Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 26 aprile 1960
Validità: 01.09.1960 - 31.12.1962
Parti: Fnamgav, Filda, Fedrgasacqua/Cisl-Fisp, Uilsp-settore acquedotti
Settori: Servizi, Municipalizzate acquedotti

Sommario:

I. - Art. 1. - Applicabilità del contratto.
II. - Art. 3. - Periodo di prova.
III. - Art. 8. - Benemerenze nazionali.
IV. - Art. 9. - Durata settimanale del lavoro.
V. - Art. 15. - Retribuzione base e sue variazioni.
VI. - Art. 17. - Tredicesima mensilità.
VII. - Art. 18. - Quattordicesima mensilità.
VIII. - Art. 21. - Giorni festivi e riposo settimanale.
IX. - Art. 31. - Indennità varie.
X. - Art. 36. - Trattamento di malattia e convalescenza.
XI. - Art. 45. - Indennità di anzianità.
XII. - Art. 49. - Durata del contratto.
Art. 51. - Norme particolari di attuazione e transitorie.

Accordo collettivo nazionale per il rinnovo con modifiche del contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate, 26 aprile 1960.

L’anno 1960, il giorno 26 del mese di aprile, in Roma, presso la sede della Fnamgav si sono riuniti: la Federazione Nazionale Azienda Municipalizzate Gas, Acque e Varie (Fnamgav) [...], la Federazione Italiana degli Acquedotti (Filda) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti (Federgas-Acqua) [...], assistiti dalla Cisl (Fisp) [...], la Unione Italiana Lavoratori Pubblici Servizi (Uilsp-settore acquedotti) [...], i quali hanno stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1958 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate:

I. - Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Aggiungere la seguente norma: «L’applicazione del presente contratto è subordinata agli adempimenti della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi».

IV. - Art. 9. - Durata settimanale del lavoro.
In calce all’articolo viene aggiunta la seguente:
Norma di attuazione:

«La durata settimanale del lavoro, stabilita in ore 42 ed in ore 48 rispettivamente per gli impiegati e per gli operai con mansioni carattere non discontinuo dall’art. 9 del contratto collettivo 21 aprile 1958, verrà ridotta solamente per i predetti lavoratori in ore 41 per i primi ed in ore 46 per i secondi in quelle aziende in cui non sussista una delle seguenti condizioni:
a) tutti i conti consuntivi degli ultimi cinque anni siano stati chiusi in passivo. Tuttavia verificandosi la predetta condizione ove le organizzazioni nazionali sindacali ritenessero che la riduzione dell’orario di lavoro potrebbe essere attuata senza alcun onere economico per esuberanza di personale, la riduzione verrà attuata nelle aziende interessata dopo concorde accertamento fra le parti contraenti;
b) la riduzione dell’orario di lavoro di cui sopra comporti un aumento del numero del personale superiore al 3 %.
Saranno fatte salve le condizioni di miglior favore in materia di orario di lavoro esistenti nelle singole aziende.
[...]

VIII. - Art. 21. - Giorni festivi e riposo settimanale.
1) Fra il 7° e l’8° comma va inserita la seguente norma:
«Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al 1° comma del presente articolo coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al 5° comma, questi ultimi avranno diritto allo stesso trattamento previsto per la coincidenza della domenica con una festività infrasettimanale».
2) il 9° comma è abolito.