Art. 59. - Trattamento in caso di maternità.
Ferme restando le vigenti norme di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, la Compagnia, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (che inizia sei settimane prima della data presunta del parto) e per un periodo complessivo di quattro mesi riconosce alla lavoratrice un trattamento economico tale da garantirei tra assegno di maternità Inam e integrazione Compagnia, la normale retribuzione.

Art. 81. - Controversie.
Fino a tanto che in materia di controversia di lavoro non sopravvengano differenti norme di legge, resta fermo che le eventuali controversie sindacali che sorgessero per l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione della Compagnia ed i Sindacati nazionali, verranno sottoposte all’esame delle rispettive superiori Organizzazioni sindacali.
In caso di disaccordo fra dette Organizzazioni, le parti potranno adire l’autorità giudiziaria: il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 82. - Diritti e doveri del lavoratore.
Fermi restando i diritti ed i doveri, che, in costanza del rapporta di lavoro, discendono dalla legge e dai principi generali di diritto, nonché quelli che derivano dalle particolari norme del presente contratto, il dipendente è tenuto a:
a) adempiere con diligenza e zelo al proprio servizio;
b) osservare un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti e corretto e cordiale verso i colleghi di lavoro ed i dipendenti;
[...]
e) non commettere atti, anche nella vita privata, che portino pregiudizio alla dignità ed agli interessi della Compagnia, al normale andamento del lavoro, alla morale ed al decoro;
[...]
g) eseguire le disposizioni inerenti all’esplicazione delle propria funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori gerarchici;
h) uniformarsi alle prescrizioni previste dall’articolo 29 della Convenzione con le F.S.;
aver cura dei beni della Compagnia e dei materiali ed oggetti! in genere e comunque a lui affidati;
[...]
l) non allontanarsi dal servizio senza esplicita autorizzazione;
m) non ritornare o trattenersi nei luoghi di lavoro oltre il normale orario, senza una espressa autorizzazione; fatte salve le libertà previste dall’art. 40 della Costituzione;
[...]

Art. 83. - Sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari che si possono infliggere ai lavoratori sono le seguenti:
a) rimprovero scritto;
b) multa fino a metà dell’importo della retribuzione giornaliera effettiva o convenzionale;
e) sospensione dal servizio e dalla paga da 1 a 20 giorni;
c) retrocessione;
d) licenziamento, con o senza indennità.

Art. 85.
Il rimprovero scritto ha carattere di preliminare richiamo e infligge al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoli doveri o nel comportamento in servizio.

Art. 86.
La multa si applica al lavoratori nei seguenti casi:
а) recidività entro sei mesi nelle irregolarità di cui all’articolo precedente;
b) inosservanza dell’orario di lavoro che non abbia arrecato danno al servizio;
c) mancanza di diligenza e di decoro nello svolgimento delle mansioni affidate.
[...]
e) negligenza o irregolarità, in genere, nell’osservanza delle norme di servizio quando non ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi e al buon nome dell’Azienda.
[...]

Art. 87.
Si incorre nella sospensione:
Gruppo 1°
а) per recidività entro 1 anno nelle mancanze di cui all’articolo precedente;
[...]
a) per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
[...]
l) per ubriachezza constatata all’atto della presentazione in servizio o durante l’espletamento dello stesso;
[...]
o) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;
Gruppo 2°
a) contegno inurbano o scorretto in sé o verso il pubblico o verso i superiori e colleghi, sia della Compagnia sia delle Amministrazioni dello Stato che hanno rapporti col servizio della Compagnia;
b) per aver rivolto accuse infondate verso altri lavoratori della Compagnia od averli fatti segno di atti di scherno o di disprezzo;
c) per inesecuzione di ordini impartiti dai superiori;
d) per infrazione a quanto disposto dall’art. 82 punto h);
e) per aver istigato colleghi o inferiori a commettere atti contrari alla regolarità del servizio ed alle disposizioni in vigore, fatte salve le libertà previste dall’art. 40 della Costituzione;
f) per negligenza o irregolarità nell’osservanza delle norme di servizio, quando ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda;
[...]
h) per aver commesso mancanze congeneri a quelle previste dal presente articolo.
Le mancanze di cui al Gruppo 2° sono punite con la sospensione, sempreché le mancanze non rivestano carattere di maggiore gravità.

