Tipologia: Accordo collettivo aziendale
Data firma: 14 maggio 1960
Validità: 31.12.1961
Parti: Anica e Fuls
Settori: Poligrafici e spettacolo, Incom

Sommario:

Premessa
1)
2)
3)
Allegato A
Allegato B

Accordo collettivo aziendale per gli operai dipendenti dalla società Incom - Cortometraggi e Televisione - spa, 14 maggio 1960

Addì 14 maggio 1900, in Roma, tra l’Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini [...], nonché la Incom - Cortometraggi e Televisione spa [...], la Fuls - Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo [...], assistito [...] dalla Commissione Interna della Incom - Cortometraggi e Televisione spa;

premesso che in data 21 gennaio 1957 tra l’Anica e l’Incom - Cortometraggi e Televisione spa da un lato e la Fuls e la Commissione Interna della Incom - Cortometraggi e Televisione dall’altro, fu stipulato il contratto aziendale Incom portante la medesima data; che tale contratto viene a scadere il 31 dicembre 1960; che l’Incom pur avendo diritto a rifiutare qualsiasi trattativa fino alla predetta data, venendo incontro al desiderio dell’Organizzazione dei lavoratori stipulante, è venuta nella determinazione di concedere miglioramenti retributivi a condizione che la durata del contratto fosse prorogata al 31 dicembre 1961, in applicazione del chiarimento a verbale firmato dalle stesse parti allegato al contratto 15 febbraio 1960 per il personale operaio (maestranze) addetto ai teatri di posa, che si allega al presente contratto come allegato A), del quale costituisce parte integrante; tutto ciò premesso è ritenuto si conviene e pattuisce quanto segue:

1) Il contratto aziendale 21 gennaio 1957 viene rinnovato fino il 31 dicembre 1961 con le modifiche e rettifiche che seguono.
[...]

3) Al testo del contratto sono apportate le seguenti modifiche
а) all’art. 10 (Lavoro straordinario): laddove è scritto: « ... a completamento delle dieci ore di riposo», si dovrà leggere: « ... a, completamento delle otto ore di riposo ».
[...]
c) all’art. 18 (Vitto): al comma 1) in luogo di leggersi:
« Se la pausa non è concessa prima delle 13,30 in caso di orario spezzato », dovrà leggersi:
« Se la pausa è concessa dopo le 13,30 in caso di orario spezzato ».
d) all’art. 24 (Provvedimenti disciplinari): in luogo di quello riportato nel testo del contratto 21 gennaio 1957, inserire il seguente:
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
I. - Provvedimenti disciplinari.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all’importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
« e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
[...]
II. - Richiami, multe e sospensioni.
L’impresa ha facoltà di applicare il richiamo o le multe previste dal paragrafo I del presente articolo nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) Introduzione di bevande alcooliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all’inizio o nel corso del lavoro;
f) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina della lavorazione.
In caso di maggiori gravità o recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa potrà procedere all’applicazione della sospensione.
III. - Licenziamento per mancanze.
1) Licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità.
L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con indennità di anzianità nei seguenti casi:
[...]
b) rissa sul luogo del lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva di una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute precedenti sanzioni disciplinari.
2) Licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità.
L’impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità nei seguenti casi:
a) insubordinazione verso i superiori:
b) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
c) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l’incolumità del personale e del pubblico, e costituiscono danneggiamenti alle opere agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano del custode del magazzino e dei materiali o da parte di chiunque si preposto a funzioni di sorveglianza e custodia il cui abbandono possa! portare grave danno al materiale e pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso e o senza preavviso né indennità di anzianità, sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine.