Categoria: Cassazione penale
Visite: 11847

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 novembre 2013, n. 46761 - Prosecuzione dei lavori nonostante la vicinanza con una linea elettrica e morte per folgorazione


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
V.L. N. IL (Omissis);
P.M. N. IL (Omissis);
C.G. N. IL (Omissis);
S.F. N. IL (Omissis);
S.M. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 631/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 18/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di P., S.M. e C.; per l'annullamento con rinvio del ricorso di S.F., per il rigetto del ricorso di V.L..
udito, per la parte civile, INAIL avv. Zola Grazia del foro di Roma, che insiste per il rigetto dei ricorsi;
per la parte civile Pu.Lu.An. è presente l'avv. De Marco Giuseppe, del foro di Cosenza che insiste per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. L'avv. De Marco Giuseppe è presente altresì, per le difese delle parti civili assistite dall'avv. Sancito Antonio per le quali si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.
Per il ricorrente V. è presente l'avv. Marazzita Antonino del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


Fatto



Con sentenza del 21 ottobre 2009 il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica dichiarava la penale responsabilità di V.L., P.M., C.G., S.F. e S.M. in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di Pu.Or. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, condannava i primi quattro alla pena di mesi dieci di reclusione, S.M. alla pena di anni uno di reclusione. Condannava tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali, pena sospesa per tutti ad eccezione di S. M..

Condannava altresì tutti gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi davanti al giudice civile, cui rimetteva le parti, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, nonchè al pagamento in solido di provvisionali liquidate come in dispositivo. Condannava infine gli imputati al risarcimento dei danni cagionati all'INAIL, da liquidarsi davanti al giudice civile, cui rimetteva le parti, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa parte civile, nonchè al pagamento di una provvisionale liquidata in dispositivo in favore dell'INAIL. Ai tre imputati era stato contestato il reato di cui all'art. 589 c.p. aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica per avere cagionato, V.L., in qualità di legale rappresentante della società MV Costruzioni srl committente, P.M. e C.G. rispettivamente nella qualità di amministratore unico della Costruzioni E.i srl e amministratore della E. Costruzioni G. sas, persone entrambe addette alla direzione dei lavori sul cantiere, S.F. e S.M., rispettivamente nella qualità il primo di amministratore unico della ditta f.lli S. e il secondo di lavoratore socio della stessa ditta, il decesso di Pu.Or., dipendente della E. Costruzioni generale di C.G., che teneva in mano la pompa di iniezione di cemento armato che, per una errata manovra del radiocomando, toccava i fili dell'alta tensione dell'Enel. In particolare veniva contestato agli imputati di non avere impedito, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la prosecuzione dei lavori in una situazione di pericolo determinata dalla prossimità del cantiere ai fili elettrici di una linea Enel attiva. Al V. in particolare veniva contestato di non avere attuato la sospensione dei lavori nonostante il provvedimento del coordinatore della progettazione G.E..

Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto appello gli imputati.

La Corte di Appello di Catanzaro in data 18.06.2012, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese nei confronti delle costituite parti civili liquidate come in dispositivo.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità di tutti gli imputati in quanto tutti titolari di una distinta posizione di garanzia in relazione alle loro rispettive e specifiche funzioni.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso in cassazione tutti gli imputati.

V.L. la censurava per i seguenti motivi:

1) violazione di legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità. Osservava la difesa che nel capo di imputazione era stata contestata al V. la violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, in relazione al cit. D.Lgs., art. 5, comma 1, lett. a). Invece la sentenza impugnata lo aveva ritenuto responsabile per il mancato controllo del rispetto dell'ordine di sospensione dei lavori. Ma tale mancato controllo non concretizzerebbe comunque alcuna violazione della norma penale, ed in particolare dell'art. 6, comma 6 sopra indicato.

