Tipologia: CCNL
Data firma: 27 gennaio 1960
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Generale Armatori e Film-Cgil, Cisnal-Mare, Film-Cisl, Sindam
Settori: Trasporti, Marittimi, Armamento libero

Sommario:

Art. 1. - Norma generale.
Art. 2. - Assunzione in servizio.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli addetti.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Trattamento operai trasferiti alla categoria dei subalterni o a quella degli impiegati.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi e semifestivi.
Art. 12. - Retribuzioni.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Assegni familiari.
Art. 17. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Permessi.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 26. - Doveri dell’addetto.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di licenziamento.
Art. 30. - Trattamento in caso di dimissioni.
Art. 31. - Previdenza.
Art. 32. - Indennità in caso di morte.
Art. 33. - Cessazione o trasformazione della società.
Art. 34. - Certificato di lavoro.
Art. 35. - Inscindibilità norme contrattuali.
Art. 36. - Norme speciali.
Art. 37. - Condizioni di miglior favore.
Art. 38. - Decorrenza e durata.
Tabelle stipendi

Contratto collettivo nazionale per gli addetti agli uffici delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero, 27 gennaio 1960

L’anno 1960, addì 27 del mese di gennaio, in Roma, il Sindacato Generale Armatori [...], e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico: Federazione Italiana. Lavoratori del Mare (Film-Cgil) [...], Federazione Nazionale Cisnal-Mare [...], Sindacato Amministrativi Armamento Libero della Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film-Cisl) [...], Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende, di Navigazione (Sindan) [..], hanno stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per gli addetti agli Uffici delle Società e Aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero.

Art. 1. - Norma generale.
Nel testo del presente contratto per «Società» si intendono le Società e le Aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero; per «addetto» si intende la persona alla quale il contratto si applica.

Art. 3. - Visita medica.
L’addetto di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia della Società.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’addetto, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente anche a mansioni diverse da quelle inerente alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo.
La durata normale dell’orario di lavoro di 48 ore settimanali per il personale subalterno e di 42 ore settimanali per gli altri addetti.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è determinata dalla Società in relazione alle necessità del lavoro.
Il lavoro compiuto oltre i limiti di cui sopra è considerato lavoro straordinario.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo; è considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate di domenica, negli altri giorni festivi e nelle me pomeridiane dei giorni semifestivi.
[...]
Nessun addetto potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo salvi giustificati motivi di impedimento.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, salve le eccezioni di legge.

Art. 18. - Ferie.
L’addetto ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, secondo i termini sottoindicati.
Impiegati amministrativi:
per gli impiegati aventi una anzianità di servizio:
a) da 1 a 2 anni compiuti: giorni 14 lavorativi;
b) da 2 anni a 10 anni compiuti: giorni 21 lavorativi;
c) da 10 anni a 20 anni compiuti: giorni 28 lavorativi;
d) oltre i 20 anni compiuti: giorni 30 lavorativi.
Personale subalterno:
per il personale subalterno avente una anzianità di servizio:
a) da 1 anno a 10 compiuti: giorni 14 lavorativi;
b) da 10 anni a 20 anni compiuti: giorni 20 lavorativi;
c) oltre i 20 anni compiuti: giorni 27 lavorativi.
[...]

Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Nel caso di gravidanza o puerperio di una addetta, questa ha diritto al trattamento previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni.
[...]

Art. 26. - Doveri dell’addetto.
L’addetto deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto umiche le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’addetto potranno essere punite, a seconda de loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con indennità, escluso il preavviso;
f) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze sociali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’addetto colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’addetto.

Art. 36. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’addetto deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione della Società, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’addetto dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’addetto.
Nelle Società che abbiano più di venti addetti, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura della Società, a ciascun addetto.