Art. 88.
Si incorre nella retrocessione:
а) per recidività entro 3 anni nelle mancanze previste dall’articolo precedente, quando il loro numero e la loro gravità siano tali da consigliare l’adozione di un più severo provvedimento disciplinare, che non sia quello del licenziamento;
[...]
d) per ingiurie o minacce gravi verso colleghi o dipendenti;
e) per aver commesso mancanze congeneri a quelle previste dal presente articolo.
Per i lavoratori per i quali non è materialmente possibile applicare la retrocessione, si applica la sospensione da 30 a 60 giorni. Per i Conduttori, Camerieri-Ricevitori e Cuochi assunti come tali, la predetta sospensione può raggiungere 80 giorni.
[...]

Art. 89.
Si incorre nel licenziamento:
a) per recidività entro 3 anni nelle mancanze di cui agli articoli precedenti;
[...]
c) per ingiurie o minacce o vie di fatto verso il pubblico o verso i superiori o verso Funzionari dello Stato che hanno rapporti col servizio della Compagnia;
d) per aver falsamente attribuito azioni disonorevoli od infamanti a superiori, colleghi o dipendenti, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell’Azienda;
[...]
g) per aver deliberatamente rifiutato obbedienza agli ordini dei superiori provocando disservizio o danno agli interessi della Compagnia;
[...]
p) per insufficiente produttività lavorativa dovuta ad evidente ed abituale cattiva volontà del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, nonostante il preventivo ammonimento comunicato almeno 1 anno prima;
q) per aver commesso, comunque mancanze che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, di cui all’art. 2119 del C.C.
[...]

Art. 90.
La Compagnia ha facoltà di sospendere con effetto immediato dal servizio il lavoratore che si sia reso colpevole di mancanze di particolare gravità, nelle remore della definizione del provvedimento disciplinare. [...]

Art. 94. - Del personale straordinario.
È considerato personale straordinario quello che viene assunto per specificati bisogni precari oppure per bisogni stagionali o saltuari o eccezionali con orario ridotto o per lavori a termine, o per immediate esigenze di carattere tecnico-organizzativo.
A questi lavoratori sarà fatto firmare dalla Compagnia un apposito atto nel quale dovranno essere specificati la qualifica, la mansione, la ragione per la quale vengono assunti come straordinari e, sempre che sia possibile, il periodo della durata delle prestazioni.
Una copia di detto atto firmata dalla Compagnia sarà data al lavoratore di cui trattasi.
L’impiegato straordinario percepirà il trattamento economico mensile iniziale proprio della qualifica di appartenenza, frazionabile in 30mi, in quanto i riposi settimanali sono retribuiti.
[...]

Art. 97.
Ferme restando le norme riguardanti il trattamento economico di malattia o di infortunio come pure quelle relative alle ferie ed alla gratifica natalizia di cui al presente capitolo, se il lavoratore straordinario è stato assunto:
con contratto a termine, si farà riferimento alle norme previste dal contratto per il personale in prova;
a tempo indeterminato, si farà riferimento alle norme previste dal Contratto per il personale avventizio.

Sezione 2ª Personale delle officine
Art. 1. - Classificazione del personale.

Il seguente contratto si applica esclusivamente al personale delle Officine [...]

Art. 2.
Gli Impiegati, i Capi-Squadra Visitatori-Riparatori ed i Visitatori-Riparatori sono soggetti alle norme contemplate per il personale dell’Esercizio, ad eccezione di quelle riguardanti i seguenti punti, i quali si fa espresso riferimento a quanto previsto in questa Sezione del Contratto:
a) anzianità di servizio agli effetti della retribuzione, per i Visitatori-Riparatori nominati Capi Tecnici;
b) anzianità di servizio agli effetti dell’inquadramento negli organici del Personale per tutti coloro che provengono da una qualifica che non sia propria del contratto dell’esercizio;
c) trattamento economico;
d) orario di lavoro;
e) lavoro straordinario;
f) massa vestiario;
g) limiti di età per la risoluzione del rapporto di lavoro;
h) facilitazione di viaggio, per i Capi-Squadra Visitatori-Riparatori e per i Visitatori-Riparatori di scorta ad una carrozza;
i) retrocessione, per i Capi Tecnici, assunti come tali.