2) difetto di motivazione in quanto la sentenza impugnata non avrebbe indicato con precisione quale prescrizione non sarebbe stata osservata dal V.; la sentenza si sarebbe limitata ad affermare che egli non aveva osservato il provvedimento di sospensione dei lavori. Secondo la difesa invece non incombeva in capo al V. alcun obbligo di verificare l'avvenuta esecuzione dell'ordine di sospensione emesso dal coordinatore G., tanto più che, essendo stato previsto l'affidamento del cantiere alla custodia dell'impresa per tutto il periodo di sospensione, il V. non avrebbe avuto neanche la possibilità di verificare che i lavori non proseguissero. Osservava infine sul punto la difesa che il V. aveva misurato la distanza di sicurezza prima dell'ordine di sospensione e che non vi era alcuna prova della sua presenza in cantiere successivamente all'ordine, e ciò a dimostrazione che egli non aveva avuto la possibilità materiale di controllare l'adempimento dell'ordine medesimo.

3) e 4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e in ordine alla lamentata sussistenza di prova relativamente alla quantificazione della provvisionale disposta ex art. 539 c.p.p., comma 2. La difesa di V.L. proponeva altresì motivi nuovi di ricorso per l'udienza del 29 maggio 2013 in cui lamentava difetto di motivazione sia con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Gu.An., che sarebbero state caratterizzate da grande incertezza ed imprecisione, sia sulla data in cui il V. misurò la distanza di sicurezza tra i fili elettrici e il solaio, sia sulla collocazione temporale della presenza del V. in cantiere, sia sulle presunte ingerenze o direttive del ricorrente. Secondo la difesa l'unica circostanza che il Gu. ricordava con certezza era che il giorno del sinistro il V. non era in cantiere e la sentenza impugnata avrebbe travisato le dichiarazioni sia del teste Gu. che del teste G..

I giudici della Corte territoriale inoltre non avrebbero indicato le ragioni per le quali avevano ritenuto sicuramente attendibile il teste Gu. circa la data della misurazione della distanza di sicurezza, malgrado egli fosse incerto su tale data e sul punto le sue dichiarazioni contrastino con la testimonianza del G..

Secondo la difesa inoltre la sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddittorietà in relazione alla presunta ingerenza della committenza nei lavori, essendo state sul punto travisate le dichiarazioni del teste Gu., e in relazione al rapporto informativo degli ispettori del lavoro del 12.10.2005.

Manifesta sarebbe inoltre la illogicità della motivazione in ordine al presunto interesse dei committenti a completare subito il secondo solaio con il getto del calcestruzzo. Non vi sarebbe adeguata motivazione inoltre in ordine alle censure esposte nei motivi di appello inerenti al verbale di sospensione dei lavori, alla custodia del cantiere affidata alla Costruzioni E.i s.r.l., all'esistenza del responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione. La sentenza impugnata poi non avrebbe motivato in relazione alle deduzioni difensive riguardanti le dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro dott. Ri. sulla possibilità di effettuare in sicurezza e con l'autopompa il getto di calcestruzzo sul secondo solaio. La difesa di V. lamentava infine difetto di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento avente ad oggetto l'escussione di tre testimoni che avrebbero potuto confermare che la misurazione della distanza di sicurezza tra la linea elettrica ed il solaio avvenne prima della sospensione dei lavori e che dopo la predetta sospensione il V. non si era più recato in cantiere perchè non ne era il custode. V.L. personalmente presentava altresì memoria difensiva e motivi nuovi di ricorso per la presente udienza in cui sostanzialmente ribadiva le già esposte argomentazioni.

P.M. e C.G. con distinti ricorsi censuravano l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) violazione di legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità. Osservava la difesa del primo che il P. era soltanto direttore di cantiere, mentre direttore dei lavori era il G..

Quindi, se non erano stati rinvenuti profili di responsabilità a carico di quest'ultimo, a maggior ragione non poteva rilevarsi una condotta colposa nei suoi confronti, dal momento che egli si era limitato ad eseguire le disposizioni impartitegli dal committente V..

Osservava invece la difesa del ricorrente C. che costui si era limitato a fornire solo manodopera qualificata e che egli aveva solo l'obbligo di verificare l'esistenza e l'applicazione del piano di sicurezza redatto dall'ing. G., che non conteneva l'indicazione dei rischi legati alla presenza di linee elettriche.

Non poteva invece vigilare sull'esecuzione dell'ordine di sospensione, dal momento che non sovraintendeva in alcun modo al cantiere.

