Tipologia: CCNL
Data firma: 13 luglio 1948
Parti: Anica e OO.SS.
Settori: Poligrafici e spettacolo, Pellicole cinematografiche, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione, documenti, residenza e domicilio.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 12. - Elementi della retribuzione.
Art. 13. - Trattamento economico minimo.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 16. - Tredicesima mensilità.
Art. 17. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 18. - Indennità per disagiata sede.
Art. 19. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Permessi.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Trasferta.
Art. 25. - Trasferimento.
Art. 26. - Trattamento per malattia ed infortunio.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Disciplina aziendale.
Art. 29. - Doveri dell’impiegato.
Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 31. - Multe e sospensioni.
Art. 32. - Licenziamento per mancanze.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Dimissioni.
Art. 36. - Previdenza.
Art. 37. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.

Contratto collettivo nazionale 13 luglio 1948 per gli impiegati dipendenti da case di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche

Addì 18 del mese di luglio dell’anno 1948, in Roma, è stato stipulato il seguente Contratto nazionale collettivo di lavoro per gli impiegati dipendenti da Aziende di Sviluppo e Stampa di pellicole cinematografiche da valere in tutto il territorio nazionale per i lavoratori da questi dipendenti.
Il presente contratto entra a far parte del Contratto nazionale collettivo di lavoro per i dipendenti da Aziende di Sviluppo e Stampa di pellicole cinematografiche sottoscritto a Roma, il 1° dicembre 1947 di cui segue le sorti.

Art. 2. - Visita medica.
L'impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’Azienda.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’Azienda.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali. Per la regolamentazione dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro antimeridiano del sabato non può superare le 4 ore, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno, in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta una quota oraria dello stipendio mensile ed una quota pari al 50 per cento della contingenza oraria da calcolarsi con le modalità di cui all’art. 15 per le ore effettuate in più fino a concorrenza delle 48 ore settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica. [...]
All’impiegato al quale è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o (60 ore settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 8 o comunque oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall’articolo 10.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 20. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi percepiti in servizio, secondo i termini sottoindicati:
giorni 15 per gli impiegati aventi anzianità di servizio sino a 2 anni;
giorni 19 per aventi anzianità di servizio sino a 10 anni;
giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio sino a 16 anni;
giorni 27 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 16 anni.
[...]
L’impiegato può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 8 di cui 2 mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio, corrispondendole la intera retribuzione per i primi 3 mesi della interruzione e la metà per i successivi tre mesi.
[...]

Art. 28. - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l’impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini del quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’Azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti di esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 29. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]

Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione:
4) sospensione dal lavoro fino a cinque giorni;
5) licenziamento.
[...]

Art. 31. - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione a seconda della gravità della mancanza l’impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 29 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli.

Art. 32. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso ma non delle altre indennità. - In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda;
e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell'art. 31 sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
g) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all’articolo 31.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento. - In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare;
b) furto e danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 37. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
trattenute per risarcimento di danni; liquidazione dell’indennità in caso di morte;
certificato di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.