Art. 4. - Assunzione in servizio.
[...]
Per l’assunzione in servizio occorre:
[...]
c) essere riconosciuto fisicamente idoneo a giudizio dei medici della Compagnia;
[...]

Art. 13. - Variazioni di prestazioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze tecniche ed organizzative delle Officine della Compagnia oppure anche su sua domanda, può essere adibito a mansioni diverse, purché non inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, e sempre che ciò non comporti alcun peggioramento economico.

Art. 17. - Orario di lavoro.
La durata del lavoro è regolata come segue:
1) Impiegati: 42 ore settimanali;
2) Capi-Squadra Visitatori-Riparatori, Visitatori-Riparatori, Capi-Squadra Operai e Operai: 48 ore settimanali;
3) Guardiani e Custodi: 10 ore giornaliere.
Qualora dovessero essere emanate delle disposizioni di carattere generale riguardanti l’orario di lavoro degli Operai queste saranno applicate agli Operai delle Officine.

Art. 18. - Lavoro notturno.
Per i Capi-Squadra Operai e per gli Operai si intende per lavoro notturno quello effettuato dopo le 12 ore successive all’inizio del turno del mattino e fino alle ore 6 del mattino.
[...]

Art. 19. - Riposo settimanale.
Per tutto il personale il giorno di riposo è la domenica, ad eccezione del personale distaccato ai Piccoli Mantenimenti, le cui prestazioni, per esigenze di servizio, comportano un riposo prestabilito entro la settimana.

Art. 20.
Il lavoro effettuato nelle giornate di riposo settimanale dai Capi-Squadra Operai e dagli Operai entro i limiti d’orario previsti per le normali prestazioni giornaliere, dà titolo al seguente trattamento economico:
Con riposo compensativo:
Capi-Squadra Operai
diurno sola maggiorazione del 10 %
notturno sola maggiorazione del 35 %
Operai
Diurno paga oraria maggiorata del 10 %
notturno paga oraria maggiorata del 35 %
senza riposo compensativo:
retribuzione oraria maggiorata:
diurno del 40 % - notturno del 60 %.
[...]

Art. 23. - Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 17 del presente contratto.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 26. - Ferie annuali.
I lavoratori hanno diritto, dopo un anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito, della seguente durata::

 

giorni lavorativi

a) Capi-squadra Operai:

 

dopo un anno di servizio

12

dopo 2 anni fino a 10 anni

18

dopo 10 anni fino a 20 anni

21

dopo 20 anni

24

mutilati ed invalidi di guerra, dopo 2 anni di servizio

24

b) Operai:

 

fino a 8 anni di anzianità

13

dopo 8 anni fino a 12 anni

14

dopo 12 anni fino a 16 anni

15

dopo 16 anni fino a 20 anni

17

dopo 20 anni fino a 24 anni

19

dopo 24 anni

22

mutilati ed invalidi di guerra, dopo 2 anni di servizio

22

Art. 27.
[...]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie, che debbono essere usufruite entro l’anno. Se tuttavia per eccezionali esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute, in tutto o in parte, il periodo di ferie non goduto dovrà essere compensato con il pagamento della retribuzione contrattuale.
[...]

Art. 37. - Degli addebiti.
Punto 1° - Per quanto riguarda la consegna degli utensili e materiali, la loro conservazione, nonché le visite di inventario e le visite personali, valgono le disposizioni seguenti:
- per provvedersi degli utensili o del materiale occorrente il Capo-Squadra Operai e l’Operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto;
- il Capo-Squadra Operai o l’Operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio;
- è preciso obbligo del Capo-Squadra Operai o dell’Operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato;
- il Capo-Squadra Operaio o l’Operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente il suo diretto superiore;
- al sabato per il Capo-Squadra Operai o per l'Operaio non addetto a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione delle Officine, al fine di permettere al predetto lavoratore di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro;
- il Capo-Squadra Operai o l’Operaio deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà che porta in Officina, onde poterli successivamente asportare.
Punto 2° - Il Capo-Squadra Operaio e l’Operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti di cui al punto 1° che siano imputabili a sua colpa o negligenza fermo restando che:
- il Capo-Squadra Operai o l’Operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla Compagnia di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti;
[...]