2) Mancato contenimento della pena nei minimi edittali. Sul punto le difese di entrambi i ricorrenti lamentavano la mancata riduzione massima della pena in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3) Insussistenza della prova in ordine alla quantificazione della provvisionale disposta ex art. 539 c.p.p., comma 2.

S.F. e S.M. censuravano l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) difetto di motivazione in punto di responsabilità. Lamentavano sul punto le difese dei ricorrenti che non vi era alcuna prova che essi fossero a conoscenza dell'assenza nel cantiere delle norme di sicurezza, e ciò anche se la ditta f.lli S. aveva effettuato altre forniture di cemento nello stesso cantiere.

2) Difetto di motivazione con riferimento alla circostanza che i due ricorrenti fossero a conoscenza dell'ordine di sospensione dei lavori, che non è un atto esterno a rilevanza pubblica, che può entrare nella sfera conoscitiva di qualsivoglia soggetto. La lettera di sospensione era infatti stata inviata solo al V. ed all'appaltatore, e non era destinata a S.F. e S. M., soggetti estranei ai rapporti tra committente e appaltatore.

3) Difetto di motivazione con riferimento alla presenza del foro sul manicotto della pompa di getto del calcestruzzo, non essendo assolutamente possibile, secondo la difesa dei due ricorrenti, accertare se fosse presente da prima oppure si fosse verificato a causa della forte scarica elettrica che aveva attraversato il braccio della gru.

La difesa di S.M. lamentava infine difetto di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, essendo egli stato trattato con maggiore severità rispetto agli altri imputati, e con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa di V.L. presentava inoltre istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p..

L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) presentava tempestiva memoria difensiva in cui chiedeva di rigettare i ricorsi proposti dagli imputati e di confermare la civile responsabilità degli stessi.


 

Diritto

 


I proposti ricorsi non sono fondati.

Cominciando dall'esame dei ricorsi di P.M. e C. G., si osserva che essi erano rispettivamente amministratore unico della Costruzioni E.i srl e amministratore della E. Costruzioni G. sas, entrambi subappaltatori e quindi titolari di una specifica posizione di garanza (cfr, tra le altre, Cass., Sez.4, Sent. n. 5977 del 15.12.2005, Rv.233245 a proposito della responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore).

Con riferimento alla posizione dei due sopra indicati imputati la Corte territoriale ha rilevato, quanto a C.G., che la sua funzione di garanzia discendeva dal fatto di essere il datore di lavoro del Pu. e quindi colui che avrebbe in primis dovuto assicurarsi della sussistenza delle condizioni di sicurezza della lavorazione alla quale era addetto il suo operaio. Quanto a P.M. ha rilevato che egli, nella sua qualità di direttore di cantiere e titolare della ditta prima subappaltatrice dei lavori ed effettivamente operante sul cantiere, aveva consentito la prosecuzione dei lavori in assenza delle condizioni di sicurezza già riscontrata dal direttore dei lavori G. fornendo un contributo determinante alla morte del Pu..

S.F. e S.M., nella loro qualità rispettivamente il primo di amministratore unico della ditta f.lli S., il secondo di lavoratore socio della stessa ditta, erano parimenti titolari di una specifica posizione di garanzia. A tal proposito la Corte territoriale ha rilevato, quanto a S.F., che egli aveva omesso di verificare le condizioni nelle quali doveva operare il mezzo di sua proprietà e quindi di verificare le condizioni di sicurezza del cantiere.

Quanto a S.M. egli aveva con imperizia operato concretamente da terra il movimento dell'autopompa in quanto, invece di desistere dal compiere le operazioni di getto del calcestruzzo, aveva determinato con la propria errata manovra l'urto del braccio meccanico contro la linea aerea dell'ENEL. I giudici di appello hanno evidenziato che era preciso obbligo di S.F. quello di accertarsi, prima di inviare nel cantiere l'autopompa con il suo dipendente, quali fossero le condizioni di sicurezza del cantiere in cui la sua autopompa e il suo dipendente dovevano operare.

