Tipologia: CCNL
Data firma: 1 ottobre 1948
Validità: 01.10.1948 - 30.09.1949
Parti: Anica e OO.SS.
Settori: Poligrafici e spettacolo, Noleggio film, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti di lavoro.
Art. 3. - Assunzione al lavoro delle donne e dei minori.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Categorie degli operai.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Indennità di trasferta.
Art. 11. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 12. - Trasferimenti.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Orario di lavoro.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Trattamento di malattia.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 21. - Mancanze e punizioni.
Art. 22. - Assenze.
Art. 23. - Preavviso.
Art. 24. - Indennità di anzianità.
Art. 25. - Dimissioni.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1948, per gli operai dipendenti dalle case di importazione e noleggio di films

Art. 3. - Assunzione al lavoro delle donne e dei minori.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei minori vengono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
In relazione alle esigenze di servizio l’operaio potrà essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria categoria, purché ciò non implichi alcun danno economico né alcun sostanziale mutamento alla sua posizione.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Agli operai spetta una giornata di riposo settimanale che dovrà cadere di domenica.

Art. 14. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe .ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le 4 ore, senza che ciò possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti, dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’articolo seguente per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per il personale con mansioni discontinue, l’orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere, fermo restando l’orario normale di lavoro per il sabato con le modalità previste dal comma precedente.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per le ore di lavoro straordinario si intendono quelle compiute oltre le otto ore giornaliere e le 48 settimanali, e rispettivamente per gli operai con mansioni discontinue, oltre le 9 ore giornaliere e le 54 settimanali.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere richiesto a autorizzato anche verbalmente, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella in cui è richiesta o autorizzata la effettuazione.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È da considerare lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 17. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi secondo i termini sotto elencati:
giorni 12 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
giorni 18 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 3 a 10 anni;
giorni 22 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 10 a 15 anni;
giorni 26 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 15 a 25 anni;
giorni 30 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 25 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
[...]

Art. 19. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di sei mesi corrispondendole l’intera retribuzione durante i primi tre mesi e metà retribuzione per altre sei settimane, fatta deduzione di quanto essa percepisca per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[...]

Art. 20. - Provvedimenti disciplinari.
L’operaio è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti all’applicazione delle mansioni affidategli.
Le mancanze dell’operaio saranno punite con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di paga base;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
5) licenziamento senza preavviso;
6) licenziamento senza preavviso né indennità.

Art. 21. - Mancanze e punizioni.
La punizione di cui al punto tre del precedente articolo, sarà inflitta al prestatore d’opera:
а) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della Direzione;
d) che sia trovato addormentato;
e) che rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto all’Azienda;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro e che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dell’Azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro.
La punizione di cui al punto 4° dell’art. 20 sarà inflitta a chi fuma nei locali dove è vietato e per le infrazioni di maggiore gravità e di recidiva delle mancanze suddette, entro sei mesi.
Il licenziamento di cui al punto 5° potrà essere adottato nei confronti dell’operaio colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione almeno provvisoria del rapporto di lavoro.