Art. 52. - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, il personale soggetto per legge alla relativa, assicurazione, ha diritto da parte della Compagnia ad ima integrazione analoga a quella prevista in caso di malattia, in agri unta a quanto corrisposto dall’Inail.
[...]
Per il personale non soggetto per legge a detta assicurazione si applicano, in caso di infortunio generale, le norme previste per il trattamento di malattia.

Art. 53. - Accertamento della idoneità fisica.
La Compagnia può sempre far accertare l’idoneità fisica di ciascun lavoratore alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
In caso di inabilità fisica, qualora non vi sia accordo tra il parere del medico della Compagnia e di quello del lavoratore in merito all’accertamento suddetto, il lavoratore può ricorrere ad un Collegio arbitrale medico, entro giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione della Compagnia.
Il Collegio sarà costituito dai due medici delle parti e sarà presieduto da un terzo medico nominato dai due medici delle parti, ed in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.
La decisione arbitrale è inappellabile.
L’onere dell’arbitrato sarà a carico della Compagnia se soccombente; in caso contrario sarà ripartito egualmente fra le parti.
Nel caso di omesso ricorso all’arbitrario, il referto del medico della Compagnia deve intendersi accettato a tutti gli effetti dal lavoratore.

Art. 54. - Dell’eventuale reimpiego in caso di inabilità fisica.
Il lavoratore che abbia subito in servizio un infortunio sul lavoro che lo renda inabile alle mansioni proprie della sua qualifica, avrà diritto di scelta fra il liquidare la indennità che gli spetta in caso di esonero per inabilità fisica e chiedere, invece, alla Compagnia di venire adibito ad altre mansioni, non superiori alla qualifica rivestita, alle quali nonostante l’infortunio subito egli sia idoneo, con il trattamento relativo ad esse nuove mansioni.

Art. 55.
Nel caso in cui il lavoratore, a seguito di inabilità fisica non dovuta ad infortunio sul lavoro, non sia più atto alle mansioni della sua qualifica, la Compagnia, se v’è vacanza di posto, ha, a suo giudizio, la facoltà di assegnarlo ad altra qualifica, col trattamento che è proprio della stessa.

Art. 57. - Trattamento in caso di maternità.
Ferme restando le vigenti norme di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, la Compagnia, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (che si inizia 3 mesi prima della data presunta del parto) conserverà il posto all’Operai a per un periodo complessivo di mesi 6, e riconoscerà a detta lavoratrice un trattamento economico tale da garantire, tra assegno di maternità Inam e integrazione Compagnia, la normale retribuzione per 3 mesi prima del parto ed 1 mese dopo.

Art. 75. - Controversie.
Fino a tanto che in materia di controversia di lavoro non sopravvengono differenti norme di legge, resta fermo che le eventuali controversie sindacali che sorgessero per l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione della Compagnia ed i Sindacati Nazionali, verranno sottoposte all’esame delle rispettive Superiori Organizzazioni Sindacali.
In caso di disaccordo fra dette Organizzazioni, le parti potranno udire l’Autorità Giudiziaria: il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 76. - Diritti e doveri del lavoratore.
Fermi restando i diritti ed i doveri che, in costanza del rapporto di lavoro, discendono dalla legge e dai principi generali di diritto, nonché quelli che derivano dalle particolari norme del presente Contratto, il dipendente è tenuto a:
a) adempiere con diligenza e zelo al proprio servizio;
b) osservare un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto e cordiale verso i colleghi di lavoro ed i dipendenti
[...]
e) non commettere atti, anche nella vita privata, che portino pregiudizio alla dignità ed agli interessi della Compagnia, al normale andamento del lavoro, alla morale ed al decoro;
[...]
g) eseguire le disposizioni inerenti all’esplicazione delle propri funzioni o mansioni che siano impartite dai superiori gerarchici;
h) uniformarsi alle prescrizioni previste dall’articolo 29 della Convenzione con le F.S.;
i) aver cura dei beni della Compagnia e di materiali ed oggetti, in genere e comunque a lui affidati;
l) rispettare scrupolosamente l’orario di lavoro, adempiendo alle eventuali formalità prescritte per il controllo della presenza;
m) non allontanarsi dal servizio senza esplicita autorizzazione;
n) non ritornare o trattenersi nei luoghi di lavoro oltre il normale orario, senza una espressa autorizzazione; fatte salve le liberti previste dall'art. 40 della Costituzione;
[...]