Dopo avere sottolineato la sussistenza di tale obbligo in capo a S.F., la Corte territoriale ha poi rilevato che comunque appariva illogica la non conoscenza da parte sua delle condizioni del cantiere, in considerazione del fatto che risultavano in atto varie fatture attestanti diverse forniture di calcestruzzo operate dalla ditta S. per la realizzazione dell'immobile di cui è processo.

Anche a proposito di analoga censura proposta da S.M., secondo cui egli non sarebbe stato a conoscenza delle carenti condizioni del cantiere, i giudici della Corte territoriale hanno puntualmente risposto, evidenziando che la vicinanza tra il solaio e i cavi della corrente elettrica era chiaramente visibile e che quindi assai elevato era il grado della colpa di quest'ultimo che non aveva desistito dal compiere le operazioni di getto del calcestruzzo, determinando con la propria errata manovra l'urto del braccio meccanico contro la linea elettrica e la conseguente morte per folgorazione dell'operaio.

Manifestamente infondate sono poi le censure proposte da P. e C. con riferimento alla quantificazione delle disposte provvisionali e quelle proposte da P., C. e S. M. con riferimento al trattamento sanzionatorio e, per quanto riguarda S.M., altresì alla mancata concessione a suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Le censure a proposito della quantificazione delle provvisionali sono assolutamente generiche.

Come ha evidenziato la Corte territoriale, la difesa degli imputati non ha contrastato in termini puntuali e precisi gli elementi indicati nella sentenza di primo grado a giustificazione della decisione di liquidare le provvisionali a favore dei congiunti del Pu.. Quanto poi alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena.

E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass., sez. 6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Catanzaro espressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare le pene inflitte a tutti gli imputati nel giudizio di primo grado, con riferimento in particolare alla irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, alla mancata concessione delle attenuanti generiche a S.M. (che risulta essere gravato da un precedente penale) e alla concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata a tutti gli altri, e ciò in considerazione del fatto che la morte del Pu. è stata determinata da una evidente e plateale violazione della cautela imposta dal direttore dei lavori, il quale aveva circa dieci giorni prima dell'incidente, disposto la sospensione dei lavori, proprio perchè aveva riscontrato quella carenze in materia di sicurezza, che poi hanno causato l'infortunio mortale di cui è processo. Passando adesso all'esame del ricorso proposto da V.L., si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che il V., rappresentante della società committente dei lavori, era responsabile del reato ascrittogli in quanto non aveva osservato il provvedimento di sospensione dei lavori assunto dal direttore degli stessi, ing. G.. Ha osservato sul punto che il V., che era figura tutt'altro che assente dal cantiere, aveva materialmente la possibilità di impedire la prosecuzione dei lavori, non potendosi ritenere che gli stessi fossero andati avanti a sua insaputa, atteso che egli si ingeriva nelle attività del cantiere.

Sosteneva la difesa che nel capo di imputazione era stata contestata al V. la violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, in relazione al cit. D.Lgs., art. 5, comma 1, lett. a). Invece la sentenza impugnata lo aveva ritenuto responsabile per il mancato controllo del rispetto dell'ordine di sospensione dei lavori. Ma tale mancato controllo non concretizzerebbe comunque alcuna violazione della norma penale, ed in particolare dell'art. 6, comma 2 sopra indicato.

Tanto premesso si osserva che a pagina 8 della impugnata sentenza si legge testualmente che "non è dubitabile, nè è stato contestato da alcuno degli imputati, che l'incidente sul lavoro in conseguenza del quale è deceduto il Pu. sia stato causato dalla mancata osservanza del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 secondo il quale non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse".

Sulla stessa linea è la sentenza di primo grado che costituisce con quella di appello un unico compendio motivazionale, in quanto, a pagina 5 si legge che "come chiaramente posto in luce, oltre che dagli Ispettori del Lavoro che si sono occupati della vicenda, anche dall'ing. Co.Fa., consulente .... , è evidente come nel caso di specie sia stata palese la violazione di cui al cit. D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11, in quanto, al momento dell'esecuzione dei lavori, gli stessi venivano eseguiti a distanza inferiore a cinque metri dal punto massimo raggiungibile da attrezzature esistenti in cantiere".

