Categoria: 1953
Visite: 8922

Tipologia: Convenzione collettiva
Data firma: 14 ottobre 1953
Validità: 14.10.1953 - 31.12.1956
Parti: Acri e Fabi, Falcri, Fib, Fidac, Filcea, Uib
Settori: Credito Assicurazioni, Casse di risparmio ecc.

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.

Convenzione collettiva, modificativa ed aggiuntiva al contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati, 14 ottobre 1953

Il giorno quattordici del mese di ottobre millenovecentocinquantatre, in Roma, fra l’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (Acri) [...], assistito dalla Delegazione Sindacale [...] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) [...], la Federazione Autonoma, Lavoratori Casse Risparmio Italiane (Falcri) [...], la Federazione Italiana Bancari (Fib) [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (Fidac) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattoriali, Assicuratori (Filcea) [...], l’unione Italiana Bancari (Uib) [...], si è stipulato l’allegata Convenzione Modificativa ed Aggiuntiva al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria.

Art. 1.
La presente Convenzione ed il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno di la categoria, stipulato il 28 febbraio 1941, per le parti non modificate dalla Convenzione medesima, costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio, gli Enti equiparati, i Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria ed il dipendente personale, esclusi i Funzionari e i Dirigenti.

Art. 2.
L'art. 1 del CCNL è modificato come segue:
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro tra le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, gli Enti Equiparati, tutti genericamente denominati «Istituti» e il dipendente personale, esclusi i Funzionari e i Dirigenti.
Agli operai, guardie notturne e diurne e personale di fatica si applicano soltanto le norme espressamente stabilite dal cap. XIII del presente Contratto.
Le norme del presente contratto non si applicano:
a) al personale espressamente assunto per i servizi di Esattoria, Tesoreria e Ricevitoria;
b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito alle gestioni speciali dell’istituto non aventi una diretta relazione con l’esercizio della funzione creditizia.
A titolo esemplificativo si citano: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense;
c) al personale delle dipendenze foranee minori o addetto a particolari servizi al quale si richieda una prestazione di lavoro non superiore al 50% dell’orario normale di lavoro;
Il trattamento giuridico, disciplinare ed economico del personale di cui al punto c) sarà stabilito in apposita appendice al presente Contratto.
L’Istituto può concedere in appalto dipendenze foranee minori, sempre che alle dipendenze stesse, oltre al titolare (Agenti di credito), non sia addetta più di una persona; pertanto al titolare e alla persona addetta non possono applicarsi le norme del presente Contratto.
È esclusa ogni altra concessione in appalto di servizi bancari.
Nota a verbale.
Le parti riconoscono che la formula della lettera b) del terzo comma « normalmente adibito » non è intesa a consentire, senza la applicazione del presente contratto, l’utilizzo per i servizi bancari del personale espressamente assunto per le gestioni speciali all’infuori di casi assolutamente eccezionali e marginali.

Art. 7.
L’art. 16 del CCNL è modificato come segue:
Non è consentita l’assunzione a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica bancaria.
L’Istituto per far fronte ad esigenze eccezionali di servizio o per fronteggiare esigenze di personale nel periodo intercorrente tra la vacanza del posto e la conclusione del relativo concorso ha la facoltà di assumere personale straordinario per un periodo non eccedente i sei mesi.
[...]
L’Istituto può assumere personale straordinario anche in sostituzione di personale in pianta stabile assente per chiamata alle armi, malattia od aspettativa, sempre che la malattia o l’aspettativa durino più di sei mesi, per un periodo non superiore all’assenza del personale in pianta stabile, ma in tal caso; il numero dei sostituti non può superare quello degli assenti.
[...]
Il personale straordinario di cui al presente articolo si intende escluso dall’applicazione del CCNL; nei suoi confronti sono osservate le norme e le disposizioni stabilite dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825 e successive modificazioni.
Il personale straordinario di cui al presente articolo, deve essere assunto specificando nella lettera di assunzione la causale dell’assunzione stessa; il suo trattamento economico non potrà essere ridotto che nella sola parte tabellare (attuali voci stipendio e integrazione) di un importo non superiore al 15 % di quello fissato per il personale in pianta stabile all'inizio di carriera.