Art. 77. - Sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari che si possono infliggere ai lavoratori sono le seguenti:
а) rimprovero scritto;
b) multe fino al 20 % della paga giornaliera effettiva;
e) sospensione dal servizio e dalla paga da 1 a 20 giorni;
d) retrocessione;
e) licenziamento, con o senza indennità.

Art. 79.
Il rimprovero scritto ha carattere di preliminare richiamo e si infligge al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri e nel comportamento in servizio.

Art. 80.
La multa si applica ai lavoratori nei seguenti casi:
а) recidività entro 6 mesi nelle irregolarità di cui all’articolo precedente;
b) inosservanza dell’orario di lavoro che non abbia arrecato danno al servizio;
e) mancanza di diligenza e di decoro nello svolgimento delle mansioni affidate;
[...]
e) negligenza o irregolarità in genere, nell’osservanza delle norme di servizio quando non ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi e al buon nome dell’azienda.
[...]

Art. 81.
Si incorre nella sospensione:

Gruppo 1°
a) per recidività entro 1 anno nelle mancanze di cui all’articolo precedente;
[...]
c) per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
[...]
i) per ubriachezza constatata all’atto della presentazione in servizio o durante l’espletamento dello stesso;
[...]
n) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;
Gruppo 2°
а) contegno inurbano o scorretto in se o verso il pubblico, verso i superiori o colleghi, sia della Compagnia sia delle Amministrazioni dello Stato che hanno rapporti col servizio della Compagnia;
b) per aver rivolto accuse infondate verso altri lavoratori della Compagnia od averli fatti segno ad atti di scherno o di disprezzo;
c) per inesecuzione di ordini impartiti dai superiori;
d) per infrazione a quanto disposto dall’art. 76 punto h).
e) per aver istigato colleghi o inferiori a commettere atti contrari alla regolarità del servizio ed alle disposizioni in vigore, fata salve le libertà prevista dall'art. 40 della Costituzione;
f) per negligenza o irregolarità nell’osservanza delle norme di servizio, quando ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda;
[...]
g) per aver commesso mancanze congeneri a quelle previste dal presente articolo.
Le mancanze di cui al gruppo 2° sono punite con la sospensione sempreché le mancanze non rivestano carattere di maggiore gravità.

Art. 82.
I Capi tecnici ed i Capi-Squadra operai incorrono nella retrocessione:
a) per recidività entro 3 anni nelle mancanze previste dall’articolo precedente, quando il loro numero o la loro gravità siano tali da consigliare l’adozione di un più severo provvedimento disciplinare che non sia quello del licenziamento;
[...]
d) per ingiurie o minacce gravi verso i colleghi o dipendenti;
e) per aver commesso mancanze congeneri a quelle previste dal presente articolo.
Per i lavoratori per i quali non è materialmente possibile applicare la retrocessione si applica la sospensione da 30 a 60 giorni. Per i Capi tecnici ed i Capi squadra operai assunti come tali la sospensione può raggiungere 80 giorni.
[...]

Art. 83.
Si incorre nel licenziamento:
a) per recidività entro 3 anni nelle mancanze di cui agli articoli precedenti;
[...]
c) per ingiurie o minacce o vie di fatto verso il pubblico o verso i superiori o verso i funzionari dello Stato che hanno rapporti col servizio della Compagnia;
d) per avere falsamente attribuito azioni disonorevoli od infamanti a superiori, colleghi o dipendenti, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti della Azienda;
[...]
g) per aver deliberatamente rifiutato obbedienza agli ordini dei superiori, provocando disservizio c danno agli interessi della Compagnia;
[...]
p) per insufficiente produttività lavorativa dovuta ad evidente ed abituale cattiva volontà del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, nonostante il preventivo ammonimento comunicato almeno un anno prima;
q) per aver commesso, comunque, mancanze che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro di cui all’art. 2119 C.C.
[...]

Art. 84.
La Compagnia ha facoltà di sospendere con effetto immediato dal servizio il lavoratore che si sia reso colpevole di mancanze di particolare gravità, nello remore della definizione del provvedimento disciplinare. [...]

Art. 88. - Personale straordinario.
Sono considerati Capi-Squadra Operai straordinari e Operai straordinari quelli che vengono assunti in occasione di un lavoro saltuario mi eccezionale, per una durata determinata o per un lavoro determinato, nonché per esigenze di carattere tecnico-organizzativo.
[...]
Per la parte normativa valgono le norme in vigore per contratti collettivi nazionali di lavoro dei metalmeccanici, eccezione fatta per le ferie che si concordano nella stessa misura di cui all’art. 26 [...]

