Tipologia: Contratto collettivo aziendale
Data firma: 21 gennaio 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1958
Parti: Associazione nazionale Industrie Cinematografiche ed affini e Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Incom

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti residenza e domicilio.
Art. 3. - Classificazione.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Orario.
Art. 7. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Lavoro notturno normale.
Art. 10. - Lavoro straordinario.
Art. 11. - Lavoro festivo.
Art. 12. - Festività infrasettimanali.
Art. 13. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 14. - Reclamo sulla paga.
Art. 15. - Indennità utensili.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Vitto (cestino).
Art. 19. - Lavori fuori dello stabilimento.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Cessione - Trasformazione - Trapasso di azienda.
Art. 28. - Diaria.
Art. 29. - Commissione interna.
Art. 30. - Reclami e controversie.
Art. 31. - Indennità in caso di morte.
Art. 32. - Apprendistato.
Art. 33. - Accordo integrativo.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Art. 35. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo aziendale per gli operai dipendenti dalla società Incom - Cortometraggi e Televisione - spa, 21 gennaio 1957

L’anno 1957, il giorno 21 gennaio in Roma, tra l’Associazione nazionale Industrie Cinematografiche ed affini [...], e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo [...], premesso che la Società Incom Centro Cinematografico spa e la Società Incom - Cortometraggi e Televisione spa che svolgono nell’ambito delle rispettive attività prevalentemente quella di produzione di cortometraggi e films di attualità quanto alla Incom - Cortometraggi e elaborazione e preparazione dei medesimi cortometraggi con le attrezzature di cui dispone il Centro Incom; che le parti riconoscono di comune accordo che nessun contratto collettivo di quelli esistenti nel campo della cinematografia può trovare applicazione, per la particolare attività composita delle due aziende, le quali comprendono lavoratori di varie categorie, allo scopo di unificare il trattamento contrattuale normativo di tutto il personale operaio dipendente, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito. La relativa disposizione deve tener conto possibilmente della di lui categoria, capacità ed attitudine. [...]

Art. 6. - Orario.
La durata dell’orario di lavoro è di otto ore giornaliere e 48 settimanali, salvo condizioni di miglior favore in atto nella Azienda alla data della stipulazione del presente contratto, condizioni che resteranno in vigore fino a che non sarà istituita la mensa aziendale.
Nel caso di orario continuato, questo è stabilito in sette ore giornaliere.
A seconda delle esigenze delle varie lavorazioni, saranno concordati, fra la Direzione della Incom e la Commissione Interna orari diversi, rispondenti alle particolari necessità dei vari reparti, sempre entro i limiti di ore sopra stabiliti, con inizio non prima delle ore sette antimeridiane.
Nell’orario spezzato, l’intervallo fra il turno antimeridiano e quello pomeridiano, fin quando non vi sarà la mensa aziendale, non sarà di regola inferiore alle tre ore e mezzo. Per particolari esigenze di alcuni reparti, l'intervallo di cui sopra potrà essere accorciato a due ore e mezzo, senza corresponsione di alcune indennità (cestino).
In considerazione delle particolari caratteristiche ed esigenze di lavoro dell’azienda, che non si riscontrano in alcun altro settore, nel caso di lavoro continuato, ove il lavoro debba essere protratto oltre le sette ore, prima dell'inizio del lavoro straordinario verrà concessa un’ora di pausa e verrà inoltre corrisposto il cestino.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario di lavoro è di 9 ore giornaliere, salvo preesistenti condizioni di miglior favore.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta una giornata di riposo settimanale che dovrà normalmente cadere di domenica.
In relazione alle esigenze di lavoro, la Direzione potrà spostare il riposo in altra giornata entro la successiva settimana, escludendo che lo stesso vada a cadere nelle festività infrasettimanali o in giornata in cui venga corrisposta la paga.
Qualora detta giornata di riposo festivo non venisse concessa, al lavoratore spetta una indennità pari al 100 % della paga globale, per la normale giornata lavorativa del dipendente.