Art. 9.
L’art. 27 del CCNL è soppresso.

Art. 12.
L’art. 33 del CCNL è modificato come segue:
L’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per gli e le impiegati/e e in 42 ore settimanali per il personale subalterno.
L’orario giornaliero nei primi cinque giorni della settimana è suddiviso in due periodi con intervallo tra il primo ed il secondo periodo di due ore.
Nelle piazze in cui particolari ragioni lo rendono necessario, d’accordo con le Organizzazioni Sindacali, l’intervallo può essere fissato anche in misura superiore alle due ore e fino al massimo di tre ore.
Nella giornata di sabato e nei giorni semi festivi l’orario non può superare le cinque ore per gli e le impiegati/e e le cinque ore e mezza per il personale subalterno.
È in facoltà dell'istituto di spostare, entro i limiti del normale orario giornaliero e mantenendo ferma la durata dell’intervallo fra il periodo antimeridiano e quello pomeridiano, l’inizio ed il termine del lavoro per il personale addetto a particolari servizi (apertura e spedizione del corriere, servizi di cassa distaccati, ecc.).
Il riposo settimanale deve, di norma essere goduto nella giornata di domenica.
Il lavoro compiuto nei limiti e con le modalità di legge in giorno di domenica o destinato a riposo settimanale da diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della successiva settimana e di percepire una maggiorazione del 20 % sulla retribuzione oraria. Se tale lavoro è limitato alle ore antimeridiane il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane nei giorno successivo.
[...]
Nota a verbale.
Limitatamente al periodo estivo potrà essere effettuato, in seguito ad accordo fra le parti stipulanti, un orario diverso da quello previsto dal presente articolo.

Art. 13.
L'art. 84 del CCNL è modificato come segue:
Il lavoratore è tenuto ad una prestazione attiva e diligente e deve svolgere le incombenze ordinarie che gli vengono affidate entro l’orario normale.
Ove le necessità di servizio lo esigano, è in facoltà dell’istituto di richiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Le prestazioni straordinarie devono essere di volta in volta richieste dal superiore diretto.

Art. 14.
L’art. 30 del CCNL è modificato come segue:
[...]
Non è ammesso in alcun caso il riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato in giorno feriale o in giorno festivo infrasettimanale.
In via ordinaria si deve escludere dal lavoro straordinario il pomeriggio del sabato e particolarmente la domenica.
Per le prestazioni di lavoro straordinario inerente alle chiusure dei conti (prestazioni- che sono ammesse per la durata massima annua di 80 ore) non occorre alcuna preventiva segnalazione da parte dell’istituto alla Rappresentanza del personale.
Nel pomeriggio del 24 dicembre può essere richiesto al personale soltanto il lavoro straordinario indispensabile per la chiusura del conto giornaliero, escluso quindi il lavoro inerente alla chiusura di fine anno.
Gli Istituti conterranno le richieste di prestazioni straordinarie nella giornata del 31 dicembre, nei limiti strettamente necessari in dipendenza delle esigenze tecniche della chiusura.
Gli Istituti procureranno di non richiedere prestazioni straordinarie nella giornata del 1° gennaio.
Per il lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, deve essere fatta dagli Istituti preventiva segnalazione alla Rappresentanza del personale.
Tali prestazioni devono essere comunque contenute entro il limite di due ore giornaliere e di dodici ore settimanali, ed essere limitate ai casi di necessità non previsti né prevedibili, di carattere transitorio ed urgente.
Soltanto nei casi eccezionalissimi di urgenza particolare gli Istituti possono iniziare le prestazioni straordinarie anche senza darne la preventiva segnalazione di cui sopra, salvo, ben inteso, ad effettuare la segnalazione stessa, non appena possibile.
Per i lavori suddetti di carattere eccezionale, il limite massimo di ore straordinarie può superare, previo accordo con la rappresentanza del personale, le due ore giornaliere, purché non superi complessivamente la media di dodici ore settimanali, nell’ambito di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 9 del Regolamento per l’applicazione del decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692.
[...]
Qualora per necessità urgenti e improrogabili venga compiuto lavoro straordinario notturno (quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, salvo la deroga di cui all’art. 37), la maggiorazione percentuale sarà del 50 %.