Sezione 3ª Personale delle agenzie
Art. 1. - Classificazione del personale.

Il presente Contratto si applica esclusivamente al personale delle Agenzie.
[....]

Art. 2.
Il personale delle Agenzie che proviene dall’Esercizio, dopo avervi compiuto almeno il periodo di avventiziato, è soggetto alle norme contemplate per il personale dell’Esercizio, ad eccezione di quelle riguardanti:
а) la durata delle funzioni superiori;
b) il trattamento economico;
c) l’orario di lavoro;
d) la ripartizione delle maggiorazioni per lavoro straordinario;
per le quali si fa espresso riferimento a quanto previsto nella presente Sezione del Contratto.

Art. 4. - Assunzione in servizio.
[...]
Per l’assunzione in servizio occorre:
[...]
d) essere riconosciuto fisicamente idoneo a giudizio dei medici della Compagnia;
[...]

Art. 13. - Variazione di prestazioni.
Indipendentemente dal conferimento di funzioni su periodi di cui all'art. 14 per esigenze tecniche ed organizzative dei servizi gestiti dalla Compagnia, il lavoratore può essere incaricato di svolgere prestazioni diverse purché non inferiori a quelle inerenti alla qualifica rivestita, sempre che ciò non comporti alcun peggioramento economico.

Art. 16. - Orario di lavoro.
La durata del lavoro è regolata come segue:
1) Impiegati non al banco: 45 ore settimanali;
2) Impiegati al banco: 48 ore settimanali;
3) Telefonisti, uscieri, fattorini e manovali ovunque siano addetti: 9 ore giornaliere, ad eccezione dei telefonisti delle Agenzie di Roma S.S. e di Milano per i quali sono previste 48 ore settimanali.
4) Interpreti: 10 ore giornaliere.

Art. 17. - Lavoro notturno.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 5.

Art. 18. - Riposo settimanale.
Per tutto il personale il giorno di riposo è la domenica, ad accezione degli interpreti le cui prestazioni, essendo a ciclo continuo, comportano un giorno di riposo prestabilito entro la settimana.

Art. 19.
Il lavoro effettuato nelle giornate di riposo, domenicale o non domenicale, entro i limiti di orario previsto per le normali prestazioni giornaliere, dà titolo ad una giornata di riposo compensativo, da usufruirsi entro la settimana.
[...]
Per i casi in cui non sia possibile accordare il giorno di riposo compensativo, sarà dovuto, in più della normale retribuzione mensile; e per ogni ora di prestazione, un compenso pari alla quota oraria di, retribuzione maggiorata del 40 %.
[...]

Art. 22. - Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 16 del presente contratto.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 25. - Ferie annuali.
I lavoratori hanno diritto, dopo un anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:

 

Giorni lavorativi:

a) Categorie impiegatizie:

 

dopo un anno di servizio

12

dopo 2 anni fino a 10 anni

18

dopo 10 anni fino a 20 anni

22

dopo 20 anni

26

mutilati ed invalidi di guerra, dopo 2 anni di servizio

26

b) Categorie non impiegatizie e telefonisti, uscieri e fattorini:

 

dopo un anno di servizio

12

dopo 2 anni fino a 5 anni

13

dopo 5 anni fino a 10 anni

16

dopo 10 anni fino a 15 anni

19

dopo 15 anni fino a 20 anni

21

dopo 20 anni fino a 25 anni

23

dopo 25 anni

25

mutilati ed invalidi di guerra, dopo 2 anni di servizio

25

Il personale delle categorie non impiegatizie che abbia già acquisito il diritto a 30 giorni comprese le domeniche, conserverà tale diritto «ad personam».

Art. 26.
[...]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie. Se tuttavia per eccezionali esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute in tutto o in parte il periodo di ferie non goduto dovrà essere compensato con il pagamento della retribuzione contrattuale.
[...]
I periodo del godimento delle ferie potrà essere eccezionalmente apostato non oltre i primi 3 mesi dell’anno successivo.

