Tipologia: CCNL
Data firma: 24 dicembre 1957
Validità: 24.12.1957 - 31.12.1960
Parti: Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti-Confcommercio/Fipe e Sindacati del Personale della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti, Sindacato Italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristorante-Cisl, Sindacato Unitario Dipendenti Compagnia Carrozze Lett-Federazione Italiana Autoferrotramvieri, Sdcl-Federazione Nazionale Autonoma Autoferrotrammeri/Uil
Settori: Trasporti-Commercio, Vagoni letto ecc., Ristorazione

Sommario:

Premesse d’ordine generale
Art. 1. - Categorie - Qualifiche e gerarchia del personale.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario.
Art. 10.
Art. 11. - Riposo settimanale - Festività.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14. - Turni di lavoro.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Servizio militare di leva.
Art. 17. - Richiamo alle armi.
Ari. 18. - Ritardi - Assenze - Permessi e congedo matrimoniale.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21. - Malattie ed infortuni.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31. - Trattamento economico.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35. - Gratifica natalizia.
Art. 36. - Previdenza aziendale.
Art. 37. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50. - Uniformi.
Art. 51. - Norme disciplinari.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57. - Consegne e rotture.
Art. 58.
Art. 59. - Trasferte.
Art. 60. - Indennità sostitutiva del vitto.
Art. 61. - Indennità per l’approvvigionamento nel giorno di riposo.
Art. 62. - Indennità per lavoro di notte.
Art. 63. - Controversie.
Art. 64. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per il personale dipendente dalla direzione per l’Italia della «Compagnia internazionale delle carrozze con letti» addetto ai servizi di ristoro nei treni ed ai laboratori di pasticceria e di cucina a terra, 24 dicembre 1957

Addì 24 dicembre 1957, in Roma, tra la Direzione per l’Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti [...], assistito dalla Confederazione Italiana del Commercio [...], e dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi [...], ed i Sindacati del Personale della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti; Sindacato Italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristorante [...], assistito dalla Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Sindacato Unitario Dipendenti Compagnia Carrozze Letti [...], assistito dalla Federazione Italiana Autoferrotramvieri [...], Sindacato Dipendenti Carrozze Letti (Sdcl) [...], assistito dalla Federazione Nazionale Autonoma Autoferrotrammeri aderente all’Uil [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per il personale dipendente dalla Direzione per l’Italia della «Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti» addetto ai servizi di ristoro nei treni ed ai laboratori di pasticceria e di cucina a terra.

Premesse d’ordine generale
1. Il personale assunto dalla Compagnia per i Servizi di Ristoro nei treni, a causa della particolare natura delle sue prestazioni, è soggetto alle norme nazionali di carattere generale previste per le categorie non impiegatizie del settore produttivo dei Pubblici Esercizi.
Dette norme sono riportate nel presente Contratto collettivo nazionale di lavoro con integrazioni e modifiche.
2. Il personale assunto dalla Compagnia per le esigenze dei propri laboratori di «Pasticceria» e di «Cucina a terra» è soggetto alle stesse norme di cui sub 1).

Art. 2. - Assunzione del personale.
Per l’assunzione in servizio, da effettuarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti in materia, occorre:
[...]
e) essere riconosciuto fisicamente idoneo dal Sanitario della Compagnia e dall’ispettorato Sanitario delle F.S.;
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro sarà il seguente:
a) per il personale dei Servizi Ristoro, tenuto conto della discontinuità delle prestazioni richieste:
con prestazioni a terra: 9 ore giornaliere o 54 settimanali, ripartite in 6 giorni lavorativi;
viaggiante: 260 ore mensili;
b) per il personale dei Laboratori di Pasticceria e di Cucina a terra: 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
In entrambi i casi sub a) e sub b) dal computo dell’orario normale di lavoro resta escluso il tempo per la eventuale consumazione dei pasti, calcolato in ragione di mezz’ora a pasto.

Art. 9. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario per il personale del Servizio Ristoro con prestazioni a terra e per il personale dei Laboratori di Pasticceria e di Cucina a terra, consentito nella misura massima di 2 ore giornaliere o 12 settimanali, sarà retribuito con un aumento del 25% sulla retribuzione mensile contrattuale ragguagliata ad ore di servizio.
Per il personale viaggiante dei Servizi Ristoro il lavoro straordinario sarà quello eventualmente eccedente le 260 ore mensili; esso sarà retribuito con aumento del 25 % sulla retribuzione mensile convenzionale, ragguagliata ad ore di servizio.

Art. 10.
Il personale non potrà esimersi, senza giustificati motivi, dal prestare normalmente lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate nel registro «fogli di presenza Inail», la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami, da inoltrarsi al superiore Ufficio nel termine di giorni 10.