Art. 15.
L’art. 37 del CCNL è modificato come segue:
L’orario normale di lavoro per il personale addetto ai centri meccanografici è uguale a quello del restante personale dell’istituto.
In deroga a quanto previsto dall’art. 33, l’orario di lavoro del personale dei centri addetti alle macchine (perforatrici, tabulatrici, selezionatrici, moltiplicatrici, inseritrici, riproduttrici, ecc.) non potrà superare le 36 ore settimanali e le 6 ore giornaliere quando il lavoro si svolga in un unico turno giornaliero.
L'inizio dei turni potrà essere adattato di volta in volta alle esigenze di lavoro dell’istituto con accordi con le Organizzazioni Sindacali; si avrà comunque cura di escludere la effettuazione di turni di lavoro dalle ore 0 alle ore 6.
Il lavoro eventualmente prestato dalle ore 0 alle ore 6 verrà retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro notturno.
L’ordinamento e l’inquadramento organico del personale addetto ai centri meccanografici potrà essere stabilito nei contratti integrativi aziendali sempre in base a quanto previsto dall’art. 3 penultimo comma.
L’orario di lavoro per il personale del pegno addetto alla stima degli oggetti preziosi, deve essere regolato in modo da consentire l’espletamento di tali speciali mansioni nelle migliori possibili condizioni di visibilità.

Art. 16.
L’art. 38 del CCNL è soppresso.

Art. 18.
L’art. 40 del CCNL è modificato come segue:
Al personale spetta di diritto ogni anno, normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento economico, la cui durata è così determinata:
Impiegati o impiegate:
durante l’anno in cui è avvenuta la assunzione, tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di giorni 12
da oltre un anno e fino a 10 anni di servizio giorni 21
da oltre 10 anni e fino a 15 anni di servizio giorni 25
con oltre 15 anni di servizio giorni 30
Personale subalterno:
durante l’anno in cui è avvenuta la assunzione, tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno e fino a 10 anni di servizio giorni 9
da oltre un anno e fino a 10 anni di servizio giorni 15
da oltre 10 anni e fino a 15 anni di servizio giorni 21
con oltre 15 anni di servizio giorni 25
Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.
[...]

Art. 20.
L'art. 43 del CCNL è modificato come segue:
L'istituto può richiamare l’assente - ad eccezione dei mutilati e degli invalidi di guerra - prima del termine della licenza quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva, entro l’anno solare, e di ottenere il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell’anticipato ritorno, con l’aggiunta del trattamento di trasferta di cui all’art. 58, per i giorni di viaggio.

Art. 23.
L’art. 48 del CCNL è modificato come segue:
L’Istituto per accertare la malattia come per contestare se questa perduri durante l’assenza e se alla sua cessazione il lavoratore possa riprendere continuativamente il servizio, si avvarrà di un medico di sua fiducia.
La stessa procedura si segue in caso di infortunio.
Se il giudizio di detto medico venisse contestato dal lavoratore, deciderà un collegio di tre sanitari di cui due nominati rispettivamente dall'istituto e dal lavoratore ed il terzo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell’ordine provinciali dei medici nella cui giurisdizione si trova la sede o la dipendenza presso la quale presta servizio il lavoratore.
Si segue questa procedura anche quando l’istituto non ritenga il lavoratore idoneo al passaggio in pianta stabile ai sensi del secondo comma dell'art. 14.
Le spese relative ai giudizi del Collegio sanitario sono a carico dell’istituto.