Art. 52. - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, il personale soggetto per legge alla relativa assicurazione, ha diritto da parte della Compagnia una integrazione analoga a quella prevista in caso di malattia, aggiunta a quanto corrisposto dall'Inail.
Per il personale non soggetto per legge a detta assicurazione si applicano in caso di infortunio generico, le norme previste per il trattamento di malattia.

Art. 53. - Accertamento dell’idoneità fisica.
La Compagnia può sempre far accertare l’idoneità fisica di ciascun lavoratore alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
In caso d’inabilità fisica, qualora non vi sia accordo tra il parere del medico della Compagnia e di quello del lavoratore in merito all’accertamento suddetto, il lavoratore può ricorrere ad un Collegio arbitrale medico, entro giorno 10 dalla data di ricevimento della comunicazione della Compagnia.
Il Collegio sarà costituito dai due medici delle parti e sarà presieduto da un terzo medico nominato dai due medici delle parti, ed in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.
La decisione arbitrale è inappellabile.
L'onere dell’arbitrato sarà a carico della Compagnia se soccombente; in caso contrario sarà ripartito ugualmente fra le parti.
Nel caso di omesso ricorso all’arbitrato, il referto del medico della Compagnia deve, intendersi accettato a tutti gli effetti dal lavoratore.

Art. 54. - Dell’eventuale reimpiego in caso di inabilità fisica.
Il lavoratore che ubbia subito in servizio un infortunio sul lavoro che lo renda inabile alle mansioni proprie della sua qualifica, avrà diritto di scelta fra liquidare la indennità che gli spetta in caso di esonero per inabilità fisica o chiedere, invece, alla Compagnia di venire allibito ad altre mansioni, non superiori alla qualifica rivestita, alle quali nonostante l’infortunio subito egli sia idoneo, con il trattamento relativo ad esse nuove mansioni.

Art. 55.
Nel caso in cui un lavoratore, a seguito di inabilità fisica non dovuta ad infortunio sul lavoro, non sia più atto alle mansioni della sua qualifica, la Compagnia, se c'è vacanza di posto, ha, a suo giudizio, la facoltà di assegnarlo ad altra qualifica, col trattamento che è proprio della stessa.

Art. 57. - Trattamento in caso di maternità.
Ferme restando le vigenti norme di legge sulla tutela fisica è economica delle lavoratrici madri, la Compagnia, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (che si inizia 6 settimane prima della data presunta del parto) e per un periodo complessivo di 4 mesi, riconosce alla lavoratrice un trattamento economico tale da garantire, tra assegni di maternità Inam e integrazione Compagnia, la normale retribuzione.

Art. 74. - Controversie.
Fino a tanto che in materia di controversie di lavoro non sopravvengano differenti norme di legge, resta fermo che le eventuali controversie sindacali che sorgessero per l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione della Compagnia ed i Sindacati nazionali, verranno sottoposte all’esame delle rispettive superiori Organizzazioni sindacali.
In caso di disaccordo fra dette organizzazioni, le parti potranno adire l’autorità giudiziaria. Il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 75. - Diritti e doveri del lavoratore.
Fermi restando i diritti ed i doveri che, in costanza del rapporto di lavoro, discendono dalla legge e dai principi generali di diritto, nonché quelli che derivano dalle particolari norme del presente contratto, il dipendente è tenuto a:
a) adempiere con diligenza e zelo al proprio servizio;
b) osservare un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto e cordiale verso i colleghi di lavoro ed i dipendenti;
[...]
e) non commettere atti, anche nella vita privata, che portino pregiudizio alla dignità ed agli interessi della Compagnia, al normale mutamento del lavoro, alla morale ed al decoro;
[...]
g) eseguire le disposizioni inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori gerarchici;
h) uniformarsi alle prescrizioni previste dall’art. 29 della convenzione con le F.S.;
i) aver cura dei beni della Compagnia e dei materiali ed oggetti in genere, e comunque a lui affidati;
[...]
m) non allontanarsi dal servizio senza esplicita autorizzazione;
n) non ritornare o trattenersi nei luoghi di lavoro oltre il normale orario, senza una espressa autorizzazione; fatte salve libertà previste dall’art. 40 della Costituzione;
[...]

Art. 76. - Sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari che si possono infliggere ai lavoratori sono le seguenti:
а) rimprovero scritto;
b) multa fino a metà dell’importo della retribuzione giornaliera;
c) sospensione dal servizio e dalla paga da 1 a 20 giorni;
d) retrocessione;
e) licenziamento, con o senza indennità.

