Categoria: 1947
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1° dicembre 1947
Validità: 01.12.1947 - 30.11.1949
Parti: Anica e OO.SS.
Settori: Poligrafici e spettacolo, Pellicole cinematografiche, Operai

Sommario:

Parte operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Abiti da lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 10. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 16. - Trattamento salariale minimo.
Art. 17. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Art. 18. - Premi di produzione.
Art. 19. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 23. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Reclami sulla paga.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferta.
Art. 29. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 30. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 31. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 32. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 33. - Disciplina aziendale.
Art. 34. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 36. - Assenze.
Art. 37. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 38. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40. - Multe e sospensioni.
Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
Art. 42. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 43. - Indennità di licenziamento.
Art. 44. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 45. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 46. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Regolamentazioni: comune agli impiegati e agli operai
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore

Art. 1. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 2. - Indennità in caso di morte.
Art. 3. - Certificato di lavoro.
Art . 4. - Restituzione documenti di lavoro.
B) Istituti di carattere generale e sindacale
Art. 5. - Regolamento interno.
Art. 6. - Reclami e controversie.
Art. 7. - Commissioni interne.
Art. 8. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 9. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 10. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1947 per gli operai dipendenti da case di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche

Addì 1° del mese di dicembre dell’anno 1947, in Roma, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le Aziende esercenti lo sviluppo e la stampa di pellicole cinematografiche ed i lavoratori da questa dipendenti.

Parte operai
Art. 1. - Assunzione.

Per l’assunzione degli operai sono richiamate le norme di cui allo art. 14 dell’Accordo interconfederale 7 agosto 1947, sulle Commissioni interne.
[...]
Nell’assunzione delle donne e dei minori l’Azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge (legge n. 633 del 26 aprile 1944 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli).

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria oliera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito. La relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 7. - Abiti da lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni di cui al seguente comma e che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, debbono essere forniti dalle Aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all’anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Le categorie di cui al comma precedente sono le seguenti: meccanici addetti a riparazioni delle macchine sviluppatrici, addetti alle batterie, alla caldaia, alla pulizia delle sviluppatrici, ai bagni.
È fatto obbligo a tutte le operaie addette alle lavorazioni ed alla pulizia di portare una cuffia che sarà fornita a cura dell’Azienda.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell’eventualità che l’orario di lavoro dovesse essere portato per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici) le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’Azienda e disposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore dell’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’Azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 16 per il lavoro straordinario.

Art. 9. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordato tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 13. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alla disposizioni di legge in materia.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 8 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge in vigore, fermo restando quanto disposto dall’articolo 11 sul recupero delle ore perdute.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività nazionale previsti dall’articolo 14 della presente regolamentazione. [...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso, nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario o festivo dovrà essere disposto o autorizzato.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 633 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e del fanciulli) dovrà essere retribuita.

Art. 17. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni di opera maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.

Art. 18. - Premi di produzione.
Allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle Aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possano intervenire fra le parti direttamente interessate.

Art. 22. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Nel caso in cui ci fossero lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, il relativo speciale trattamento economico sarebbe stabilito da apposito accordo aggiuntivo.

Art. 25. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli addetti alla camera oscura aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni (portati a giorni 16 con accordo 6 marzo 1953);
giorni 13 per tutti gli altri lavoratori aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni (portati a giorni 34 con accordo 6 marzo 1953);
giorni 16 per gli addetti alle camere oscure aventi anzianità di servizio da 5 a 12 anni (portati a giorni 17 con accordo 6 marzo 1953);
giorni 14 per tutti gli altri lavoratori aventi anzianità di servi-zio da 5 a 12 anni (portati a giorni 15 con accordo 6 marzo 1953);
giorni 18 per gli addetti alle camere oscure aventi anzianità di servizio oltre i 12 anni (portati a giorni 19 con accordo 6 marzo 1953);
giorni 16 per tutti gli altri lavoratori aventi anzianità di servizio oltre i 12 anni (portati a giorni 17 con accordo 6 marzo 1953).
[...]
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione, per il periodo maturato.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]
A norma del secondo comma dell’articolo 12 dell’Accordo interconfederale 27 ottobre 1946 perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

Art. 29. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’Azienda e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’Azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dalla Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi d’igiene lo esigano le Aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 30. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul posto di lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavora-tori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 32. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo 'stato di gravidanza e puerperio, l'Azienda deve in tale evenienza:
1) conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 6, di cui 3 mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio;
2) corrispondere il 75 per cento della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi tre mesi della sua assenza prima del parto e per le sei settimane successive.
[...]

Art. 33. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’Azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello Stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo Stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro.
[...]

Art. 37. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili e dell’abito di lavoro che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto, consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’Azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 2 della parte comune.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’Azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.

Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 della parte comune potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
[...]

Art. 40. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 36 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che costruisca entro le officine dell’Azienda oggetti per un proprio uso;
e) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1. - Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla integrità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) recidiva nella colpa di cui al punto e) dell’articolo 40 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
g) recidiva alla costruzione entro le officine della Azienda di oggetti per uso proprio con danno della Azienda stessa;
h) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 40.
2. - Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell'Azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’Azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto e) dell’articolo 40 qualora vi sia dolo.

Art. 46. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
trattenute per risarcimento danni;
liquidazione delle indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

Regolamentazioni: comune agli impiegati e agli operai
B) Istituti di carattere generale e sindacale
Art. 5. - Regolamento interno.

L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con modi previsti dall’art. 2 n. 3 del vigente Accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 6. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, previste dal relativo Accordo interconfederale. per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale sì seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali nazionali di datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 7. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 10. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua pubblicazione, i contratti, collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli Accordi interconfederali, gli altri Accordi provinciali e gli Accordi aziendali, si Intendono superate e sostituite (salvi facendo casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinari dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per l’opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolante i singoli stessi istituti.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presento contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.