Art. 9. - Lavoro notturno normale.
Per il lavoro ordinario compiuto nelle ore notturne (dalle 21 alle 6) la maggiorazione sulla retribuzione oraria dovrà essere del 30 %.

Art. 10. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre il normale orario di lavoro [...]
Tra la fine di una giornata lavorativa e l’inizio della successiva, al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore alle 8 ore continuative.
Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100 % sulla paga oraria globale per le ore di lavoro che mancano al completamento delle dieci ore di riposo.

Art. 11. - Lavoro festivo.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi dallo Stato.
[...]

Art. 17. - Ferie.
Ogni anno il lavoratore ha diritto a 15 giornate di ferie che gli dovranno essere pagate con la retribuzione globale di fatto.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di. giustificato impedimento, il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]

Art. 18. - Vitto (cestino).
Fin quando non sarà istituito il servizio di mensa, verrà corrisposta, a decorrere dalla data della firma del presente contratto, l’indennità vitto (cestino) nei seguenti casi:
1) Se la pausa non è concessa prima delle 13,30 in caso di orario spezzato.
2) Se il servizio continua oltre la settima ora in caso di orario continuato.
3) Se l’intervallo fra il turno antimeridiano e quello pomeridiano in caso di orario spezzato, è inferiore alle due ore e mezzo.
4) Se il servizio continua oltre le ore 21.
In tutti gli altri casi l’indennità vitto non spetta; in particolare, in via esemplificativa detta indennità non spetterà:
1) Quando l’orario spezzato, con intervallo inferiore alle due ore e mezzo, sia stato concordato su richiesta dei lavoratori.
2) Quando vengano pattuiti speciali compensi forfettari per determinati lavori che comportino il prolungamento del normale orario di lavoro.

Art. 19. - Lavori fuori dello stabilimento.
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento, l'orario avrà inizio e termine al momento dell’arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo restando l’orario di lavoro complessivo di otto ore e un’ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici o privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari ad un'ora lavorativa a titolo di indennizzo per tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che detto sia fuori della cinta daziaria. Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi suddetti, l’orario avrà inizio al momento della partenza ed avrà fine al rientro in sede.
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale, dovrà essere corrisposto il cestino.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100 % della normale paga giornaliera.

Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
In merito al trattamento da riservarsi alla donna in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme legislative esistenti.

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari, alle norme del presente contratto potranno essere punite a secondo della gravità della mancanza, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
а) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multe fino all’importo di 3 ore di paga globale;
d) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 25.
[...]
Le mancanze del lavoratore possono essere peraltro le seguenti:
a) non si presenti, come previsto dall’art. 22, al lavoro;
b) eseguisca negligentemente il lavoro affidatogli;
c) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento;
d) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto e commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla moralità, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento:
- danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento;
- esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina della azienda per conto proprio o di terzi;
- rissa nello stabilimento;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo;
[...]
- recidiva in qualunque delle mancanze suddette;
[...]
- grave danneggiamento volontario allo stabilimento.
Oltre a quelle mancanze che sono previste come tali dal Contratto Collettivo o che costituiscono reato.
Alle suddette infrazioni sarà provveduto con i provvedimenti disciplinari di cui sopra.

Art. 29. - Commissione interna.
Si applicano gli accordi Interconfederali sul funzionamento delle Commissioni Interne.

Art. 30. - Reclami e controversie.
Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni Sindacali Nazionali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, alle competenti Confederazioni Generali degli industriali e dei lavoratori, prima di adire all’Autorità giudiziaria.

Art. 32. - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, si richiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25.
[...]
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in tre anni. [...]
Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall’apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, l'apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere dopo 18 mesi di anzianità presso l’azienda di compiere il capolavoro.
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente comma, l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha consegnato il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente.
[...]

Art. 33. - Accordo integrativo.
Le condizioni individuali di assunzione, di cui alla lettera di assunzione, si intendono come integrative del presente contratto.