Invero a pagina 14 della sentenza impugnata si legge "che il contenuto effettivo della contestazione rivolta al V. è quello di non aver osservato il provvedimento di sospensione dei lavori assunto dal direttore degli stessi, ing. G." e ancora che la contestazione del comportamento tenuto dal V. "va valutato nel momento successivo al provvedimento assunto dal datore di lavoro".

Tanto premesso si osserva che, se può ravvisarsi una leggera incongruenza nella motivazione della sentenza impugnata, pur tuttavia appare chiaro che la stessa, letta unitamente alla sentenza di primo grado, ha voluto ampliare l'ambito di responsabilità del V., pur evidenziando nuovamente che egli, nella sua qualità di committente, risponde del reato ascrittogli, perchè consentiva, pur essendone perfettamente a conoscenza, che si lavorasse in un cantiere in cui la distanza tra il solaio e la linea elettrica era inferiore a cinque metri. Siamo quindi in presenza di uno specifico rischio che, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, chiama in causa anche il committente.

Sul punto si è pronunciata condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., Sez.3, Sent. n.1825 del 4.11.2008, Rv.242345), secondo cui "in tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto di appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7".

La responsabilità del committente V. deriva altresì dalla circostanza che egli si ingeriva nell'attività del cantiere.

A pagina 3 dei motivi nuovi presentati dalla sua difesa si legge infatti testualmente: "la misurazione (della distanza tra il solaio e la linea elettrica) però non bastò a convincere il committente nè l'ing. G., il quale il giorno seguente ordinò la sospensione immediata dei lavori", e ancora a pagina 7 si legge che l'ing. G. aveva riferito che: "teneva informato l'ing. V. e il geometra M. sull'andamento dei lavori - com'era suo dovere fare - e che a volte si davano appuntamento nel cantiere per effettuare i controlli della conformità dell'opera in costruzione al progetto ed al capitolato di appalto".

Il ricorrente V. quindi frequentava il cantiere e si ingeriva nell'attività dello stesso, tanto che aveva anche effettuato la misurazione della distanza tra il solaio e la linea elettrica.

Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, che ha condivisibilmente ritenuto (cfr, Cass., Sez.4, Sent. n.14407 del 7.02.2011, Rv.253295; Cass., Sez.4, Sent. n.3563, del 8.01.2012, Rv.252672), che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza è riferibile oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) , anche al committente. Detto principio non può però applicarsi automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonchè alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. Infondata è poi la doglianza relativa al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento avente ad oggetto l'escussione di tre testimoni che avrebbero potuto confermare che la misurazione della distanza di sicurezza tra la linea elettrica ed il solaio avvenne prima della sospensione dei lavori e che dopo la predetta sospensione il V. non si recò più in cantiere perchè non ne era il custode.

E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Cass. Pen., Sez.Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, RV 203974).

E nella fattispecie i giudici della Corte territoriale hanno puntualmente evidenziato, con argomenti privi di vizi logici, l'assoluta inutilità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e la possibilità di assumere la loro decisione con gli elementi già raccolti nel corso del giudizio di primo grado.

Manifestamente infondati sono poi i motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio e alla liquidazione delle provvisionali per le stesse ragioni già sopra indicate a proposito degli altri ricorrenti.

Per quanto poi attiene alla provvisionale liquidata a favore dell'INAIL, oggetto di specifica censura da parte della difesa del V., si osserva che la sentenza impugnata ha rilevato che la questione riguarda la materia del cosiddetto danno differenziale, che dovrà essere risolta dal giudice civile al quale è stata devoluta la questione della esatta quantificazione del risarcimento spettante agli eredi del lavoratore deceduto.

I ricorsi devono essere pertanto rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili costituite liquidate come in dispositivo.

Non luogo a provvedere a proposito della richiesta da parte della difesa di V. della sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p. in considerazione del fatto che la sentenza è divenuta definitiva.



P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.000,00 in favore di P.M.L. e Pu.Fe.;

- Euro 2.500,00 in favore di Pu.Lu.An.;

- Euro 2.500,00 in favore dell'INAIL; oltre, per tutti, accessori e spese come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013