Art. 78.
Il rimprovero scritto ha carattere di preliminare richiamo e si infligge al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio.

Art. 79.
La multa si applica ai lavoratori nei seguenti casi:
а) recidività entro 6 mesi nelle irregolarità di cui all’articolo precedente;
b) inosservanza dell’orario di lavoro che non abbia arrecato danno al servizio;
c) mancanza di diligenza o di decoro nello svolgimento delle mansioni affidate;
[...]
e) negligenza o irregolarità in genere, nell’osservanza delle norme di servizio quando non ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi e al buon nome dell'azienda.
[...]

Art. 80.
Si incorre nella sospensione:
Gruppo 1°:
а) per recidività entro 1 anno nelle mancanze di cui all’articolo precedente;
[...]
a) per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
[...]
i) per ubriachezza constatata all’atto della presentazione in servizio o durante l’espletamento dello stesso;
[...]
n) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di in disciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del per sonale dipendente.
Gruppo 2°:
a) contegno inurbano e scorretto in sé o verso il pubblico verso i superiori o colleghi, sia della Compagnia sia delle Amministrazioni dello Stato che hanno rapporti col servizio della Compagnia;
b) per aver rivolto accuse infondate verso altri lavoratori della Compagnia od averli fatti segno ad atti di scherno o disprezzo;
c) per inesecuzione di ordini impartiti dai superiori;
d) per infrazione a quanto disposto dall’art. 75 punto h);
e) per avere istigato colleghi o inferiori a commettere atti contrari alla regolarità del servizio ed alle disposizioni in vigore fatte salve le libertà previste dall’art. 40 della Costituzione;
f) per negligenza o irregolarità nell’osservanza delle norme di servizio, quando ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda;
[...]
i) per aver commesso mancanze congeneri a quelle previste dal presente articolo.
Le mancanze di cui al gruppo 2° sono punite con la sospensioni sempreché le mancanze non rivestano carattere di maggiore gravità.

Art. 81.
Si incorre nella retrocessione:
a) per recidività entro 3 anni nelle mancanze previste dall'articolo precedente, quando il loro numero o la loro gravità siano tali da consigliare l’adozione di un più severo provvedimento disciplinare, che non sia quello del licenziamento;
[...]
d) per ingiurie o minacce gravi verso i colleghi o dipendenti;
e) per aver commesso mancanze congeneri a quelle previste dal presente articolo.
Per i lavoratori per i quali non è materialmente possibile applicare la retrocessione, si applica la sospensione da 30 a 60 giorni. Per gli interpreti assunti come tali la predetta sospensione potrà raggiungere 80 giorni.
[...]

Art. 82.
Si incorre nel licenziamento:
a) per recidività entro 3 anni nelle mancanze di cui agli articoli precedenti;
[...]
c) per ingiurie o minacce o vie di fatto verso il pubblico o verso i superiori o verso i Funzionari dello Stato che hanno rapporti col servizio della Compagnia;
d) per avere falsamente attribuito azioni disonorevoli ed infamanti a superiori, colleghi o dipendenti, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell’Azienda;
[...]
g) per avere deliberatamente rifiutato obbedienza agli ordini ilei superiori, provocando disservizio o danno agli interessi della Compagnia;
[...]
p) per avere commesso, comunque, mancanze che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, cui all’art. 2119 c.c.

Art. 83.
La Compagnia ha facoltà di sospendere con effetto immediato dal servizio il lavoratore che si sia reso colpevole di mancanze particolare gravità, nelle remore della definizione del provvedimento disciplinare. [...]

Art. 87. - Del personale straordinario.
È considerato personale straordinario quello che viene assunto per specificati bisogni precari oppure per bisogni stagionali o saltuari o eccezionali con orario ridotto o per lavori a termine, o per Immediate esigenze di carattere tecnico-organizzativo.
[...]

Art. 90.
Ferme - restando le norme riguardanti il trattamento economico di malattia o di infortunio, come pure quelle relative alle ferie alla gratifica natalizia di cui al presente capitolo, se il lavoratore straordinario è stato assunto:
con contratto a termine, si farà riferimento alle norme viste dal Contratto per il personale in prova;
a tempo indeterminato, si farà riferimento alle norme previste dal Contratto per il personale in servizio continuativo.