Art. 11. - Riposo settimanale - Festività.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente Contratto fa esplicito riferimento.
Per il personale viaggiante del Servizio Ristoro, però, la Compagnia potrà avvalersi della facoltà datale dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, di accordare il riposo settimanale ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la durata complessiva di esso ogni 30 giorni corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate lavorative.

Art. 14. - Turni di lavoro.
I turni di lavoro ed il riposo settimanale saranno disposti dalla singole Sezioni della Compagnia, previo benestare dell’ispettorato dal cui dipendono.
Detti turni dovranno essere indicati in apposita tabella visibilmente esposta a tutto il personale.

Art. 15. - Ferie.
Dopo un anno di ininterrotto servizio, il lavoratore matura il diritto al godimento di un periodo di ferie nella seguente misura:

 

Giorni lavorativi

dopo un anno e fino a 4 anni compiuti

12

dopo 4 anni e fino a 12 anni compiuti

14

dopo 12 anni e fino a 16 anni compiuti

15

dopo 16 anni e fino a 20 anni compiuti

16

dopo 20 anni e fino a 24 anni compiuti

18

oltre i 24 anni compiuti

20

[...]
Il personale non può rinunciare alle ferie ed il mancato godimento di esse non è risarcibile in danaro se non è dovuto a responsabilità della Compagnia.
[...]

Art. 22.
In caso di malattia o di infortunio sul lavoro, il lavoratore ha l'obbligo di darne subito notizia al proprio superiore diretto. La predetta comunicazione in caso di malattia deve essere fatta non oltre il giorno successivo a quello dell’insorgere della malattia stessa, fermo restando l’obbligo dell’immediata denuncia all’Inam. [...]

Art. 47.
Licenziamento in tronco per giusta causa - La Compagnia non è tenuta a dare alcun preavviso né a corrispondere l’indennità di cui all’art. 41 al dipendente che si renda colpevole di infedeltà, di abuso di fiducia, di grave insubordinazione, di atti ledenti l’onore, la dignità e gli interessi della Compagnia, di ingiurie gravi, minacce gravi o vie di fatto verso i superiori, verso i funzionari delle Ferrovie dello Stato e verso il pubblico; che si renda recidivo in servizio nell’ubriachezza; che non riprenda servizio nei termini massimi stabiliti dal presente contratto; che comunque sia colpevole di mancanze le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 51. - Norme disciplinari.
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i suoi doveri, di tenere un contegno rispettoso verso i suoi superiori e gli agenti delle amministrazioni ferroviarie, cordiale verso i propri colleghi e dipendenti; di usare modi cortesi e deferenti verso il pubblico; di seguire una condotta strettamente conforme ai civili doveri.
In modo particolare:
l’orario di servizio dovrà essere rigorosamente osservato;
è vietato al personale di fumare in servizio;
è strettissimo obbligo del lavoratore di curare la più scrupolosa igiene, così della persona come del compartimento o del locale di lavoro e degli arredi in uso;
gli ordini di servizio dovranno essere eseguiti con sollecitudine;
[...]

Art. 53.
I lavoratori sono tenuti alla osservanza del regolamenti di servizio stabiliti dalla Compagnia ed essi non potranno invocare l’ignoranza di un ordine di servizio o di qualsiasi altra disposizione, in quanto essi hanno obbligo di prenderne visione presso gli appositi registri negli Uffici della Compagnia.
I lavoratori hanno anche l’obbligo di osservare le norme tutte stabilite dalle Amministrazioni dello Stato che abbiano rapporti con i servizi della Compagnia.

Art. 56.
Le infrazioni alle suddette norme potranno essere punite:
a) la prima volta per lievi mancanze: con l’ammonizione o con la multa che non potrà superare il 50 % del trattamento economico giornaliero reale o convenzionale;
b) in caso di recidiva o per mancanze gravi: con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 20 giorni;
c) per le mancanze più gravi di cui all’art. 47: con licenziamento in tronco senza diritto ad alcuna indennità.
[...]

Art. 60. - Indennità sostitutiva del vitto.
Ogni qualvolta il personale viaggiante addetto al Servizio Ristoro non abbia la possibilità di usufruire dei pasti di servizio, avrà titolo ad una indennità sostitutiva del vitto nella misura di L. 250 per pasto.

Art. 62. - Indennità per lavoro di notte.
Il lavoro di notte effettuato dai Sorveglianti di 1ª e 2ª categoria, dalle ore 22 alle ore 5, dà titolo ad una indennità oraria di L. 25.

Art. 63. - Controversie.
Le controversie individuali derivanti da inadempimento del presente Contratto collettivo di lavoro non potranno essere deferite all’Autorità Giudiziaria se prima non sia stata tentata l’azione conciliativa tra le parti interessate.