Tipologia: CCNL
Data firma: 26 febbraio 1960
Validità: 01.03.1960 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Generale Armatori e Film-Cgil, Film-Cisl, Cisnal-Mare, Sindan, Sinpar, Uim
Settori: Trasporti, Marittimi, Rimorchiatori

Sommario:

Art. 1. - Premesse.
Art. 2. - Contratti integrativi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Rapporti gerarchici e disciplinari.
Art. 6. - Condotta del personale.
Art. 7. - Infrazioni disciplinari e sanzioni.
Art. 8. - Licenziamento per colpa grave.
Art. 9. - Reclami del personale.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavori per la sicurezza della navigazione.
Art. 12. - Mansioni del personale.
Art. 13. - Lavori per la manutenzione e pulizia del rimorchiatore.
Art. 14. - Oggetti in consegna.
Art. 15. - Indennità di contingenza.
Art. 16. - Indennità rischio mine.
Art. 17. - Corresponsione delle paghe e competenze.
Art. 18. - Gratifica natalizia e gratifica pasquale.
Art. 19. - Assegni familiari.
Art. 20. - Compensi per lavoro straordinario.
Art. 21. - Indennità rischi epidemici.
Art. 22. - Valore della panatica quale coefficiente della retribuzione.
Art. 23. - Giorni festivi.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Previdenze.
Art. 26. - Indennità di perdita corredo.
Art. 27. - Risoluzione della convenzione di arruolamento.
Art. 28. - Trapasso e fusione di azienda - Vendite di rimorchiatore.
Art. 29. - Assistenza sanitaria ai familiari.
Art. 30. - Affissione del contratto a bordo.
Art. 31. - Decorrenza e durata.
Allegato A) Modello di convenzione di arruolamento per equipaggi imbarcati su unità adibite al rimorchio delle navi e/o galleggianti.
Allegato n. 1 Indennità di contingenza - Scala mobile.
Allegato n. 2 Indennità mensile rischio mine.
Dichiarazione a verbale concordata.

Contratto collettivo nazionale per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi, 26 febbraio 1960

L’anno 1960, addì 26 del mese di febbraio, in Roma, tra il Sindacato Generale Armatori [...], e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico: Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film-Cgil) [...], Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film-Cisl) [...], Federazione Nazionale Cisnal-Mare [...], Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione (Sindan) [...], Sindacato Nazionale Personale Addetto ai Rimorchiatori (Sinpar) [...], Unione Italiana Marittimi (Uim) [...], hanno stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.

Art. 1. - Premesse.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi (vedi modello di convenzioni allegato A).

Art. 2. - Contratti integrativi.
[...]
Le modalità di applicazione dei compensi per lavoro straordinario e le modalità di attuazione dell’orario di lavoro, comprese quelle relative al servizio di guardia, saranno determinati da accordi locali integrativi del presente contratto.
Gli accordi locali esistenti rimarranno in vigore fino alla loro scadenza, dopo di che essi saranno aggiornati ed eventualmente completati in relazione a quanto sopra.

Art. 5. - Rapporti gerarchici e disciplinari.
Durante l’arruolamento, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 6. - Condotta del personale.
Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
I rapporti tra gli arruolati devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
Nessuna persona dell’equipaggio potrà assentarsi da bordo senza i1 consenso del comandante o di chi lo rappresenti.
[...]

Art. 7. - Infrazioni disciplinari e sanzioni.
Le eventuali infrazioni del personale ai propri doveri di servizio, saranno punite in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
[...]

Art. 8. - Licenziamento per colpa grave.
Sarà in facoltà dell’armatore di licenziare senza indennità gli arruolati in conseguenza di colpa grave. Si reputerà, fra l’altro, colpa grave l’insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva in disobbedienza [...]

Art. 9. - Reclami del personale.
Gli eventuali reclami del personale sulla liquidazione delle competenze e sull’interpretazione ed applicazione del presente contratto debbono essere presentati al Comandante, prima di qualsiasi azione in sede sindacale o contenziosa.

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere per tutto il personale.

Art. 11. - Lavori per la sicurezza della navigazione.
Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio del rimorchiatore e delle persone imbarcate.
Per lavori speciali per la sicurezza del rimorchiatore, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del preposto al comando in coperta, per esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio del rimorchiatori.

Art. 12. - Mansioni del personale.
Il personale è imbarcato a bordo delle unità che svolgono l’esercizio del rimorchio e del soccorso delle navi e natanti in genere, sia in porto che in mare aperto, per prestare il servizio attinente alla sua qualifica.
Tuttavia l’armatore o il Comandante, nell’interesse del servizio della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti l’equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stai arruolati, purché non sia inadeguato al loro grado e qualifica. In caso di necessità per la sicurezza della nave il personale può essere adibito a qualsiasi servizio.
[...]

Art. 13. - Lavori per la manutenzione e pulizia del rimorchiatore.
Oltre i necessari servizi di porto e di navigazione, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione, coadiuvare nelle riparazioni del rimorchiatore e mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 16. - Indennità rischio mine.
Ferme restando le consuetudini locali per la corresponsione dell'indennità in parola, al personale dei rimorchiatori che sia uscito anche una sola volta dal porto nel mese, spetta l’indennità mensile di rischio mine, nelle misure indicate nella allegata tabella n. 2.
L’indennità di rischio mine è compenso di natura eccezionale e transitoria e viene corrisposta al personale in funzione di un particolare contingente rischio professionale. [...]

Art. 20. - Compensi per lavoro straordinario.
Ogni lavoro eseguito dai componenti l’equipaggio oltre l’orario stabilito dall’art. 10, è considerato lavoro straordinario.
Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro compiuto, ai sensi dell’art. 11, per la sicurezza della navigazione.
Ai fini dei relativi compensi, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le ore 6.

Art. 21. - Indennità rischi epidemici.
Quando un rimorchiatore approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto l’equipaggio una indennità pari al 10 % (dieci per cento) della paga per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo ma non oltre 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo e/o della permanenza della nave in detto porto.

Art. 24. - Ferie.
A tutti i componenti l’equipaggio è riconosciuto un periodo feriale retribuito (paga, indennità di contingenza, indennità fisse e valore convenzionale della panatica), di diciotto giorni di calendario per ogni anno di servizio o pro-rata per i comuni e di ventuno giorni per il personale preposto al comando e alla direzione di macchina, netti periodi sono rispettivamente aumentati a venti e ventitré per il personale avente anzianità di servizio di almeno dieci anni.
[...]
Qualora imprescindibili ragioni di servizio impediscano all’armatore di concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, questi corrisponderà all’arruolato altrettante giornate di paga, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite.

Art. 25. - Previdenze.
[...]
Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie a sensi di legge.

Art. 30. - Affissione del contratto a bordo.
Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall’Autorità.

Dichiarazione a verbale concordata.
Per quanto riguarda aspetti del rapporto di lavoro eventualmente non regolamentati dal presente contratto ma contemplati nel contratto di arruolamento per gli equipaggi delle navi da carico, le parti consentono ad incontrarsi, occorrendo, per prendere in esame le correlative norme di tale ultimo contratto al fine di stabilire, se del caso, gli opportuni adattamenti nei confronti del personale dei rimorchiatori.