Art. 33.
L’art. 60 del CCNL è modificato come segue:
Il personale delle agenzie e degli uffici distaccati o delle dipendenze operanti nelle città ove esiste la sede centrale dell’istituto avrà, a tutti gli effetti, lo stesso trattamento stabilito per il personale di pari categoria o grado della Sede centrale medesima.

Art. 40.
L’art. 72 del CCNL è modificato come segue:
Le mancanze del personale al propri doveri e le infrazioni disciplinari sono punite con i seguenti provvedimenti:
a) l’ammonizione scritta da parte della Direzione;
b) la nota ili biasimo da parte del Presidente;
c) la deplorazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione;
d) l’ammenda al personale subalterno;
e) il ritardo dell’aumento periodico;
f) la riduzione della retribuzione nella misura massima di un quinto della retribuzione stessa sino a due mesi;
g) la soppressione totale o parziale della gratifica di bilancio;
h) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo massimo di due mesi;
i) la retrocessione alle categorie o gradi inferiori, con conseguente diminuzione degli emolumenti;
l) la dispensa dall'impiego;
m) la destituzione.
[...]

Art. 50.
L’art. 105 del CCNL è modificato come segue:
L’orario normale di lavoro non potrà superare le 44 ore settimanali, suddiviso ordinariamente in otto ore giornaliere, con quattro ore nella mattinata di sabato.
Nelle giornate di sabato l’orario potrà essere di 5 ore purché l’orario complessivo di lavoro settimanale non superi le 44 ore.
Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo fra la fine dell'ultimo turno di lavoro e l’inizio del primo del giorno seguente, dovranno intercorrere non meno di dodici ore.
Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia e per fuochisti e autisti che compiono lavoro discontinuo, l’orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30, ferma restando la durata settimanale di lavoro prevista dal 1° comma del presente articolo.
Il riposo settimanale deve essere concesso in giornata di domenica. Ove però ricorrano particolari esigenze di servizio, per le quali la legge consente lavoro domenicale, l’istituto potrà stabilire un turno per le prestazioni di lavoro in giorno domenicale, però nel limite di 5 ore salvo il servizio di vigilanza o custodia, per il quale vale l’orario di cui al comma precedente.
Il lavoro eventualmente prestato nel giorno stabilito per il riposo settimanale dà diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana, e di percepire una maggiorazione del 20 % sulla paga oraria.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, la compensazione avverrà nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[...]

Art. 51.
L’art. 106 del CCNL è modificato come segue:
Le incombenze ordinarie devono essere svolte entro l’orario normale. Ove le necessità del servizio lo esigano, è peraltro in facoltà dell’istituto di richiedere prestazioni straordinarie, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge. [...]
Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in vola ordinate dal superiore diretto ed annotate su apposito registro o schede individuali.

Art. 52.
L’art. 108 del CCNL è modificato come segue:
Al personale spetta di diritto ogni anno, secondo i turni stabiliti dall’istituto e normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento economico la cui durata è così; determinata:
- durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione, tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di giorni 9
- da oltre un anno e fino a dieci anni di servizio giorni 15
- da oltre 10 anni e fino a quindici anni di servizio giorni 21
- con oltre quindici anni di servizio giorni 25
Data la natura dei riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.
[...]

Art. 57.
L’art. 116 del CCNL è modificato come segue:
Il licenziamento disciplinare (senza preavviso né indennità) viene applicato per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro, nonché in caso di recidiva di mancanze punite con sospensione dal servizio.
[...]

Art. 63.
Ai fini di conservare al CCNL e alla presente Convenzione il compito principale di costituire una Regolamentazione uniforme del rapporto di lavoro dell’intera categoria, i contratti integrativi aziendali devono comprendere soltanto la Regolamentazione della materia ad essi espressamente demandata dal CCNL e dalla presente Convenzione. Solo in via eccezionale detti contratti integrativi potranno contemplare materia non regolamentata, o diversamente disciplinata dal CCNL e dalla presente Convenzione, a condizione che tale regolamentazione sia giustificata dalla esistenza di situazioni già in atto nell'istituto.